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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 17/02/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 9493/2017 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Pellecchia, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r. g. 9493/2017 promossa da:
(C. F. ) in proprio e in qualità di legale Parte_1 C.F._1 rappresentante della (P.I. Parte_2
), con il patrocinio degli avv.ti NICOLA MARINO e FRANCESCA MARINO, P.IVA_1 elettivamente domiciliato alla Piazza U. Giordano, 13/C, 71121 Foggia, presso i difensori avv.ti NICOLA MARINO e FRANCESCA MARINO.
- OPPONENTE - contro C. F. Controparte_1
), in persona del Presidente pro tempore rappresentato dal Dottor P.IVA_2 CP_2
, dirigente del , sito in Foggia alla Via
[...] Controparte_1 Controparte_1
Marchese de Rosa n. 94, - competente per territorio ad emettere provvedimenti sanzionatori
- che, per gli effetti della presente causa, ha delegato, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 150/2011, il Dottor Andrea Delli Carri.
- OPPOSTA –
OGGETTO: opposizione avverso ordinanza ingiunzione. CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note autorizzate per l'udienza del 29 gennaio 2025, celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009. Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c. p. c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. Con ricorso depositato in data 27 dicembre 2017 in proprio e nella qualità Parte_1 di legale rappresentante pro tempore della Parte_2 proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione di pagamento Prot n. AOO_149/ 0032687- Fasc. n. 286/13/S- emessa in data 21 novembre 2017 dal Dirigente della
[...]
- e notificata in data 24 novembre 2017, Controparte_1 con la quale gli era stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 3.013,05, comprensiva di spese di notifica e postali, chiedendo – previa immediata sospensione inaudita altera parte dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza-ingiunzione opposta - di revocare e porre nel nulla l'ordinanza di ingiunzione n. 0032687/2017 emessa dal Controparte_3
e
[...] Controparte_4
e notificata in data 24.11.2017, con vittoria di spese, diritti
[...]
Con comparsa di risposta del 4 maggio 2018 si costituiva la , nella persona CP_1 del Presidente pro tempore, rappresentato dal Dirigente del Servizio Contenzioso di Foggia, chiedendo nel merito il rigetto del ricorso con conferma dell'impugnata ordinanza di ingiunzione e vittoria delle spese di giudizio. Rigettata l'istanza di sospensione avanzata dal ricorrente e chiusa la fase istruttoria, la causa ritenuta matura per la decisione veniva rinviata per la decisione ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 29 gennaio 2025 celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. 2. In punto di fatto occorre premettere che:
- in data 24 maggio 2013, al fine di eseguire un'ispezione igienico sanitaria, Ufficiali ed Agenti di P.G. del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute- NAS di Foggia, unitamente a tecnici del Dipartimento di Prevenzione dell , si recavano presso Parte_3
l'azienda sita in Cerignola alla via Candela 3, ove, alla presenza del legale Parte_2 rappresentante signor davano atto che, nella parte retrostante e Parte_1 lateralmente, il capannone di tipo industriale erano collocati tre gruppi di silos:
- I° gruppo composto da quattro silos con una capienza di circa 15.000 quintali cadauno, dedicati al deposito di grano da destinare a macinatura;
- II° gruppo composto da quattro silos con una capienza di circa 5.000 quintali, dedicati a deposito di grano da seme;
-III° gruppo composto da otto silos con una capienza di circa 1.100 quintali, dedicati a deposito di grano da seme. Gli operatori verbalizzavano: “E' stato verificato che i silos dell'azienda erano vuoti anche in considerazione del fatto che la campagna del grano è ormai terminata”.
- In data 2 luglio 2013, in seguito all'ispezione effettuata ed acquisita la successiva nota nr 0052564-13 del 27.05.2013 a firma del Dirigente medico del Servizio di Prevenzione- SIAN dell' , i Carabinieri del reparto N.A.S di Foggia elevavano nei Controparte_5 confronti del signor , in qualità di legale rappresentante della ditta Parte_1
“ il verbale di contestazione di Parte_2 violazione amministrativa nr 26/22, con il quale gli contestavano la violazione dell'art. 6 c. 2 del regolamento CE 29.04.2004 n. 852 sanzionato dall'art. 6 comma 3 prima ipotesi del D. Lvo 06/11/2007 nr 193 “per aver, quale operatore del settore alimentare (stoccaggio di grano per l'alimentazione umana destinato alle industrie molitorie), attivato un deposito di grano per l'alimentazione umana consistente in nr. 04 Silos, omettendo di darne preventiva comunicazione/notifica all'Autorità competente ( tramite D.I.A. Post Primaria”. Pt_3
- avverso il verbale di contestazione di violazione amministrativa nr. 26/22,
[...]
