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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/04/2025, n. 3556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3556 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 31615/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 31615/2024
Oggi 30 aprile 2025 ad ore 10.10 innanzi al dott. Nicola Di Plotti, sono comparsi:
Per l'avv. RADAELLI PAOLO. Rileva che l'appello si fonda su argomenti Parte_1 specifici e che pertanto è ammissibile. Rileva che è applicabile al caso di specie l'art. 7 co. 9 ter cds e non l'art. 7 co. 9 bis. Evidenzia che il principio generale emergente dalla segnaletica è il divieto di accesso, con delle eccezioni fra le quali non rientrano i veicoli elettrici. Rileva la risalenza nel tempo delle ordinanze relative al divieto di accesso.
Per l'avv. TROTTA FABRIZIO, oggi Parte_2 Controparte_1 sostituito dall'avv. Laura Cerri. Richiama l'eccezione in merito all'inammissibilità dell'appello, si riporta al proprio atto e alle osservazioni svolte in merito alla sussistenza della buona fede. Ribadisce la mancanza di chiarezza della segnaletica stradale.
Dopo la discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Nicola Di Plotti
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Di Plotti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 31615/2024 promossa da:
(C.F. ) in persona del Sindaco pro tempore, con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. MANDARANO ANTONELLO, dell'avv. RADAELLI PAOLO ( ), C.F._1 dell'avv. PALMIERI VINCENZA, dell'avv. SALA MARIA ROSA ( ), C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA DELLA GUASTALLA, 6 20122 presso gli uffici Pt_1 dell'Avvocatura Comunale
APPELLANTE contro
C.F. ), (C.F. Parte_2 C.F._3 Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. TROTTA FABRIZIO, elettivamente domiciliato C.F._4 in CORSO ITALIA 2 12051 ALBA presso il difensore
APPELLATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti introduttivi del giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con due ricorsi e hanno proposto opposizione avverso Parte_2 Controparte_1 più verbali di accertamento ex art. 7 co. 14 cds in relazione alla violazione del divieto di accesso in
Corso di Porta Ticinese e in via Cirillo. Evidenziano l'idoneità della segnaletica a indurre in errore il conducente del veicolo (nella specie, elettrico e quindi autorizzato ad accedere all'Area C), dunque la sua buona fede;
la nullità dei verbali per invalidità dell'omologazione dell'apparecchiatura di rilevamento, nonché per violazione della distanza minima tra la segnaletica e il punto di accesso alla ZTL. Concludono chiedendo l'annullamento dei verbali di contestazione.
In entrambi i giudizi si è costituito in giudizio il chiedendo il rigetto delle Parte_1 domande dei ricorrenti.
I due procedimenti sono stati poi riuniti.
Con sentenza n. 7175/2023 del 13.3.2024 il Giudice di Pace di ha accolto i ricorsi, annullando Pt_1
i verbali opposti.
pagina 2 di 6 Con ricorso di data 11.9.2024 il propone opposizione avverso tale decisione, Parte_1 evidenziando l'insussistenza dei presupposti per ritenere sussistente la buona fede, l'idoneità della segnaletica, l'erroneità della decisione in merito alle spese processuali.
Si costituiscono in giudizio gli appellati, rilevando l'inammissibilità dell'appello e chiedendone il rigetto nel merito.
***
Si rileva preliminarmente l'ammissibilità del ricorso del , essendo ben evidenziati e Parte_1 specificati i motivi di censura alla decisione oggetto di gravame, in relazione ai quali peraltro gli appellati hanno diffusamente presentato le loro difese.
***
Quanto al merito, i ricorrenti in primo grado allegano la propria buona fede, fondando l'assunto – in sintesi - sul fatto che: 1) l'autovettura è elettrica;
2) sono state previamente verificate le condizioni di accesso all'Area C;
3) le autovetture elettriche vi hanno libero accesso;
4) la segnaletica presente non
è idonea a consentire al conducente del veicolo la comprensione di una diversa regolamentazione dell'accesso.
Si osserva in proposito che:
- la contestazione oggetto di discussione è quella relativa alla violazione dell'art. 7 co. 14 cds perché il conducente del veicolo “circolava nella zona a traffico limitato benché agli accessi fossero esposti i segnali indicanti il divieto”;
- le aree ove si sono verificati gli accessi (che non sono contestati sul piano fattuale) sono la ZTL
Porta Ticinese e la ZTL Arco della Pace;
- l'accesso alla prima è regolato dall'ordinanza sindacale 5200 del 16.9.2022, che vieta permanentemente il transito a tutti i veicoli non autorizzati;
il provvedimento elenca le deroghe al divieto, tra le quali non vi è quella per i veicoli elettrici;
- l'accesso alla seconda è vietato dall'ordinanza sindacale 64502 dell'11.5.2010 in una specifica fascia oraria e in alcune giornate a tutti i veicoli, eccetto quelli autorizzati, tra i quali non rientrano quelli elettrici;
- dunque, nelle ZTL in cui sono state rilevate le infrazioni non era consentito l'ingresso al veicolo di proprietà e condotto dagli appellati, anche se elettrico.
