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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/07/2025, n. 10197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10197 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico ET IL ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 19559 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 18.11.2024, e vertente
T R A
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, sig. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
AR AV ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via
Quirino Maiorana 203, giusta delega in atti
ATTORE
E
rappresentata e difesa dall'Avv. Barbara Battistella in virtù di CP_1
procura generale alle liti e presso la stessa domiciliata in Roma, via del Tempio di
Giove, n. 21, presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale.
CONVENUTA
OGGETTO: opposizione ad avviso di pagamento di indennità di occupazione abusiva.
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.11.2024 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza.
La presente sentenza viene redatta senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
FATTO E DIRITTO
Parte attrice ha agito nei confronti di per l'annullamento degli CP_1
avvisi di pagamento n. 10001702/2016, Prot. 211586 del 22.12.2020, n. 10001703/2016
prot. 211587 del 22.12.2020 e n. 10001704/2016 prot. 212347 del 23.12.2020, notificati da in data 12.02.2021, ed aventi ad oggetto il pagamento CP_1
dell'indennità di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche comunali con opere di carattere temporaneo.
Gli atti opposti traggono rispettivamente origine dai verbali di accertamento n. 15-
05518, n, 15-05519 e n. 15-05521 elevati in data 24.11.2016, redatti dagli agenti del
Corpo di Polizia Municipale di con i quali veniva accertato che in data CP_1
2.11.2016 presso il mercato di Campo de' Fiori, i banchi di vendita n. 22, n. 34 e n. 24,
benché autorizzati ad una occupazione di metri quadri 17,39 (m.l. 4,70 x 3,70)
ciascuno, di fatto occupavano il suolo pubblico rispettivamente per complessivi metri quadri 20,88 (5,80 x 3,60), 34,46 (m.l. 6,10 x 5,65) e 21,60 (m.l. 5,40 x 4,00), effettuando una maggiore occupazione rispettivamente di mt/q 3,49, di mt/q 17,07 e di mt/q 4,21.
A sostegno dell'opposizione l'attrice deduceva l'illegittimità degli avvisi di pagamento per tardiva notifica nei termini di legge ex art. 14 legge 689/81 dei verbali di accertamento evidenziava inoltre la violazione della normativa di riferimento, per mancanza di richiamo alle relative norme sanzionatorie;
il difetto di motivazione e l'
eccesso di potere, nonché l'illegittimo computo della durata dell'occupazione che non era stata collocata nel periodo temporale contestato (ossia per 31 giorni continuativi prima della data dell'accertamento). Si costituiva la quale ha contestato i motivi di opposizione CP_1
ritenendoli infondati in fatto ed in diritto.
La presente controversia muove dall'opposizione avverso l'avviso di accertamento e richiesta di indennità per occupazione suolo pubblico in violazione dell'art. 63 e dell'art. 14 – bis del Regolamento COSAP.
In ordine alla qualificazione dell'azione, deve essere rilevato come il presupposto del diritto di credito preteso dall'Amministrazione va correlato con il carattere abusivo della occupazione.
L'occupazione di suolo pubblico presuppone sempre un atto espresso rilasciato in favore dell'istante, il quale all'esito dell'istruttoria esteriorizzi in modo espresso la facoltà di occupazione del suolo pubblico, in mancanza deve ritenersi abusiva.
A fronte di una occupazione abusiva l'Amministrazione vanta sia una pretesa sanzionatoria che una pretesa di natura risarcitoria, commisurata nel suo ammontare al corrispettivo del canone COSAP richiesto per le occupazioni assistite da concessione.
Il Regolamento Comunale cumula in una unica previsione sia la disciplina del trattamento sanzionatorio sia quella dell'indennità di occupazione abusiva (art. 14 bis
Regolamento COSAP Delibera Comunale n. 117/1998, tanto l'indennità e sanzione per occupazione abusiva). L'importo dell'occupazione abusiva è determinato avuto riguardo al canone per l'occupazione legittima (art. 14 comma 1 Regolamento “ per le occupazioni abusive si applica una indennità pari al canone maggiorato del 50%”).
La pretesa riportata negli avvisi opposti non può ritenersi di natura sanzionatoria,
ma quale corrispettivo per l'occupazione di suolo pubblico, di conseguenza non è
soggetta al termine di decadenza previsto dall'art. 14 legge 689/81 per la notifica del verbale di accertamento nei 90 gg , ai fini della validità della fase endoprocedimentale. Il credito richiesto non viene determinato sulla base di una ordinanza ingiunzione,
quale provvedimento finale del procedimento sanzionatorio, il quale ha, quale atto presupposto il verbale di accertamento, ma in un avviso di pagamento con valenza di atto ricognitivo del debito a titolo di indennità.
