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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 05/12/2025, n. 2962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2962 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9337/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. MANGIONE ANDREA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. PETRUCCI MARIA TERESA CP_1
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'udienza di discussione del 04/12/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni a norma dell'art. 127 ter c.p.c.; la ricorrente ha depositato le note scritte nel termine perentorio stabilito, coincidente con il giorno di udienza.
La ricorrente ha chiesto l'annullamento del disconoscimento delle prestazioni in agricoltura espletate negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 per un totale contributi giornalieri pari a 102 per anno, con condanna dell' alla iscrizione negli elenchi anagrafici degli operai CP_1 agricoli e al pagamento delle indennità di disoccupazione agricola relativa all'anno 2021.
L' ha contestato gli avversi assunti, chiedendo di: dichiarare la ricorrente decaduta dall'azione CP_1 giudiziaria;
dichiarare la prescrizione del diritto alle eventuali prestazioni;
in ogni caso rigettare la domanda nel merito, stante la sua palese infondatezza.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, in quanto la parte ricorrente non ha adempiuto all'onere ex art. 2697 c.c. di provare i fatti costitutivi del diritto azionato, ovvero l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell'azienda agricola EZ y Royo negli anni e per il numero di giornate indicati in ricorso;
la tesi del ricorrente si fonda infatti esclusivamente sulle dichiarazioni – peraltro generiche – di presunti colleghi di lavoro, i quali sono stati a loro volta cancellati dagli elenchi per gli anni in questione ed hanno proposto analogo ricorso.
1 Tale circostanza – pur non comportando di per sé la loro incapacità a testimoniare ex art. 246
c.p.c. – è comunque un elemento di cui si deve tenere conto ai fini dell'attendibilità dei testi.
Nel caso di specie, il giudizio di attendibilità sulle loro dichiarazioni non può essere positivo.
L' ha infatti prodotto il verbale di accertamento ispettivo definito in data 29.9.2022, che fa CP_1 prova fino a querela di falso dei fatti direttamente accertati dagli ispettori.
Sulla base di tali accertamenti, gli ispettori sono pervenuti alle seguenti conclusioni:
A. I terreni dichiarati non sono risultati nella reale disponibilità dell'azienda Parte_2
Solo una piccola parte di quelli dichiarati in denuncia aziendale sono risultati nella
[...] disponibilità dell'azienda agricola e di questi solo una piccola parte è stata coltivata mentre tutti i restanti terreni sono risultati incolti. Inoltre, tutte le tipologie di colture avvicendate che sono state dichiarate sono state riportate al solo scopo di far lievitare il fabbisogno aziendale delle giornate da lavorare, mentre di fatto non sono mai state praticate.
B. Assoluta mancanza di documentazione fiscale certa atta a comprovare una qualsiasi attività agricola. E' risultato compilato solo un registro dei corrispettivi che proprio per sua natura non è un documento che possa identificare la tipologia delle registrazioni effettuare: mancanza della tipologia di prodotto venduto;
mancanza della quantità di prodotto;
mancanza dei dati dell'acquirente; mancanza di data certa. Da evidenziare che la signora non è risultata avere licenza per la vendita itinerante dei prodotti Parte_2 agricoli né su aree private o pubbliche rilasciata dal Comune di Monteroni. Non sono state emesse fatture comprovanti la vendita di prodotti agricoli eccetto 2 fatture per l'anno 2015
e una per il 2016 di importi esigui, sotto i mille euro. Non sono state riscontrate fatture acquisti tali da avvallare l'attività agricola imprenditoriale della signora EZ y Royo;
C. Numero esorbitante di giornate agricole denunciate annualmente (oltre 20.000 giornate) rispetto al fabbisogno rilevato sulla base dei terreni e coltivazioni effettuate;
D. Mancanza di qualsiasi documento atto a tracciare le retribuzioni erogate ai lavoratori così come previsto dall'Art. 1 c. 910-914 della Legge 205/2017 in vigore dal 01/07/2018;
E. L'azienda ha maturato dal 2015 a giugno 2021 un debito contributivo Parte_2 di € 3.029.194,17 che non ha mai pagato;
F. L'azienda LOPEZ Y avrebbe avuto in questi anni una perdita netta di €. Parte_2
8.509.107,55, dato assolutamente inverosimile considerato che la diponibilità economica della signora si aggira intorno a €. 13.300,00 all'anno. Parte_2
Tali conclusioni non appaiono smentite da sufficienti prove di segno contrario.
