TAR Milano, sez. II, sentenza 09/03/2026, n. 1141
TAR
Sentenza 9 marzo 2026

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  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il pignoramento costituisce l'avvio della fase esecutiva, che radica la giurisdizione del giudice ordinario. La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie relative all'applicazione del prelievo supplementare non investe la fase esecutiva.

  • Inammissibile
    Inoppugnabilità degli atti

    Gli atti impugnati, peraltro, sono ormai inoppugnabili già al momento della notifica del ricorso essendo ampiamente scaduto il termine di decadenza per la loro impugnazione.

  • Inammissibile
    Superamento dell'interesse all'impugnazione

    Rispetto a detti atti, la ricorrente ha sottolineato che sarebbero stati medio tempore annullati in virtù di precedenti sentenze del Consiglio di Stato. Talchè, l’interesse alla loro impugnazione sarebbe comunque venuto meno trattandosi di atti emessi a valle di provvedimenti impugnati e già annullati.

  • Inammissibile
    Inoppugnabilità degli atti

    Gli atti impugnati, peraltro, sono ormai inoppugnabili già al momento della notifica del ricorso essendo ampiamente scaduto il termine di decadenza per la loro impugnazione.

  • Inammissibile
    Inesistenza dell'obbligo di pronunciarsi

    In via generale, non sussiste alcun obbligo di riscontro in capo alla PA, a fronte di un’istanza tesa a ottenere un provvedimento di autotutela, a fortiori in presenza di un diniego nemmeno tempestivamente impugnato. Ove si desse generalizzato accesso all’obbligo di riscontro in capo alla P.A. su un’istanza di autotutela, verrebbe meno un cardine del principio di certezza del diritto nei rapporti tra privato e Pubblica Amministrazione, determinandosi l’aggiramento del termine di decadenza previsto per l’impugnazione dei provvedimenti amministrativi.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione

    La domanda principale, proposta avverso l’impugnazione del pignoramento, è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario. La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie relative all’applicazione del prelievo supplementare non investe la fase esecutiva.

  • Inammissibile
    Inammissibilità della domanda principale

    Lo scrutinio della domanda risarcitoria segue la giurisdizione di quella principale, già dichiarata inammissibile: non avendo il Tribunale giurisdizione sull’impugnato pignoramento non potrebbe recuperarla rispetto a quella che ne presupporrebbe, invece, l’accoglimento nel merito e dunque l’accertamento della sua illegittimità.

  • Inammissibile
    Genericità della domanda

    La specifica domanda, peraltro, risulta formulata in maniera generica, priva di qualsiasi riscontro e quindi del tutto infondata anche nel merito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. II, sentenza 09/03/2026, n. 1141
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 1141
    Data del deposito : 9 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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