Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 13/02/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
1252/2022 R.G. TRIBUNALE ORDINARIO DI MESSINA Seconda Sezione Civile VERBALE DELLA CAUSA Oggi 13/02/2025, alle ore 10.11, innanzi al Presidente di Sezione, dott. Ugo Scavuzzo, sono comparsi: per parte opponente l'Avv. A. Lombardo il quale rappresenta che il proprio assistito è ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato;
per parte opposta l'Avv. S. Alfarone per delega degli Avv.ti Zurlo e Ornati;
i procuratori delle parti si riportano ai propri atti e verbali di causa e chiedono che la causa venga decisa
Il Presidente di Sezione dispone procedersi con la discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c. Le parti discutono oralmente la causa. Il Presidente di Sezione esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MESSINA II SEZIONE CIVILE In fatto e in diritto Con atto di citazione notificato in data 07/03/2022 il sig. Parte_1 nato a [...] il [...] (c.f. ) elettivamente C.F._1 domiciliato in Messina, Via Centonze n. 66, presso lo studio dell'Avv. Assunta Lombardo (C.F.: ), che lo rappresenta e difende giusta procura in atti, CodiceFiscale_2 formulava opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1708/2021 emesso in data 06.12.2021 e notificato in data 25.01.2021 con il quale il Tribunale di Messina aveva ingiunto, su istanza della il pagamento della somma di € 41.272,56 oltre Controparte_1 interessi legali maturandi sulla sorte capitale fino all'effettivo soddisfo, nonché le ulteriori spese e l'onorario del procedimento monitorio liquidate in € 1.591,00 di cui € 286,00 per spese ed € 1.503,00 per onorari oltre spese generali nella misura prevista dalla legge, I.V.A. e C.P.A. come per legge e successive occorrende;
chiedeva che il Tribunale adito accogliesse l'opposizione e, per l'effetto, revocasse e/o annullasse in tutto o in parte il decreto ingiuntivo opposto;
dichiarasse l'inesistenza del credito derivante dal contratto con la CP_2
e la vessatorietà delle clausole contrattuali sulla determinazione degli interessi
[...] moratori;
dichiarasse nulle le pattuizioni relative agli interessi moratori in quanto il costo complessivo dell'operazione tenuto conto delle pattuizioni relative ad altri costi e penali pagina1 di 5
dichiarasse l'illegittima cessione degli interessi scaduti in violazione dell'art. 1263, c. 3, c.c. e per l'effetto annullasse o riducesse il credito preteso, disponendo C.T.U. econometrica;
dichiarasse la prescrizione degli interessi pretesi;
il tutto con vittoria di spese e compensi di causa. L'opponente deduceva: a) la carenza di prova ex art. 633 c.p.c. relativamente al rapporto di finanziamento carta n. 51800 e relativo alla carta revolving 4301521910343410 (stipulato in origine con AG UC S.p.a.), posto che alla base della domanda era stato prodotto solo un rendiconto contabile non ufficiale, privo dell'indicazione del saldo debitorio contabile al momento della risoluzione e del passaggio della posizione a sofferenza;
b) l'inesistenza del credito di euro 12.871,97 legato al rapporto n. CP_2
40039705 per il quale era stato prodotto un contratto identificato con il n. 10034123076794 sottoscritto in data 8.11.2007, un estratto conto in apparenza riferito ad un rapporto identificato con il n 10010403922001 (diverso dal numero identificativo del contratto appena indicato), ed un estratto della cessione de credito da a Banca IFIS S.p.a. CP_2
