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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 04/08/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1732/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
Il Collegio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Santa Spina Presidente
Dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella Giudice estensore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al R.G.N. 1732/2025, promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Graziana Parte_1 C.F._1
Casarosa
e
(C.F. ), rappresentato e Parte_2 C.F._2 difeso dall'Avv. Paola Fanelli
e
(C.F. ), Parte_3 C.F._3
(C.F. ), Parte_4 C.F._4 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Valentina Gerbi
- ricorrenti
e
Pubblico Ministero
- interventore ex lege
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio su ricorso congiunto.
Conclusioni: come da note scritte depositate il 12/6/2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 1. Con ricorso depositato il 22/5/2025, i Sig.ri e Parte_1 Parte_2 hanno adito l'intestato Tribunale chiedendo congiuntamente la modifica delle condizioni di divorzio stabilite in data 21/11/2021 in seno all'accordo di scioglimento del matrimonio ex art. 6 co. 2, seconda parte, L. n. 162/2014 raggiunto a seguito di negoziazione assistita e autorizzato dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Pisa in data 9/12/2021(doc. 1, fascicolo dei ricorrenti).
2. A sostegno della spiegata domanda di modifica i ricorrenti hanno dedotto che sono mutate le circostanze di fatto e di diritto cristallizzate nell'accordo divorzile e sono, altresì, mutate le esigenze delle parti, in particolare quelle dei figli maggiorenni ed che sarebbero tutt'ora Pt_4 Pt_3 economicamente non autosufficienti.
Pertanto, le parti hanno chiesto congiuntamente di ottenere la modifica delle condizioni di divorzio alle seguenti condizioni:
“art.1 La sig.ra continuerà ad abitare nella residenza familiare di cui acquisterà la piena Pt_1 ed esclusiva proprietà con i beni che l'arredano e corredano, con i modi e tempi di cui al successivo punto 2. art. 2 Fermo restando quanto sopra, quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, il sig. si impegna fin da ora a trasferire la sua quota Parte_2 del 50% di proprietà indivisa dell'immobile adibito a casa familiare, sito in Pisa Via Fabio Filzi n.21
Censito nel Comune di Pisa al foglio 9, particella 906, sub 9 cat. A/2 consistenza 6 vani rendita euro
1.011,74, alla sig.ra a fronte dell'impegno di cui all'art.3 che segue e nell'ambito del Pt_1 componimento della crisi familiare. In particolare le parti si obbligano a stipulare tale atto di trasferimento, con spese a carico della sig.ra entro e non oltre il 30.11.2025, termine da Pt_1 ritenersi essenziale. Al momento del trasferimento della quota di proprietà attualmente del sig.
[...]
la sig.ra dovrà, nei tempi tecnici strettamente necessari e comunque entro 60 gg., Pt_2 Pt_1 liberare quest'ultimo dagli obblighi personali connessi al mutuo ipotecario attualmente esistente sull'immobile a favore di banca Monte dei Paschi di Siena. Indipendentemente dalla data di cessione della quota di proprietà del 50% del bene alla sig.ra per espresso accordo tra le parti il Pt_1 pagamento del mutuo ipotecario di cui trattasi graverà, a far data dalla omologazione del presente accordo e fino alla scadenza, solo sulla medesima. A tale fine, la medesima si impegna a Pt_1 tenere indenne e manlevato il sig. da ogni e qualsiasi richiesta che l'istituto bancario Parte_2 predetto dovesse inoltrare al medesimo, così come da qualsiasi onere o spesa o penale derivante dal mancato tempestivo pagamento del mutuo stesso.
Dalla data di omologa di questo accordo tutte le somme a debito verso il condominio, sia ordinarie che straordinarie inerenti l'immobile, anche maturate anteriormente nessuna esclusa o eccettuata, saranno a carico esclusivo della sola sig.ra Parimenti le spese maturande sull'immobile, Pt_1
2 sia ordinarie che straordinarie, per espresso accordo delle parti, graveranno integralmente sulla sola sig.ra a titolo di compensazione per le maggiori spese straordinarie relative a tasse Pt_1 universitarie, spese condominiali e utenze sostenute dal sig. per il mantenimento di Parte_2 Pt_3
e precedentemente alla data di omologa del presente accordo;
Pt_4 art.
