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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 05/12/2025, n. 2039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 2039 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 3617/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 3617/2025 R.G. promossa da:
(C.F. ), nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso il difensore avv. LAURA COSTARELLI come da procura in atti
RICORRENTE
contro
(C.F. ), nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso il difensore avv. CARLO CANAFOGLIA come da procura in atti
RESISTENTE
con l'intervento della Procura della Repubblica di Ancona in persona del Procuratore pro tempore
INTERVENUTA
CONCLUSIONI: All'udienza del
2.12.2025 i difensori delle parti hanno concluso come da processo verbale di udienza [Chiedono di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale alle seguenti condizioni:
“La figlia minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 prevalente presso la madre. Il padre sarà libero di vedere e tenere con sé la figlia minore, secondo le più ampie modalità ogni volta che lo desideri e comunque sempre quando la figlia ne farà richiesta, previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze di vita e di studio della stessa;
in ogni caso, al fine di consentire ad entrambi i genitori ed alla figlia un'organizzazione di vita, viene stabilito il seguente calendario di visita (che potrà subire delle modifiche purché tempestivamente concordate tra i genitori, tenuto conto della volontà della minore):
a) il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia il fine settimana dal sabato dall'uscita da Per_1 scuola alla domenica alle ore 21.30 a settimane alternate. Nel periodo estivo il sabato dalle ore
10.00 alla domenica alle ore 22.30;
b) durante la settimana, un giorno, indicativamente il mercoledì dalle ore 19.00 alle ore 21.30 quando la tiene con sé il fine settimana e due giorni, indicativamente il mercoledì e il giovedì, con pernottamento, con gli stessi orari di inizio e fine quando non la tiene con sé nel fine settimana;
c) la minore trascorrerà le festività natalizie con ciascun genitore, ad anni alterni, il pranzo/cena del 24 dicembre ed il pranzo/cena del 25 dicembre;
i giorni del 26 dicembre, del 31 dicembre e del 6 gennaio saranno alternativamente trascorsi, di anno in anno, con ciascun genitore. Saranno altresì trascorsi, ad anni alterni, le festività del 25 aprile, 1 Maggio e 2 giugno.
Per quanto non espressamente previsto, i genitori si accorderanno di volta in volta, alla luce del benessere psico-fisico della minore e tenendo conto per quanto possibile dei suoi desideri, impegni scolastici e sociali.
Le parti provvederanno direttamente al mantenimento ordinario delle figlie maggiorenni, la madre quanto a , il padre quanto a . Per_2 Per_3
Il padre contribuirà al mantenimento ordinario della figlia minore versando alla sig.ra Per_1
un assegno mensile di € 325,00, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT. Parte_1
Le spese straordinarie per tutte e tre le figlie saranno suddivise tra le parti in misura di 60% a carico del padre e 40% a carico della madre;
esse saranno rimborsate secondo quanto previsto nel Protocollo vigente presso il Tribunale.
Le parti concordano che l'Assegno Unico familiare continuerà ad essere suddiviso tra le stesse al 50%”.]
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato l'8/7/2025, ha adìto questo Tribunale, Parte_1 rappresentando:
- di avere intrattenuto una relazione sentimentale more uxorio con il sig. da cui Controparte_1
Per_ sono nate tre figlie, di anni 20, di anni 18 e di anni 12; Per_2 Per_3 - che le parti mettevano fine alla loro relazione terminando la loro convivenza e disciplinando alcuni aspetti economici, oltre che gli aspetti relativi all'affidamento e al collocamento delle figlie nate dalla relazione, con scrittura privata sottoscritta e scambiata tra le parti il 5/12/2023; in particolare, la figlia maggiorenne e la figlia , quest'ultima all'epoca della Per_2 Per_3 separazione diciasettenne, restavano ad abitare con il padre nella casa dello stesso, potendo le ragazze gestire le visite e la permanenza presso la madre con autonomia e libertà; la figlia Per_
veniva affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori;
la figlia minore, , pure Per_3 affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori, aveva collocamento prioritario presso la madre, IG.ra , nella nuova abitazione di quest'ultima sita in via Santa Lucia 53, nella Parte_1 quale la IG.ra andava ad abitare con contratto di locazione;
Parte_1
- dal 1/11/2023, tuttavia, la figlia si è trasferita definitivamente ad abitare a casa della Per_2
IG.ra , venendosi così a modificare gli equilibri economici come precedentemente Parte_1 regolamentati.
Ha chiesto pertanto la modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento delle figlie precedentemente pattuite, con aumento del contributo dovuto dal resistente in suo favore.