c) la stipula, con riferimento al contratto n. 51800 già indicato e stipulato con AG UC S.p.a. e con riferimento ad altro contratto (fondante la domanda in monitorio) pattuito sempre con AG UC S.p.a. e identificato con il n. 192789, di due clausole vessatorie: una avente ad oggetto il pagamento di interessi di mora mensili dell'1,5 % sulle rate pagate in ritardo, nonché il pagamento di interessi di mora nella stessa misura sull'importo dovuto alla data di decadenza del beneficio del termine o alla data di risoluzione del contratto;
nonché di analoga vessatoria clausola in seno al terzo contratto sottoscritto con e CP_2 recante il n. 40039705; d) l'usurarietà del tasso moratorio convenuto;
e) l'omessa cessione alla ricorrente in monitorio ed opposta della quota parte degli interessi maturati sul capitale ai sensi dell'art. 1263 comma 3 c.c. e, laddove ceduti, la violazione dell'art. 1263 co. 3 c.c.; f) la maturata prescrizione degli interessi maturati. Con comparsa del 28 giugno 2022 si costituiva in giudizio la (P. Controparte_1
IV Gruppo UK IT C.f. , la quale nel merito chiedeva il P.IVA_1 P.IVA_2 rigetto dell'opposizione proposta e di tutte le domande in essa formulate e per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo n. 1708/2021, con il favore delle spese di lite. Alla prima udienza del 1.12.2022 il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1708/2021; onerava parte opposta dell'attivazione della mediazione obbligatoria nei termini di legge;
e rinviava all'udienza del 14 marzo 2024 con termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. per il deposito di memorie. Parte opposta depositava le memorie ex art.183 c.6 n.2 e n.3 unitamente al verbale di mediazione con esito negativo e all'udienza del 14 marzo 2024 la causa veniva assunta in riserva;
con ordinanza del 29 aprile 2024, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità alcuna di attività istruttoria, lo scrivente fissava l'udienza del 13.2.2025 per la precisazione delle conclusioni e l'eventuale discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. concedendo termine per il deposito di note conclusive. Le parti discutevano oralmente la causa all'udienza odierna.
pagina2 di 5 Alla stregua delle risultanze processuali e delle allegazioni della parte opponente va affermata l'infondatezza nel merito dell'opposizione che va, quindi, rigetta e ciò per quanto di ragione. Preliminarmente deve osservarsi che il debitore ceduto – l'odierno opponente - può proporre nel giudizio di opposizione (a decreto ingiuntivo) sia le eccezioni inerenti all'estinzione del diritto di credito (pagamenti, la loro corretta imputazione, l'estinzione di esso per prescrizione), sia le eccezioni facenti leva sulla pretesa invalidità del titolo costitutivo (del negozio) dal quale deriva il credito (quindi, la nullità di esso, l'annullabilità ecc. ecc.); infatti, lo spostamento patrimoniale deve essere sorretto da una causa e se la causa viene meno (per effetto dell'accertata nullità del contratto ovvero della nullità di talune clausole di esso) anche lo spostamento patrimoniale cade. Ciò consente di ritenere l'odierno opposto e cessionario del credito azionato con ricorso monitorio legittimato alla interlocuzione su tutte le patologie del contratto dal quale è gemmato il credito in contesa.