3. La sig.ra inuncia espressamente al rimborso da parte del sig. della metà Pt_1 Parte_2 del costo del riscatto ai fini pensionistici, dei quattro anni universitari della sig.ra o degli Pt_1 anni del dottorato, stabilito nella misura massima di € 10.400,00; art 4 A fronte dell'attribuzione patrimoniale di cui al punto 2 che precede, ed anch'esso quale elemento essenziale, funzionale ed indispensabile alla risoluzione della crisi coniugale, la sig.ra si impegna a corrispondere alla figlia in unica soluzione, la somma di € 150.000,00 Pt_1 Pt_3
(centocinquantamilaeuro//00), entro e non oltre il 01.07.28. accetta tale obbligazione a carico della madre quale adempimento sostitutivo, per di lei Pt_3 espressa volontà, della obbligazione originaria a carico dei genitori nel divorzio negoziato, che prevedeva il trasferimento a suo favore della quota del 50% della proprietà indivisa sull'immobile adibito a casa familiare e, dichiara sin d'ora di nulla aver a pretendere dai genitori in relazione all'originaria obbligazione patrimoniale di cessione a suo favore della quota del 50% di proprietà indivisa della casa familiare prevista nel divorzio negoziato.
Allo stesso modo il figlio accetta l'esborso effettuato in suo favore, in occasione dell'acquisto Pt_4 della sua casa di Torino Corso Principe Eugenio n°4 (Doc. n°03 cit) quale adempimento sostitutivo, per di lui espressa volontà, della obbligazione originaria a carico della stessa madre, contenuta nel divorzio negoziato, che prevedeva il trasferimento a suo favore della quota del 50% della proprietà indivisa sull'immobile adibito a casa familiare da parte dei genitori e dichiara sin d'ora di nulla aver
a pretendere dai genitori in relazione all'originaria obbligazione patrimoniale di cessione a suo favore della quota del 50% di proprietà indivisa della casa familiare prevista nel divorzio negoziato. art 5 La figlia che attualmente vive a Pisa con la madre ed il figlio che attualmente vive Pt_3 Pt_4
a Torino, non essendo ancora economicamente autosufficienti, verranno mantenuti, da parte di entrambi i genitori che, in parziale modifica delle condizioni di cui al divorzio ed in ragione anche delle somme già percepite stabiliscono il loro mantenimento, nella misura:
- quanto a Euro 300,00 a carico del padre ed Euro 300,00 a carico della madre, per un totale Pt_4 complessivo di Euro 600,00 mensili;
- quanto ad finché vivrà con la madre sarà mantenuta direttamente dalla medesima, mentre il Pt_3 padre le verserà la somma mensile di Euro 300,00; quando andrà a vivere da sola, la madre si Pt_3 impegna sin d'ora a versarle la somma di Euro 300,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento, fino alla sua indipendenza economica ed il padre farà altrettanto.
3 In tali importi sono ricomprese tutte le spese ordinarie (vitto, alloggio, abbigliamento, tasse di iscrizione universitarie, libri, sport etc..). art 6. I genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie da sostenersi in favore dei figli, per tali intendendosi: a) le spese mediche, sanitarie, compresi i relativi ticket, odontoiatriche, farmaceutiche, oculistiche, psicoterapiche e, comunque, relative alla salute non coperte dal SSN, senza obbligo di concertazione se prescritte dal medico di base e/o urgenti, con obbligo di preventiva concertazione quanto alle altre;
b) spese per viaggi vacanze e viaggi
d'istruzione, per attività sportive straordinarie comprese le relative attrezzature con obbligo di preventiva concertazione;
c) acquisto di telefono cellulare, computer, Ipad con obbligo di preventiva concertazione.
Art 7. Le parti, sig.ra sig. essendo economicamente indipendenti, ribadiscono Pt_1 Parte_2 di rinunciare, l'uno verso l'altro, ad ogni e qualsiasi forma di mantenimento ed accettano la reciproca rinuncia;
art 8. Con gli adempimenti di cui sopra le parti danno espressamente atto di aver definito ogni rapporto patrimoniale pregresso, ivi comprese le reciproche obbligazioni patrimoniali contenute nel divorzio negoziato, anche in favore dei figli, e di non avere altro a pretendere l'uno dall'altra avendo voluto, con il presente modificare gli obblighi e gli impegni a suo tempo presi e non residuando tra loro nessun obbligo ulteriore rispetto a quelli enunciati nei punti che precedono e nascenti dal presente accordo di modifica. art.9 I sigg.ri e aderiscono volontariamente a questo Parte_3 Parte_4 procedimento per ratificare gli accordi dei loro genitori come modificati rispetto all'accordo per lo scioglimento del matrimonio del 24.11.21 ed essendo titolari di un diritto autonomo dichiarano espressamente sin d'ora di nulla aver a pretendere dai loro genitori in relazione all'originaria obbligazione patrimoniale di cessione a loro favore della quota del 50% di proprietà indivisa della casa familiare prevista nel divorzio negoziato;
dichiarano altresì che l'accordo patrimoniale, di cui ai punti che precedono, oltre a garantire il loro diritto al mantenimento, è elemento essenziale, funzionale ed indispensabile alla risoluzione della crisi coniugale”.
