CASS
Sentenza 29 maggio 2023
Sentenza 29 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/05/2023, n. 23334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23334 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da RD US, nato a [...] il [...] CA AM, nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 06/12/2022 del Tribunale del riesame di Chieti letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata;
udita la relazione del consigliere Anna Criscuolo;
lette le richieste del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
letta la memoria dei difensori avv. Sara D'Incecco e TO Torino-Rodriguez, che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATI-0 1. I difensori di US RD e AM CA propongono ricorso avverso l'ordinanza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale del riesame di Chieti ha confermato il decreto di sequestro preventivo, emesso il 14 dicembre 2022 dal Giudice monocratico del Tribunale di Chieti nei confronti degli imputati per il reato di cui all'art. 392 cod. pen., avente ad oggetto la barra metallica collocata presso l'accesso della strada poderale che affianca la proprietà degli imputati e quella della persona offesa IT DE BI. Penale Sent. Sez. 6 Num. 23334 Anno 2023 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: CRISCUOLO ANNA Data Udienza: 10/05/2023 Ne chiedono l'annullamento per due motivi. 1.1 Con il primo motivo denunciano l'omessa motivazione sui rilievi difensivi diretti a contestare la sussistenza del fumus. Il Tribunale non avrebbe tenuto conto del presupposto erroneo su cui è fondata l'accusa ovvero che sussistesse un diritto di servitù sulla strada poderale per entrambi gli immobili di proprietà della CA e del IT, mentre dall'atto di compravendita del 2001 prodotto e dalla perizia risulta che la strada è di proprietà della CA, che la fece costruire sulla corte esclusiva annessa all'abitazione, libera da pesi, iscrizioni ipotecarie e trascrizioni pregiudizievoli di terzi. Era stato anche evidenziato che la barra metallica all'inizio della strada privata era stata apposta a delimitazione della proprietà ancor prima che l'immobile contiguo fosse acquistato dal IT e che sino al 2021 non vi era stata alcuna controversia sull'uso esclusivo della strada con TO UL, dante causa del IT, che vi transitava con mezzi solo saltuariamente e sempre con il consenso degli imputati. Il IT, invece, dopo aver preso possesso dell'immobile all'inizio del 2021, aveva chiesto ai ricorrenti la costituzione di una servitù e, al loro rifiuto, li aveva denunciati, ricorrendo in seguito anche al giudice civile. I fatti denunciati risalgono al 24 ottobre 2010, ma nell'occasione il IT non era presente;
la barra metallica non ostruiva il passaggio, tant'è che UL OB aveva raggiunto con l'auto l'abitazione del fratello, semplicemente alzandola, mentre l'uscita fu ostacolata dall'autovettura di proprietà del figlio degli imputati, come constatato dai CC, ai quali il UL dichiarò di aver concordato con lo RD solo l'accesso con lo scooter, mentre l'autovettura veniva parcheggiata in strada. A fronte di dette documentate circostanze il Tribunale ha ritenuto che l'apposizione della barra, anche se non dotata di chiusura, è idonea ad ostacolare il transito sulla strada che conduce alle abitazioni degli imputati e della persona offesa, rinvenendo in tale condotta il mutamento di destinazione del bene, ma l'omessa considerazione delle circostanze indicate invalida l'ordinanza. 1.2 Con il secondo motivo si denuncia l'omessa motivazione in relazione ai rilievi formulati in punto di perículum in mora. L'annotazione redatta dalla polizia giudiziaria a seguito dell'intervento del 24 ottobre 2010 dà atto che la barra metallica non era lucchettata, ma il Tribunale anziché considerare che ciò escludeva che al IT fosse impedito il passaggio, ha ritenuto necessaria la cautela reale in ragione della possibilità di una futura installazione di un lucchetto o di altro dispositivo di chiusura. Ribadita l'insussistenza del pericolo di aggravamento delle conseguenze di un reato insussistente, atteso che il transito fu impedito dall'autovettura parcheggiata, solo il provvedimento del giudice civile potrà scongiurare il pericolo di aggravamento di conseguenze pregiudizievoli. 