Circa la durata dell'occupazione, la regola da applicare è solo quella imposta dalla legge n. 446/97 all' art. 63 , secondo comma lett.g), in quest'ultima lettera è
previsto, infatti, il criterio per il quale l'illecito si presuma che risalga a 30 giorni prima dell'accertamento e del Regolamento COSAP all'art 14 (indennità e sanzione abusiva) stabilisce che “ l'occupazione abusiva si considera permanente se realizzata
con impianti e manufatti di carattere stabile, mentre - negli altri casi – si presume
effettuata a decorrere dal 30 giorno precedente la domanda del verbale di
accertamento di cui al successivo comma 3 salvo prova contraria a carico del
trasgressore”.
Sulla base della norma citata, l'attore non ha dato prova di essere munito di titolo autorizzativo legittimante l'occupazione, la violazione contestata consiste in una occupazione di suolo pubblico, mediante installazione di canaline di scolo per la pioggia rispetto al posizionamento dei banchi di vendita posseduti da parte attrice,
maggiore rispetto alla superficie già oggetto di concessione. Pertanto, il presupposto del diritto di credito preteso dall'amministrazione va correlato con il carattere abusivo della occupazione. Al momento dell'accertamento non risultava in favore della odierna attrice alcun atto autorizzativo all'ampliamento di mq. 24.77 (mt/q 3,49+ mt/q
17,07+ mt/q 4,21), occupati nel periodo contestato;
conseguentemente, si è
proceduto a richiedere l'indennità di occupazione per il periodo contestato.
Quanto alla durata dell'occupazione, ai fini del calcolo della indennità, il teste escusso ha giustificato l'occupazione riferendo che l'installazione delle canaline di scolo erano state posizionate temporaneamente e limitatamente al giorno 24.11.2016.
A fronte di tali dichiarazioni, si può ritenere pienamente raggiunta la prova della occupazione del suolo pubblico in relazione al solo giorno oggetto di contestazione,
pertanto l'importo degli avvisi deve essere ridotto e calcolato in relazione ad un solo giorno di occupazione.
Le spese vanno compensate in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così
provvede:
1) Riduce l'importo dell'indennità di cui agli avvisi di pagamento n. 10001702/2016,
Prot. 211586 del 22.12.2020, n. 10001703/2016 prot. 211587 del 22.12.2020 e n.
10001704/2016 prot. 212347 del 23.12.2020 ad un solo giorno di occupazione;
2) Compensa le spese di lite tra le parti del giudizio.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 2025
Il Giudice
ET IL
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico ET IL ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 19559 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 18.11.2024, e vertente
T R A
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, sig. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
AR AV ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via
Quirino Maiorana 203, giusta delega in atti
ATTORE
E
rappresentata e difesa dall'Avv. Barbara Battistella in virtù di CP_1
procura generale alle liti e presso la stessa domiciliata in Roma, via del Tempio di
Giove, n. 21, presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale.
CONVENUTA
OGGETTO: opposizione ad avviso di pagamento di indennità di occupazione abusiva.
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.11.2024 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza.
La presente sentenza viene redatta senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
FATTO E DIRITTO
Parte attrice ha agito nei confronti di per l'annullamento degli CP_1
avvisi di pagamento n. 10001702/2016, Prot. 211586 del 22.12.2020, n. 10001703/2016
prot. 211587 del 22.12.2020 e n. 10001704/2016 prot. 212347 del 23.12.2020, notificati da in data 12.02.2021, ed aventi ad oggetto il pagamento CP_1
dell'indennità di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche comunali con opere di carattere temporaneo.
Gli atti opposti traggono rispettivamente origine dai verbali di accertamento n. 15-
05518, n, 15-05519 e n. 15-05521 elevati in data 24.11.2016, redatti dagli agenti del
Corpo di Polizia Municipale di con i quali veniva accertato che in data CP_1
2.11.2016 presso il mercato di Campo de' Fiori, i banchi di vendita n. 22, n. 34 e n. 24,
benché autorizzati ad una occupazione di metri quadri 17,39 (m.l. 4,70 x 3,70)
ciascuno, di fatto occupavano il suolo pubblico rispettivamente per complessivi metri quadri 20,88 (5,80 x 3,60), 34,46 (m.l. 6,10 x 5,65) e 21,60 (m.l. 5,40 x 4,00), effettuando una maggiore occupazione rispettivamente di mt/q 3,49, di mt/q 17,07 e di mt/q 4,21.
A sostegno dell'opposizione l'attrice deduceva l'illegittimità degli avvisi di pagamento per tardiva notifica nei termini di legge ex art. 14 legge 689/81 dei verbali di accertamento evidenziava inoltre la violazione della normativa di riferimento, per mancanza di richiamo alle relative norme sanzionatorie;
il difetto di motivazione e l'
eccesso di potere, nonché l'illegittimo computo della durata dell'occupazione che non era stata collocata nel periodo temporale contestato (ossia per 31 giorni continuativi prima della data dell'accertamento). Si costituiva la quale ha contestato i motivi di opposizione CP_1
ritenendoli infondati in fatto ed in diritto.