La teste ha dichiarato: “A.D.R. io e la ricorrente abbiamo lavorato insieme nel 2015, Tes_1 forse anche nel 2016, per la signora EZ in periodo estivo da giugno a settembre;
i terreni erano intorno alla villa, entravamo da una stradina, poi la signora ci dava le indicazioni;
nel 2015 io ho fatto un centinaio di giornate, mentre la ricorrente ne ha fatte una cinquantina …”.
2 Tali dichiarazioni coprono innanzitutto solo il 2015, in quanto per il 2016 la teste non è certa di avere lavorato insieme alla ricorrente;
quanto al 2015, vi è un'evidente discrasia tra le suddette dichiarazioni (che fanno riferimento al periodo estivo da giugno a settembre) e il contenuto del verbale ispettivo in atti (pag. 13), da cui risulta che, per tale anno, avrebbe lavorato Tes_1 da giugno a novembre, mentre la ricorrente avrebbe lavorato da aprile a settembre (per cui, al più, le dichiarazioni della teste coprirebbero solo quattro mesi e una cinquantina di giornate).
La teste ha dichiarato: “A.D.R. io e la ricorrente abbiamo lavorato insieme per Testimone_2
l'azienda EZ tutti gli anni dal 2015 al 2021, di solito in periodo primavera-estate, da aprile fino a luglio circa … in tutto c'erano circa 50-60 operai, le singole squadre erano di circa 10 persone…”.
In tal caso, il contrasto con il contenuto del verbale ispettivo e delle denunce fatte dallo stesso datore di lavoro è ancora più evidente, in quanto la teste risulta denunciata da aprile a dicembre per il 2015, da gennaio a dicembre (escluso il mese di giugno) per il 2016, da marzo a novembre per il 2017, da febbraio a novembre per il 2018, da gennaio a novembre per il 2019, da gennaio a ottobre per il 2020 e da gennaio a giugno per il 2021; anche volendo ritenere che il periodo da lei indicato si riferisca ai soli mesi in cui ha lavorato insieme alla ricorrente, essi non coincidono con quelli indicati in ricorso e, anzi, vi sono notevoli discrasie rispetto a quanto indicato al punto 3).
Del tutto inattendibili appaiono poi le dichiarazioni della teste , nella parte in cui ha Tes_2 riferito che “in tutto c'erano circa 50-60 operai, le singole squadre erano di circa 10 persone…”, in quanto tale numero di operai – oltre ad essere del tutto incompatibile con le conclusioni degli ispettori, per come innanzi riportate – è smentito dall'esito degli accessi effettuati sui fondi.
L'unico elemento che potrebbe indurre a ritenere attendibili le dichiarazioni della teste Tes_2
è costituito dal fatto che la stessa è stata trovata dagli ispettori sui terreni a novembre 2022.
Aldilà del fatto che tale anno è successivo all'oggetto del ricorso, dal verbale ispettivo (pag. 45 del II verbale) risulta che in data 10.11.2022 furono trovati n. 18 lavoratori sui terreni, a fronte di complessivi n. 79 in forza;
dal verbale risulta però anche che quel giorno, la datrice di lavoro denunciò solo quelli trovati dagli ispettori, mentre nel giorno precedente e in quello successivo ne aveva denunciati n. 58. Le stesse discrasie sono state riscontrate dagli ispettori in occasione dei precedenti accessi in data 24 maggio, 25 luglio, 13 settembre e 18 ottobre;
a ciò si aggiunga che il 24 maggio erano stati trovati solo n. 7 lavoratori (mentre sul LUL ne risultavano registrati n. 81); durante gli accessi successivi ne sono stati trovati sempre di più, il che alimenta certamente il dubbio degli ispettori circa il fatto che avesse capito che si stavano Parte_2 susseguendo gli accessi e avesse avvertito i suoi lavoratori dei controlli, in modo da farsi trovare sui terreni. Tali dubbi trovano conferma nel fatto che nei giorni degli accessi vengono indicati sul
LUL solo i lavoratori trovati sui terreni dagli ispettori, mentre nei giorni precedenti e successivi ne vengono indicati molti di più (tra i quali, in diverse occasioni, la stessa ). Tes_2
3 Ciò induce ad escludere che tali presenze possano costituire da sole prova certa dell'effettività del rapporto di lavoro;
soprattutto, ciò induce ad escludere che il fatto che la teste fosse Tes_2 stata trovata il 10 novembre sia di per sé indice dell'attendibilità delle sue dichiarazioni.
