Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 04/03/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
n. 664/2024 r.g. lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice dott.ssa Cristina Di Stefano, all'esito del deposito in telematico di note scritte previsto dall'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato e pubblicato la seguente sentenza nella causa di lavoro pendente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Mastrangelo ed elettivamente Parte_1
domiciliato presso lo studio legale ubicato in Vasto, alla via V Bachelet n. 10;
- ricorrente-
e
[...]
Controparte_1
, tutti rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417-bis
[...]
c.p.c., dal dott. Persona_1
-resistente-
Svolgimento del processo
Con ricorso la parte istante, premesso di essere docente in servizio per l'anno scolastico 2024/25 presso di;
di essere stato assunto con contratti a tempo determinato Controparte_2 CP_3
fino al termine delle attività didattiche negli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24 e
2024/25; di non aver ricevuto – in relazione ai suddetti periodi - la corresponsione dell'importo di €
500,00 annue per l'aggiornamento e la formazione del docente (cd. Carta elettronica del docente, istituita dalla legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” all'art.1, comma 121 e ss.),
richiamando la recente pronuncia del Consiglio di Stato n.
1842 del 16 marzo 2022, che ha dichiarato l'illegittimità con efficacia erga omnes del D.P.C.M. del
23 settembre 2015 e della nota del n. 15219 del 15 ottobre 2015 nella parte in cui CP_4
escludono i docenti non di ruolo dall'erogazione della Carta del docente, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost., oltre che la sentenza della CGUE, chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità con la clausola 4, punto 1, e della clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, nonché dei principi generali di parità di trattamento e di non discriminazione, con la disciplina nazionale (nella causa C-450/21), ha così concluso:
“1) ACCERTARE E DICHIARARE, per le ragioni meglio esplicitate nel corpo del presente atto, il diritto del ricorrente al beneficio economico di €. 500 annui tramite la fruizione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, relativamente agli anni scolastici richiesti;
2) CONDANNARE Il , in persona del a Controparte_1 CP_5
corrispondere alla ricorrente detto beneficio;
3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari tutti del presente giudizio, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario”.
Con memoria difensiva si è costituito in giudizio il convenuto chiedendo, nel merito, il CP_1
rigetto del ricorso.
La causa è giunta all'odierna decisione sulla base delle sole risultanze documentali in atti, vertendo la controversia su questioni legate esclusivamente alla corretta interpretazione delle norme applicabili al caso concreto.
Indi in data odierna, dopo il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa come da sentenza.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e va accolto per le seguenti considerazioni.
Preliminarmente appare opportuno ricostruire il quadro normativo sussistente in materia.
A norma dell'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o Controparte_6
a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
L'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. del 23 settembre 2015 così dispone: “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una
Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile”.
L'art. 3, comma 1, del D.P.C.M. 28 novembre 2016, nel sostituire il precedente D.P.C.M., prevede che: “La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
L'art. 28 del CCNL del Comparto Scuola del 4 agosto 1995 dispone che: “La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti dal presente contratto”.
L'art. 63 del successivo CCNL del Comparto Scuola del 27 novembre 2007 ribadisce che: “La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”.
Ciò posto, la parte ricorrente sostiene che riconoscendo tale strumento solo ai docenti assunti a tempo indeterminato si ingeneri una disparità di trattamento a danno dei docenti assunti a tempo determinato, senza che ciò trovi alcun tipo di giustificazione, considerata l'omogeneità della prestazione lavorativa svolta e l'identità della finalità formativa del personale docente, a prescindere dalle relative modalità di assunzione.
La prospettazione di parte ricorrente ha trovato riscontro in significative pronunce, emesse in ambito sia interno, che eurounitario.
Al riguardo giova evidenziare come il Consiglio di Stato, Sez. VII, con pronuncia n. 1842/2022 abbia annullato il D.P.C.M. n. 32313 del 2015, giusta interpretazione costituzionalmente orientata della L. n. 107/2015 con riconoscimento del bonus di cui si controverte anche al personale assunto a tempo determinato, stante la contrarietà di detta esclusione agli artt. 3, 35 e 97 Cost. e con gli artt.
29, 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007, secondo cui l'obbligo formativo grava anche sui docenti precari, così argomentando: “6.2.2. Ne discende che la questione dei destinatari della Carte del docente va riguardata tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal C.C.N.L. di categoria: questa va letta in chiave non di incompatibilità, ma di complementarità rispetto al disposto dell'art. 1, commi da 121 a 124, della l. n. 107/2015.
