Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 09/03/2026, n. 1141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1141 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01141/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00021/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 21 del 2023, proposto dalla Az. Agr. RM NI IS, in persona del legale rappresentante pro tempore , nonché dei sigg.ri TO RM e ER BR RM, rappresentati e difesi dall'avvocato Fabrizio Tomaselli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Corridoni, 39;
contro
A.G.E.A.- Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, Agenzia delle Entrate - Riscossione, Autotrasporti IA, Credit Agricole IA Spa, Poste IAne, EL IA Spa, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
dei provvedimenti notificati da Agenzia delle Entrate – Riscossione di Milano, Viale Dell'Innovazione, n.1/b, 20100 Milano, rispettivamente:
-a RM ER BR, Codice Identificativo del fascicolo: 68/2022/76429, Codice Identificativo della procedura esecutiva: 06884 2022 00010 763 001, in data 28.10.2022 avente ad oggetto “Atto di pignoramento dei crediti verso terzi”, terzo pignorato Autotrasporti IA Srl
-a RM ER BR, Codice Identificativo del fascicolo: 68/2022/76504, Codice Identificativo della procedura esecutiva: 06884 2022 00010 803 001, in data 27.10.2022 avente ad oggetto “Atto di pignoramento dei crediti verso terzi”, terzo pignorato Credit Agricole IA Spa
-a RM TO, Codice Identificativo del fascicolo: 68/2022/76405, Codice Identificativo della procedura esecutiva: 06884 2022 00010 754 001, in data 26.10.2022 avente ad oggetto “Atto di pignoramento dei crediti verso terzi”, terzo pignorato EL IA Spa
-a RM TO, Codice Identificativo del fascicolo: 68/2022/76403, Codice Identificativo della procedura esecutiva: 06884 2022 00010 752 001, in data 26.10.2022 avente ad oggetto “Atto di pignoramento dei crediti verso terzi”, terzo pignorato Poste IAne Spa;
tutti per il pagamento della somma di euro 301.540,81 oltre interessi di mora per €.92.332,70, Oneri di riscossione per €.23.632,41, per l'asserito mancato pagamento;
dell'atto di intimazione di pagamento n. 068 2021 9004403 182 notificato a RM ER i1 15.11.2021;
dell'atto di intimazione di pagamento n. 068 2021 9004403 081 notificato a RM ER i1 15.11.2021;
relativi al mancato pagamento delle seguenti cartelle esattoriale -asseritamente- notificate al sig. RM NI IS nato il [...], deceduto il 05.12.2010 cf. [...]
n. 300 2015 000000 7513000 il 23.03.2015 per l'importo di €.360.062,83, n. 068 2020 728014 8532501 il 25.03.2009 per l'importo di €.19.951,03, n. 068 2020 727014 9744501 il 04.05.2009 per l'importo di €. 160.489,92;
- Del diniego in data 22 giugno 2022, Prot. Uscita n. 0048591 del 22.06.2022 e del diniego in data 27 giugno 2022 Prot. Uscita n. 0049789 da parte di AG Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Organismo Pagatore, in ordine alla richiesta di autotutela presentata dai ricorrenti ai sensi della Legge n. 228/2012;
- Per l'accertamento dell'obbligo di pronunciarsi, anche ai sensi dell'art. 31 c. 3 c.p.a., sulla fondatezza della pretesa della ricorrente ed ordinare all'AG di annullare/revocare in via di autotutela il prelievo supplementare di RM NI IS nato il [...], deceduto il 05.12.2010 cf. [...]per le annate 2003-2004, 2006-2007 con obbligo di AGEA di ricalcolare il prelievo supplementare in conformità alle statuizioni della Corte di Giustizia (Settima Sezione) del 27 giugno 2019 nella causa C 348/18, (Seconda Sezione) del 11 settembre 2019, nella causa C 46/18 e (Seconda Sezione) del 13 gennaio 2022 nella causa C-377/19;
- Per l'accertamento della inesistenza del debito imputato ai ricorrenti, quali eredi RM NI IS nato il [...], deceduto il 05.12.2010 cf. [...], a titolo di prelievo supplementare sulle consegne di latte vaccino, rispettivamente per le annate 2000-2001, 2002-2003, 2003-2004, 2005-2006 oggetto della cartella n. 300 2015 000000 7513000 per l'importo di €.360.062,83 per l'annata 2006-2007 oggetto della cartella n. 068 2020 728014 8532501, per l'importo di €.19.951,03 per l'annata 2004-2005 oggetto della cartella n. 068 2020 727014 9744501, per l'importo di €. 160.489,92 con ogni conseguente statuizione in merito all'iscrizione di detto debito nel Registro Nazionale dei Debiti tenuto da AG ex art. 8 ter L. n. 33/2009.