Analoghe considerazioni valgono per la teste , la quale ha dichiarato: Testimone_3
“A.D.R. io e la ricorrente abbiamo lavorato insieme per l'azienda EZ Royo dal 2019 al 2021, ma non eravamo sempre nella stessa squadra per cui non la vedevo tutti i giorni, anche se spesso capitavamo insieme;
io lavoro per tale azienda nel 2004, non ricordo di avere mai visto la signora
prima del 2019; ogni gruppo era composto da una decina di persone, la signora dava le Pt_1 direttive a , che era un suo uomo di fiducia, e poi lui ci diceva dove andare. Persona_1
A.D.R. Nel 2019 abbiamo lavorato insieme da febbraio a luglio, nel 2020 e 2021 nei mesi estivi, credo da maggio a settembre, io mi occupavo del trapianto di pomodori, melanzane, peperoni;
d'estate facevamo la raccolta;
ribadisco però che non la vedevo tutti i giorni;
io ho fatto una volta 102 giornate, ma non mi ricordo di preciso, non so quante giornate facesse la ricorrente, ma in genere era dalle 80 alle 102; io nel 2022 ho fatto più giornate, poi ho deciso di interrompere;
anche a me sono state cancellate le giornate, gli ultimi 7 anni, se non sbaglio compreso il 2022, ma preciso che in tale anno sono stata trovata due volte sui terreni, una a luglio e l'altra ad ottobre”.
In primo luogo, tali dichiarazioni coprono solo gli ultimi tre anni (dal 2019 al 2021), solo alcuni mesi
(da maggio a settembre) e solo alcune giornate (in quanto non si vedevano tutti i giorni).
Il periodo indicato dalla teste, oltre ad essere inferiore a quello indicato dalla ricorrente, appare molto diverso da quello risultante per la stessa nel verbale ispettivo, per come Testimone_3 denunciato dal datore di lavoro;
in particolare, nel 2019 la teste risulta denunciata da febbraio a luglio (la ricorrente da gennaio a luglio), nel 2020 e 2021 da maggio a dicembre.
Con riferimento alle due occasioni in cui è stata trovata sui terreni dagli ispettori Testimone_3 nel 2022, valgono le stesse considerazioni svolte in relazione alla teste : la prima volta, il Tes_2
25.07.2023, furono trovati n. 10 lavoratori (su n. 143 in forza), mentre in base al LUL ne dovevano essere presenti n. 97; anche la seconda volta, il 18.10.2022, furono trovati in tutto n. 10 lavoratori
(su 118 in forza); la titolare dell'azienda, ormai consapevole dei sopralluoghi, denunciò solo quelli effettivamente presenti, ma nel giorno precedente ne aveva denunciati 52 e il giorno successivo
75; la scarsa genuinità di tali denunce appare confermata dal fatto che era stata Testimone_3 riportata presente anche il giorno dei sopralluoghi del 24 maggio e del 13 settembre, ma non fu trovata dagli ispettori;
ciò induce ad escludere l'attendibilità delle sue dichiarazioni.
Infine, il teste ha dichiarato: “A.D.R. io e la ricorrente abbiamo lavorato insieme Testimone_4 per l'azienda EZ nel 2015 per due mesi, agosto e settembre, fino ai primi giorni di ottobre, poi sono scappato via perché non venivo pagato, solo acconti…”. Tali dichiarazioni, oltre a coprire solo due mesi del 2015, appaiono attendibili solo nella parte in cui riferisce che la datrice di lavoro non pagava, dava solo acconti, non avendo la relativa disponibilità economica.
4 Per quanto innanzi esposto, il ricorso deve essere rigettato, non essendovi prova sufficiente del rapporto di lavoro subordinato dedotto in giudizio;
in ogni caso, manca la prova del numero di giornate e, anzi, si è già visto che per quasi tutti gli anni le dichiarazioni dei testi – ove ritenute attendibili – coprirebbero comunque solo alcuni dei mesi dedotti in giudizio.
Il tenore della pronuncia giustifica la compensazione delle spese di lite.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 25/08/2023 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese compensate.