3. All'udienza del 26/6/2025, svoltasi in modalità cartolare tenuto conto della volontà manifestata dalle parti di rinunciare alla loro comparizione personale in udienza, il Giudice delegato ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
4. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
***********
5. Poiché le condizioni concordate dai coniugi non sono contrarie a norme imperative e non appaiono pregiudizievoli dell'interesse dei figli e i quali tra l'altro hanno aderito volontariamente Pt_3 Pt_4
4 al procedimento per ratificare gli accordi intercorsi tra i genitori, Sig.ri e Parte_1 [...]
siccome modificati rispetto all'accordo per lo scioglimento del Parte_2 matrimonio del 24/11/2021, e hanno, altresì, dichiarato espressamente di nulla aver a pretendere dai loro genitori in relazione all'originaria obbligazione patrimoniale di cessione a loro favore della quota del 50% di proprietà indivisa della casa familiare già prevista nel divorzio negoziato, il Tribunale ritiene di poter porre le nuove condizioni a base della presente decisione come in dispositivo.
6. Trattandosi di procedimento su domanda congiunta, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in conformità all'accordo raggiunto tra le parti ed in parziale modifica delle disposizioni di cui all'accordo negoziato di scioglimento del matrimonio, così provvede:
- pone a carico di e un Parte_1 Parte_5 contributo di mantenimento in favore del figlio maggiorenne ma non economicamente Pt_4 autosufficiente, di complessive € 600,00 mensili, di cui € 300,00 mensili a carico del padre ed €
300,00 mensili a carico della madre;
- pone a carico di un contributo di mantenimento Parte_5 in favore della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, dell'importo di € Pt_3
300,00 mensili;
- dispone che provveda al mantenimento diretto della figlia Parte_1 Pt_3 prevedendosi sin d'ora che nel momento in cui quest'ultima trasferirà altrove la propria residenza, la madre sarà tenuta al versamento in favore della figlia di un contributo di mantenimento pari ad €
300,00 mensili;
- pone a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, intendendosi per tali: a) le spese mediche, sanitarie, compresi i relativi ticket, odontoiatriche, farmaceutiche, oculistiche, psicoterapiche e, comunque, relative alla salute non coperte dal SSN, senza obbligo di concertazione se prescritte dal medico di base e/o urgenti, con obbligo di preventiva concertazione quanto alle altre;
b) spese per viaggi, vacanze e viaggi d'istruzione, per attività sportive straordinarie comprese le relative attrezzature, con obbligo di preventiva concertazione;
c) acquisto di telefono cellulare, computer, Ipad, con obbligo di preventiva concertazione;
- dà atto che:
▪ il sig. si impegna a trasferire in favore della Sig.ra entro e non oltre il Parte_2 Pt_1
30/11/2025 – termine da ritenersi essenziale nell'interesse delle parti – la sua quota del 50% di proprietà indivisa dell'immobile adibito a casa familiare e sito in Pisa, Via Fabio Filzi n.21,
5 Censito nel Comune di Pisa al foglio 9, particella 906, sub 9 cat. A/2 consistenza 6 vani rendita
€ 1.011,74;
▪ la Sig.ra continuerà ad abitare presso la predetta casa familiare fino alla data in cui Pt_1 ne acquisterà la piena ed esclusiva proprietà, unitamente ai beni mobili che l'arredano e corredano;
▪ le spese dell'atto di trasferimento rimarranno a carico esclusivo della Sig.ra Pt_1
▪ a seguito del trasferimento da parte del Sig. della sua quota di proprietà in favore Parte_2 della Sig.ra dell'immobile in questione, quest'ultima si impegna a liberare il Sig. Pt_1 [...]