La presente controversia muove dall'opposizione avverso l'avviso di accertamento e richiesta di indennità per occupazione suolo pubblico in violazione dell'art. 63 e dell'art. 14 – bis del Regolamento COSAP.
In ordine alla qualificazione dell'azione, deve essere rilevato come il presupposto del diritto di credito preteso dall'Amministrazione va correlato con il carattere abusivo della occupazione.
L'occupazione di suolo pubblico presuppone sempre un atto espresso rilasciato in favore dell'istante, il quale all'esito dell'istruttoria esteriorizzi in modo espresso la facoltà di occupazione del suolo pubblico, in mancanza deve ritenersi abusiva.
A fronte di una occupazione abusiva l'Amministrazione vanta sia una pretesa sanzionatoria che una pretesa di natura risarcitoria, commisurata nel suo ammontare al corrispettivo del canone COSAP richiesto per le occupazioni assistite da concessione.
Il Regolamento Comunale cumula in una unica previsione sia la disciplina del trattamento sanzionatorio sia quella dell'indennità di occupazione abusiva (art. 14 bis
Regolamento COSAP Delibera Comunale n. 117/1998, tanto l'indennità e sanzione per occupazione abusiva). L'importo dell'occupazione abusiva è determinato avuto riguardo al canone per l'occupazione legittima (art. 14 comma 1 Regolamento “ per le occupazioni abusive si applica una indennità pari al canone maggiorato del 50%”).
La pretesa riportata negli avvisi opposti non può ritenersi di natura sanzionatoria,
ma quale corrispettivo per l'occupazione di suolo pubblico, di conseguenza non è
soggetta al termine di decadenza previsto dall'art. 14 legge 689/81 per la notifica del verbale di accertamento nei 90 gg , ai fini della validità della fase endoprocedimentale. Il credito richiesto non viene determinato sulla base di una ordinanza ingiunzione,
quale provvedimento finale del procedimento sanzionatorio, il quale ha, quale atto presupposto il verbale di accertamento, ma in un avviso di pagamento con valenza di atto ricognitivo del debito a titolo di indennità.
Circa la durata dell'occupazione, la regola da applicare è solo quella imposta dalla legge n. 446/97 all' art. 63 , secondo comma lett.g), in quest'ultima lettera è
previsto, infatti, il criterio per il quale l'illecito si presuma che risalga a 30 giorni prima dell'accertamento e del Regolamento COSAP all'art 14 (indennità e sanzione abusiva) stabilisce che “ l'occupazione abusiva si considera permanente se realizzata
con impianti e manufatti di carattere stabile, mentre - negli altri casi – si presume
effettuata a decorrere dal 30 giorno precedente la domanda del verbale di
accertamento di cui al successivo comma 3 salvo prova contraria a carico del
trasgressore”.
Sulla base della norma citata, l'attore non ha dato prova di essere munito di titolo autorizzativo legittimante l'occupazione, la violazione contestata consiste in una occupazione di suolo pubblico, mediante installazione di canaline di scolo per la pioggia rispetto al posizionamento dei banchi di vendita posseduti da parte attrice,
maggiore rispetto alla superficie già oggetto di concessione. Pertanto, il presupposto del diritto di credito preteso dall'amministrazione va correlato con il carattere abusivo della occupazione. Al momento dell'accertamento non risultava in favore della odierna attrice alcun atto autorizzativo all'ampliamento di mq. 24.77 (mt/q 3,49+ mt/q
17,07+ mt/q 4,21), occupati nel periodo contestato;
conseguentemente, si è
proceduto a richiedere l'indennità di occupazione per il periodo contestato.
Quanto alla durata dell'occupazione, ai fini del calcolo della indennità, il teste escusso ha giustificato l'occupazione riferendo che l'installazione delle canaline di scolo erano state posizionate temporaneamente e limitatamente al giorno 24.11.2016.
A fronte di tali dichiarazioni, si può ritenere pienamente raggiunta la prova della occupazione del suolo pubblico in relazione al solo giorno oggetto di contestazione,
pertanto l'importo degli avvisi deve essere ridotto e calcolato in relazione ad un solo giorno di occupazione.
Le spese vanno compensate in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così
provvede:
1) Riduce l'importo dell'indennità di cui agli avvisi di pagamento n. 10001702/2016,
Prot. 211586 del 22.12.2020, n. 10001703/2016 prot. 211587 del 22.12.2020 e n.
10001704/2016 prot. 212347 del 23.12.2020 ad un solo giorno di occupazione;
2) Compensa le spese di lite tra le parti del giudizio.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 2025
Il Giudice
ET IL