Lecce, lì 05/12/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
5
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9337/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. MANGIONE ANDREA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. PETRUCCI MARIA TERESA CP_1
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'udienza di discussione del 04/12/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni a norma dell'art. 127 ter c.p.c.; la ricorrente ha depositato le note scritte nel termine perentorio stabilito, coincidente con il giorno di udienza.
La ricorrente ha chiesto l'annullamento del disconoscimento delle prestazioni in agricoltura espletate negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 per un totale contributi giornalieri pari a 102 per anno, con condanna dell' alla iscrizione negli elenchi anagrafici degli operai CP_1 agricoli e al pagamento delle indennità di disoccupazione agricola relativa all'anno 2021.
L' ha contestato gli avversi assunti, chiedendo di: dichiarare la ricorrente decaduta dall'azione CP_1 giudiziaria;
dichiarare la prescrizione del diritto alle eventuali prestazioni;
in ogni caso rigettare la domanda nel merito, stante la sua palese infondatezza.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, in quanto la parte ricorrente non ha adempiuto all'onere ex art. 2697 c.c. di provare i fatti costitutivi del diritto azionato, ovvero l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell'azienda agricola EZ y Royo negli anni e per il numero di giornate indicati in ricorso;
la tesi del ricorrente si fonda infatti esclusivamente sulle dichiarazioni – peraltro generiche – di presunti colleghi di lavoro, i quali sono stati a loro volta cancellati dagli elenchi per gli anni in questione ed hanno proposto analogo ricorso.
1 Tale circostanza – pur non comportando di per sé la loro incapacità a testimoniare ex art. 246
c.p.c. – è comunque un elemento di cui si deve tenere conto ai fini dell'attendibilità dei testi.
Nel caso di specie, il giudizio di attendibilità sulle loro dichiarazioni non può essere positivo.
L' ha infatti prodotto il verbale di accertamento ispettivo definito in data 29.9.2022, che fa CP_1 prova fino a querela di falso dei fatti direttamente accertati dagli ispettori.
Sulla base di tali accertamenti, gli ispettori sono pervenuti alle seguenti conclusioni:
A. I terreni dichiarati non sono risultati nella reale disponibilità dell'azienda Parte_2
Solo una piccola parte di quelli dichiarati in denuncia aziendale sono risultati nella
[...] disponibilità dell'azienda agricola e di questi solo una piccola parte è stata coltivata mentre tutti i restanti terreni sono risultati incolti. Inoltre, tutte le tipologie di colture avvicendate che sono state dichiarate sono state riportate al solo scopo di far lievitare il fabbisogno aziendale delle giornate da lavorare, mentre di fatto non sono mai state praticate.
B. Assoluta mancanza di documentazione fiscale certa atta a comprovare una qualsiasi attività agricola. E' risultato compilato solo un registro dei corrispettivi che proprio per sua natura non è un documento che possa identificare la tipologia delle registrazioni effettuare: mancanza della tipologia di prodotto venduto;
mancanza della quantità di prodotto;
mancanza dei dati dell'acquirente; mancanza di data certa. Da evidenziare che la signora non è risultata avere licenza per la vendita itinerante dei prodotti Parte_2 agricoli né su aree private o pubbliche rilasciata dal Comune di Monteroni. Non sono state emesse fatture comprovanti la vendita di prodotti agricoli eccetto 2 fatture per l'anno 2015
e una per il 2016 di importi esigui, sotto i mille euro. Non sono state riscontrate fatture acquisti tali da avvallare l'attività agricola imprenditoriale della signora EZ y Royo;
C. Numero esorbitante di giornate agricole denunciate annualmente (oltre 20.000 giornate) rispetto al fabbisogno rilevato sulla base dei terreni e coltivazioni effettuate;
D. Mancanza di qualsiasi documento atto a tracciare le retribuzioni erogate ai lavoratori così come previsto dall'Art. 1 c. 910-914 della Legge 205/2017 in vigore dal 01/07/2018;
E. L'azienda ha maturato dal 2015 a giugno 2021 un debito contributivo Parte_2 di € 3.029.194,17 che non ha mai pagato;
F. L'azienda LOPEZ Y avrebbe avuto in questi anni una perdita netta di €. Parte_2
8.509.107,55, dato assolutamente inverosimile considerato che la diponibilità economica della signora si aggira intorno a €. 13.300,00 all'anno. Parte_2
Tali conclusioni non appaiono smentite da sufficienti prove di segno contrario.