, in proprio e in qualità di legale rappresentante della ditta Parte_1 Parte_2
tramite raccomandata a. r. inviava, sia all'Ufficio Regionale del
[...]
Contenzioso di Foggia sia al Comando Carabinieri Tutela per la Salute- Nas di foggia, memoria difensiva datata 23 settembre 2013 ove esponeva, altresì, di non aver violato la fattispecie contestatagli in quanto i silos erano sempre stati utilizzati dalla per Parte_2 lo stoccaggio di grano da semina e non per il deposito di grano per l'alimentazione umana (grano da macina), pertanto, non sussisteva alcun obbligo di comunicazione all'autorità competente;
- in data 6 ottobre 2016 presso l' Controparte_6 veniva ascoltato il signor il quale, ad
[...] Parte_1 integrazione della memoria difensiva datata 23/09/2013 dichiarava:” Al momento dell'ispezione i silos oggetto di contestazione erano vuoti e pertanto non vi era grano da macina. Peraltro, dal 2013, l'opificio in questione è stato dismesso e l'attività trasferita nella zona industriale di Cerignola. Ribadisco che per quanto in premessa, nessun illecito è stato commesso dal
“ Parte_2
- in data 21 novembre 2017, il Dirigente della Controparte_1
- ritenuto fondato l'accertamento effettuato dai N.A.S. di Foggia, emetteva
[...]
Ordinanza Ingiunzione di pagamento Fasc. n. 286/13/S Prot n. AOO_149/ 0032687, notificata al trasgressore con raccomandata in data 24.11.2017 con la quale gli intimava il pagamento della somma di € 3.000,00 (Euro tremila/00) per sanzione amministrativa ed € 13,05 per spese postali e di notifica ((doc n. 2 fascicolo parte opposta). 3. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'opponente. Viene in rilievo nel caso di specie l'art. 3 della L. 24 novembre 1981, n. 689, rubricato
“Elemento soggettivo”, secondo cui “Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa”, nonché l'art. 6, comma 3 della stessa legge, a mente del quale “Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta”. Sul punto secondo il granitico orientamento giurisprudenziale “In caso di violazione amministrativa riconducibile ad una società, dotata o meno di personalità giuridica, la relativa sanzione va irrogata alla persona fisica autrice del fatto (rappresentante o dipendente dell'ente, nell'esercizio delle sue funzioni o incombenze), salva l'eventuale responsabilità solidale della società medesima……e ancora in tema di sanzioni amministrative, a norma della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 3, è responsabile di una violazione amministrativa solo la persona fisica a cui è riferibile l'azione materiale o l'omissione che integra la violazione” (Cassazione civile, Sez. II, ordinanza 28/11/2018 n. 30766) e che “Le sanzioni amministrative rientrano tra quelle sanzioni repressive per le quali è richiesta, oltre alla capacità di intendere e volere la colpa o il dolo (artt. 2 e 3 della legge n. 689 del 1981); conseguentemente, una persona giuridica non può considerarsi autore della violazione alla quale la legge riconnetta dette sanzioni ma, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 689 del 1981, è solo obbligata in solido per le violazioni commesse, “nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze”, dal suo rappresentante o dai suoi dipendenti, con diritto di regresso nei confronti degli stessi (Cass. 7351 del 30/05/2001). Nel caso di specie, quindi, in qualità di legale rappresentante della ditta Parte_1
“ ” è stato correttamente individuato nel verbale di Parte_2 contestazione di violazione amministrativa n. prot 26/22 del 2 luglio 2013 quale autore materiale della condotta contestata (cfr doc. 4 fasc. parte opposta), quindi soggetto che risponde personalmente dell'illecito, a cui, pertanto, andava notificata la sanzione irrogata nell'ordinanza di ingiunzione opposta. 