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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. I, sentenza 16/01/2026, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 52/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 1, riunita in udienza il
15/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
BARRELLA LUIGI, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1417/2025 depositato il 17/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Joppolo - Via Santa Maria 89863 Joppolo VV
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO PAGAM n. 202500018266 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 43/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da ricorso, in atti.
Resistente: come da memoria di costituzione, in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con sollecito di pagamento n. 202500018266, notificato in data 21.08.2025, il Comune di Joppolo invitava Ricorrente_1, in qualità di figlio ed erede di Nominativo_1, al pagamento della somma di euro 104,46 per l'imposta Imu anno 2018.
Con ricorso in data 16.10.2025 Ricorrente_1 adiva la Corte di Giustizia di Primo Grado di Vibo Valentia, impugnava il sollecito di pagamento e ne chiedeva l'annullamento, con vittoria delle spese di lite, eccependo: 1) la decadenza dal potere di riscossione;
2) l'intervenuta prescrizione.
Instauratosi il contraddittorio a seguito della rituale notifica del ricorso alla controparte in data 18.10.2025
(cfr. ricevute di accettazione e di consegna pec, agli atti del fascicolo telematico della parte ricorrente), la parte ricorrente si costituiva in giudizio in data 17.11.2025 ex art. 22 Dpr. n. 546/92; egualmente si costituiva in giudizio il Comune di Joppolo, il quale impugnava l'avverso ricorso e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondato in fatto e in diritto.
All'udienza pubblica in data 15.01.2026, il Presidente Giudice Monocratico ha esposto i fatti di causa e le questioni della controversia;
indi, le parti presenti hanno illustrato le loro difese, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi;
di poi, la Corte, in composizione monocratica, ha deciso la controversia ex art. 35, comma I, del D.Lgs. n. 546/1992 nella nuova formulazione, riservando il deposito in Segreteria del dispositivo e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite nel termine perentorio dei successivi sette giorni, trattandosi di giudizio instaurato dopo il giorno 03.01.2024, con notifica del ricorso avvenuta in data 18.10.2025 (cfr. D.Lgs. n. 220/2023, artt. 1 e 4).
MOTIVI DELLA DECISIONE
II. Il ricorso proposto da Ricorrente_1 è inammissibile e, pertanto, va disatteso.
Infatti, va affermata, nel caso sottoposto all'esame della Corte, la non impugnabilità del sollecito di pagamento. In proposito, va richiamata la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, in forza della quale l'atto amministrativo di sollecito di pagamento è autonomamente impugnabile da parte del destinatario, davanti al giudice competente, quando, nonostante il carattere atipico derivante dalla diversa denominazione attribuitagli, abbia lo stesso contenuto e funzione del provvedimento tipizzato impugnabile. In ogni caso,
l'impugnazione del sollecito, rappresentando una facoltà e non un onere per il contribuente, non preclude, in caso di mancato esercizio, la possibilità di impugnazione con l'atto successivo: di conseguenza, il contribuente ben può impugnare il successivo avviso di accertamento, oltre che per vizi suoi propri, anche per profili attinenti al merito della pretesa fiscale (cfr., in tal senso, Cass. ordinanza n. 35412/22 in data
01.12.2022).
In questo senso si è espressa ripetutamente anche la giurisprudenza di merito, secondo la quale il sollecito di pagamento, pur non essendo un atto tipico impugnabile innanzi al giudice tributario, può essere contestato qualora faccia seguito a una cartella di pagamento illegittima e non notificata correttamente.