dagli obblighi gravanti sul medesimo e connessi al mutuo ipotecario in essere con Pt_2
Banca Monte dei Paschi di Siena;
il tutto nei tempi tecnici strettamente necessari e, in ogni caso, entro il termine di giorni 60 dalla stipula dell'atto di trasferimento;
▪ la Sig.ra a far data dalla definizione del presente procedimento di modifica delle Pt_1 condizioni di divorzio, si obbliga a provvedere in via integrale ed esclusiva al pagamento del residuo del mutuo e ciò fino alla relativa estinzione, obbligandosi, altresì, a tenere indenne e manlevare il Sig. da ogni e qualsiasi richiesta che l'istituto bancario dovesse Parte_2 inoltrare al medesimo così come da qualsiasi onere, spesa e/o penale derivante dal mancato tempestivo pagamento del mutuo stesso;
▪ a far data dalla definizione del presente procedimento di modifica delle condizioni di divorzio tutte le spese condominiali concernenti l'immobile sito in Pisa, via Fabio Filzi n. 21, sia ordinarie che straordinarie, nessuna esclusa o eccettuata, già maturate e maturande, graveranno integralmente ed esclusivamente sulla Sig.ra e ciò a titolo di Pt_1 compensazione con le maggiori spese straordinarie relative a tasse universitarie, spese condominiali e utenze sostenute dal Sig. per il mantenimento di e Parte_2 Pt_3 Pt_4 precedentemente alla data di definizione del presente procedimento;
▪ la Sig.ra rinuncia espressamente al rimborso da parte del Sig. della metà Pt_1 Parte_2 del costo del riscatto ai fini pensionistici, dei quattro anni universitari della Sig.ra o Pt_1 degli anni del dottorato, già fissato nella misura massima di € 10.400,00;
▪ a modifica dell'obbligazione originaria a carico di entrambi i genitori e di cui all'accordo negoziato di divorzio, che prevedeva il trasferimento in favore della figlia della quota Pt_3 del 50% della proprietà indivisa dell'immobile adibito a casa familiare, sito in Pisa, via Fabio
Filzi n. 21, la Sig.ra si impegna a corrispondere alla figlia in unica soluzione, Pt_1 Pt_3 la somma di € 150.000,00 (centocinquantamilaeuro//00), entro e non oltre il 1/7/2028;
▪ la figlia dichiara di accettare tale obbligazione a carico della madre quale adempimento Pt_3 sostitutivo e dichiara, altresì, di non avere nulla a pretendere dai genitori in relazione
6 all'originaria obbligazione patrimoniale di cessione a suo favore della quota del 50% di proprietà indivisa della casa familiare, siccome prevista in seno all'accordo negoziato di divorzio;
▪ a modifica dell'obbligazione originaria a carico di entrambi i genitori di cui all'accordo negoziato di divorzio, che prevedeva il trasferimento in favore del figlio della quota Pt_4 del 50% della proprietà indivisa dell'immobile adibito a casa familiare, sito in Pisa, via Fabio
Filzi n. 21, quest'ultimo dichiara di accettare l'esborso economico sostenuto in suo favore per l'acquisto dell'immobile sito in Torino, Corso Principe Eugenio n. 4 quale adempimento sostitutivo e dichiara, altresì, di non avere nulla a pretendere dai genitori in relazione all'originaria obbligazione patrimoniale siccome prevista in seno all'accordo di divorzio;
▪ i ricorrenti dichiarano di essere entrambi economicamente indipendenti e rinunciano reciprocamente ad ogni forma di mantenimento;
▪ le parti hanno definito ogni rapporto patrimoniale pregresso, ivi comprese le reciproche obbligazioni patrimoniali contenute nel divorzio negoziato, anche in favore dei figli, e di non avere altro a pretendere l'uno dall'altra, non residuando tra loro nessun obbligo ulteriore rispetto a nascenti dal presente accordo di modifica.;
- nulla sulle spese.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pisa, il 1/8/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Tavella Dott.ssa Santa Spina
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
Il Collegio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Santa Spina Presidente
Dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella Giudice estensore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al R.G.N. 1732/2025, promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Graziana Parte_1 C.F._1
Casarosa
e
(C.F. ), rappresentato e Parte_2 C.F._2 difeso dall'Avv. Paola Fanelli
e
(C.F. ), Parte_3 C.F._3
(C.F. ), Parte_4 C.F._4 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Valentina Gerbi
- ricorrenti
e
Pubblico Ministero
- interventore ex lege
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio su ricorso congiunto.
Conclusioni: come da note scritte depositate il 12/6/2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 1. Con ricorso depositato il 22/5/2025, i Sig.ri e Parte_1 Parte_2 hanno adito l'intestato Tribunale chiedendo congiuntamente la modifica delle condizioni di divorzio stabilite in data 21/11/2021 in seno all'accordo di scioglimento del matrimonio ex art. 6 co. 2, seconda parte, L. n. 162/2014 raggiunto a seguito di negoziazione assistita e autorizzato dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Pisa in data 9/12/2021(doc. 1, fascicolo dei ricorrenti).
