Sentenza 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 30/04/2026, n. 2766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2766 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02766/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06789/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6789 del 2025, proposto da
EI TA, rappresentata e difesa dall'avvocato Guido Marone, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Luca Giordano, 15;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l’ottemperanza
della sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 1439/2025, depositata e resa pubblica il 28.03.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 3412/2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 la dott.ssa AR UZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e IT
Con il presente ricorso, notificato e depositato il 4 dicembre 2025, la ricorrente espone che: - con sentenza n. 1439/2025, pubblicata il 28.03.2025, il Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, in accoglimento del ricorso presentato dalla ricorrente ha condannato “ il M.I.U.R. all’assegnazione in favore di parte ricorrente della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” per gli a.s. dal 2020/2021 al 2023/2024, con conseguente emissione in suo favore dei relativi buoni elettronici, di importo di € 500,00 per ognuno di tali anni scolastici (per un totale di euro 2.000,00), ciascuno dei quali da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM 28.11.2016, oltre interessi dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione ”; - in data 30.07.2025, la sentenza veniva notificata al Ministero in forma esecutiva; - la sentenza è passata in giudicato come da attestazione in atti; - è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della P.A. di cui all’art. 14 D.L. n. 669 del 1996 e succ. modif.; - l’amministrazione resistente non ha ancora provveduto all’esecuzione della sentenza.
Di qui la proposizione del presente ricorso con cui la ricorrente agisce per l’ottemperanza della predetta sentenza. La ricorrente chiede, inoltre, fin d’ora la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e la condanna al pagamento di una penalità di mora.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito con memoria solo formale.
Il ricorso va accolto considerato che:
- la sentenza del giudice civile ha un immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione intimata, che è dunque tenuta a conformarsi al decisum del giudice, precisandosi che il contenuto dell’obbligo consiste proprio nel far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti dal giudice civile;
- la sentenza è passata in giudicato, come da attestazione in atti, ed è stata notificata in forma esecutiva presso la sede reale dell’Amministrazione;
- è decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, D.L. 669/96 e ss. modificazioni;
- non risulta che l’Amministrazione intimata, che si è costituita solo formalmente nel presente ricorso, abbia dato esecuzione al giudicato.
Va, quindi, ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato in favore del ricorrente di cui alla sentenza in epigrafe, entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla notifica di parte se anteriore.
Nel caso di eventuale inerzia dell’Amministrazione oltre il termine di cui sopra, si nomina fin d’ora quale commissario ad acta il direttore della direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di Istruzione del Ministero dell'Istruzione e del Merito, con facoltà di delega ad altro dirigente dell'ufficio, il quale su istanza della ricorrente si insedierà assicurando nei successivi sessanta giorni l’esecuzione del giudicato.
Si ritiene, inoltre, di accogliere la richiesta di condanna dell’intimata Amministrazione al pagamento di una penalità di mora; la penalità – in conformità all’orientamento di questo Tribunale – è fissata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta; essa decorrerà dal giorno di comunicazione della presente sentenza e sarà dovuta sino al giorno dell’adempimento o, ove l’Amministrazione perduri nella sua inerzia, sino al giorno di effettivo insediamento del commissario ad acta (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 17 dicembre 2020, n. 2524, T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 1 aprile 2019, n. 1794).
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina al Ministero intimato di dare esecuzione alla sentenza azionata entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente pronuncia o dalla notifica di parte se anteriore.
In caso di ulteriore inottemperanza, nomina commissario ad acta il direttore della direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di Istruzione del Ministero dell'Istruzione e del Merito, con facoltà di delega, secondo quanto indicato in motivazione.
Condanna il Ministero intimato, ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., a corrispondere alla ricorrente una somma pari agli interessi legali per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della sentenza, secondo quanto indicato in motivazione.
Condanna il Ministero intimato al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 1.000,00 oltre accessori di legge, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
TI ER, Presidente
Rocco Vampa, Primo Referendario
AR UZ, Primo Referendario, Estensore
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| AR UZ | TI ER |
IL SEGRETARIO