4. Nel merito l'opposizione è fondata e merita accoglimento alla luce delle seguenti considerazioni. Preliminarmente giova rammentare che nel giudizio di opposizione avverso sanzione amministrativa, le vesti sostanziali di attore e convenuto sono assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dall'Amministrazione Pubblica e dal soggetto sanzionato, con l'effetto che grava sulla prima l'onere di dimostrare compiutamente l'esistenza dei fatti costitutivi dell'illecito amministrativo e, quindi, la responsabilità dell'opponente, mentre grava su quest'ultimo l'onere di provare gli eventuali fatti impeditivi o estintivi (Cass., Sez. II, n. 5122/11). Nella specie, l'amministrazione resistente, assolvendo il suddetto onere probatorio, ha allegato, quale atto sul quale si fonda la pretesa creditoria e dal quale poter evincere i fatti costitutivi dell'illecito contestato, il verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo redatto e sottoscritto dai pubblici ufficiali, con i relativi allegati, Secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il valore probatorio dei verbali ispettivi deve essere, in via esclusiva, ricostruito secondo il seguente paradigma: a) piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) fede fino a prova contraria, ammissibile qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni, quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni rese al verbalizzante dalle parti o da terzi;
c) argomento di prova, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c., in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale (Cass., n. 166/14). Ne deriva che, nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa, è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre è riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti, errori od omissioni di natura percettiva da parte dello stesso pubblico ufficiale (ex multis, Cass., SS.UU., n. 17355/09; conf. Cass. civile, sez. VI, n. 15890/17; Tribunale Milano sez. I, n. 12643/13). Viceversa, detti verbali non fanno fede dei fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, né dei fatti della cui verità essi si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche (Trib. Bari sez. III, n. 1141/17; Trib. Bari sez. III, n. 581/17). Applicando tali coordinante giurisprudenziali al caso di specie, gli operatori dei NAS, nel verbale d'ispezione igienico-sanitaria del 24 maggio 2013 (cfr. doc. 2 del fascicolo di parte opponente), hanno espresso valutazioni e dedotto fatti in virtù di presunzioni e/o personali considerazioni logiche. Essi rilevavano che, nella parte retrostante e lateralmente al capannone, erano collocati tre gruppi di silos, di cui il “I gruppo composto da quattro silos…… dedicati al deposito di grano da destinare a macinatura. II gruppo composto da quattro silos….dedicati a deposito di grano da seme. III gruppo composto da otto silos….dedicati anch'essi a deposito di grano da seme”….”.E' stato considerato che i silos dell'azienda erano vuoti anche in considerazione del fatto che la campagna del grano è ormai terminata”. Quindi i Carabinieri, non avendo trovato niente all'interno dei silos e sebbene al momento dell'intervento alcuna attività di macinazione del grano era in atto, hanno semplicemente ipotizzato, sulla scorta di considerazioni non assistiti da alcun elemento concreto, che silos erano utilizzati per il deposito di grano da macinare. La tesi dell'amministrazione resistente è stata sconfessata dalle risultanze della prova orale espletata nel corso dell'istruttoria del presente giudizio. All'udienza del 14 novembre 2018, il teste dichiarava: “Conosco i fatti di Testimone_1 causa in quanto sono il fabbro che ha provvedut l'impianto di selezione del grano presso la sede di via Conte Mosè in Z.I. di Cerignola……. Posso dire che la effettua Parte_2 attività di stoccaggio di grano da semina perché ho avuto modo di verificare le tipologie e qualità di sementi contenuti esclusivamente in sacchi di carta da 25KG……..Confermo la circostanza di cui al capitolo di prova lett. b1) del ricorso introduttivo e posso riferire che io stesso, in qualità di fabbro, ho cominciato i lavori per il nuovo impianto di selezione presso la sede di via Conte Mosè in Z.I. di Cerignola verso il mese di Febbraio 2013 per terminare l'opera verso metà Marzo dello stesso 2013. Dopo il collaudo avvenuto verso fine Marzo, dai primi giorni di Aprile la società ha iniziato a lavorare a pieno regime presso Z. I. di Cerignola……. E posso riferire che fin dal mese di Marzo - Aprile 2013 la lavorava presso la sede di Via Conte Mosè in Z.I. di Cerignola non utilizzando i silos Parte_2 de via Candela, ma operando soltanto con quelli di via Conte Mosè. Parimenti il teste dichiarava di conoscere i fatti di causa in quanto, in Testimone_2 veste di autotrasportatore per conto terzi a chiamata, si era recato presso gli stabilimenti della società per la quale aveva anche effettuato servizio di trasporto. Parte_2