- Per dichiarare l'obbligo di AG di provvedere in merito all'istanza di autotutela presentata dalla ricorrente;
- Per il risarcimento del danno cagionato dal prelievo medio tempore operato in forza della comunicazione con la quale parte ricorrente veniva informata dei criteri di applicazione del regime delle c.d. quote latte con riferimento alla “Compensazione nazionale per il periodo oggetto dell'istanza” con obbligo di restituzione di tutte le somme indebitamente percepite a tale titolo, di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente e in particolare dell'atto di iscrizione a ruolo, il ruolo indicato nella cartella presupposta e le cartelle esattoriali n. 300 2015 000000 7513000 il 23.03.2015 per l'importo di €.360.062,83, n. 068 2020 728014 8532501 il 25.03.2009 per l'importo di €.19.951,03, n. 068 2020 727014 9744501 il 04.05.2009 per l'importo di €. 160.489,92 l'intimazione di pagamento n. 068 2021 9004403 182 intestazione RM TO, l'intimazione di pagamento n. 068 2021 9004403 081 intestazione RM ER nella parte in cui in detti atti risulta l'iscrizione delle somme indicate come dovute a carico dei ricorrenti;
di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, nella parte in cui in detti atti risulta l'iscrizione delle somme indicate come dovute a carico del ricorrente, e quindi nella parte in cui detti atti, incidono nella sfera giuridica dello stesso e di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi, nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo. e, in ogni caso il provvedimento di “aggiornamento” del Registro Nazionale dei debiti presso AG ex art. 8 ter L.33/99 (non allegato e non conosciuto), il provvedimento di determinazione del Prelievo Supplementare per le annate oggetto delle suindicate cartelle e intimazione, ovvero le comunicazioni AG, aventi ad oggetto le “multe quote latte” e segnatamente concernenti i risultati della compensazione nazionale per il periodo indicato nell'intimazione e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, (non allegato e non conosciuto) in quanto lesivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti di causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 febbraio 2026 il dott. ER RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Mediante l’attuale e composito gravame, notificato in data 13.12.2022 e depositato in data 4.1.2023 i ricorrenti hanno cumulativamente impugnato:
i) plurimi atti di preavviso di pignoramento presso terzi trasmessi loro nella qualità di eredi del sig. GI IS RM, titolare della omonima ditta; ii) gli atti d’intimazione di pagamento e con essi le cartelle contenenti l’individuazione del credito a monte del pignoramento le quali dagli atti di causa risultano peraltro già precedentemente impugnate; iii) il diniego di autotutela opposto da AGEA mediante le note prott.nn. 48591 del 22.06.2022 e 49789 27 giugno 2022.
Inoltre hanno chiesto: iv) di accertare e dichiarare l’illegittimità del silenzio serbato dalla stessa AGEA a fronte della istanza di annullamento dell’atto di diniego di autotutele; v) condannare la stessa intimata al risarcimento dei danni partiti a causa dell’illegittimità degli atti impugnati e del silenzio a loro dire illegittimamente tenuto sulle suindicate istanze.
2. L’Amministrazione, pur regolarmente intimata, non si è costituita in giudizio. All’odierna udienza di smaltimento, sentita la parte presente in modalità da remoto come previsto dall’art. 87 bis cod.proc. amm., dato avviso alla stessa del rilievo di possibili elementi di inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 73 comma 3 cod.proc.amm., la causa è stata posta in decisione.
3. Il ricorso è in parte inammissibile per difetto di giurisdizione e per il resto infondato.
4. Va premesso in fatto che i debiti erariali oggetto di causa risultano derivati da vicende pregresse correlate all’annosa questione della rideterminazione delle “quote latte” relative a diverse annualità.
5. Ciò posto va innanzitutto dichiarata l’inammissibilità della domanda rivolta all’annullamento degli atti di pignoramento e di quelli ad essi presupposti, stante la carenza di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario in ordine alla domanda proposta. Difatti “… il pignoramento costituisce…l’avvio della fase intesa all’esecuzione del pagamento, che radica la giurisdizione del giudice ordinario ” (Cons. Stato, III, 1.6.2016, n. 2338); del resto “ la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie relative all’applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. t), c.p.a. investe tutte le controversie attinenti alla determinazione del prelievo, comprese quelle relative alla riscossione dello stesso che si completa con la notifica delle cartelle esattoriali e degli atti di intimazione di pagamento, ma non investe anche la fase esecutiva, che ha inizio con il pignoramento” ( ex plurimis , TAR Veneto sez. III n. che richiama Cons. Stato, Sez. III, 7 febbraio 2023 n. 1318; Cons. Stato, Sez. VI, 27 novembre 2023, n. 10122).
