Art. 10.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1975 in L. 185.000 milioni, si provvede quanto a milioni 150.000 con riduzione del capitolo 4496 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo e quanto a milioni 35.000 con riduzione del capitolo 6856 del medesimo stato di previsione.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1975 in L. 185.000 milioni, si provvede quanto a milioni 150.000 con riduzione del capitolo 4496 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo e quanto a milioni 35.000 con riduzione del capitolo 6856 del medesimo stato di previsione.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.