L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti),così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna.”.
Inoltre la sesta sezione della CGUE, con ordinanza del 18.05.2022 resa nella causa C-450/2021, a seguito di rinvio pregiudiziale ad opera del Tribunale di Vercelli, ha statuito che: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un Controparte_1 CP_1 vantaggio finanziario dell'importo di euro 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Anche la Suprema Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla spettanza del beneficio in discorso anche ai dipendenti scolastici a tempo indeterminato appartenenti al profilo professionale del personale educativo, nella sentenza n. 32104 del 31/10/2022, resa ex art. 363 bis c.p.c., ha ritenuto che “In tema di personale scolastico, la c.d. carta elettronica del docente, prevista, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, quale beneficio economico utilizzabile per l'acquisto di materiale o per la partecipazione ad iniziative utili all'aggiornamento professionale, spetta anche al personale educativo, atteso che questo, seppur impegnato in una funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi ed è soggetto a precisi oneri formativi”.
Da ultimo, con la recentissima sentenza n. 29961 del 27.10.2023, la Suprema Corte di Cassazione - pronunciando sulle questioni sollevate dal Tribunale di Taranto con ordinanza di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. - ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perchè iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Applicando tali principi al caso di specie, è evidente che sussista una ingiustificata disparità di trattamento tra i docenti a tempo indeterminato (anche se in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati), la cui formazione è sostenuta sotto il profilo economico dalla parte datoriale con l'erogazione della Carta elettronica e i docenti assunti nell'ambito di rapporti a tempo determinato, che pur avendo un eguale diritto-dovere di aggiornarsi e formarsi, non risultano, invece, destinatari di tale sostegno economico e che tale sistema si ponga in contrasto tanto con i precetti costituzionali, quanto con quelli euro unitari, rendendosi pertanto necessaria la disapplicazione dell'art. 1 della L. n. 107/2015 (atteso che i D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e del
28 novembre 2016, applicativi di tale disposizione, sono stati annullati dal Consiglio di Stato con l'ordinanza succitata) nella parte in cui non riconosce la usufruibilità della Carta elettronica del docente anche ad opera del personale docente assunto con contratto a tempo determinato.
Inoltre, deve osservarsi che si è al cospetto di incarichi con durata fino al 30 giugno o al 31 agosto, per i quali, secondo la Corte di Cassazione, va riconosciuto il diritto vantato (cfr. allegati nn 1-4 al ricorso).
Infine, per quanto riguarda la condizione della parte ricorrente di “interna” o “esterna” al sistema delle docenze scolastiche, - che assume rilievo, secondo la citata decisione della Corte di
Cassazione, ai fini dell'individuazione del tipo di tutela che deve attribuirsi in concreto al docente cui spetti il diritto (adempimento in forma specifica nel primo caso e risarcimento in forma equivalente nel secondo caso) - occorre prendere atto che la stessa è attualmente assunta con contratto a tempo determinato sino al 30.06.2025 e, dunque, è “interna” al sistema delle docenze scolastiche.
Atteso che dalla documentazione in atti emerge pacificamente che il ricorrente ha prestato attività di docenza a tempo determinato fino al 30 giugno o al 31 agosto negli anni scolastici 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023 2023/2024 e 2024/2025, l'amministrazione convenuta va dunque condannata alla corresponsione in suo favore dell'importo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (5 annualità pari ad €. 2.500,00), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del
1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Le spese processuali seguono la soccombenza del convenuto e si liquidano ai sensi del CP_1
D.M. n. 147/2022, applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento (da € 1.100 ad € 5.200), tenuto conto della marcata serialità del presente contenzioso.
p.q.m.
definitivamente pronunciando, così provvede:
a) accerta e dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere il beneficio economico della cd. “Carta docente” con riferimento agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 2023/2024 e
2024/2025;
b) condanna, per l'effetto, il in persona del Controparte_1 CP_7
all'attribuzione in favore del ricorrente della “Carta docente”, secondo il sistema proprio di
[...] essa e per un valore corrispondente a quello perduto (5 annualità, pari ad €. 2.500,00), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
c) condanna l'amministrazione convenuta al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che si liquidano in € 1.030,00 per compensi, oltre rimborsi forfettari del 15%, IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Così deciso il 04/03/2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
- dott.ssa Cristina Di Stefano -