Si deve osservare che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione. Peraltro, resta fermo il fondamentale orientamento seguito dalla Cassazione civile a Sezioni Unite 30 ottobre 2001 n. 13533 secondo cui "il creditore (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto), sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore opponente) a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento". Nel caso di specie, la parte opposta ha provato la sussistenza del titolo, fonte negoziale del diritto di credito fatto valere in via monitoria e nel presente giudizio, mentre la parte attrice opponente non ha adeguatamente dedotto e/o provato l'esistenza di alcun fatto estintivo, modificativo od impeditivo di tale diritto;
se d'un verso l'opposta e ricorrente in monitorio ha prodotto i tre contratti indicati nel ricorso monitorio e sottoscritti dall'odierno opponente, gli estratti conto che, a prescindere da quale apparente discrepanza tra numeri identificativi, sono evidentemente – per date e numeri – riferibili ai tre contratti appena citati;
per altro verso l'opponente non ha nemmeno allegato di aver provveduto al pagamento del dovuto limitandosi a talune contestazioni di natura formale e talaltre riferibili a talune assunte patologie (leggasi nullità) dei contratti.. Va, poi, esclusa anche la vessatorietà degli artt. 22 e 23 del contrato di finanziamento (nemmeno in citazione specificamente indicato dall'opponente) tutte, invero, oggetto di specifica contrattazione e tutte caratterizzate dalla specifica sottoscrizione anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.; ciò che consente di escludere anche l'invocata violazione del Codice del Consumo – art. 34 - a tenore del quale “non sono vessatorie le clausole o gli elementi di
pagina3 di 5 clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale.”, come si ricava ache dalla produzione dei tre contratto per mano della cessionaria e odierna opposta. Assai generiche sono le contestazioni in ordine alla pretesa nullità della clausola relativa alla determinazione degli interessi di mora per effetto del preteso superamento del tasso-soglia; parte opponente non si è curata nemmeno di precisare in quale fase (se genetica o meno) del rapporto siffatto superamento siasi concretizzato;
fermo l'ulteriore rilievo che parte opponente, pur onerata della produzione del D.M. relativo al trimestre di riferimento per la verifica del rispetto del tasso soglia, ha omesso di assolvere al detto onere. Gli importi a tiolo di interessi di mora sono stati – ciò che può ricavarsi anche dal documento n. 1 prodotto in fase monitoria dalla parte opposta - anch'essi oggetto di cessione del credito;
infatti, in ragione del combinato disposto dell'art. 58 del T.U.B e dell'art. 4 della legge sulla cartolarizzazione (tale l'operazione sottostante la cessione dei crediti azionati dalla parte opposta) in uno ai crediti sono stato ceduti alla ricorrente in monitorio anche gli interessi maturati e maturandi. Irricevibile è la doglianza facente leva sulla pretesa prescrizione degli interessi maturati;
non v'è indicazione della tipologia di prescrizione asseritamente maturata (estintiva ordinaria o breve oppure presuntiva), non v'è indicazione alcuna del dies a quo utile per la valutazione della decorrenza del termine;
ciò che rende insuscettibile anche solo di vaglio la doglianza in esame. Dalle superiori considerazioni discende l'infondatezza nel merito dell'opposizione proposta;
logico corollario: il rigetto dell'opposizione; il decreto ingiuntivo va, quindi, confermato e dichiarato esecutivo. Le spese di lite, come liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi per la fase studio, introduttiva e decisionale (nulla per l'istruttoria del tutto assente) di cui al D.M. 55/2014, comprensive anche della mediazione svolta, in ragione della natura delle questioni trattate, seguono la soccombenza, sicché deve essere condannato al Parte_1 pagamento di esse – come liquidate in dispositivo secondo il valore della controversia e tenendo conto di tre delle quattro fasi con l'esclusione della fase istruttoria - in favore di
Controparte_1
P.Q.M.
il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Presidente di Sezione dott. U. Scavuzzo, sentiti i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1252/2022 R.G. promossa da Parte_1
, nato a [...] il [...] (c.f. )
[...] C.F._1 elettivamente domiciliato in Messina, Via Centonze n. 66, presso lo studio dell'Avv. Assunta Lombardo (C.F.: ), che lo rappresenta e difende giusta procura in CodiceFiscale_2 atti, opponente, contro (P. IV , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t. elettivamente domiciliata in La Spezia (SP) alla Via Paolo Emilio Taviani n. 170, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo (C.F. ) ed Andrea Ornati (C.F. del Foro di La C.F._3 C.F._4
Spezia, giusta procura in atti, giusta procura in atti, parte opposta e ricorrente in monitorio, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) conferma il decreto ingiuntivo;
dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
pagina4 di 5 3) condanna l'opponente Parte_1
e già ricorrente in monitorio Controparte_1
2.906,00 oltre s.g. al 15%, iva e cassa. Così decisi in Messina, il 13.2.2025
al pagamento in favore della parte opposta delle spese di lite che liquida in euro
Il Presidente di Sezione (dott. Ugo Scavuzzo)
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