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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 1621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1621 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1621/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 1, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AR DO, Presidente
PETRUCCI LUIGI, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 121/2020 depositato il 08/01/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Giuseppe Panico N. 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2083/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 1 e pubblicata il 10/06/2019
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 1990
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 1991
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 1992
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza meglio indicata in epigrafe la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa accoglieva il ricorso proposto da Resistente_1 avverso il silenzio rifiuto avverso l'istanza di rimborso dell'IRPEF assolta negli anni 1990, 1991, 1992 ai sensi dell'art. 9, comma 17, l. n. 289/2002 e compensava fra le parti le spese del giudizio.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate, per i seguenti motivi:
1.- violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, comma 665, L. n. 190/2014, così come modificato dall'art. 1 D.L. 91/2017 conv. L. 123/2017, che dispone una riduzione del 50% del rimborso inizialmente previsto dal citato art. 9;
2. omessa considerazione del rimborso parziale, come da certificazione dell'avvenuto pagamento.
Non si costituiva la contribuente regolarmente intimata presso il difensore domiciliatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, tempestivamente proposto, non è fondato.
I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, non sono fondati.
La Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 6213 del 14.03.2018, ha precisato che “in mancanza di disposizioni transitorie, non incide sui giudizi in corso l'introduzione di limiti quantitativi al procedimento di rimborso da parte di una legge sopravvenuta (art. 16-octies, comma 1, lett. b) della legge 123/2017 di conversione del D.L. 91/2017) attuata con provvedimento amministrativo, in quanto la stessa non incide sul titolo del diritto alla ripetizione, che si forma nel relativo processo, ma esclusivamente sull'esecuzione del medesimo”.
E inoltre, come sostenuto dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza 10242 del 02.05.2013, la disciplina prevista dal comma 17 dell'art. 9 della legge 289/2002 a favore dei soggetti colpiti dal sisma del dicembre 1990, in relazione agli anni 1990, 1991, 1992, “risponde a una logica del tutto particolare e diversa rispetto agli altri provvedimenti di sanatoria. Si tratta infatti di una disposizione che riguarda periodi temporali remoti e che mira a indennizzare in qualche misura coloro che sono stati coinvolti in eventi calamitosi… omissis… Non sono pertinenti le argomentazioni della Agenzia relative al fatto che normalmente le sanatorie non comportano mai la possibilità di ottenere rimborsi dallo Stato, trattandosi di disposizioni di carattere particolare. Deve anche essere respinta l'eccezione di decadenza sollevata dalla
Amministrazione Finanziaria in riferimento al DPR 602/73, art. 38, in quanto la pretesa in questione trae origine nei suoi attuali termini …omissis…dalla legge di conversione n. 31 del 28 febbraio 2008 (essendo in precedenza solo possibile un rimborso del 70%). Non solo, attraverso un complesso di interventi legislativi è stato via via prorogato e definitivamente fissato al 31 marzo 2008 il termine per ricorrere alla sanatoria in questione”.
Alla contribuente competono gli interessi solo dalla data di presentazione della domanda di rimborso e non compete invece la rivalutazione monetaria, posto che il maggior danno da svalutazione deve essere dimostrato (ex art. 1224, comma 2, c.c.).
Nulla sulle spese dal momento che la contribuente non si è costituita.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, così provvede:
rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio indicata in epigrafe
IL GIUDICE IL PRESIDENTE
GI CC RN LL
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 1, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AR DO, Presidente
PETRUCCI LUIGI, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 121/2020 depositato il 08/01/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Giuseppe Panico N. 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2083/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 1 e pubblicata il 10/06/2019
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 1990
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 1991
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 1992
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza meglio indicata in epigrafe la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa accoglieva il ricorso proposto da Resistente_1 avverso il silenzio rifiuto avverso l'istanza di rimborso dell'IRPEF assolta negli anni 1990, 1991, 1992 ai sensi dell'art. 9, comma 17, l. n. 289/2002 e compensava fra le parti le spese del giudizio.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate, per i seguenti motivi:
1.- violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, comma 665, L. n. 190/2014, così come modificato dall'art. 1 D.L. 91/2017 conv. L. 123/2017, che dispone una riduzione del 50% del rimborso inizialmente previsto dal citato art. 9;
2. omessa considerazione del rimborso parziale, come da certificazione dell'avvenuto pagamento.
Non si costituiva la contribuente regolarmente intimata presso il difensore domiciliatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, tempestivamente proposto, non è fondato.
I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, non sono fondati.
La Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 6213 del 14.03.2018, ha precisato che “in mancanza di disposizioni transitorie, non incide sui giudizi in corso l'introduzione di limiti quantitativi al procedimento di rimborso da parte di una legge sopravvenuta (art. 16-octies, comma 1, lett. b) della legge 123/2017 di conversione del D.L. 91/2017) attuata con provvedimento amministrativo, in quanto la stessa non incide sul titolo del diritto alla ripetizione, che si forma nel relativo processo, ma esclusivamente sull'esecuzione del medesimo”.
E inoltre, come sostenuto dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza 10242 del 02.05.2013, la disciplina prevista dal comma 17 dell'art. 9 della legge 289/2002 a favore dei soggetti colpiti dal sisma del dicembre 1990, in relazione agli anni 1990, 1991, 1992, “risponde a una logica del tutto particolare e diversa rispetto agli altri provvedimenti di sanatoria. Si tratta infatti di una disposizione che riguarda periodi temporali remoti e che mira a indennizzare in qualche misura coloro che sono stati coinvolti in eventi calamitosi… omissis… Non sono pertinenti le argomentazioni della Agenzia relative al fatto che normalmente le sanatorie non comportano mai la possibilità di ottenere rimborsi dallo Stato, trattandosi di disposizioni di carattere particolare. Deve anche essere respinta l'eccezione di decadenza sollevata dalla
Amministrazione Finanziaria in riferimento al DPR 602/73, art. 38, in quanto la pretesa in questione trae origine nei suoi attuali termini …omissis…dalla legge di conversione n. 31 del 28 febbraio 2008 (essendo in precedenza solo possibile un rimborso del 70%). Non solo, attraverso un complesso di interventi legislativi è stato via via prorogato e definitivamente fissato al 31 marzo 2008 il termine per ricorrere alla sanatoria in questione”.
Alla contribuente competono gli interessi solo dalla data di presentazione della domanda di rimborso e non compete invece la rivalutazione monetaria, posto che il maggior danno da svalutazione deve essere dimostrato (ex art. 1224, comma 2, c.c.).
Nulla sulle spese dal momento che la contribuente non si è costituita.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, così provvede:
rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio indicata in epigrafe
IL GIUDICE IL PRESIDENTE
GI CC RN LL