Articolo 10 della Legge 31 luglio 1975, n. 364
Articolo 9Articolo 11
Versione
15 agosto 1975
Art. 10.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1975 in L. 185.000 milioni, si provvede quanto a milioni 150.000 con riduzione del capitolo 4496 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo e quanto a milioni 35.000 con riduzione del capitolo 6856 del medesimo stato di previsione.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 15 agosto 1975
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