***
Ciò premesso, il tema che ci si deve porre è se ricorra nella fattispecie in esame l'esimente della buona fede di cui all'art. 3 L. 689/81, invocata dagli appellati. In proposito la giurisprudenza di legittimità ha rilevato che “E' consolidata infatti l'affermazione secondo cui (poiché per integrare l'elemento soggettivo delle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa è sufficiente la semplice colpa, che si presume a carico dell'autore del fatto vietato, riservando a questi l'onere di provare di aver agito senza: Cass. n. 2406 del 2016; Cass. n. 13610 del
2007,) a concretizzare quella buona fede che esclude la responsabilità dell'autore dell'illecito non è sufficiente che al momento dell'infrazione costui si trovi in uno stato di mera ignoranza circa la concreta sussistenza dei presupposti ai quali l'ordinamento positivo riconduce il suo dovere (punito in caso di inosservanza con la detta sanzione) di tenere una determinata condotta;
occorre, invece, che tale stato di ignoranza sia incolpevole (Cass. n. 14107 del 2003, citata dallo stesso ricorrente), ossia che non sia superabile dall'interessato con l'uso dell'ordinaria diligenza (Cass. n. 13011 del 1997). Pertanto, se l'errore sul fatto esclude la responsabilità dell'agente solo quando non è determinato da sua colpa, ne consegue che la norma limita la rilevanza della causa di esclusione alle sole ipotesi in cui l'errore sul fatto sia dovuto a caso fortuito o forza maggiore (Cass. n. 24803 del 2006), e che l'onere della prova dell'erroneo convincimento grava su chi lo invoca (Cass. n. 5877 del 2004), non essendo sufficiente una mera asserzione sfornita di qualsiasi sussidio probatorio (Cass. n. 15195 del 2008) … l'esimente della buona fede, applicabile anche all'illecito amministrativo disciplinato dalla legge n. 689 del 1981, rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa (al pari di quanto avviene per la pagina 3 di 6 responsabilità penale, in materia di contravvenzioni) solo quando sussistano elementi positivi idonei a ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso (Cass. n. 13610 del 2007)” (Cass. ord. 20219/2018).
È pertanto necessario verificare se nel caso di specie vi siano elementi positivi, riconducibili a comportamenti della Pubblica Amministrazione, che consentano di ritenere sussistente la buona fede degli appellati nei termini sopra indicati. In proposito, questi ultimi allegano sostanzialmente la inidoneità della segnaletica apposta all'ingresso delle zone in questione (Porta Ticinese e Arco della
Pace) e le indicazioni ricavabili dal sito del Si rileva che: Pt_1
- quanto ai varchi relativi a Porta Ticinese, la segnaletica indica: che si tratta di zona a traffico limitato, con la specifica e chiara indicazione del divieto di accesso;
che è vietato il transito ai veicoli non autorizzati, con l'indicazione di alcune eccezioni, diverse da quella relativa ai veicoli elettrici;
che si tratta dell'inizio dell'area a pagamento con riferimento alla D.G.C. 588/2013 e s.m.i., separatamente indicata rispetto alla ZTL;
che viene effettuato il controllo elettronico degli accessi;
non vi sono riferimenti alla ordinanza sindacale che vieta, in aggiunta a quanto già disposto in linea generale dal come indicato sul suo sito, l'accesso ai veicoli non autorizzati;
tuttavia, tale mancanza è Pt_1 compensata e superata dall'apposizione del cartello che indica il divieto di accesso alla ZTL, che vale quale principio generale;
tale segnalazione è la prima in alto, quindi è immediatamente percepibile dal conducente e contiene il chiaro segnale di divieto di accesso, legato non all'Area C, ma alla ZTL;
- analoghe considerazioni valgono per la zona “Arco della Pace”;
- dunque, sulla base della segnaletica stradale, il conducente è in grado di rendersi conto che vi è un generale divieto di accesso specificamente previsto per la ZTL e che il veicolo elettrico non rientra tra le eccezioni a tale principio.