“In tema di atti impugnabili e segnatamente ai fini dell'accesso alla giurisdizione tributaria debbono essere qualificati come avvisi di accertamento o di liquidazione di un tributo tutti quegli atti con cui l'Amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita compiuta e non condizionata e ciò ancorché tale comunicazione si concluda non con una formale intimazione al pagamento sorretta dalla prospettazione in termini brevi dell'attività esecutiva, bensì con un invito “bonario” a versare quanto dovuto” (cfr. CTP Reggio Calabria, sentenza n. 2498/21 in data 10.06.2021);
ed ancora: “Il sollecito di pagamento è impugnabile solo nella misura in cui la notifica di tale atto sia l'occasione in cui il contribuente è venuto a conoscenza della pretesa tributaria già manifestata dall'Ufficio con un avviso o con una cartella che non siano stati notificati” (CTR Regione Lazio, sentenza n. 3050/21 in data 15.06.2021);
Tuttavia, la giurisprudenza ha anche evidenziato la non impugnabilità del sollecito/comunicazione di pagamento nell'ipotesi in cui sia stata preceduta dalla notifica di un atto prodromico: “Il sollecito di pagamento, quando faccia seguito ad una cartella precedentemente conosciuta non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che esso, ai sensi del D. Lgs. 31 dicembre 1992 n.546 art.19 comma 3, resta sindacabile innanzi al giudice solo per vizi propri, con esclusione di qualsiasi questione attinente all'accertamento” (CTP Napoli sentenza n. 8117/20 in data 19.11.2020);
“Sono infatti impugnabili anche gli atti non autoritativi, purché idonei a portare a conoscenza i presupposti di fatto e le ragioni in diritto della pretesa impositiva o del diniego del diritto vantato dal contribuente. L'atto amministrativo di sollecito di pagamento, avendo lo stesso contenuto e funzione del provvedimento tipizzato nell'ambito della procedura di riscossione coattiva, è autonomamente impugnabile innanzi al giudice competente” CTP Salerno sentenza n. 1896/20 in data 26.10.2020);
Orbene, nel caso di specie, dagli atti allegati risulta che all'odierna parte ricorrente è stato notificato l'atto prodromico, costituito dall'avviso di accertamento n. 20254714400002508, spedito in data 22.03.2024 e consegnato in data 11.04.2024 a mani dello stesso Ricorrente_1 (cfr. atti allegati al fascicolo del resistente Comune), il quale atto prodromico, alla luce delle deduzioni delle parti in causa, non risulta essere stato impugnato dal suddetto contribuente.
In conclusione, per i suesposti motivi, il ricorso proposto risulta inammissibile e, pertanto, va disatteso.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, alla soccombenza segue ex art. 15 del
D.Lgs. n. 546/1992 la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune resistente, le quali vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/2014 e successive integrazioni, con riduzione ex art. 4, comma I.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Vibo Valentia, Sez. I, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto in data 16.10.2025 da Ricorrente_1 nei confronti del Comune di Joppolo, ritualmente notificato in data 18.10.2025 e depositato in data 17.11.2025, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
1) Dichiara inammissibile il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato;
2) Condanna il ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore del Comune resistente, le quali vengono liquidate in euro 100,00 per compenso, oltre Iva, Cassa e rimborso spese generali 15%, se dovute, come per legge.
Così deciso in Vibo Valentia in data 15.01.2026.
Il Presidente Giudice Monocratico
dott. Luigi Barrella
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 1, riunita in udienza il
15/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
BARRELLA LUIGI, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1417/2025 depositato il 17/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Joppolo - Via Santa Maria 89863 Joppolo VV
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO PAGAM n. 202500018266 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 43/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da ricorso, in atti.
Resistente: come da memoria di costituzione, in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con sollecito di pagamento n. 202500018266, notificato in data 21.08.2025, il Comune di Joppolo invitava Ricorrente_1, in qualità di figlio ed erede di Nominativo_1, al pagamento della somma di euro 104,46 per l'imposta Imu anno 2018.
Con ricorso in data 16.10.2025 Ricorrente_1 adiva la Corte di Giustizia di Primo Grado di Vibo Valentia, impugnava il sollecito di pagamento e ne chiedeva l'annullamento, con vittoria delle spese di lite, eccependo: 1) la decadenza dal potere di riscossione;
2) l'intervenuta prescrizione.
Instauratosi il contraddittorio a seguito della rituale notifica del ricorso alla controparte in data 18.10.2025
(cfr. ricevute di accettazione e di consegna pec, agli atti del fascicolo telematico della parte ricorrente), la parte ricorrente si costituiva in giudizio in data 17.11.2025 ex art. 22 Dpr. n. 546/92; egualmente si costituiva in giudizio il Comune di Joppolo, il quale impugnava l'avverso ricorso e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondato in fatto e in diritto.
All'udienza pubblica in data 15.01.2026, il Presidente Giudice Monocratico ha esposto i fatti di causa e le questioni della controversia;
indi, le parti presenti hanno illustrato le loro difese, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi;
di poi, la Corte, in composizione monocratica, ha deciso la controversia ex art. 35, comma I, del D.Lgs. n. 546/1992 nella nuova formulazione, riservando il deposito in Segreteria del dispositivo e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite nel termine perentorio dei successivi sette giorni, trattandosi di giudizio instaurato dopo il giorno 03.01.2024, con notifica del ricorso avvenuta in data 18.10.2025 (cfr. D.Lgs. n. 220/2023, artt. 1 e 4).
