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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/10/2025, n. 996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 996 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
I SEZ. FAMIGLIA
R.G.V.G. 3740/2024
Il Tribunale di Napoli Nord, I Sezione Civile, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
2) Dott.ssa Cristiana Satta Giudice
3) Dott. Eugenio Troisi Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3740 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, vertente sulla separazione personale dei coniugi su ricorso congiunto
TRA
(C.F.: ), e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi elettivamente domiciliati in Marano di Napoli (Na) C.F._2 alla Via Merolla n. 6, presso lo studio dell'avv. Filomena Cavallo, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il procuratore delle parti concludeva come da verbali e atti di causa.
Veniva quindi trasmessa comunicazione al P.M. degli atti del presente procedimento ex art. 70 e 71 c.p.c. come da annotazione di cancelleria.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 07.10.2024, i ricorrenti, in atti generalizzati, premettevano di avere contratto matrimonio in Marano di Napoli (NA) il
27.04.2002 evidenziando che dalla loro unione erano nati due figli, (il Per_1 25.09.2002) e (il 15.09.2004), entrambi maggiorenni ma non economicamente Per_2 autosufficienti. Dichiaravano altresì che, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, avevano deciso di separarsi consensualmente alle condizioni riportate nel ricorso introduttivo.
I ricorrenti, comparendo in modalità figurata ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c. all'udienza fissata dal Giudice delegato, ribadivano mediante il deposito di note scritte, la volontà di separarsi;
quindi il Giudice relatore riservava la causa al Collegio per la decisione, disponendo la trasmissione degli atti al P.M. ex art. 70 e 71 c.p.c.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso introduttivo che di seguito si trascrivono in corsivo:
Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
1) Assegnare la casa coniugale alla sig. che la coabiterà con i figli. Parte_2
2) I figli entrambi maggiorenni, ma non economicamente sufficienti coabiteranno con la madre presso la abitazione coniugale in Marano di Napoli alla Via Vallesana n. 74;
3) Porre a carico di un assegno mensile di euro 350,00 a titolo di concorso Parte_1 al mantenimento dei figli, sino al raggiungimento di una loro autonomia economica e un assegno mensile di euro 250,00 per il mantenimento della sig. stante Parte_2 la non autosufficienza economica sia per età che per patologie invalidanti.
4) Entrambi gli assegni di mantenimento verranno rivalutati annualmente secondo
l'indice ISTAT.
5) Porre a carico del sig. il pagamento del 50% delle spese straordinarie Parte_1 sostenute per i figli purché previamente concordate e debitamente documentate. Nello specifico: libri scolastici e altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute, mensa pag. 2/3 scolastica e trasporto scolastico, attività ludico-sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN.
6) I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative ed essendo conformi all'interesse della prole, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Tenuto conto della congiunta richiesta delle parti, le spese del giudizio vanno dichiarate non ripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
10.01.1965, e nata a [...] il [...], alle condizioni indicate Parte_2 in parte motiva, a tutti gli effetti di legge;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-2000 n. 396 all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Marano di Napoli (Na), nonché per gli eventuali adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato Civile, ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione (Atto n. 27, p. II, S. A, anno
2002).
c) spese non ripetibili
Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso, all'esito della camera di consiglio del 09.10.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Troisi Dott.ssa Alessandra Tabarro
pag. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
I SEZ. FAMIGLIA
R.G.V.G. 3740/2024
Il Tribunale di Napoli Nord, I Sezione Civile, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
2) Dott.ssa Cristiana Satta Giudice
3) Dott. Eugenio Troisi Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3740 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, vertente sulla separazione personale dei coniugi su ricorso congiunto
TRA
(C.F.: ), e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi elettivamente domiciliati in Marano di Napoli (Na) C.F._2 alla Via Merolla n. 6, presso lo studio dell'avv. Filomena Cavallo, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il procuratore delle parti concludeva come da verbali e atti di causa.
Veniva quindi trasmessa comunicazione al P.M. degli atti del presente procedimento ex art. 70 e 71 c.p.c. come da annotazione di cancelleria.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 07.10.2024, i ricorrenti, in atti generalizzati, premettevano di avere contratto matrimonio in Marano di Napoli (NA) il
27.04.2002 evidenziando che dalla loro unione erano nati due figli, (il Per_1 25.09.2002) e (il 15.09.2004), entrambi maggiorenni ma non economicamente Per_2 autosufficienti. Dichiaravano altresì che, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, avevano deciso di separarsi consensualmente alle condizioni riportate nel ricorso introduttivo.
I ricorrenti, comparendo in modalità figurata ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c. all'udienza fissata dal Giudice delegato, ribadivano mediante il deposito di note scritte, la volontà di separarsi;
quindi il Giudice relatore riservava la causa al Collegio per la decisione, disponendo la trasmissione degli atti al P.M. ex art. 70 e 71 c.p.c.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso introduttivo che di seguito si trascrivono in corsivo:
Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
1) Assegnare la casa coniugale alla sig. che la coabiterà con i figli. Parte_2
2) I figli entrambi maggiorenni, ma non economicamente sufficienti coabiteranno con la madre presso la abitazione coniugale in Marano di Napoli alla Via Vallesana n. 74;
3) Porre a carico di un assegno mensile di euro 350,00 a titolo di concorso Parte_1 al mantenimento dei figli, sino al raggiungimento di una loro autonomia economica e un assegno mensile di euro 250,00 per il mantenimento della sig. stante Parte_2 la non autosufficienza economica sia per età che per patologie invalidanti.
4) Entrambi gli assegni di mantenimento verranno rivalutati annualmente secondo
l'indice ISTAT.
5) Porre a carico del sig. il pagamento del 50% delle spese straordinarie Parte_1 sostenute per i figli purché previamente concordate e debitamente documentate. Nello specifico: libri scolastici e altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute, mensa pag. 2/3 scolastica e trasporto scolastico, attività ludico-sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN.
6) I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative ed essendo conformi all'interesse della prole, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Tenuto conto della congiunta richiesta delle parti, le spese del giudizio vanno dichiarate non ripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
10.01.1965, e nata a [...] il [...], alle condizioni indicate Parte_2 in parte motiva, a tutti gli effetti di legge;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-2000 n. 396 all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Marano di Napoli (Na), nonché per gli eventuali adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato Civile, ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione (Atto n. 27, p. II, S. A, anno
2002).
c) spese non ripetibili
Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso, all'esito della camera di consiglio del 09.10.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Troisi Dott.ssa Alessandra Tabarro
pag. 3/3