Il tema si sposta quindi sulla verifica delle indicazioni che il fornisce sul proprio sito, come Pt_1 risultanti dai documenti prodotti dai ricorrenti in primo grado. Si rileva in proposito che:
- dal sito del (doc. 4 appellati) risulta che “Area C è un'area del centro storico di Parte_1 Pt_1
con restrizioni di accesso per alcune tipologie di veicoli. Coincide con la Zona a traffico Pt_1 limitato (ZTL) Cerchia dei Bastioni ed è delimitata da 43 varchi con telecamere ...)”; nel medesimo documento si attesta che l'accesso è gratuito per i veicoli elettrici;
- tuttavia, il medesimo documento, nella parte precedente quella sopra riportata, distingue chiaramente i permessi per le Aree B e C da quelli riguardanti l'accesso alle ZTL;
- risulta pertanto percepibile dal lettore che il fatto che il richiamo alla coincidenza tra Area C e ZTL è riferito a un dato geografico, ma non alla disciplina dei permessi di accesso, che può essere diversa
(così come risulta anche per diverse aree, incluse nel medesimo testo, quali le aree pedonali e le corsie preferenziali);
- non è dirimente la ricerca effettuata dagli interessati in merito alla ricerca della classe del veicolo per l'accesso all'Area C, trattandosi di una verifica specificamente diretta a un ambito diverso da quello qui in discussione, dipendente da una iniziativa degli interessati;
- analoghe considerazioni devono essere svolte per quanto concerne la tabella delle vie comprese nell'Area C.
Il proprietario e il conducente del veicolo, dunque, sulla base delle indicazioni risultanti dal sito del
Comune, avevano la possibilità di comprendere che la regolamentazione dell'accesso all'Area C e alla ZTL non segue necessariamente lo stesso meccanismo.
Non è dunque ravvisabile il comportamento positivo della Pubblica Amministrazione tale da indurre incolpevolmente in errore il proprietario e il conducente del veicolo elettrico.
***
Le parti hanno inoltre interloquito in ordine all'applicabilità dell'art. 7 co. 9 bis cds. Si ritiene sul punto del tutto condivisibile quanto osservato dal Tribunale di Milano con la sentenza n.
4754/2021 del 1.6.2021, che qui si riporta nella parte di interesse:
pagina 4 di 6 “Il comma 9-bis prevede che:
“Nel delimitare le zone di cui al comma 9 i comuni consentono, in ogni caso, l'accesso libero a tali zone ai veicoli a propulsione elettrica o ibrida”. Ora la materia relativa alla istituzione delle ZTL si colloca nell'ambito del più ampio potere conferito al sindaco dall'art. 7 CdS il quale può “.. adottare con ordinanza i provvedimenti indicati nell'art. 6, 4° comma (C.d.S.), con i quali egli può (lett. B) “stabilire obblighi, divieti, limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di strada o per determinate categorie di utenti…”; la riconducibilità di tale potere al Sindaco è ampiamente confermata e riconosciuta anche dalla giurisprudenza della stessa Suprema Corte (a solo titolo esemplificativo, vedasi Cass. Civ., Sez. I,
28.08.01, n. 11278). L'art. 7 del Codice della Strada conferisce al Sindaco il potere di adottare con ordinanza "i provvedimenti indicati nell'art. 6, comma quarto", con i quali egli può (lett. B) "stabilire obblighi, divieti, limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di strada o per determinate categorie di utenti". ( cfr Cass Sez. 1, Sentenza n. 3126 del 05/03/2002).
Correttamente dunque il Giudice di pace ha evidenziato, nella sua motivazione, che la zona interessata
(ZTL …) è oggetto di Ordinanza n. … che ne disciplina le modalità di transito … .
La circostanza che la legge finanziaria richiamata abbia introdotto il comma 9 bis non altera tale assetto in assenza di una ordinanza che, esplicitando il potere di governo del territorio e del traffico all'interno della città, estenda l'eccezione anche ai veicoli elettrici. Non si tratta infatti di una deroga o di una diversa disciplina locale rispetto alla previsione di legge nazionale quanto piuttosto di una attuazione, attraverso lo strumento tradizionale dell'ordinanza sindacale a seguito della deliberazione di giunta, del potere di disciplina del traffico urbano con nuove modalità di transito nell'ambito delle vie cittadine riservate a ZTL. Ne discende che sebbene l'art. 7 comma 9 bis cds preveda che i comuni “consentano” ai veicoli a motore elettrico di circolare liberamente nelle zone di cui al comma 9 tuttavia la concreta modalità di esercizio di tale circolazione rimane nei poteri del Comune e si esercita con le modalità di cui al comma 9 dell'art. 7 citato. A tale modalità non può sostituirsi la autorità giudiziaria nell'esaminare la legittimità della contestazione di violazione, tenuto conto che l'organizzazione della mobilità all'interno del Comune è profilo organizzativo di carattere eminentemente discrezionale. …
… L'interpretazione come sopra delineata trova conferma anche nella risposta del 17.1.2019 della IX Commissione INFRASTRUTTURE E TRASPORTI alle interrogazioni n.