MOTIVI DELLA DECISIONE
II. Il ricorso proposto da Ricorrente_1 è inammissibile e, pertanto, va disatteso.
Infatti, va affermata, nel caso sottoposto all'esame della Corte, la non impugnabilità del sollecito di pagamento. In proposito, va richiamata la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, in forza della quale l'atto amministrativo di sollecito di pagamento è autonomamente impugnabile da parte del destinatario, davanti al giudice competente, quando, nonostante il carattere atipico derivante dalla diversa denominazione attribuitagli, abbia lo stesso contenuto e funzione del provvedimento tipizzato impugnabile. In ogni caso,
l'impugnazione del sollecito, rappresentando una facoltà e non un onere per il contribuente, non preclude, in caso di mancato esercizio, la possibilità di impugnazione con l'atto successivo: di conseguenza, il contribuente ben può impugnare il successivo avviso di accertamento, oltre che per vizi suoi propri, anche per profili attinenti al merito della pretesa fiscale (cfr., in tal senso, Cass. ordinanza n. 35412/22 in data
01.12.2022).
In questo senso si è espressa ripetutamente anche la giurisprudenza di merito, secondo la quale il sollecito di pagamento, pur non essendo un atto tipico impugnabile innanzi al giudice tributario, può essere contestato qualora faccia seguito a una cartella di pagamento illegittima e non notificata correttamente.
“In tema di atti impugnabili e segnatamente ai fini dell'accesso alla giurisdizione tributaria debbono essere qualificati come avvisi di accertamento o di liquidazione di un tributo tutti quegli atti con cui l'Amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita compiuta e non condizionata e ciò ancorché tale comunicazione si concluda non con una formale intimazione al pagamento sorretta dalla prospettazione in termini brevi dell'attività esecutiva, bensì con un invito “bonario” a versare quanto dovuto” (cfr. CTP Reggio Calabria, sentenza n. 2498/21 in data 10.06.2021);
ed ancora: “Il sollecito di pagamento è impugnabile solo nella misura in cui la notifica di tale atto sia l'occasione in cui il contribuente è venuto a conoscenza della pretesa tributaria già manifestata dall'Ufficio con un avviso o con una cartella che non siano stati notificati” (CTR Regione Lazio, sentenza n. 3050/21 in data 15.06.2021);
Tuttavia, la giurisprudenza ha anche evidenziato la non impugnabilità del sollecito/comunicazione di pagamento nell'ipotesi in cui sia stata preceduta dalla notifica di un atto prodromico: “Il sollecito di pagamento, quando faccia seguito ad una cartella precedentemente conosciuta non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che esso, ai sensi del D. Lgs. 31 dicembre 1992 n.546 art.19 comma 3, resta sindacabile innanzi al giudice solo per vizi propri, con esclusione di qualsiasi questione attinente all'accertamento” (CTP Napoli sentenza n. 8117/20 in data 19.11.2020);
“Sono infatti impugnabili anche gli atti non autoritativi, purché idonei a portare a conoscenza i presupposti di fatto e le ragioni in diritto della pretesa impositiva o del diniego del diritto vantato dal contribuente. L'atto amministrativo di sollecito di pagamento, avendo lo stesso contenuto e funzione del provvedimento tipizzato nell'ambito della procedura di riscossione coattiva, è autonomamente impugnabile innanzi al giudice competente” CTP Salerno sentenza n. 1896/20 in data 26.10.2020);
Orbene, nel caso di specie, dagli atti allegati risulta che all'odierna parte ricorrente è stato notificato l'atto prodromico, costituito dall'avviso di accertamento n. 20254714400002508, spedito in data 22.03.2024 e consegnato in data 11.04.2024 a mani dello stesso Ricorrente_1 (cfr. atti allegati al fascicolo del resistente Comune), il quale atto prodromico, alla luce delle deduzioni delle parti in causa, non risulta essere stato impugnato dal suddetto contribuente.
In conclusione, per i suesposti motivi, il ricorso proposto risulta inammissibile e, pertanto, va disatteso.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, alla soccombenza segue ex art. 15 del
D.Lgs. n. 546/1992 la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune resistente, le quali vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/2014 e successive integrazioni, con riduzione ex art. 4, comma I.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Vibo Valentia, Sez. I, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto in data 16.10.2025 da Ricorrente_1 nei confronti del Comune di Joppolo, ritualmente notificato in data 18.10.2025 e depositato in data 17.11.2025, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
1) Dichiara inammissibile il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato;
2) Condanna il ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore del Comune resistente, le quali vengono liquidate in euro 100,00 per compenso, oltre Iva, Cassa e rimborso spese generali 15%, se dovute, come per legge.
Così deciso in Vibo Valentia in data 15.01.2026.
Il Presidente Giudice Monocratico
dott. Luigi Barrella