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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 29/09/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Federico Grillo Pasquarelli PRESIDENTE
Giuliana Melandri CONSIGLIERA
Caterina Baisi CONSIGLIERA Rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 73 /2025 R.G.L. promossa da:
c.f. c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentate e difese dall'Avv. Pietro Benedetti C.F._2 per procura allegata al ricorso. appellanti
CONTRO
, c.f. Controparte_1
, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato di P.IVA_1
Genova. appellato
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da note depositate in data 8.9.2025
Per l'appellato: come da note depositate in data 8.9.2025
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza in data 10.2.2025 il Tribunale di Massa ha accertato il diritto delle due appellanti (unitamente ad altra ricorrente che non ha impugnato la decisione) all'attribuzione del beneficio della Carta elettronica del docente, previsto dall'art. 1, co. 121, l. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 nonché, per , anche per Parte_2
l'a.s. 2021/2022, nei quali entrambe avevano svolto incarico di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, con la condanna del ad accreditare in loro favore, secondo il sistema previsto per i CP_1 docenti a tempo indeterminato, l'importo di euro 500,00 per ciascuno dei predetti anni.
2. Il Tribunale ha respinto invece la domanda in relazione agli anni scolastici precedenti ritenendo prescritto il relativo diritto per decorso del termine quinquennale, atteso che il primo atto interruttivo era costituito dalla notifica del ricorso introduttivo (avvenuta il 21.9.2022) e che il momento in cui avrebbero potuto presentare domanda era rispettivamente il
30.11.2016 per l'a.s. 2016/2017 e l'1.9.2017 per l'a.s. 2017/2018.
3. Il Tribunale ha, infine, compensato tra le parti le spese di lite nella misura del 20%, in ragione del sopravvenire di giurisprudenza di legittimità sulla questione controversa solo nel corso del giudizio (Cass. 29961/2023),
e ha condannato il al rimborso della quota residua, liquidata con CP_1 applicazione di valori minimi per la serialità delle cause e maggiorazione per il numero di parti.
4. Con un unico motivo le appellanti lamentano l'erroneità della sentenza in punto prescrizione per l'a.s. 2017/2018 in quanto il dies a quo del termine doveva individuarsi, ex art. 2935 c.c., nella data di costituzione del rapporto di lavoro - rispettivamente avvenuta il 3.10.2017 per e il 4.10.2017 per Pt_1 con incarichi di supplenza fino al termine delle attività didattiche - Pt_2 poiché prima di tale data le docenti non potevano presentare la relativa domanda, con la conseguenza che la notifica del ricorso, il 21.9.2022, era intervenuta entro il quinquennio successivo.
5. Il appellato aderisce alle conclusioni delle appellanti, CP_1 riconoscendo l'insussistenza della prescrizione e la fondatezza della pretesa alla luce della giurisprudenza di legittimità intervenuta nel corso del giudizio, chiedendo per tale ragione la compensazione delle spese di entrambi i gradi.
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6. La Corte ha disposto lo svolgimento della discussione mediante deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., che le parti hanno ritualmente effettuato.
7. L'appello merita accoglimento essendo incontroverso, come riconosciuto anche dal , che il diritto delle appellanti per l'a.s. CP_1
2017/2018, esercitabile solo dal momento di costituzione del rapporto (3 e
4 ottobre 2017) non era ancora prescritto al momento della notifica del ricorso introduttivo (21.9.2022).
8. Per quanto attiene alle spese di lite, va confermata la statuizione sul punto del Tribunale, stante la ridotta entità delle modifiche di merito alla decisione. Quanto alle spese del presente grado, non sussistono motivi di deroga al criterio della soccombenza, stante l'assenza di novità sull'unica questione oggetto di appello, e il va condannato al rimborso a CP_1 favore delle appellanti, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, con applicazione dei valori minimi, per serialità, e aumento del 30% per il numero delle parti.
P. Q. M.
In accoglimento dell'appello, dichiara il diritto di ciascuna delle appellanti alla fruizione della Carta elettronica del docente in relazione all'anno scolastico 2017/2018, nell'importo di euro 500,00, e condanna il CP_1 al relativo accredito;
Conferma la statuizione del giudice di primo grado in punto spese di lite e condanna il a rimborsare alle appellanti, in solido, le spese del CP_1 presente grado, liquidate in euro 321,10, oltre rimborso forfettario 15%, Iva
e Cpa, con distrazione a favore del difensore.
Così deciso in data 24.9.2025
LA CONSIGLIERA est. IL PRESIDENTE
Caterina Baisi Federico Grillo Pasquarelli
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