La teste ha dichiarato: “A.D.R. io e la ricorrente abbiamo lavorato insieme nel 2015, Tes_1 forse anche nel 2016, per la signora EZ in periodo estivo da giugno a settembre;
i terreni erano intorno alla villa, entravamo da una stradina, poi la signora ci dava le indicazioni;
nel 2015 io ho fatto un centinaio di giornate, mentre la ricorrente ne ha fatte una cinquantina …”.
2 Tali dichiarazioni coprono innanzitutto solo il 2015, in quanto per il 2016 la teste non è certa di avere lavorato insieme alla ricorrente;
quanto al 2015, vi è un'evidente discrasia tra le suddette dichiarazioni (che fanno riferimento al periodo estivo da giugno a settembre) e il contenuto del verbale ispettivo in atti (pag. 13), da cui risulta che, per tale anno, avrebbe lavorato Tes_1 da giugno a novembre, mentre la ricorrente avrebbe lavorato da aprile a settembre (per cui, al più, le dichiarazioni della teste coprirebbero solo quattro mesi e una cinquantina di giornate).
La teste ha dichiarato: “A.D.R. io e la ricorrente abbiamo lavorato insieme per Testimone_2
l'azienda EZ tutti gli anni dal 2015 al 2021, di solito in periodo primavera-estate, da aprile fino a luglio circa … in tutto c'erano circa 50-60 operai, le singole squadre erano di circa 10 persone…”.
In tal caso, il contrasto con il contenuto del verbale ispettivo e delle denunce fatte dallo stesso datore di lavoro è ancora più evidente, in quanto la teste risulta denunciata da aprile a dicembre per il 2015, da gennaio a dicembre (escluso il mese di giugno) per il 2016, da marzo a novembre per il 2017, da febbraio a novembre per il 2018, da gennaio a novembre per il 2019, da gennaio a ottobre per il 2020 e da gennaio a giugno per il 2021; anche volendo ritenere che il periodo da lei indicato si riferisca ai soli mesi in cui ha lavorato insieme alla ricorrente, essi non coincidono con quelli indicati in ricorso e, anzi, vi sono notevoli discrasie rispetto a quanto indicato al punto 3).
Del tutto inattendibili appaiono poi le dichiarazioni della teste , nella parte in cui ha Tes_2 riferito che “in tutto c'erano circa 50-60 operai, le singole squadre erano di circa 10 persone…”, in quanto tale numero di operai – oltre ad essere del tutto incompatibile con le conclusioni degli ispettori, per come innanzi riportate – è smentito dall'esito degli accessi effettuati sui fondi.
L'unico elemento che potrebbe indurre a ritenere attendibili le dichiarazioni della teste Tes_2
è costituito dal fatto che la stessa è stata trovata dagli ispettori sui terreni a novembre 2022.
Aldilà del fatto che tale anno è successivo all'oggetto del ricorso, dal verbale ispettivo (pag. 45 del II verbale) risulta che in data 10.11.2022 furono trovati n. 18 lavoratori sui terreni, a fronte di complessivi n. 79 in forza;
dal verbale risulta però anche che quel giorno, la datrice di lavoro denunciò solo quelli trovati dagli ispettori, mentre nel giorno precedente e in quello successivo ne aveva denunciati n. 58. Le stesse discrasie sono state riscontrate dagli ispettori in occasione dei precedenti accessi in data 24 maggio, 25 luglio, 13 settembre e 18 ottobre;
a ciò si aggiunga che il 24 maggio erano stati trovati solo n. 7 lavoratori (mentre sul LUL ne risultavano registrati n. 81); durante gli accessi successivi ne sono stati trovati sempre di più, il che alimenta certamente il dubbio degli ispettori circa il fatto che avesse capito che si stavano Parte_2 susseguendo gli accessi e avesse avvertito i suoi lavoratori dei controlli, in modo da farsi trovare sui terreni. Tali dubbi trovano conferma nel fatto che nei giorni degli accessi vengono indicati sul
LUL solo i lavoratori trovati sui terreni dagli ispettori, mentre nei giorni precedenti e successivi ne vengono indicati molti di più (tra i quali, in diverse occasioni, la stessa ). Tes_2
3 Ciò induce ad escludere che tali presenze possano costituire da sole prova certa dell'effettività del rapporto di lavoro;
soprattutto, ciò induce ad escludere che il fatto che la teste fosse Tes_2 stata trovata il 10 novembre sia di per sé indice dell'attendibilità delle sue dichiarazioni.