Il ricorso è stato comunicato ex art. 71 c.p.c. al P.M., il quale è intervenuto nel giudizio in data
17/7/2025.
Si è costituito il quale, non negando la precedente regolamentazione concordata, Controparte_1 ha rappresentato che a sua volta la figlia vive in modo stabile presso il padre, sicché ha Per_3 chiesto una diversa regolamentazione delle condizioni economiche e degli incontri con la figlia minore.
2. All'udienza del 3/12/2025, le parti, dopo aver precisato l'attuale condizione di vita delle figlie
– essendo le due maggiori entrambe studentesse universitarie fuori sede – sono addivenute ad un accordo accettando la proposta conciliativa formulata dal giudice relatore (cfr. il verbale: “le parti dichiarano di accettare la proposta sopra formulata, la fanno propria e chiedono che sia ratificata dal Tribunale con rinuncia ad ogni altra domanda (riservando di agire in altra sede per eventuali restituzioni e rimborsi) e ai termini per memorie”).
3. La richiesta può essere accolta.
Premesso che scopo del presente giudizio è quello di garantire l'interesse dei figli minori, potendosi e dovendosi assumere statuizioni che riguardino esclusivamente gli stessi, non essendo consentito indagare sulle ragioni della crisi familiare, rileva il Collegio che le condizioni Per_ concordate relative alla figlia minore appaiono rispondenti ai suoi interessi morali e materiali e rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore. Esse sono conformi all'interesse superiore della prole e della famiglia, essendo sotto il profilo economico proporzionate alle capacità reddituali dei genitori, tenuto conto della convivenza prevalente della minore con la madre, destinataria dell'attribuzione patrimoniale.
Non si ravvisa la necessità o l'opportunità di procedere d'ufficio alla audizione della minore, posto che il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione della minore stessa.
Possono essere dunque recepite le condizioni concordate dalle parti sopra riportate.
L'accordo esonera il Tribunale dallo scrutinio delle restanti domande, a cui le parti hanno espressamente rinunciato.
4. La definizione concordata del giudizio comporta la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, così decide:
DISPONE l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori;
Persona_4
PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni relative all'esercizio della responsabilità genitoriale, sopra riportate;
COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 3/12/2025
Il Presidente est.
Dott. Silvia Corinaldesi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 3617/2025 R.G. promossa da:
(C.F. ), nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso il difensore avv. LAURA COSTARELLI come da procura in atti
RICORRENTE
contro
(C.F. ), nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso il difensore avv. CARLO CANAFOGLIA come da procura in atti
RESISTENTE
con l'intervento della Procura della Repubblica di Ancona in persona del Procuratore pro tempore
INTERVENUTA
CONCLUSIONI: All'udienza del
2.12.2025 i difensori delle parti hanno concluso come da processo verbale di udienza [Chiedono di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale alle seguenti condizioni:
“La figlia minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 prevalente presso la madre. Il padre sarà libero di vedere e tenere con sé la figlia minore, secondo le più ampie modalità ogni volta che lo desideri e comunque sempre quando la figlia ne farà richiesta, previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze di vita e di studio della stessa;
in ogni caso, al fine di consentire ad entrambi i genitori ed alla figlia un'organizzazione di vita, viene stabilito il seguente calendario di visita (che potrà subire delle modifiche purché tempestivamente concordate tra i genitori, tenuto conto della volontà della minore):
a) il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia il fine settimana dal sabato dall'uscita da Per_1 scuola alla domenica alle ore 21.30 a settimane alternate. Nel periodo estivo il sabato dalle ore
10.00 alla domenica alle ore 22.30;
b) durante la settimana, un giorno, indicativamente il mercoledì dalle ore 19.00 alle ore 21.30 quando la tiene con sé il fine settimana e due giorni, indicativamente il mercoledì e il giovedì, con pernottamento, con gli stessi orari di inizio e fine quando non la tiene con sé nel fine settimana;
c) la minore trascorrerà le festività natalizie con ciascun genitore, ad anni alterni, il pranzo/cena del 24 dicembre ed il pranzo/cena del 25 dicembre;
i giorni del 26 dicembre, del 31 dicembre e del 6 gennaio saranno alternativamente trascorsi, di anno in anno, con ciascun genitore. Saranno altresì trascorsi, ad anni alterni, le festività del 25 aprile, 1 Maggio e 2 giugno.
Per quanto non espressamente previsto, i genitori si accorderanno di volta in volta, alla luce del benessere psico-fisico della minore e tenendo conto per quanto possibile dei suoi desideri, impegni scolastici e sociali.