5-01236 dell'Onorevole e n.
5-01237 degli onorevoli e In essa si afferma che “la vigente disposizione Per_1 Pt_3 Pt_4 del comma 9-bis dell'articolo 7 del codice della strada, introdotta dall'articolo 1, comma 103, della legge di bilancio 2019, impone, alle amministrazioni comunali che intendono istituire nuove Ztl, di consentire l'accesso ai veicoli elettrici ed ibridi. Ciò significa che la norma non si applica a tutte le Ztl esistenti, ma soltanto a quelle nuova istituzione, come confermato dalla locuzione “nel delimitare le zone”. Questo significa innanzitutto che nelle nuove Ztl sarà innanzitutto consentito l'accesso ai veicoli elettrici, restando alle competenti valutazioni dei comuni ogni determinazione relativa a veicoli a differente alimentazione. Ciò per incentivare la progressiva sostituzione dell'attuale parco veicolare circolante nei centri abitati con veicoli meno inquinanti e/o a zero emissioni, ma senza in alcun modo ledere l'autonomia dei comuni e dei poteri di disciplina della circolazione ad essi conferiti dal Codice della strada” ”.
***
Gli appellati richiamano inoltre la contestazione relativa alla nullità dell'omologazione per trasferimenti illegittimi, in ossequio al disposto dell'art. 192 co. 5 DPR 495/1992.
Si rileva in proposito che la disciplina del comma richiamato non incide sulla validità dei rilievi effettuati a mezzo delle apparecchiature in discussione, in merito alle quali non vi è alcun limite temporale di validità e, conseguentemente, di attendibilità ed efficacia dei rilevamenti effettuati.
pagina 5 di 6 ***
Quanto al rilievo dei ricorrenti in primo grado, richiamato anche in sede di comparsa di costituzione in appello, in merito alla violazione della distanza minima della segnaletica rispetto ai varchi delle ZTL in discussione, dai rilievi fotografici a disposizione risulta la chiara visibilità della segnaletica;
l'art. 79
DPR 495/92 richiede che per ogni segnale debba essere garantito – come risulta essere nella fattispecie in esame - un idoneo spazio di avvistamento;
nessuna conseguenza specifica è indicata con riferimento alla violazione del principio di cui all'art. 79 co. 3 DPR 495/1992, che prevede che le misure minime dello spazio di avvistamento siano “indicativamente” quelle tra 50 m. e 80 m..
***
Il censura la decisione assunta in primo grado dal Giudice di Pace in ordine alla ripartizione Pt_1 delle spese processuali, allegando che le stesse avrebbero dovuto essere poste a carico dei ricorrenti.
Si rileva in proposito che la giurisprudenza ha osservato che l'autorità amministrativa, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario delegato, così come consentito dall'art. 23 co. 4
L. 689/1981, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato ma soltanto il rimborso delle spese, ove documentate e richieste. Non ricorrendo tale ultima ipotesi, deve essere confermata la decisione in ordine alla compensazione delle spese in primo grado anche a seguito della riforma della sentenza sulla base delle considerazioni che precedono (Cass. 18066/2007).
***
Dalle considerazioni che precedono, che assorbono gli ulteriori profili dedotti dalle parti, deriva il parziale accoglimento dell'appello proposto dal con conseguente rigetto del ricorso Pt_1 originariamente proposto da e Parte_2 Controparte_1
Le decisioni in tema di spese processuali tengono conto:
- dell'accoglimento delle ragioni del nel presente grado di giudizio e dell'attività processuale Pt_1 svolta;
- della difesa in giudizio con funzionari delegati nel primo grado di giudizio, senza documentazione in tema di spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) In parziale accoglimento dell'appello del e in parziale riforma della sentenza n. Parte_1
7175/2023 del 13.3.2024 del Giudice di Pace di , rigetta i ricorsi originariamente proposti da Pt_1
e Parte_2 Controparte_1
2) Condanna e in solido tra loro, alla rifusione delle Parte_2 Controparte_1 spese processuali relative al presente grado di giudizio, liquidate in € 174,00 per spese, € 1.700,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%; oneri riflessi come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Milano, 30 aprile 2025
Il Giudice dott. Nicola Di Plotti
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 31615/2024
Oggi 30 aprile 2025 ad ore 10.10 innanzi al dott. Nicola Di Plotti, sono comparsi:
Per l'avv. RADAELLI PAOLO. Rileva che l'appello si fonda su argomenti Parte_1 specifici e che pertanto è ammissibile. Rileva che è applicabile al caso di specie l'art. 7 co. 9 ter cds e non l'art. 7 co. 9 bis. Evidenzia che il principio generale emergente dalla segnaletica è il divieto di accesso, con delle eccezioni fra le quali non rientrano i veicoli elettrici. Rileva la risalenza nel tempo delle ordinanze relative al divieto di accesso.