Lo stesso dichiarava : “……….Fin dai mesi di marzo aprile 2013 mi sono recato presso la sede di via Conte Mosè in Z.I. di Cerignola per effettuare i carichi del grano che trasportavo”……”Preciso che io fin dal mese di marzo - aprile 2013 ho effettuato carichi di grano da semina soltanto presso la sede di via Conte Mosè in Z.I. di Cerignola e, alcune volte mi sono recato presso la sede di via Candela per altri scopi diversi dal carico delle merci ed ho potuto constatare che tale sede di via Candela aveva smesso di operare”. Pertanto, le prove testimoniali hanno fatto emergere che l'accertamento effettuato dai carabinieri dei Nas è avvenuto (maggio 2013) in un periodo in cui l'opificio non era più operativo e, di conseguenza, nessuna attività di macinazione del grano poteva, sic et simpliciter, essere dedotta o presunta dai verbalizzanti per il solo fatto che fossero presenti dei silos peraltro vuoti. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione deve essere accolta con conseguente annullamento dell'ordinanza opposta. 5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono: a) liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. 55/14 stante il disposto dell'art. 28 del medesimo decreto, tenuto conto del valore della controversia e delle attività effettuate;
b) in base ai valori medi di cui al nuovo D.M. n. 147 del 13/08/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accoglie il ricorso in opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione di pagamento fasc. n. 286/13/S Prot n. AOO_149/ 0032687 emessa in data in data 21 novembre 2017 dal Dirigente della Controparte_1
2. condanna la in persona del Controparte_7
Presidente pro tempore a rimborsare alla parte opponente le spese di lite, che si liquidano in € 2.552,00 per onorario professionale, oltre 15% per spese generali oltre iva e c.p.a e spese borsuali per € 125,00, da liquidarsi in favore degli avv.ti Nicola Marino e Francesca Marino dichiaratisi antistatari. Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata all'esito dell'udienza del 29/1/2025 celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. Foggia, 29 gennaio 2025 Il Giudice dott. Francesco Pellecchia 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Vero che fin dai mesi di marzo-aprile 2013 la ha trasferito Parte_4 la propria attività aziendale dalla sede di Via Candela n. 3 di Cerignola, alla sede di Via Conte Mosè in zona industriale di Cerignola”.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Pellecchia, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r. g. 9493/2017 promossa da:
(C. F. ) in proprio e in qualità di legale Parte_1 C.F._1 rappresentante della (P.I. Parte_2
), con il patrocinio degli avv.ti NICOLA MARINO e FRANCESCA MARINO, P.IVA_1 elettivamente domiciliato alla Piazza U. Giordano, 13/C, 71121 Foggia, presso i difensori avv.ti NICOLA MARINO e FRANCESCA MARINO.
- OPPONENTE - contro C. F. Controparte_1
), in persona del Presidente pro tempore rappresentato dal Dottor P.IVA_2 CP_2
, dirigente del , sito in Foggia alla Via
[...] Controparte_1 Controparte_1
Marchese de Rosa n. 94, - competente per territorio ad emettere provvedimenti sanzionatori
- che, per gli effetti della presente causa, ha delegato, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 150/2011, il Dottor Andrea Delli Carri.
- OPPOSTA –
OGGETTO: opposizione avverso ordinanza ingiunzione. CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note autorizzate per l'udienza del 29 gennaio 2025, celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009. Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c. p. c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. Con ricorso depositato in data 27 dicembre 2017 in proprio e nella qualità Parte_1 di legale rappresentante pro tempore della Parte_2 proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione di pagamento Prot n. AOO_149/ 0032687- Fasc. n. 286/13/S- emessa in data 21 novembre 2017 dal Dirigente della
[...]
- e notificata in data 24 novembre 2017, Controparte_1 con la quale gli era stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 3.013,05, comprensiva di spese di notifica e postali, chiedendo – previa immediata sospensione inaudita altera parte dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza-ingiunzione opposta - di revocare e porre nel nulla l'ordinanza di ingiunzione n. 0032687/2017 emessa dal Controparte_3
e
[...] Controparte_4
e notificata in data 24.11.2017, con vittoria di spese, diritti
[...]