Le parti provvederanno direttamente al mantenimento ordinario delle figlie maggiorenni, la madre quanto a , il padre quanto a . Per_2 Per_3
Il padre contribuirà al mantenimento ordinario della figlia minore versando alla sig.ra Per_1
un assegno mensile di € 325,00, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT. Parte_1
Le spese straordinarie per tutte e tre le figlie saranno suddivise tra le parti in misura di 60% a carico del padre e 40% a carico della madre;
esse saranno rimborsate secondo quanto previsto nel Protocollo vigente presso il Tribunale.
Le parti concordano che l'Assegno Unico familiare continuerà ad essere suddiviso tra le stesse al 50%”.]
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato l'8/7/2025, ha adìto questo Tribunale, Parte_1 rappresentando:
- di avere intrattenuto una relazione sentimentale more uxorio con il sig. da cui Controparte_1
Per_ sono nate tre figlie, di anni 20, di anni 18 e di anni 12; Per_2 Per_3 - che le parti mettevano fine alla loro relazione terminando la loro convivenza e disciplinando alcuni aspetti economici, oltre che gli aspetti relativi all'affidamento e al collocamento delle figlie nate dalla relazione, con scrittura privata sottoscritta e scambiata tra le parti il 5/12/2023; in particolare, la figlia maggiorenne e la figlia , quest'ultima all'epoca della Per_2 Per_3 separazione diciasettenne, restavano ad abitare con il padre nella casa dello stesso, potendo le ragazze gestire le visite e la permanenza presso la madre con autonomia e libertà; la figlia Per_
veniva affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori;
la figlia minore, , pure Per_3 affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori, aveva collocamento prioritario presso la madre, IG.ra , nella nuova abitazione di quest'ultima sita in via Santa Lucia 53, nella Parte_1 quale la IG.ra andava ad abitare con contratto di locazione;
Parte_1
- dal 1/11/2023, tuttavia, la figlia si è trasferita definitivamente ad abitare a casa della Per_2
IG.ra , venendosi così a modificare gli equilibri economici come precedentemente Parte_1 regolamentati.
Ha chiesto pertanto la modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento delle figlie precedentemente pattuite, con aumento del contributo dovuto dal resistente in suo favore.
Il ricorso è stato comunicato ex art. 71 c.p.c. al P.M., il quale è intervenuto nel giudizio in data
17/7/2025.
Si è costituito il quale, non negando la precedente regolamentazione concordata, Controparte_1 ha rappresentato che a sua volta la figlia vive in modo stabile presso il padre, sicché ha Per_3 chiesto una diversa regolamentazione delle condizioni economiche e degli incontri con la figlia minore.
2. All'udienza del 3/12/2025, le parti, dopo aver precisato l'attuale condizione di vita delle figlie
– essendo le due maggiori entrambe studentesse universitarie fuori sede – sono addivenute ad un accordo accettando la proposta conciliativa formulata dal giudice relatore (cfr. il verbale: “le parti dichiarano di accettare la proposta sopra formulata, la fanno propria e chiedono che sia ratificata dal Tribunale con rinuncia ad ogni altra domanda (riservando di agire in altra sede per eventuali restituzioni e rimborsi) e ai termini per memorie”).
3. La richiesta può essere accolta.
Premesso che scopo del presente giudizio è quello di garantire l'interesse dei figli minori, potendosi e dovendosi assumere statuizioni che riguardino esclusivamente gli stessi, non essendo consentito indagare sulle ragioni della crisi familiare, rileva il Collegio che le condizioni Per_ concordate relative alla figlia minore appaiono rispondenti ai suoi interessi morali e materiali e rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore. Esse sono conformi all'interesse superiore della prole e della famiglia, essendo sotto il profilo economico proporzionate alle capacità reddituali dei genitori, tenuto conto della convivenza prevalente della minore con la madre, destinataria dell'attribuzione patrimoniale.
Non si ravvisa la necessità o l'opportunità di procedere d'ufficio alla audizione della minore, posto che il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione della minore stessa.
Possono essere dunque recepite le condizioni concordate dalle parti sopra riportate.
L'accordo esonera il Tribunale dallo scrutinio delle restanti domande, a cui le parti hanno espressamente rinunciato.
4. La definizione concordata del giudizio comporta la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, così decide:
DISPONE l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori;
Persona_4
PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni relative all'esercizio della responsabilità genitoriale, sopra riportate;
COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 3/12/2025
Il Presidente est.
Dott. Silvia Corinaldesi