Per l'avv. TROTTA FABRIZIO, oggi Parte_2 Controparte_1 sostituito dall'avv. Laura Cerri. Richiama l'eccezione in merito all'inammissibilità dell'appello, si riporta al proprio atto e alle osservazioni svolte in merito alla sussistenza della buona fede. Ribadisce la mancanza di chiarezza della segnaletica stradale.
Dopo la discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Nicola Di Plotti
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Di Plotti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 31615/2024 promossa da:
(C.F. ) in persona del Sindaco pro tempore, con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. MANDARANO ANTONELLO, dell'avv. RADAELLI PAOLO ( ), C.F._1 dell'avv. PALMIERI VINCENZA, dell'avv. SALA MARIA ROSA ( ), C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA DELLA GUASTALLA, 6 20122 presso gli uffici Pt_1 dell'Avvocatura Comunale
APPELLANTE contro
C.F. ), (C.F. Parte_2 C.F._3 Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. TROTTA FABRIZIO, elettivamente domiciliato C.F._4 in CORSO ITALIA 2 12051 ALBA presso il difensore
APPELLATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti introduttivi del giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con due ricorsi e hanno proposto opposizione avverso Parte_2 Controparte_1 più verbali di accertamento ex art. 7 co. 14 cds in relazione alla violazione del divieto di accesso in
Corso di Porta Ticinese e in via Cirillo. Evidenziano l'idoneità della segnaletica a indurre in errore il conducente del veicolo (nella specie, elettrico e quindi autorizzato ad accedere all'Area C), dunque la sua buona fede;
la nullità dei verbali per invalidità dell'omologazione dell'apparecchiatura di rilevamento, nonché per violazione della distanza minima tra la segnaletica e il punto di accesso alla ZTL. Concludono chiedendo l'annullamento dei verbali di contestazione.
In entrambi i giudizi si è costituito in giudizio il chiedendo il rigetto delle Parte_1 domande dei ricorrenti.
I due procedimenti sono stati poi riuniti.
Con sentenza n. 7175/2023 del 13.3.2024 il Giudice di Pace di ha accolto i ricorsi, annullando Pt_1
i verbali opposti.
pagina 2 di 6 Con ricorso di data 11.9.2024 il propone opposizione avverso tale decisione, Parte_1 evidenziando l'insussistenza dei presupposti per ritenere sussistente la buona fede, l'idoneità della segnaletica, l'erroneità della decisione in merito alle spese processuali.
Si costituiscono in giudizio gli appellati, rilevando l'inammissibilità dell'appello e chiedendone il rigetto nel merito.
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Si rileva preliminarmente l'ammissibilità del ricorso del , essendo ben evidenziati e Parte_1 specificati i motivi di censura alla decisione oggetto di gravame, in relazione ai quali peraltro gli appellati hanno diffusamente presentato le loro difese.
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Quanto al merito, i ricorrenti in primo grado allegano la propria buona fede, fondando l'assunto – in sintesi - sul fatto che: 1) l'autovettura è elettrica;
2) sono state previamente verificate le condizioni di accesso all'Area C;
3) le autovetture elettriche vi hanno libero accesso;
4) la segnaletica presente non
è idonea a consentire al conducente del veicolo la comprensione di una diversa regolamentazione dell'accesso.
Si osserva in proposito che:
- la contestazione oggetto di discussione è quella relativa alla violazione dell'art. 7 co. 14 cds perché il conducente del veicolo “circolava nella zona a traffico limitato benché agli accessi fossero esposti i segnali indicanti il divieto”;
- le aree ove si sono verificati gli accessi (che non sono contestati sul piano fattuale) sono la ZTL
Porta Ticinese e la ZTL Arco della Pace;
- l'accesso alla prima è regolato dall'ordinanza sindacale 5200 del 16.9.2022, che vieta permanentemente il transito a tutti i veicoli non autorizzati;
il provvedimento elenca le deroghe al divieto, tra le quali non vi è quella per i veicoli elettrici;
- l'accesso alla seconda è vietato dall'ordinanza sindacale 64502 dell'11.5.2010 in una specifica fascia oraria e in alcune giornate a tutti i veicoli, eccetto quelli autorizzati, tra i quali non rientrano quelli elettrici;
- dunque, nelle ZTL in cui sono state rilevate le infrazioni non era consentito l'ingresso al veicolo di proprietà e condotto dagli appellati, anche se elettrico.
