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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 09/12/2025, n. 873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 873 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.g. n. 2300/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Maria Rita Guarino - Giudice relatore -
nel procedimento r.g. n. 2300/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 26.11.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
letto il ricorso depositato in data 30.09.2025 da , e , entrambi Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi dall' Avv.to Russo Antonietta, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Baia e Latina (CE) in data 13.04.2008
e che dalla loro unione sono nati i figli nato il [...], e , nato il [...]; Per_1 Per_2 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso e da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1) I coniugi sono autorizzati a vivere separati nel mutuo rispetto.
CASA CONIUGALE E AFFIDO CONDIVISO
2) La Signora , di comune accordo con il Sig. , ha lasciato la casa coniugale unitamente ai figli Pt_1 Pt_2 minori e si è trasferita presso l'immobile dei genitori materni in Baia e Latina alla Via Parco, 87.
3) Per i figli minori E si conviene l'affido condiviso ai sensi dell'art.155 c.c., così come modificato Per_1 Per_2 dalla Legge 54/2006 con domicilio privilegiato presso la madre in Baia e Latina alla Via Parco, 87. 4) L'immobile costituente la casa coniugale, sita Baia e Latina alla Via Napoli -unitamente a tutti i beni mobili e arredi, esclusi quelli elencati al punto che precede - rimane nella disponibilità del Sig. essendo di proprietà del padre Parte_2 del predetto e concessa ai coniugi con formale contratto di comodato;
Assegno di mantenimento per i figli minori
5) Il Signor a far data dalla sottoscrizione del presente accordo verserà alla Sig.ra entro Parte_2 Pt_1 il giorno 15 di ogni mese a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori l'importo complessivo di euro
300 ( euro 150 x 2) a mezzo bonifico sul conto di seguito indicato IT 24 X 360 810 513 822 993 152 9943
6) Il Signor , dichiara di rinunciare espressamente alla quota pari al 50% dell'assegno unico universale per i Pt_2 figli minori, di cui avrebbe diritto ai sensi del Decreto Legislativo 21 dicembre 2021, n. 230. Contestualmente autorizza la Signora a presentare domanda e a percepire integralmente (100%) l'assegno unico per i figli Parte_1 minori, quale integrazione all'assegno di mantenimento. L'importo attuale dell'assegno unico è pari a euro 402,00 mensili.
Spese Straordinarie
7) Le spese straordinarie per i minori verranno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
8) In ogni caso viene consegnato ai genitori il Protocollo d'Intesa del Tribunale di S. MARIA CAPUA Vetere del 28 marzo 2024, al quale dovranno far riferimento per la esatta individuazione tra spese ordinarie (comprese nell'assegno di mantenimento) e quelle straordinarie (escluse dall'assegno di mantenimento) e che andranno ripartite al 50 % come innanzi precisato.
Il Diritto di visita paterno viene così disciplinato:
9) Il Signor incontrerà i figli nella giornata del Lunedi e del giovedì sarà suo onere prelevarli dall'abitazione in Via Pt_2
Parco, 87 alle ore 16,00 e ricondurli ivi alle ore 20.00
10) A week-end alterni, il Signor il giorno del sabato alle ore 16.30 preleverà i minori dall'abitazione sita Pt_2 in Via PARCO, 87- Baia e Latina e li terrà con se fino alla Domenica sera, per riaccompagnarli eventualmente anche dopo cena, da concordarsi con la sig.ra . Pt_1
11) Durante le festività pasquali i minori trascorreranno ad anni alterni il giorno di Pasqua con il padre e il giorno di
Pasquetta con la madre, o viceversa.
- Durante le festività natalizie i minori trascorreranno ad anni alterni il 24/25/ e 26 dicembre con un genitore ed il
30/31 dicembre ed il 1° gennaio con l'altro genitore.
Parimenti ad anni alterni i minori trascorreranno il 5 ed il 6 gennaio con la madre e con il padre;
.
Nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore due settimane ( anche non consecutive) , da stabilirsi concordemente entro il 30 MAGGIO di ogni anno;
ad ogni genitore, rispettivamente spetterà festeggiare con i propri figli la festa della mamma, la festa del papà ed il proprio compleanno ed onomastico. I figli E hanno il diritto di trascorrere insieme ad entrambi i genitori il proprio compleanno e Per_1 Per_2 onomastico, sempre in linea con il principio dell'affido condiviso e della bigenitorialità; in mancanza di accordo in tal senso sarà trascorso ad anni alterni con l'uno e l'anno successivo con l'altro genitore.
La disciplina del diritto di visita, come innanzi disciplinata potrà essere anche cambiata d'intesa tra i coniugi, i quali potranno concordemente derogare giorni ed orari a secondo delle rispettive esigenze lavorative e personali, nonché in considerazione degli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori.
I Signori di comune accordo stabiliscono altresì: Parte_3
- LA Signora dichiara di essere autonoma e indipendente a livello economico per cui rinuncia Parte_1 all'assegno di mantenimento ed in ogni caso le parti reciprocamente rinunciano a qualsiasi forma di mantenimento e ad ogni altra indennità.