Con comparsa di risposta del 4 maggio 2018 si costituiva la , nella persona CP_1 del Presidente pro tempore, rappresentato dal Dirigente del Servizio Contenzioso di Foggia, chiedendo nel merito il rigetto del ricorso con conferma dell'impugnata ordinanza di ingiunzione e vittoria delle spese di giudizio. Rigettata l'istanza di sospensione avanzata dal ricorrente e chiusa la fase istruttoria, la causa ritenuta matura per la decisione veniva rinviata per la decisione ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 29 gennaio 2025 celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. 2. In punto di fatto occorre premettere che:
- in data 24 maggio 2013, al fine di eseguire un'ispezione igienico sanitaria, Ufficiali ed Agenti di P.G. del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute- NAS di Foggia, unitamente a tecnici del Dipartimento di Prevenzione dell , si recavano presso Parte_3
l'azienda sita in Cerignola alla via Candela 3, ove, alla presenza del legale Parte_2 rappresentante signor davano atto che, nella parte retrostante e Parte_1 lateralmente, il capannone di tipo industriale erano collocati tre gruppi di silos:
- I° gruppo composto da quattro silos con una capienza di circa 15.000 quintali cadauno, dedicati al deposito di grano da destinare a macinatura;
- II° gruppo composto da quattro silos con una capienza di circa 5.000 quintali, dedicati a deposito di grano da seme;
-III° gruppo composto da otto silos con una capienza di circa 1.100 quintali, dedicati a deposito di grano da seme. Gli operatori verbalizzavano: “E' stato verificato che i silos dell'azienda erano vuoti anche in considerazione del fatto che la campagna del grano è ormai terminata”.
- In data 2 luglio 2013, in seguito all'ispezione effettuata ed acquisita la successiva nota nr 0052564-13 del 27.05.2013 a firma del Dirigente medico del Servizio di Prevenzione- SIAN dell' , i Carabinieri del reparto N.A.S di Foggia elevavano nei Controparte_5 confronti del signor , in qualità di legale rappresentante della ditta Parte_1
“ il verbale di contestazione di Parte_2 violazione amministrativa nr 26/22, con il quale gli contestavano la violazione dell'art. 6 c. 2 del regolamento CE 29.04.2004 n. 852 sanzionato dall'art. 6 comma 3 prima ipotesi del D. Lvo 06/11/2007 nr 193 “per aver, quale operatore del settore alimentare (stoccaggio di grano per l'alimentazione umana destinato alle industrie molitorie), attivato un deposito di grano per l'alimentazione umana consistente in nr. 04 Silos, omettendo di darne preventiva comunicazione/notifica all'Autorità competente ( tramite D.I.A. Post Primaria”. Pt_3
- avverso il verbale di contestazione di violazione amministrativa nr. 26/22,
[...]
, in proprio e in qualità di legale rappresentante della ditta Parte_1 Parte_2
tramite raccomandata a. r. inviava, sia all'Ufficio Regionale del
[...]
Contenzioso di Foggia sia al Comando Carabinieri Tutela per la Salute- Nas di foggia, memoria difensiva datata 23 settembre 2013 ove esponeva, altresì, di non aver violato la fattispecie contestatagli in quanto i silos erano sempre stati utilizzati dalla per Parte_2 lo stoccaggio di grano da semina e non per il deposito di grano per l'alimentazione umana (grano da macina), pertanto, non sussisteva alcun obbligo di comunicazione all'autorità competente;
- in data 6 ottobre 2016 presso l' Controparte_6 veniva ascoltato il signor il quale, ad
[...] Parte_1 integrazione della memoria difensiva datata 23/09/2013 dichiarava:” Al momento dell'ispezione i silos oggetto di contestazione erano vuoti e pertanto non vi era grano da macina. Peraltro, dal 2013, l'opificio in questione è stato dismesso e l'attività trasferita nella zona industriale di Cerignola. Ribadisco che per quanto in premessa, nessun illecito è stato commesso dal
“ Parte_2
- in data 21 novembre 2017, il Dirigente della Controparte_1
- ritenuto fondato l'accertamento effettuato dai N.A.S. di Foggia, emetteva
[...]