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Ciò premesso, il tema che ci si deve porre è se ricorra nella fattispecie in esame l'esimente della buona fede di cui all'art. 3 L. 689/81, invocata dagli appellati. In proposito la giurisprudenza di legittimità ha rilevato che “E' consolidata infatti l'affermazione secondo cui (poiché per integrare l'elemento soggettivo delle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa è sufficiente la semplice colpa, che si presume a carico dell'autore del fatto vietato, riservando a questi l'onere di provare di aver agito senza: Cass. n. 2406 del 2016; Cass. n. 13610 del
2007,) a concretizzare quella buona fede che esclude la responsabilità dell'autore dell'illecito non è sufficiente che al momento dell'infrazione costui si trovi in uno stato di mera ignoranza circa la concreta sussistenza dei presupposti ai quali l'ordinamento positivo riconduce il suo dovere (punito in caso di inosservanza con la detta sanzione) di tenere una determinata condotta;
occorre, invece, che tale stato di ignoranza sia incolpevole (Cass. n. 14107 del 2003, citata dallo stesso ricorrente), ossia che non sia superabile dall'interessato con l'uso dell'ordinaria diligenza (Cass. n. 13011 del 1997). Pertanto, se l'errore sul fatto esclude la responsabilità dell'agente solo quando non è determinato da sua colpa, ne consegue che la norma limita la rilevanza della causa di esclusione alle sole ipotesi in cui l'errore sul fatto sia dovuto a caso fortuito o forza maggiore (Cass. n. 24803 del 2006), e che l'onere della prova dell'erroneo convincimento grava su chi lo invoca (Cass. n. 5877 del 2004), non essendo sufficiente una mera asserzione sfornita di qualsiasi sussidio probatorio (Cass. n. 15195 del 2008) … l'esimente della buona fede, applicabile anche all'illecito amministrativo disciplinato dalla legge n. 689 del 1981, rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa (al pari di quanto avviene per la pagina 3 di 6 responsabilità penale, in materia di contravvenzioni) solo quando sussistano elementi positivi idonei a ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso (Cass. n. 13610 del 2007)” (Cass. ord. 20219/2018).
È pertanto necessario verificare se nel caso di specie vi siano elementi positivi, riconducibili a comportamenti della Pubblica Amministrazione, che consentano di ritenere sussistente la buona fede degli appellati nei termini sopra indicati. In proposito, questi ultimi allegano sostanzialmente la inidoneità della segnaletica apposta all'ingresso delle zone in questione (Porta Ticinese e Arco della
Pace) e le indicazioni ricavabili dal sito del Si rileva che: Pt_1
- quanto ai varchi relativi a Porta Ticinese, la segnaletica indica: che si tratta di zona a traffico limitato, con la specifica e chiara indicazione del divieto di accesso;
che è vietato il transito ai veicoli non autorizzati, con l'indicazione di alcune eccezioni, diverse da quella relativa ai veicoli elettrici;
che si tratta dell'inizio dell'area a pagamento con riferimento alla D.G.C. 588/2013 e s.m.i., separatamente indicata rispetto alla ZTL;
che viene effettuato il controllo elettronico degli accessi;
non vi sono riferimenti alla ordinanza sindacale che vieta, in aggiunta a quanto già disposto in linea generale dal come indicato sul suo sito, l'accesso ai veicoli non autorizzati;
tuttavia, tale mancanza è Pt_1 compensata e superata dall'apposizione del cartello che indica il divieto di accesso alla ZTL, che vale quale principio generale;
tale segnalazione è la prima in alto, quindi è immediatamente percepibile dal conducente e contiene il chiaro segnale di divieto di accesso, legato non all'Area C, ma alla ZTL;
- analoghe considerazioni valgono per la zona “Arco della Pace”;
- dunque, sulla base della segnaletica stradale, il conducente è in grado di rendersi conto che vi è un generale divieto di accesso specificamente previsto per la ZTL e che il veicolo elettrico non rientra tra le eccezioni a tale principio.