2 2. Nella memoria depositata si ribadiscono e sviluppano ulteriormente i motivi, la cui fondatezza è provata dagli atti allegati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili in quanto proposti per motivi non consentiti nonché manifestamente infondati. Ribadito che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge e che in tale nozione rientrano solo quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692), nel caso di specie il ricorso solo formalmente denuncia l'omessa motivazione, sostanzialmente censura il mancato accoglimento della prospettazione difensiva e la mancata valutazione di circostanze di fatto, asseritamente decisive. L'ordinanza, che correttamente muove dal presupposto che la valutazione del fumus non implica l'accertamento della fondatezza dell'accusa, ma della riconducibilità del fatto nello schema legale contestato, dà atto della pendenza di una controversia civile tra le parti avente ad oggetto l'esistenza di una servitù di passaggio sulla strada poderale, che conduce sia alla proprietà degli imputati, che ne sostengono l'inesistenza per essere la strada di loro esclusiva proprietà, sia alla proprietà del IT, che la reclama, trattandosi dell'unica strada che conduce al suo fondo, contiguo ed intercluso. La denunciata apposizione da epoca imprecisata, da parte degli imputati, di una barra metallica per impedire il transito sulla strada poderale, è stata correttamente ritenuta circostanza integrante la fattispecie contestata, atteso che l'installazione e il mantenimento della stessa impedisce il transito e determina una modifica della destinazione del bene ad uso esclusivo degli imputati, nonostante la pendenza di un giudizio civile diretto ad accertare l'esistenza di una servitù di passaggio in favore del confinante, al quale è impedita la possibilità di accedere al fondo intercluso. E' principio consolidato che in tema di esercizio delle proprie ragioni con violenza sulle cose, il presupposto oggettivo è costituito dalla possibilità in astratto per l'agente di adire il giudice per ottenere quello che si è illegittimamente preteso in concreto mediante l'uso della violenza e che la violenza sulle cose può consistere anche in un mutamento di destinazione d'uso del bene, che non determini danni materiali, purché l'intervento modificativo abbia concreta incidenza sull'interesse della persona offesa a mantenere 3 inalterato lo stato dei luoghi, ostacolando in misura apprezzabile l'esercizio del suo diritto (Sez. 6, n. 35876 del 20/06/2019, Costantino, Rv. 276479). Nel caso di specie i ricorrenti sostengono che la proprietà esclusiva della strada e l'installazione da molti anni della barra sono elementi non valutati dal Tribunale e che escludono la configurabilità del reato. Ma, a differenza di quanto si assume nel ricorso, il Tribunale ha valutato gli elementi addotti, ma li ha considerati ininfluenti, ritenendo che la condotta ispirata dalla convinzione di essere proprietari esclusivi della strada, non esclude la volontà di agire in forza di un preteso diritto, ancora oggetto di accertamento giudiziale. Il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte secondo i quali, in tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, non è applicabile la scriminante dell'esercizio dei diritto in quanto la convinzione di esercitarlo costituisce essa stessa elemento costitutivo del delitto. E', infatti, irrilevante l'effettiva esistenza o la mera apparenza del diritto, tale da far credere all'agente di buona fede di poterla legittimamente realizzare„ poiché il delitto in oggetto si consuma quando il preteso diritto viene fatto valere in modo antigiuridico (Sez. 3, n. 3966 del 21/09/2018, dep. 2019, Giardina, Rv. 275689). E', pertanto, insostenibile che il convincimento degli imputati di agire legittimamente nell'esercizio del loro dirotto di tutelare il possesso di un passaggio, loro da anni, escluderebbe la sussistenza dell'elemento psicologico del reato contestato. 2. Anche il secondo motivo è del tutto infondato, vendo il Tribunale attribuito rilievo all'idoneità dell'ostacolo frapposto all'esercizio del passaggio del confinante costituito dalla barra benché non munita di lucchetto ed alla necessità di bloccare l'iniziativa degli imputati e il pericolo di aggravamento delle conseguenze del reato, ben potendo apporre dispositivi di chiusura o altri strumenti idonei ad impedire il transito, anche solo pedonale sulla strada oggetto di controversia, impedendo definitivamente l'accesso alla persona offesa di raggiungere la propria abitazione, trattandosi di fondo intercluso. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in tremila euro ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, 10 maggio 2023
