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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 03/07/2025, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2326/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati: dott. Stefano Billet Presidente dott.ssa Giulia Gargiulo Giudice dott. Nicola Latour Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di primo grado iscritta a ruolo n. R.G. 2326/2024, avente ad oggetto la separazione giudiziale con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473 bis.49 c.p.c., vertente
TRA
C.F. , nato a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Monsummano Terme (PT), via della Quiete n. 1140, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Sibilla Santoni presso lo studio della quale è elettivamente domiciliato in Pistoia, via Dalmazia n. 207;
Ricorrente
E
C.F. , nata a [...] il [...], residente CP_1 C.F._2 in Larciano (PT), via Monsummanese n. 1125/D, rappresentata e difesa, giusta procura
1 in atti, dall'avv. Alessandro Fagni presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata in Pistoia, Galleria Nazionale n. 12;
Resistente
E
Co
in sede
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 03.12.2024, premetteva di aver Parte_1 contratto matrimonio in Larciano (PT) con il 10.01.2009 e che dalla loro CP_1 unione nascevano (nato il [...]) e (nata il [...]). Per_1 Per_2
Il ricorrente allegava come la convivenza fosse divenuta intollerabile;
chiedeva, quindi, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e, previo decorso dei termini di legge, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Quanto alle condizioni della separazione, il ricorrente chiedeva di: disporre l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con residenza anagrafica presso la madre e tempi di frequentazione paritari a settimane alterne;
il mantenimento diretto dei figli da parte dei genitori nei periodi di rispettiva permanenza;
la suddivisione al 50% delle spese straordinarie.
Con istanza formulata ai sensi dell'art. 473-bis.6 c.p.c. il ricorrente chiedeva, in via d'urgenza, che il Tribunale disciplinasse un calendario di frequentazione padre/figli, disponendo che lo stesso potesse tenere con sé i minori anche per due giorni infrasettimanali con pernottamento.
Con comparsa del 17.01.2025 si costituiva la sig.ra chiedendo il rigetto della CP_1 domanda proposta dal ricorrente e chiedeva, a propria volta, di provvedere, in via urgente, in merito al mantenimento dei due figli minori.
Sentite le parti all'udienza del 23.01.2025 il giudice delegato assumeva i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse dei minori.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 24.02.2025, si costituiva nel giudizio di merito la quale chiedeva pronunciarsi la separazione con addebito CP_1
2 al coniuge per violazione, da parte del ricorrente, del dovere di fedeltà coniugale, di coabitazione e di collaborazione familiare.
La resistente chiedeva di: disporre l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, regolamentare le frequentazioni del padre con i figli;
porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli corrispondendo la somma mensile di euro 1.000, oltre al 100% delle spese straordinarie per i figli;
condannare il ricorrente al versamento di un assegno di mantenimento del coniuge di euro 2.000; “ordinare a di versare alla una volta Parte_1 CP_1 all'anno ed entro il 15 giugno 2025, la somma di euro 3.000,00 quale contributo per le spese di permanenza estiva dei figli presso la casa di Rosignano, loc. Nibbiaia, come sempre avvenuto durante la convivenza familiare”; “condannare il al Pt_1 risarcimento dei danni subiti dalla per la grave e reiterata violazione dei doveri CP_1 coniugali così come indicata in narrativa, pari a euro 30.000,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
- con condanna del ex art. 96 c.p.c. alla somma di euro Pt_1
10.000,00 a favore della . CP_1
Disposti alcuni rinvii di udienza, stante la pendenza di trattative tra le parti, all'udienza del 29.05.2025 le parti davano atto di non essere addivenute ad un accordo e chiedevano pronunciarsi sentenza non definitiva di separazione.
Con note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. le parti concludevano in punto di status.
2. La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza non definitiva relativa alla separazione, sussistendo la necessità di proseguire l'istruttoria in merito alle ulteriori domande.
Pertanto, si dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
3. La regolamentazione delle spese va differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando non definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
3 1. pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a [...] il Parte_1
24.04.1986 e nata a [...] il [...] i quali hanno contratto CP_1 matrimonio in Larciano (PT) il 10.01.2009;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Larciano per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto N.1,
P.II, Serie A, Anno 2009):
3. spese al definitivo;
4. dispone la prosecuzione della causa con separata ordinanza.
Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 1 luglio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati: dott. Stefano Billet Presidente dott.ssa Giulia Gargiulo Giudice dott. Nicola Latour Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di primo grado iscritta a ruolo n. R.G. 2326/2024, avente ad oggetto la separazione giudiziale con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473 bis.49 c.p.c., vertente
TRA
C.F. , nato a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Monsummano Terme (PT), via della Quiete n. 1140, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Sibilla Santoni presso lo studio della quale è elettivamente domiciliato in Pistoia, via Dalmazia n. 207;
Ricorrente
E
C.F. , nata a [...] il [...], residente CP_1 C.F._2 in Larciano (PT), via Monsummanese n. 1125/D, rappresentata e difesa, giusta procura
1 in atti, dall'avv. Alessandro Fagni presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata in Pistoia, Galleria Nazionale n. 12;
Resistente
E
Co
in sede
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 03.12.2024, premetteva di aver Parte_1 contratto matrimonio in Larciano (PT) con il 10.01.2009 e che dalla loro CP_1 unione nascevano (nato il [...]) e (nata il [...]). Per_1 Per_2
Il ricorrente allegava come la convivenza fosse divenuta intollerabile;
chiedeva, quindi, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e, previo decorso dei termini di legge, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Quanto alle condizioni della separazione, il ricorrente chiedeva di: disporre l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con residenza anagrafica presso la madre e tempi di frequentazione paritari a settimane alterne;
il mantenimento diretto dei figli da parte dei genitori nei periodi di rispettiva permanenza;
la suddivisione al 50% delle spese straordinarie.
Con istanza formulata ai sensi dell'art. 473-bis.6 c.p.c. il ricorrente chiedeva, in via d'urgenza, che il Tribunale disciplinasse un calendario di frequentazione padre/figli, disponendo che lo stesso potesse tenere con sé i minori anche per due giorni infrasettimanali con pernottamento.
Con comparsa del 17.01.2025 si costituiva la sig.ra chiedendo il rigetto della CP_1 domanda proposta dal ricorrente e chiedeva, a propria volta, di provvedere, in via urgente, in merito al mantenimento dei due figli minori.
Sentite le parti all'udienza del 23.01.2025 il giudice delegato assumeva i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse dei minori.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 24.02.2025, si costituiva nel giudizio di merito la quale chiedeva pronunciarsi la separazione con addebito CP_1
2 al coniuge per violazione, da parte del ricorrente, del dovere di fedeltà coniugale, di coabitazione e di collaborazione familiare.
La resistente chiedeva di: disporre l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, regolamentare le frequentazioni del padre con i figli;
porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli corrispondendo la somma mensile di euro 1.000, oltre al 100% delle spese straordinarie per i figli;
condannare il ricorrente al versamento di un assegno di mantenimento del coniuge di euro 2.000; “ordinare a di versare alla una volta Parte_1 CP_1 all'anno ed entro il 15 giugno 2025, la somma di euro 3.000,00 quale contributo per le spese di permanenza estiva dei figli presso la casa di Rosignano, loc. Nibbiaia, come sempre avvenuto durante la convivenza familiare”; “condannare il al Pt_1 risarcimento dei danni subiti dalla per la grave e reiterata violazione dei doveri CP_1 coniugali così come indicata in narrativa, pari a euro 30.000,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
- con condanna del ex art. 96 c.p.c. alla somma di euro Pt_1
10.000,00 a favore della . CP_1
Disposti alcuni rinvii di udienza, stante la pendenza di trattative tra le parti, all'udienza del 29.05.2025 le parti davano atto di non essere addivenute ad un accordo e chiedevano pronunciarsi sentenza non definitiva di separazione.
Con note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. le parti concludevano in punto di status.
2. La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza non definitiva relativa alla separazione, sussistendo la necessità di proseguire l'istruttoria in merito alle ulteriori domande.
Pertanto, si dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
3. La regolamentazione delle spese va differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando non definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
3 1. pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a [...] il Parte_1
24.04.1986 e nata a [...] il [...] i quali hanno contratto CP_1 matrimonio in Larciano (PT) il 10.01.2009;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Larciano per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto N.1,
P.II, Serie A, Anno 2009):
3. spese al definitivo;
4. dispone la prosecuzione della causa con separata ordinanza.
Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 1 luglio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
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