Il tema si sposta quindi sulla verifica delle indicazioni che il fornisce sul proprio sito, come Pt_1 risultanti dai documenti prodotti dai ricorrenti in primo grado. Si rileva in proposito che:
- dal sito del (doc. 4 appellati) risulta che “Area C è un'area del centro storico di Parte_1 Pt_1
con restrizioni di accesso per alcune tipologie di veicoli. Coincide con la Zona a traffico Pt_1 limitato (ZTL) Cerchia dei Bastioni ed è delimitata da 43 varchi con telecamere ...)”; nel medesimo documento si attesta che l'accesso è gratuito per i veicoli elettrici;
- tuttavia, il medesimo documento, nella parte precedente quella sopra riportata, distingue chiaramente i permessi per le Aree B e C da quelli riguardanti l'accesso alle ZTL;
- risulta pertanto percepibile dal lettore che il fatto che il richiamo alla coincidenza tra Area C e ZTL è riferito a un dato geografico, ma non alla disciplina dei permessi di accesso, che può essere diversa
(così come risulta anche per diverse aree, incluse nel medesimo testo, quali le aree pedonali e le corsie preferenziali);
- non è dirimente la ricerca effettuata dagli interessati in merito alla ricerca della classe del veicolo per l'accesso all'Area C, trattandosi di una verifica specificamente diretta a un ambito diverso da quello qui in discussione, dipendente da una iniziativa degli interessati;
- analoghe considerazioni devono essere svolte per quanto concerne la tabella delle vie comprese nell'Area C.
Il proprietario e il conducente del veicolo, dunque, sulla base delle indicazioni risultanti dal sito del
Comune, avevano la possibilità di comprendere che la regolamentazione dell'accesso all'Area C e alla ZTL non segue necessariamente lo stesso meccanismo.
Non è dunque ravvisabile il comportamento positivo della Pubblica Amministrazione tale da indurre incolpevolmente in errore il proprietario e il conducente del veicolo elettrico.
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Le parti hanno inoltre interloquito in ordine all'applicabilità dell'art. 7 co. 9 bis cds. Si ritiene sul punto del tutto condivisibile quanto osservato dal Tribunale di Milano con la sentenza n.
4754/2021 del 1.6.2021, che qui si riporta nella parte di interesse:
pagina 4 di 6 “Il comma 9-bis prevede che:
“Nel delimitare le zone di cui al comma 9 i comuni consentono, in ogni caso, l'accesso libero a tali zone ai veicoli a propulsione elettrica o ibrida”. Ora la materia relativa alla istituzione delle ZTL si colloca nell'ambito del più ampio potere conferito al sindaco dall'art. 7 CdS il quale può “.. adottare con ordinanza i provvedimenti indicati nell'art. 6, 4° comma (C.d.S.), con i quali egli può (lett. B) “stabilire obblighi, divieti, limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di strada o per determinate categorie di utenti…”; la riconducibilità di tale potere al Sindaco è ampiamente confermata e riconosciuta anche dalla giurisprudenza della stessa Suprema Corte (a solo titolo esemplificativo, vedasi Cass. Civ., Sez. I,
28.08.01, n. 11278). L'art. 7 del Codice della Strada conferisce al Sindaco il potere di adottare con ordinanza "i provvedimenti indicati nell'art. 6, comma quarto", con i quali egli può (lett. B) "stabilire obblighi, divieti, limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di strada o per determinate categorie di utenti". ( cfr Cass Sez. 1, Sentenza n. 3126 del 05/03/2002).
Correttamente dunque il Giudice di pace ha evidenziato, nella sua motivazione, che la zona interessata
(ZTL …) è oggetto di Ordinanza n. … che ne disciplina le modalità di transito … .
La circostanza che la legge finanziaria richiamata abbia introdotto il comma 9 bis non altera tale assetto in assenza di una ordinanza che, esplicitando il potere di governo del territorio e del traffico all'interno della città, estenda l'eccezione anche ai veicoli elettrici. Non si tratta infatti di una deroga o di una diversa disciplina locale rispetto alla previsione di legge nazionale quanto piuttosto di una attuazione, attraverso lo strumento tradizionale dell'ordinanza sindacale a seguito della deliberazione di giunta, del potere di disciplina del traffico urbano con nuove modalità di transito nell'ambito delle vie cittadine riservate a ZTL. Ne discende che sebbene l'art. 7 comma 9 bis cds preveda che i comuni “consentano” ai veicoli a motore elettrico di circolare liberamente nelle zone di cui al comma 9 tuttavia la concreta modalità di esercizio di tale circolazione rimane nei poteri del Comune e si esercita con le modalità di cui al comma 9 dell'art. 7 citato. A tale modalità non può sostituirsi la autorità giudiziaria nell'esaminare la legittimità della contestazione di violazione, tenuto conto che l'organizzazione della mobilità all'interno del Comune è profilo organizzativo di carattere eminentemente discrezionale. …
… L'interpretazione come sopra delineata trova conferma anche nella risposta del 17.1.2019 della IX Commissione INFRASTRUTTURE E TRASPORTI alle interrogazioni n.
