Versione
17 marzo 1985
17 marzo 1985
Art. 30. (Facolta' e obblighi dei comuni)
In luogo della indennita' di esproprio, i proprietari di lotti di terreno, vincolati a destinazioni pubbliche a seguito delle varianti di cui all'articolo 29, possono chiedere che vengano loro assegnati equivalenti lotti disponibili nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 , per costruirvi, singolarmente o riuniti in cooperativa, la propria prima abitazione. Per i fini previsti dal presente comma e dal successivo secondo comma, i comuni che procedono all'adozione delle varianti di cui all'articolo 29 devono comunque provvedere, anche se non obbligati ai sensi delle norme vigenti, alla formazione dei piani di zona previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167 , senza tener conto del limite minimo del quaranta per cento di cui all' articolo 2, terzo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10 , ovvero procedere agli opportuni ampliamenti dei piani gia' approvati. I proprietari di terreni, coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, possono chiedere al comune, in luogo dell'indennita' di esproprio, l'assegnazione in proprieta' di equivalenti terreni, facenti parte del patrimonio disponibile delle singole amministrazioni comunali, per continuare l'esercizio dell'attivita' agricola.
I proprietari degli edifici per i quali e' prevista la demolizione possono chiedere l'assegnazione di un lotto nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 , per costruirvi la propria prima abitazione.
I soggetti abitanti, a titolo di proprieta' o di locazione decorrente da data certa, anteriore all'entrata in vigore della presente legge, in edifici, ultimati ai sensi del secondo comma dell'articolo 31 della presente legge, alla data del 1 ottobre 1983, dei quali e' prevista la demolizione, a seguito dell'approvazione degli strumenti di recupero urbanistico, sono preferiti, purche' abbiano versato i contributi ex Gescal per almeno cinque anni, a parita' di punteggio nella graduatoria di assegnazione in locazione di alloggi cui abbiano titolo a norma di legge.
In luogo della indennita' di esproprio, i proprietari di lotti di terreno, vincolati a destinazioni pubbliche a seguito delle varianti di cui all'articolo 29, possono chiedere che vengano loro assegnati equivalenti lotti disponibili nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 , per costruirvi, singolarmente o riuniti in cooperativa, la propria prima abitazione. Per i fini previsti dal presente comma e dal successivo secondo comma, i comuni che procedono all'adozione delle varianti di cui all'articolo 29 devono comunque provvedere, anche se non obbligati ai sensi delle norme vigenti, alla formazione dei piani di zona previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167 , senza tener conto del limite minimo del quaranta per cento di cui all' articolo 2, terzo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10 , ovvero procedere agli opportuni ampliamenti dei piani gia' approvati. I proprietari di terreni, coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, possono chiedere al comune, in luogo dell'indennita' di esproprio, l'assegnazione in proprieta' di equivalenti terreni, facenti parte del patrimonio disponibile delle singole amministrazioni comunali, per continuare l'esercizio dell'attivita' agricola.
I proprietari degli edifici per i quali e' prevista la demolizione possono chiedere l'assegnazione di un lotto nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 , per costruirvi la propria prima abitazione.
I soggetti abitanti, a titolo di proprieta' o di locazione decorrente da data certa, anteriore all'entrata in vigore della presente legge, in edifici, ultimati ai sensi del secondo comma dell'articolo 31 della presente legge, alla data del 1 ottobre 1983, dei quali e' prevista la demolizione, a seguito dell'approvazione degli strumenti di recupero urbanistico, sono preferiti, purche' abbiano versato i contributi ex Gescal per almeno cinque anni, a parita' di punteggio nella graduatoria di assegnazione in locazione di alloggi cui abbiano titolo a norma di legge.
Commentario • 1
- 1. Commerciabilità dei terreni: Certificato di Destinazione UrbanisticaDott. Gustavo Mazzella · https://www.iusinitinere.it/ · 1
Come i fabbricati, anche i “terreni” godono di una disciplina ad hoc sulla circolazione che è stata più volte riformata. Nel 1985 con la Prima Legge sul Condono Edilizio, con l'art. 18 della L. n. 47/85, fu introdotto uno strumento atto a garantire la c.d. destinazione del terreno, ossi il c.d. Certificato di Destinazione Urbanistica. Esso costituisce un requisito obbligatorio da allegare all'atto traslativo avente ad oggetto tale terreno, funzionale alla sua circolazione. La mancata allegazione costituisce un vizio tale da rendere l'atto nullo. Tale certificato specifica principalmente se il terreno è agricolo o edificatorio. Il Legislatore ha riformato (abrogando) l'art. 18 con …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 50
- 1. TAR Firenze, sez. III, sentenza 29/11/2021, n. 1593Provvedimento: […] che il ricorrente deduce la violazione del r.d. n. 639 del 1910, l'incompetenza di UI, la violazione degli artt. 3 e 30 della legge n. 47 del 1985, la violazione dell'art. 128 della legge regionale n. 1 del 2005, l'avvenuta prescrizione del credito e, in subordine, l'erronea quantificazione della sanzione dovuta per il ritardo nel pagamento degli oneri di urbanizzazione;Leggi di più...
- inammissibilità del ricorso·
- mera attuazione della cartella di pagamento·
- art. 74 cod. proc. amm.·
- oneri di urbanizzazione·
- spese processuali·
- cartella esattoriale·
- art. 3 legge 47/85·
- riscossione coattiva·
- avviso di intimazione·
- condono edilizio