- Le parti si danno atto di aver regolato i loro rapporti economici e patrimoniali e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi ragione o causale.
- Le parti nella qualità di genitori si impegnano reciprocamente a continuare a mantenere un comportamento di rispetto e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con i figli minori e si impegnano reciprocamente a non denigrare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione dell'altro alla presenza dei figli.
- Le parti si impegnano fin da ora a rispettare puntualmente i tempi e le modalità di prelievo e di riconsegna dei minori, comunicando tempestivamente eventuali ritardi e/o impossibilità a vedere e/o tenere con sé i figli (in tale ipotesi, salvo casi di forza maggiore, mediante messaggio telefonico almeno 24 ore prima) al fine di consentire all'altro genitore di organizzarsi in tempo utile. Resta inteso che i genitori dovranno accordarsi personalmente tra loro su orari di arrivo, incontro visita, etc., senza mai coinvolgere i figli nell'assunzione di tali decisioni a tutela del benessere e della serenità degli stessi.
- I genitori compatibilmente con le proprie attività professionali, cercheranno di trascorrere insieme le principali ricorrenze della vita dei figli, personali, sociali o religiose e si asterranno da qualsivoglia manifestazione di conflittualità.
- I genitori si impegnano altresì a far conservare ai minori rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, infatti ai figli minori dovrà essere garantito di avere un rapporto affettivo anche con i nonni, zii, cugini, sicché i genitori si impegnano in tal senso e non dovranno ostacolare, ma agevolare tali rapporti familiari, fondamentali, perché necessari per la crescita dei minori.
- I genitori prestano sin da ora il reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e di ogni altro documento equipollente utile all'espatrio.
- Le parti provvederanno alle spese della presente procedura ed al pagamento delle competenze legali per l'avv. Antonietta
Russo nella misura del 50% ciascuno, come preventivamente concordato.” rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge e che gli accordi sono conformi agli interessi dei figli minori;
letto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi,
, nato a [...] il [...], e , nata a [...]_2 Parte_1
TE (CE) il 06.05.1982;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BAIA E LATINA di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) - atto n. 1, parte
II, Serie A, Ufficio 1, anno 2008;
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Manda alla cancelleria anche per l'esecuzione degli adempimenti previsti dall'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato
Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione.
Così deciso in Santa Maria C.V. nella camera di consiglio del 26/11/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott.ssa Giovanna Caso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Maria Rita Guarino - Giudice relatore -
nel procedimento r.g. n. 2300/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 26.11.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
letto il ricorso depositato in data 30.09.2025 da , e , entrambi Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi dall' Avv.to Russo Antonietta, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Baia e Latina (CE) in data 13.04.2008
e che dalla loro unione sono nati i figli nato il [...], e , nato il [...]; Per_1 Per_2 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso e da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1) I coniugi sono autorizzati a vivere separati nel mutuo rispetto.
CASA CONIUGALE E AFFIDO CONDIVISO
2) La Signora , di comune accordo con il Sig. , ha lasciato la casa coniugale unitamente ai figli Pt_1 Pt_2 minori e si è trasferita presso l'immobile dei genitori materni in Baia e Latina alla Via Parco, 87.
3) Per i figli minori E si conviene l'affido condiviso ai sensi dell'art.155 c.c., così come modificato Per_1 Per_2 dalla Legge 54/2006 con domicilio privilegiato presso la madre in Baia e Latina alla Via Parco, 87. 4) L'immobile costituente la casa coniugale, sita Baia e Latina alla Via Napoli -unitamente a tutti i beni mobili e arredi, esclusi quelli elencati al punto che precede - rimane nella disponibilità del Sig. essendo di proprietà del padre Parte_2 del predetto e concessa ai coniugi con formale contratto di comodato;
Assegno di mantenimento per i figli minori
5) Il Signor a far data dalla sottoscrizione del presente accordo verserà alla Sig.ra entro Parte_2 Pt_1 il giorno 15 di ogni mese a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori l'importo complessivo di euro
300 ( euro 150 x 2) a mezzo bonifico sul conto di seguito indicato IT 24 X 360 810 513 822 993 152 9943
6) Il Signor , dichiara di rinunciare espressamente alla quota pari al 50% dell'assegno unico universale per i Pt_2 figli minori, di cui avrebbe diritto ai sensi del Decreto Legislativo 21 dicembre 2021, n. 230. Contestualmente autorizza la Signora a presentare domanda e a percepire integralmente (100%) l'assegno unico per i figli Parte_1 minori, quale integrazione all'assegno di mantenimento. L'importo attuale dell'assegno unico è pari a euro 402,00 mensili.