5-01236 dell'Onorevole e n.
5-01237 degli onorevoli e In essa si afferma che “la vigente disposizione Per_1 Pt_3 Pt_4 del comma 9-bis dell'articolo 7 del codice della strada, introdotta dall'articolo 1, comma 103, della legge di bilancio 2019, impone, alle amministrazioni comunali che intendono istituire nuove Ztl, di consentire l'accesso ai veicoli elettrici ed ibridi. Ciò significa che la norma non si applica a tutte le Ztl esistenti, ma soltanto a quelle nuova istituzione, come confermato dalla locuzione “nel delimitare le zone”. Questo significa innanzitutto che nelle nuove Ztl sarà innanzitutto consentito l'accesso ai veicoli elettrici, restando alle competenti valutazioni dei comuni ogni determinazione relativa a veicoli a differente alimentazione. Ciò per incentivare la progressiva sostituzione dell'attuale parco veicolare circolante nei centri abitati con veicoli meno inquinanti e/o a zero emissioni, ma senza in alcun modo ledere l'autonomia dei comuni e dei poteri di disciplina della circolazione ad essi conferiti dal Codice della strada” ”.
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Gli appellati richiamano inoltre la contestazione relativa alla nullità dell'omologazione per trasferimenti illegittimi, in ossequio al disposto dell'art. 192 co. 5 DPR 495/1992.
Si rileva in proposito che la disciplina del comma richiamato non incide sulla validità dei rilievi effettuati a mezzo delle apparecchiature in discussione, in merito alle quali non vi è alcun limite temporale di validità e, conseguentemente, di attendibilità ed efficacia dei rilevamenti effettuati.
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Quanto al rilievo dei ricorrenti in primo grado, richiamato anche in sede di comparsa di costituzione in appello, in merito alla violazione della distanza minima della segnaletica rispetto ai varchi delle ZTL in discussione, dai rilievi fotografici a disposizione risulta la chiara visibilità della segnaletica;
l'art. 79
DPR 495/92 richiede che per ogni segnale debba essere garantito – come risulta essere nella fattispecie in esame - un idoneo spazio di avvistamento;
nessuna conseguenza specifica è indicata con riferimento alla violazione del principio di cui all'art. 79 co. 3 DPR 495/1992, che prevede che le misure minime dello spazio di avvistamento siano “indicativamente” quelle tra 50 m. e 80 m..
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Il censura la decisione assunta in primo grado dal Giudice di Pace in ordine alla ripartizione Pt_1 delle spese processuali, allegando che le stesse avrebbero dovuto essere poste a carico dei ricorrenti.
Si rileva in proposito che la giurisprudenza ha osservato che l'autorità amministrativa, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario delegato, così come consentito dall'art. 23 co. 4
L. 689/1981, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato ma soltanto il rimborso delle spese, ove documentate e richieste. Non ricorrendo tale ultima ipotesi, deve essere confermata la decisione in ordine alla compensazione delle spese in primo grado anche a seguito della riforma della sentenza sulla base delle considerazioni che precedono (Cass. 18066/2007).
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Dalle considerazioni che precedono, che assorbono gli ulteriori profili dedotti dalle parti, deriva il parziale accoglimento dell'appello proposto dal con conseguente rigetto del ricorso Pt_1 originariamente proposto da e Parte_2 Controparte_1
Le decisioni in tema di spese processuali tengono conto:
- dell'accoglimento delle ragioni del nel presente grado di giudizio e dell'attività processuale Pt_1 svolta;
- della difesa in giudizio con funzionari delegati nel primo grado di giudizio, senza documentazione in tema di spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) In parziale accoglimento dell'appello del e in parziale riforma della sentenza n. Parte_1
7175/2023 del 13.3.2024 del Giudice di Pace di , rigetta i ricorsi originariamente proposti da Pt_1
e Parte_2 Controparte_1
2) Condanna e in solido tra loro, alla rifusione delle Parte_2 Controparte_1 spese processuali relative al presente grado di giudizio, liquidate in € 174,00 per spese, € 1.700,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%; oneri riflessi come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Milano, 30 aprile 2025
Il Giudice dott. Nicola Di Plotti
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