Ordinanza Ingiunzione di pagamento Fasc. n. 286/13/S Prot n. AOO_149/ 0032687, notificata al trasgressore con raccomandata in data 24.11.2017 con la quale gli intimava il pagamento della somma di € 3.000,00 (Euro tremila/00) per sanzione amministrativa ed € 13,05 per spese postali e di notifica ((doc n. 2 fascicolo parte opposta). 3. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'opponente. Viene in rilievo nel caso di specie l'art. 3 della L. 24 novembre 1981, n. 689, rubricato
“Elemento soggettivo”, secondo cui “Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa”, nonché l'art. 6, comma 3 della stessa legge, a mente del quale “Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta”. Sul punto secondo il granitico orientamento giurisprudenziale “In caso di violazione amministrativa riconducibile ad una società, dotata o meno di personalità giuridica, la relativa sanzione va irrogata alla persona fisica autrice del fatto (rappresentante o dipendente dell'ente, nell'esercizio delle sue funzioni o incombenze), salva l'eventuale responsabilità solidale della società medesima……e ancora in tema di sanzioni amministrative, a norma della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 3, è responsabile di una violazione amministrativa solo la persona fisica a cui è riferibile l'azione materiale o l'omissione che integra la violazione” (Cassazione civile, Sez. II, ordinanza 28/11/2018 n. 30766) e che “Le sanzioni amministrative rientrano tra quelle sanzioni repressive per le quali è richiesta, oltre alla capacità di intendere e volere la colpa o il dolo (artt. 2 e 3 della legge n. 689 del 1981); conseguentemente, una persona giuridica non può considerarsi autore della violazione alla quale la legge riconnetta dette sanzioni ma, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 689 del 1981, è solo obbligata in solido per le violazioni commesse, “nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze”, dal suo rappresentante o dai suoi dipendenti, con diritto di regresso nei confronti degli stessi (Cass. 7351 del 30/05/2001). Nel caso di specie, quindi, in qualità di legale rappresentante della ditta Parte_1
“ ” è stato correttamente individuato nel verbale di Parte_2 contestazione di violazione amministrativa n. prot 26/22 del 2 luglio 2013 quale autore materiale della condotta contestata (cfr doc. 4 fasc. parte opposta), quindi soggetto che risponde personalmente dell'illecito, a cui, pertanto, andava notificata la sanzione irrogata nell'ordinanza di ingiunzione opposta. 4. Nel merito l'opposizione è fondata e merita accoglimento alla luce delle seguenti considerazioni. Preliminarmente giova rammentare che nel giudizio di opposizione avverso sanzione amministrativa, le vesti sostanziali di attore e convenuto sono assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dall'Amministrazione Pubblica e dal soggetto sanzionato, con l'effetto che grava sulla prima l'onere di dimostrare compiutamente l'esistenza dei fatti costitutivi dell'illecito amministrativo e, quindi, la responsabilità dell'opponente, mentre grava su quest'ultimo l'onere di provare gli eventuali fatti impeditivi o estintivi (Cass., Sez. II, n. 5122/11). Nella specie, l'amministrazione resistente, assolvendo il suddetto onere probatorio, ha allegato, quale atto sul quale si fonda la pretesa creditoria e dal quale poter evincere i fatti costitutivi dell'illecito contestato, il verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo redatto e sottoscritto dai pubblici ufficiali, con i relativi allegati, Secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il valore probatorio dei verbali ispettivi deve essere, in via esclusiva, ricostruito secondo il seguente paradigma: a) piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) fede fino a prova contraria, ammissibile qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni, quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni rese al verbalizzante dalle parti o da terzi;
c) argomento di prova, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c., in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale (Cass., n. 166/14). Ne deriva che, nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa, è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre è riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti, errori od omissioni di natura percettiva da parte dello stesso pubblico ufficiale (ex multis, Cass., SS.UU., n. 17355/09; conf. Cass. civile, sez. VI, n. 15890/17; Tribunale Milano sez. I, n. 12643/13). Viceversa, detti verbali non fanno fede dei fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, né dei fatti della cui verità essi si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche (Trib. Bari sez. III, n. 1141/17; Trib. Bari sez. III, n. 581/17). Applicando tali coordinante giurisprudenziali al caso di specie, gli operatori dei NAS, nel verbale d'ispezione igienico-sanitaria del 24 maggio 2013 (cfr. doc. 2 del fascicolo di parte opponente), hanno espresso valutazioni e dedotto fatti in virtù di presunzioni e/o personali considerazioni logiche. Essi rilevavano che, nella parte retrostante e lateralmente al capannone, erano collocati tre gruppi di silos, di cui il “I gruppo composto da quattro silos…… dedicati al deposito di grano da destinare a macinatura. II gruppo composto da quattro silos….dedicati a deposito di grano da seme. III gruppo composto da otto silos….dedicati anch'essi a deposito di grano da seme”….”