udita la relazione del consigliere Anna Criscuolo;
lette le richieste del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
letta la memoria dei difensori avv. Sara D'Incecco e TO Torino-Rodriguez, che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATI-0 1. I difensori di US RD e AM CA propongono ricorso avverso l'ordinanza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale del riesame di Chieti ha confermato il decreto di sequestro preventivo, emesso il 14 dicembre 2022 dal Giudice monocratico del Tribunale di Chieti nei confronti degli imputati per il reato di cui all'art. 392 cod. pen., avente ad oggetto la barra metallica collocata presso l'accesso della strada poderale che affianca la proprietà degli imputati e quella della persona offesa IT DE BI. Penale Sent. Sez. 6 Num. 23334 Anno 2023 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: CRISCUOLO ANNA Data Udienza: 10/05/2023 Ne chiedono l'annullamento per due motivi. 1.1 Con il primo motivo denunciano l'omessa motivazione sui rilievi difensivi diretti a contestare la sussistenza del fumus. Il Tribunale non avrebbe tenuto conto del presupposto erroneo su cui è fondata l'accusa ovvero che sussistesse un diritto di servitù sulla strada poderale per entrambi gli immobili di proprietà della CA e del IT, mentre dall'atto di compravendita del 2001 prodotto e dalla perizia risulta che la strada è di proprietà della CA, che la fece costruire sulla corte esclusiva annessa all'abitazione, libera da pesi, iscrizioni ipotecarie e trascrizioni pregiudizievoli di terzi. Era stato anche evidenziato che la barra metallica all'inizio della strada privata era stata apposta a delimitazione della proprietà ancor prima che l'immobile contiguo fosse acquistato dal IT e che sino al 2021 non vi era stata alcuna controversia sull'uso esclusivo della strada con TO UL, dante causa del IT, che vi transitava con mezzi solo saltuariamente e sempre con il consenso degli imputati. Il IT, invece, dopo aver preso possesso dell'immobile all'inizio del 2021, aveva chiesto ai ricorrenti la costituzione di una servitù e, al loro rifiuto, li aveva denunciati, ricorrendo in seguito anche al giudice civile. I fatti denunciati risalgono al 24 ottobre 2010, ma nell'occasione il IT non era presente;
la barra metallica non ostruiva il passaggio, tant'è che UL OB aveva raggiunto con l'auto l'abitazione del fratello, semplicemente alzandola, mentre l'uscita fu ostacolata dall'autovettura di proprietà del figlio degli imputati, come constatato dai CC, ai quali il UL dichiarò di aver concordato con lo RD solo l'accesso con lo scooter, mentre l'autovettura veniva parcheggiata in strada. A fronte di dette documentate circostanze il Tribunale ha ritenuto che l'apposizione della barra, anche se non dotata di chiusura, è idonea ad ostacolare il transito sulla strada che conduce alle abitazioni degli imputati e della persona offesa, rinvenendo in tale condotta il mutamento di destinazione del bene, ma l'omessa considerazione delle circostanze indicate invalida l'ordinanza. 1.2 Con il secondo motivo si denuncia l'omessa motivazione in relazione ai rilievi formulati in punto di perículum in mora. L'annotazione redatta dalla polizia giudiziaria a seguito dell'intervento del 24 ottobre 2010 dà atto che la barra metallica non era lucchettata, ma il Tribunale anziché considerare che ciò escludeva che al IT fosse impedito il passaggio, ha ritenuto necessaria la cautela reale in ragione della possibilità di una futura installazione di un lucchetto o di altro dispositivo di chiusura. Ribadita l'insussistenza del pericolo di aggravamento delle conseguenze di un reato insussistente, atteso che il transito fu impedito dall'autovettura parcheggiata, solo il provvedimento del giudice civile potrà scongiurare il pericolo di aggravamento di conseguenze pregiudizievoli. 