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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 28/02/2025, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Valentina Vitulano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4396-2024 R.G., avente ad oggetto: appello, TRA in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 rappresentata e difesa giusto mandato in atti dall'Avv. Carlo Caruso e con lo stesso elettivamente domiciliata in Benevento alla via XXIV Maggio n. 2,
APPELLANTE
CONTRO rappresentato e difeso, nel giudizio di primo grado, dagli Avv.ti Controparte_1
Pierluigi Doda e Anna Paola Bellistri
NONCHE'
in persona del Presidente p.t.,; Controparte_2
APPELLATI contumaci
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha impugnato la sentenza n. 711/2024 resa dal Parte_1
Giudice di Pace di Gragnano nell'ambito del procedimento n. 4242/21, pubblicata il
03/05/2024 e non notificata, con la quale è stata accolta l'opposizione promossa da avverso l'estratto di ruolo contenente la cartella di pagamento n. Controparte_1
071 2014 0075 359 911 000 000, per l'importo complessivo di € 203,98 derivante dal mancato pagamento di tassa automobilistica anno 2009, ente creditore CP_2
del quale assumeva di essere venuto a conoscenza solo in data 05/05/2021.
[...]
Nel giudizio di primo grado, conveniva in giudizio innanzi al Controparte_1
Giudice di Pace di Gragnano l' e la Parte_1 CP_3
[...] chiedendo di accertare la prescrizione del credito di cui alla cartella
[...] esattoriale nr. 071 2014 0075 359 911 000 000.
Si costituiva l , eccependo il difetto di giurisdizione Parte_1 del giudice ordinario in considerazione della natura del credito- tassa automobilistica- rientrante nella giurisdizione delle Commissioni tributarie nonché il difetto di interesse ad agire non avendo l' posto in essere atti esecutivi per il recupero delle somme Pt_1
e la non impugnabilità dell'estratto di ruolo.
Rimaneva contumace la Controparte_2
Con la sentenza n. 711/2024 il Giudice di Pace di Gragnano, ritenuta sussistente la propria giurisdizione, accoglieva la domanda di ed “annullava la Controparte_1 cartella esattoriale nr. 071 2014 0075 359 911 000 000 – relativa al mancato pagamento della tassa automobilistica anno 2009 – dell'importo complessivo di € 203,98 per intervenuta prescrizione” e condannava i convenuti in solido al pagamento delle spese di giudizio.
Avverso la predetta sentenza, ha proposto appello Parte_1 eccependo: - il difetto di giurisdizione del giudice adito stante la natura tributaria del credito e l'assenza di atti di esecuzione;
- l'inammissibilità della domanda promossa avverso l'estratto di ruolo, definitivamente sancita dalla modifica introdotta al comma
4 bis dell'art. 12 del DPR 602/73, in forza del DL n. 146/21 del 21.10.2021, convertito in Legge in data 14.12.2021; - inammissibilità della pronuncia di prescrizione, da var valere come eccezione non come azione, il tutto con condanna al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
La e , sebbene ritualmente evocati in giudizio, Controparte_2 Controparte_1 non si sono costituiti con conseguente loro contumacia.
Rilevata la natura documentale della controversia, il giudizio è stato riservato in decisione.
Preliminarmente va osservato che risultano adeguatamente esplicitati i motivi di impugnazione articolati dall'appellante, onde non si ravvisa una violazione dell'art. 342
c.p.c., posto che questo richiede, a pena di inammissibilità dell'appello, che nelle motivazioni dello stesso siano indicate le parti del provvedimento che si intende appellare, le modifiche che vengono richieste e le circostanze rilevanti ai fini della modifica del provvedimento impugnato.
2 Passando all'esame dei motivi di impugnazione, carattere preliminare e assorbente assume il vaglio del primo motivo d'appello, con cui si deduce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
Il motivo è fondato.
L'oggetto della giurisdizione tributaria è disciplinato dall'art. 2 del D.Lgs. 546/1992, mentre il successivo art. 19 reca l'elenco degli atti impugnabili innanzi le Commissioni
Tributarie.
Sono attribuite alla giurisdizione tributaria le seguenti fattispecie: le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il servizio sanitario nazionale e le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio.