.E' stato considerato che i silos dell'azienda erano vuoti anche in considerazione del fatto che la campagna del grano è ormai terminata”. Quindi i Carabinieri, non avendo trovato niente all'interno dei silos e sebbene al momento dell'intervento alcuna attività di macinazione del grano era in atto, hanno semplicemente ipotizzato, sulla scorta di considerazioni non assistiti da alcun elemento concreto, che silos erano utilizzati per il deposito di grano da macinare. La tesi dell'amministrazione resistente è stata sconfessata dalle risultanze della prova orale espletata nel corso dell'istruttoria del presente giudizio. All'udienza del 14 novembre 2018, il teste dichiarava: “Conosco i fatti di Testimone_1 causa in quanto sono il fabbro che ha provvedut l'impianto di selezione del grano presso la sede di via Conte Mosè in Z.I. di Cerignola……. Posso dire che la effettua Parte_2 attività di stoccaggio di grano da semina perché ho avuto modo di verificare le tipologie e qualità di sementi contenuti esclusivamente in sacchi di carta da 25KG……..Confermo la circostanza di cui al capitolo di prova lett. b1) del ricorso introduttivo e posso riferire che io stesso, in qualità di fabbro, ho cominciato i lavori per il nuovo impianto di selezione presso la sede di via Conte Mosè in Z.I. di Cerignola verso il mese di Febbraio 2013 per terminare l'opera verso metà Marzo dello stesso 2013. Dopo il collaudo avvenuto verso fine Marzo, dai primi giorni di Aprile la società ha iniziato a lavorare a pieno regime presso Z. I. di Cerignola……. E posso riferire che fin dal mese di Marzo - Aprile 2013 la lavorava presso la sede di Via Conte Mosè in Z.I. di Cerignola non utilizzando i silos Parte_2 de via Candela, ma operando soltanto con quelli di via Conte Mosè. Parimenti il teste dichiarava di conoscere i fatti di causa in quanto, in Testimone_2 veste di autotrasportatore per conto terzi a chiamata, si era recato presso gli stabilimenti della società per la quale aveva anche effettuato servizio di trasporto. Parte_2
Lo stesso dichiarava : “……….Fin dai mesi di marzo aprile 2013 mi sono recato presso la sede di via Conte Mosè in Z.I. di Cerignola per effettuare i carichi del grano che trasportavo”……”Preciso che io fin dal mese di marzo - aprile 2013 ho effettuato carichi di grano da semina soltanto presso la sede di via Conte Mosè in Z.I. di Cerignola e, alcune volte mi sono recato presso la sede di via Candela per altri scopi diversi dal carico delle merci ed ho potuto constatare che tale sede di via Candela aveva smesso di operare”. Pertanto, le prove testimoniali hanno fatto emergere che l'accertamento effettuato dai carabinieri dei Nas è avvenuto (maggio 2013) in un periodo in cui l'opificio non era più operativo e, di conseguenza, nessuna attività di macinazione del grano poteva, sic et simpliciter, essere dedotta o presunta dai verbalizzanti per il solo fatto che fossero presenti dei silos peraltro vuoti. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione deve essere accolta con conseguente annullamento dell'ordinanza opposta. 5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono: a) liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. 55/14 stante il disposto dell'art. 28 del medesimo decreto, tenuto conto del valore della controversia e delle attività effettuate;
b) in base ai valori medi di cui al nuovo D.M. n. 147 del 13/08/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accoglie il ricorso in opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione di pagamento fasc. n. 286/13/S Prot n. AOO_149/ 0032687 emessa in data in data 21 novembre 2017 dal Dirigente della Controparte_1
2. condanna la in persona del Controparte_7
Presidente pro tempore a rimborsare alla parte opponente le spese di lite, che si liquidano in € 2.552,00 per onorario professionale, oltre 15% per spese generali oltre iva e c.p.a e spese borsuali per € 125,00, da liquidarsi in favore degli avv.ti Nicola Marino e Francesca Marino dichiaratisi antistatari. Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata all'esito dell'udienza del 29/1/2025 celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. Foggia, 29 gennaio 2025 Il Giudice dott. Francesco Pellecchia 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Vero che fin dai mesi di marzo-aprile 2013 la ha trasferito Parte_4 la propria attività aziendale dalla sede di Via Candela n. 3 di Cerignola, alla sede di Via Conte Mosè in zona industriale di Cerignola”.