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Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 27/08/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
n. 942/2025 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. CRON. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il tribunale di Belluno composto dai magistrati:
dott. Umberto GIACOMELLI presidente rel.
dott.ssa Chiara SANDINI giudice dott. Beniamino MARGIOTTA giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
Oggetto: separazione S E N T E N Z A consensuale nella causa civile iscritta al n. 942/2025 promossa con ricorso depositato in data 14/05/2025
da
(C.F. ) con il patrocinio
Parte_1 C.F._1 dell'avv. CASTELLANETA MARIA ANNA PIA e dell'avv. VERBA
FEDERICA ( elettivamente domiciliato in C.F._2
Via Calefati, 316 70123 Bari ITALIA presso il difensore avv.
CASTELLANETA MARIA ANNA PIA
e
EN AN (C.F. con il C.F._3
patrocinio dell'avv. TONION DANIELA elettivamente domiciliato presso il difensore avv. TONION DANIELA
RICORRENTI
con l'intervento del
1 PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: separazione consensuale ai sensi dell'art. 473
bis.51 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da ricorso congiunto
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso visto il ricorso congiunto depositato dai coniugi, in cui risultano formulate le condizioni della separazione consensuale;
vista la richiesta di omologazione della separazione;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
vista la dichiarazione di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
valutata la situazione personale, reddituale e patrimoniale dei coniugi, e ritenuto che le condizioni concordate siano conformi alla legge e idonee a garantire l'interesse morale e materiale delle parti e dei figli (nato il [...]) e (nato il Per_1 Per_2
18.11.2018);
ritenuto che nulla osta all'omologazione della separazione consensuale poiché risultano osservate le condizioni formali e sostanziali previste dalla legge;
visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P. Q. M.
Il tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
2 omologa, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. la separazione personale tra i coniugi e EN AN Parte_1
alle condizioni formulate nel ricorso, da intendersi qui richiamate,
ed autorizza i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto.
Ordina alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza di omologa all'Ufficiale di stato civile dell'amministrazione competente perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori adempimenti di legge.
Così deciso in Belluno, il 24/07/2025
Il presidente est.
Umberto Giacomelli
3
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. CRON. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il tribunale di Belluno composto dai magistrati:
dott. Umberto GIACOMELLI presidente rel.
dott.ssa Chiara SANDINI giudice dott. Beniamino MARGIOTTA giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
Oggetto: separazione S E N T E N Z A consensuale nella causa civile iscritta al n. 942/2025 promossa con ricorso depositato in data 14/05/2025
da
(C.F. ) con il patrocinio
Parte_1 C.F._1 dell'avv. CASTELLANETA MARIA ANNA PIA e dell'avv. VERBA
FEDERICA ( elettivamente domiciliato in C.F._2
Via Calefati, 316 70123 Bari ITALIA presso il difensore avv.
CASTELLANETA MARIA ANNA PIA
e
EN AN (C.F. con il C.F._3
patrocinio dell'avv. TONION DANIELA elettivamente domiciliato presso il difensore avv. TONION DANIELA
RICORRENTI
con l'intervento del
1 PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: separazione consensuale ai sensi dell'art. 473
bis.51 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da ricorso congiunto
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso visto il ricorso congiunto depositato dai coniugi, in cui risultano formulate le condizioni della separazione consensuale;
vista la richiesta di omologazione della separazione;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
vista la dichiarazione di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
valutata la situazione personale, reddituale e patrimoniale dei coniugi, e ritenuto che le condizioni concordate siano conformi alla legge e idonee a garantire l'interesse morale e materiale delle parti e dei figli (nato il [...]) e (nato il Per_1 Per_2
18.11.2018);
ritenuto che nulla osta all'omologazione della separazione consensuale poiché risultano osservate le condizioni formali e sostanziali previste dalla legge;
visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P. Q. M.
Il tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
2 omologa, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. la separazione personale tra i coniugi e EN AN Parte_1
alle condizioni formulate nel ricorso, da intendersi qui richiamate,
ed autorizza i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto.
Ordina alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza di omologa all'Ufficiale di stato civile dell'amministrazione competente perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori adempimenti di legge.
Così deciso in Belluno, il 24/07/2025
Il presidente est.
Umberto Giacomelli
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