Analoghe considerazioni valgono per la teste , la quale ha dichiarato: Testimone_3
“A.D.R. io e la ricorrente abbiamo lavorato insieme per l'azienda EZ Royo dal 2019 al 2021, ma non eravamo sempre nella stessa squadra per cui non la vedevo tutti i giorni, anche se spesso capitavamo insieme;
io lavoro per tale azienda nel 2004, non ricordo di avere mai visto la signora
prima del 2019; ogni gruppo era composto da una decina di persone, la signora dava le Pt_1 direttive a , che era un suo uomo di fiducia, e poi lui ci diceva dove andare. Persona_1
A.D.R. Nel 2019 abbiamo lavorato insieme da febbraio a luglio, nel 2020 e 2021 nei mesi estivi, credo da maggio a settembre, io mi occupavo del trapianto di pomodori, melanzane, peperoni;
d'estate facevamo la raccolta;
ribadisco però che non la vedevo tutti i giorni;
io ho fatto una volta 102 giornate, ma non mi ricordo di preciso, non so quante giornate facesse la ricorrente, ma in genere era dalle 80 alle 102; io nel 2022 ho fatto più giornate, poi ho deciso di interrompere;
anche a me sono state cancellate le giornate, gli ultimi 7 anni, se non sbaglio compreso il 2022, ma preciso che in tale anno sono stata trovata due volte sui terreni, una a luglio e l'altra ad ottobre”.
In primo luogo, tali dichiarazioni coprono solo gli ultimi tre anni (dal 2019 al 2021), solo alcuni mesi
(da maggio a settembre) e solo alcune giornate (in quanto non si vedevano tutti i giorni).
Il periodo indicato dalla teste, oltre ad essere inferiore a quello indicato dalla ricorrente, appare molto diverso da quello risultante per la stessa nel verbale ispettivo, per come Testimone_3 denunciato dal datore di lavoro;
in particolare, nel 2019 la teste risulta denunciata da febbraio a luglio (la ricorrente da gennaio a luglio), nel 2020 e 2021 da maggio a dicembre.
Con riferimento alle due occasioni in cui è stata trovata sui terreni dagli ispettori Testimone_3 nel 2022, valgono le stesse considerazioni svolte in relazione alla teste : la prima volta, il Tes_2
25.07.2023, furono trovati n. 10 lavoratori (su n. 143 in forza), mentre in base al LUL ne dovevano essere presenti n. 97; anche la seconda volta, il 18.10.2022, furono trovati in tutto n. 10 lavoratori
(su 118 in forza); la titolare dell'azienda, ormai consapevole dei sopralluoghi, denunciò solo quelli effettivamente presenti, ma nel giorno precedente ne aveva denunciati 52 e il giorno successivo
75; la scarsa genuinità di tali denunce appare confermata dal fatto che era stata Testimone_3 riportata presente anche il giorno dei sopralluoghi del 24 maggio e del 13 settembre, ma non fu trovata dagli ispettori;
ciò induce ad escludere l'attendibilità delle sue dichiarazioni.
Infine, il teste ha dichiarato: “A.D.R. io e la ricorrente abbiamo lavorato insieme Testimone_4 per l'azienda EZ nel 2015 per due mesi, agosto e settembre, fino ai primi giorni di ottobre, poi sono scappato via perché non venivo pagato, solo acconti…”. Tali dichiarazioni, oltre a coprire solo due mesi del 2015, appaiono attendibili solo nella parte in cui riferisce che la datrice di lavoro non pagava, dava solo acconti, non avendo la relativa disponibilità economica.
4 Per quanto innanzi esposto, il ricorso deve essere rigettato, non essendovi prova sufficiente del rapporto di lavoro subordinato dedotto in giudizio;
in ogni caso, manca la prova del numero di giornate e, anzi, si è già visto che per quasi tutti gli anni le dichiarazioni dei testi – ove ritenute attendibili – coprirebbero comunque solo alcuni dei mesi dedotti in giudizio.
Il tenore della pronuncia giustifica la compensazione delle spese di lite.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 25/08/2023 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese compensate.
Lecce, lì 05/12/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
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