In tema di riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario, le pretese di natura tributaria sono impugnabili dinanzi al giudice tributario relativamente agli atti propedeutici all'esecuzione esattoriale: cartella di pagamento ed avviso di mora (il relativo procedimento è regolato dal d.l.vo n. 546/92).
Non v'è dubbio che la pretesa impositiva portata dal ruolo, nella fattispecie, sia di natura tributaria. E difatti, con decorrenza dall'1 gennaio 1993, il Decreto Legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, articolo 23, comma 1, ha attribuito alle Regioni a statuto ordinario l'intera tassa automobilistica, disciplinata dal Testo Unico approvato con
Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni, che ha assunto contestualmente la denominazione di "tassa automobilistica regionale", da ritenersi, secondo il giudice delle leggi (Corte Cost., 19 dicembre 2012, n. 288), "tributo proprio derivato della Regione".
Orbene, il controllo della legittimità delle cartelle esattoriali, configuranti, queste, atti di riscossione e non già di esecuzione forzata, spetta, quando le cartelle riguardino tributi, al giudice tributario in base alla previsione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1, e art. 19, lett. d), (cfr. Cass. SS.UU. 9840/11; Cass. SS.UU. 5994 del
17.4.2012).
In relazione al citato art. 2 co. 1 D. lgs. 546/92 la Consulta, con la pronuncia additiva n. 114/2018 riguardante la disposizione di cui all'art. 57, co. 1 lett. a) D. lgs. N. 546/92, ha individuato la linea di demarcazione della giurisdizione ordinaria e tributaria nella
“cartella di pagamento e nell'eventuale successivo avviso recante l'intimazione ad
3 adempiere fino a questo limite la cognizione degli atti dell'amministrazione, espressione del potere di imposizione fiscale, è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario;
a valle, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e segnatamente al giudice dell'esecuzione”. (vd. anche Cass. civ., S.U. sent. n. 28709/2020).
Nel caso di specie, la cartella di pagamento richiamata nell' estratto di ruolo impugnato
è, come detto, riferita ad un credito di natura tributaria (tassa automobilistica).
Va, pertanto, richiamato il principio sancito dalla Suprema Corte di Cassazione a
Sezioni Unite, secondo cui “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (Cass. SS.UU. N. 16986 del
25.5.2022).
Si tratta di conclusione coerente con quanto previsto dal ricordato art. 2 d.lgs. n.
546/1992, alla cui stregua “Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento, non ricorrendo nel caso di specie alcuna controversia relativa ad atti dell'esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella”.
In questa direzione militano, peraltro, anche esigenze di concentrazione e di non frazionamento della giurisdizione tributaria, alla quale spetta indiscutibilmente il compito di vagliare la legittimità e validità della pretesa fiscale (Cass. S.U.,
n.28709/2020, Cass. S.U., n.20693/2021 e, da ultimo, Cass. S.U., n.21642/2021 e Cass.
S.U., n.1394/2022).
Tra l'altro, l'estratto di ruolo non è un atto dell'esecuzione forzata, bensì un “mero elaborato informatico contenete gli elementi della cartella ossia gli elementi del ruolo afferenti a quella cartella”, pertanto privo di natura impositiva e ancor meno esecutiva
(Cass. civ., S.U., sent. n. 26283/2022 e n. 19704/2015) e nel quale la circostanza dell'avvenuta regolare notifica della cartella portata dall'estratto impugnato non muta, all'evidenza, le conseguenze in ordine al difetto di giurisdizione del giudice adito.
4 Dagli atti di causa si evince che alcuna esecuzione era stata intrapresa in danno di
per il credito in oggetto. Controparte_1
In conclusione, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello tributario.
L'evoluzione giurisprudenziale ancora in atto nella trattata materia, induce a ritenere sussistenti le condizioni per l'integrale compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona del giudice monocratico dott.ssa
Valentina Vitulano - definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 avverso la sentenza n. 711/24 relativa al giudizio recante n. 4242/2021 R.G., pubblicata il 03 maggio 2024 dal Giudice di Pace di Gragnano, non notificata, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-Accoglie l'appello
- per l'effetto in riforma della sentenza impugnata dichiara il difetto di giurisdizione di questo Tribunale in favore del giudice tributario;
- compensa integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Torre Annunziata, così deciso il 18/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Vitulano
Alla redazione del presente provvedimento ha collaborato il Dott. quale Parte_2 GOP addetto all'Ufficio.
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