2 2. Nella memoria depositata si ribadiscono e sviluppano ulteriormente i motivi, la cui fondatezza è provata dagli atti allegati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili in quanto proposti per motivi non consentiti nonché manifestamente infondati. Ribadito che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge e che in tale nozione rientrano solo quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692), nel caso di specie il ricorso solo formalmente denuncia l'omessa motivazione, sostanzialmente censura il mancato accoglimento della prospettazione difensiva e la mancata valutazione di circostanze di fatto, asseritamente decisive. L'ordinanza, che correttamente muove dal presupposto che la valutazione del fumus non implica l'accertamento della fondatezza dell'accusa, ma della riconducibilità del fatto nello schema legale contestato, dà atto della pendenza di una controversia civile tra le parti avente ad oggetto l'esistenza di una servitù di passaggio sulla strada poderale, che conduce sia alla proprietà degli imputati, che ne sostengono l'inesistenza per essere la strada di loro esclusiva proprietà, sia alla proprietà del IT, che la reclama, trattandosi dell'unica strada che conduce al suo fondo, contiguo ed intercluso. La denunciata apposizione da epoca imprecisata, da parte degli imputati, di una barra metallica per impedire il transito sulla strada poderale, è stata correttamente ritenuta circostanza integrante la fattispecie contestata, atteso che l'installazione e il mantenimento della stessa impedisce il transito e determina una modifica della destinazione del bene ad uso esclusivo degli imputati, nonostante la pendenza di un giudizio civile diretto ad accertare l'esistenza di una servitù di passaggio in favore del confinante, al quale è impedita la possibilità di accedere al fondo intercluso. E' principio consolidato che in tema di esercizio delle proprie ragioni con violenza sulle cose, il presupposto oggettivo è costituito dalla possibilità in astratto per l'agente di adire il giudice per ottenere quello che si è illegittimamente preteso in concreto mediante l'uso della violenza e che la violenza sulle cose può consistere anche in un mutamento di destinazione d'uso del bene, che non determini danni materiali, purché l'intervento modificativo abbia concreta incidenza sull'interesse della persona offesa a mantenere 3 inalterato lo stato dei luoghi, ostacolando in misura apprezzabile l'esercizio del suo diritto (Sez. 6, n. 35876 del 20/06/2019, Costantino, Rv. 276479). Nel caso di specie i ricorrenti sostengono che la proprietà esclusiva della strada e l'installazione da molti anni della barra sono elementi non valutati dal Tribunale e che escludono la configurabilità del reato. Ma, a differenza di quanto si assume nel ricorso, il Tribunale ha valutato gli elementi addotti, ma li ha considerati ininfluenti, ritenendo che la condotta ispirata dalla convinzione di essere proprietari esclusivi della strada, non esclude la volontà di agire in forza di un preteso diritto, ancora oggetto di accertamento giudiziale. Il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte secondo i quali, in tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, non è applicabile la scriminante dell'esercizio dei diritto in quanto la convinzione di esercitarlo costituisce essa stessa elemento costitutivo del delitto. E', infatti, irrilevante l'effettiva esistenza o la mera apparenza del diritto, tale da far credere all'agente di buona fede di poterla legittimamente realizzare„ poiché il delitto in oggetto si consuma quando il preteso diritto viene fatto valere in modo antigiuridico (Sez. 3, n. 3966 del 21/09/2018, dep. 2019, Giardina, Rv. 275689). E', pertanto, insostenibile che il convincimento degli imputati di agire legittimamente nell'esercizio del loro dirotto di tutelare il possesso di un passaggio, loro da anni, escluderebbe la sussistenza dell'elemento psicologico del reato contestato. 2. Anche il secondo motivo è del tutto infondato, vendo il Tribunale attribuito rilievo all'idoneità dell'ostacolo frapposto all'esercizio del passaggio del confinante costituito dalla barra benché non munita di lucchetto ed alla necessità di bloccare l'iniziativa degli imputati e il pericolo di aggravamento delle conseguenze del reato, ben potendo apporre dispositivi di chiusura o altri strumenti idonei ad impedire il transito, anche solo pedonale sulla strada oggetto di controversia, impedendo definitivamente l'accesso alla persona offesa di raggiungere la propria abitazione, trattandosi di fondo intercluso. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in tremila euro ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, 10 maggio 2023