Spese Straordinarie
7) Le spese straordinarie per i minori verranno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
8) In ogni caso viene consegnato ai genitori il Protocollo d'Intesa del Tribunale di S. MARIA CAPUA Vetere del 28 marzo 2024, al quale dovranno far riferimento per la esatta individuazione tra spese ordinarie (comprese nell'assegno di mantenimento) e quelle straordinarie (escluse dall'assegno di mantenimento) e che andranno ripartite al 50 % come innanzi precisato.
Il Diritto di visita paterno viene così disciplinato:
9) Il Signor incontrerà i figli nella giornata del Lunedi e del giovedì sarà suo onere prelevarli dall'abitazione in Via Pt_2
Parco, 87 alle ore 16,00 e ricondurli ivi alle ore 20.00
10) A week-end alterni, il Signor il giorno del sabato alle ore 16.30 preleverà i minori dall'abitazione sita Pt_2 in Via PARCO, 87- Baia e Latina e li terrà con se fino alla Domenica sera, per riaccompagnarli eventualmente anche dopo cena, da concordarsi con la sig.ra . Pt_1
11) Durante le festività pasquali i minori trascorreranno ad anni alterni il giorno di Pasqua con il padre e il giorno di
Pasquetta con la madre, o viceversa.
- Durante le festività natalizie i minori trascorreranno ad anni alterni il 24/25/ e 26 dicembre con un genitore ed il
30/31 dicembre ed il 1° gennaio con l'altro genitore.
Parimenti ad anni alterni i minori trascorreranno il 5 ed il 6 gennaio con la madre e con il padre;
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Nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore due settimane ( anche non consecutive) , da stabilirsi concordemente entro il 30 MAGGIO di ogni anno;
ad ogni genitore, rispettivamente spetterà festeggiare con i propri figli la festa della mamma, la festa del papà ed il proprio compleanno ed onomastico. I figli E hanno il diritto di trascorrere insieme ad entrambi i genitori il proprio compleanno e Per_1 Per_2 onomastico, sempre in linea con il principio dell'affido condiviso e della bigenitorialità; in mancanza di accordo in tal senso sarà trascorso ad anni alterni con l'uno e l'anno successivo con l'altro genitore.
La disciplina del diritto di visita, come innanzi disciplinata potrà essere anche cambiata d'intesa tra i coniugi, i quali potranno concordemente derogare giorni ed orari a secondo delle rispettive esigenze lavorative e personali, nonché in considerazione degli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori.
I Signori di comune accordo stabiliscono altresì: Parte_3
- LA Signora dichiara di essere autonoma e indipendente a livello economico per cui rinuncia Parte_1 all'assegno di mantenimento ed in ogni caso le parti reciprocamente rinunciano a qualsiasi forma di mantenimento e ad ogni altra indennità.
- Le parti si danno atto di aver regolato i loro rapporti economici e patrimoniali e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi ragione o causale.
- Le parti nella qualità di genitori si impegnano reciprocamente a continuare a mantenere un comportamento di rispetto e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con i figli minori e si impegnano reciprocamente a non denigrare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione dell'altro alla presenza dei figli.
- Le parti si impegnano fin da ora a rispettare puntualmente i tempi e le modalità di prelievo e di riconsegna dei minori, comunicando tempestivamente eventuali ritardi e/o impossibilità a vedere e/o tenere con sé i figli (in tale ipotesi, salvo casi di forza maggiore, mediante messaggio telefonico almeno 24 ore prima) al fine di consentire all'altro genitore di organizzarsi in tempo utile. Resta inteso che i genitori dovranno accordarsi personalmente tra loro su orari di arrivo, incontro visita, etc., senza mai coinvolgere i figli nell'assunzione di tali decisioni a tutela del benessere e della serenità degli stessi.
- I genitori compatibilmente con le proprie attività professionali, cercheranno di trascorrere insieme le principali ricorrenze della vita dei figli, personali, sociali o religiose e si asterranno da qualsivoglia manifestazione di conflittualità.
- I genitori si impegnano altresì a far conservare ai minori rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, infatti ai figli minori dovrà essere garantito di avere un rapporto affettivo anche con i nonni, zii, cugini, sicché i genitori si impegnano in tal senso e non dovranno ostacolare, ma agevolare tali rapporti familiari, fondamentali, perché necessari per la crescita dei minori.
- I genitori prestano sin da ora il reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e di ogni altro documento equipollente utile all'espatrio.
- Le parti provvederanno alle spese della presente procedura ed al pagamento delle competenze legali per l'avv. Antonietta
Russo nella misura del 50% ciascuno, come preventivamente concordato.” rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge e che gli accordi sono conformi agli interessi dei figli minori;
letto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi,
, nato a [...] il [...], e , nata a [...]_2 Parte_1
TE (CE) il 06.05.1982;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BAIA E LATINA di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) - atto n. 1, parte
II, Serie A, Ufficio 1, anno 2008;
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Manda alla cancelleria anche per l'esecuzione degli adempimenti previsti dall'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato
Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione.
Così deciso in Santa Maria C.V. nella camera di consiglio del 26/11/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott.ssa Giovanna Caso