5.1 Occorre dunque dichiarare in parte qua inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, innanzi al quale il giudizio avverso l’atto di pignoramento potrà essere riassunto, ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm., entro il termine perentorio di novanta giorni dal passaggio in giudicato della presente decisione con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta.
5.2 Quanto invece agli ulteriori atti impugnati (atti d’intimazione, diniego di autotutela) - per inciso tutti ormai inoppugnabili già al momento della notifica del ricorso essendo ampiamente scaduto il termine di decadenza per la loro impugnazione - gli stessi sono stati contestati in quanto prodromici all’atto di pignoramento dunque anch’essi - in disparte la loro rilevata inoppugnabilità - pregiudicati ai fini della loro disamina dal già acclarato difetto di giurisdizione sull’atto di pignoramento.
Inoltre, rispetto a detti atti, la ricorrente ha sottolineato che sarebbero stati medio tempore annullati in virtù di precedenti sentenze del Consiglio di Stato. Talchè, l’interesse alla loro impugnazione sarebbe comunque venuto meno trattandosi di atti emessi a valle di provvedimenti impugnati e già annullati.
6. Le precedenti considerazioni conducono a reputare a questo punto infondata la domanda rivolta all’accertamento del presunto silenzio-inadempimento serbato dall’Amministrazione a seguito del sollecito di riscontro all’istanza di autotutela e la correlata domanda di condanna a emettere un provvedimento espresso. Detta istanza, difatti, seppure rimasta priva di riscontro, risultava precipuamente rivolta a far dichiarare l’illegittimità del silenzio di AGEA a fronte degli anzidetti dinieghi di autotutela, già intervenuti, e divenuti nel frattempo anche inoppugnabili.
6.1 In ogni caso la domanda è infondata anche perché, in via generale, non sussiste alcun obbligo di riscontro in capo alla PA, a fronte di un’istanza tesa a ottenere un provvedimento di autotutela, a fortiori in presenza di un diniego nemmeno tempestivamente impugnato. Non guasta in proposito soggiungere che ove si desse generalizzato accesso all’obbligo di riscontro in capo alla P.A. su un’istanza di autotutela, verrebbe meno un cardine del principio di certezza del diritto nei rapporti tra privato e Pubblica Amministrazione, determinandosi l’aggiramento del termine di decadenza previsto per l’impugnazione dei provvedimenti amministrativi. L’avviso corrisponde al costante orientamento del Consiglio di Stato secondo il quale, a fronte della presentazione dell’istanza di autotutela “ l'Amministrazione non ha l'obbligo di pronunciarsi in maniera esplicita… il privato può avanzare solo mere sollecitazioni o segnalazioni prive di valore giuridicamente cogente” (Consiglio di Stato sez. V, n. 7369/2025).
7. Infine l’inammissibilità e l’infondatezza delle suesposte doglianze conducono ad affermare l’infondatezza della domanda risarcitoria proposta in carenza assoluta dei suoi presupposti. In primo luogo lo scrutinio della domanda risarcitoria segue la giurisdizione di quella principale, già dichiarata inammissibile: non avendo il Tribunale giurisdizione sull’impugnato pignoramento non potrebbe recuperarla rispetto a quella che ne presupporrebbe, invece, l’accoglimento nel merito e dunque l’accertamento della sua illegittimità.
7.1 La specifica domanda, peraltro, risulta formulata in maniera generica, priva di qualsiasi riscontro e quindi del tutto infondata anche nel merito.
8. Conclusivamente il ricorso va dichiarato: i) inammissibile quanto all’impugnazione dell’atto di pignoramento per carenza di giurisdizione e parimenti inammissibile, oltre che per difetto d’interesse e sopravvenuta inoppugnabilità, anche quanto agli atti ad essa prodromici (atti d’intimazione e atti di diniego di autotutela); ii) inammissibile e comunque infondato quanto alla domanda risarcitoria e quella di accertamento del silenzio inadempimento.
9. Nulla per le spese in assenza della costituzione delle parti resistenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
- dichiara la domanda principale, proposta avverso l’impugnazione del pignoramento, inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, innanzi al quale il gravame potrà essere in parte qua riassunto, ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm. entro il termine perentorio di novanta giorni dal passaggio in giudicato della presente decisione, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta;
- dichiara per le stesse ragioni inammissibile, oltre che comunque tardiva e carente d’interesse, la domanda di annullamento degli atti d’intimazione di pagamento costitutivi del diritto di credito a monte dell’atto di pignoramento e il pedissequo diniego di autotutela; respinge la domanda di accertamento del silenzio inadempimento e la domanda risarcitoria.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TO Di AR, Presidente
RO Vampa, Primo Referendario
ER RA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER RA | TO Di AR |
IL SEGRETARIO