2. A sostegno della spiegata domanda di modifica i ricorrenti hanno dedotto che sono mutate le circostanze di fatto e di diritto cristallizzate nell'accordo divorzile e sono, altresì, mutate le esigenze delle parti, in particolare quelle dei figli maggiorenni ed che sarebbero tutt'ora Pt_4 Pt_3 economicamente non autosufficienti.
Pertanto, le parti hanno chiesto congiuntamente di ottenere la modifica delle condizioni di divorzio alle seguenti condizioni:
“art.1 La sig.ra continuerà ad abitare nella residenza familiare di cui acquisterà la piena Pt_1 ed esclusiva proprietà con i beni che l'arredano e corredano, con i modi e tempi di cui al successivo punto 2. art. 2 Fermo restando quanto sopra, quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, il sig. si impegna fin da ora a trasferire la sua quota Parte_2 del 50% di proprietà indivisa dell'immobile adibito a casa familiare, sito in Pisa Via Fabio Filzi n.21
Censito nel Comune di Pisa al foglio 9, particella 906, sub 9 cat. A/2 consistenza 6 vani rendita euro
1.011,74, alla sig.ra a fronte dell'impegno di cui all'art.3 che segue e nell'ambito del Pt_1 componimento della crisi familiare. In particolare le parti si obbligano a stipulare tale atto di trasferimento, con spese a carico della sig.ra entro e non oltre il 30.11.2025, termine da Pt_1 ritenersi essenziale. Al momento del trasferimento della quota di proprietà attualmente del sig.
[...]
la sig.ra dovrà, nei tempi tecnici strettamente necessari e comunque entro 60 gg., Pt_2 Pt_1 liberare quest'ultimo dagli obblighi personali connessi al mutuo ipotecario attualmente esistente sull'immobile a favore di banca Monte dei Paschi di Siena. Indipendentemente dalla data di cessione della quota di proprietà del 50% del bene alla sig.ra per espresso accordo tra le parti il Pt_1 pagamento del mutuo ipotecario di cui trattasi graverà, a far data dalla omologazione del presente accordo e fino alla scadenza, solo sulla medesima. A tale fine, la medesima si impegna a Pt_1 tenere indenne e manlevato il sig. da ogni e qualsiasi richiesta che l'istituto bancario Parte_2 predetto dovesse inoltrare al medesimo, così come da qualsiasi onere o spesa o penale derivante dal mancato tempestivo pagamento del mutuo stesso.
Dalla data di omologa di questo accordo tutte le somme a debito verso il condominio, sia ordinarie che straordinarie inerenti l'immobile, anche maturate anteriormente nessuna esclusa o eccettuata, saranno a carico esclusivo della sola sig.ra Parimenti le spese maturande sull'immobile, Pt_1
2 sia ordinarie che straordinarie, per espresso accordo delle parti, graveranno integralmente sulla sola sig.ra a titolo di compensazione per le maggiori spese straordinarie relative a tasse Pt_1 universitarie, spese condominiali e utenze sostenute dal sig. per il mantenimento di Parte_2 Pt_3
e precedentemente alla data di omologa del presente accordo;
Pt_4 art.
3. La sig.ra inuncia espressamente al rimborso da parte del sig. della metà Pt_1 Parte_2 del costo del riscatto ai fini pensionistici, dei quattro anni universitari della sig.ra o degli Pt_1 anni del dottorato, stabilito nella misura massima di € 10.400,00; art 4 A fronte dell'attribuzione patrimoniale di cui al punto 2 che precede, ed anch'esso quale elemento essenziale, funzionale ed indispensabile alla risoluzione della crisi coniugale, la sig.ra si impegna a corrispondere alla figlia in unica soluzione, la somma di € 150.000,00 Pt_1 Pt_3
(centocinquantamilaeuro//00), entro e non oltre il 01.07.28. accetta tale obbligazione a carico della madre quale adempimento sostitutivo, per di lei Pt_3 espressa volontà, della obbligazione originaria a carico dei genitori nel divorzio negoziato, che prevedeva il trasferimento a suo favore della quota del 50% della proprietà indivisa sull'immobile adibito a casa familiare e, dichiara sin d'ora di nulla aver a pretendere dai genitori in relazione all'originaria obbligazione patrimoniale di cessione a suo favore della quota del 50% di proprietà indivisa della casa familiare prevista nel divorzio negoziato.
Allo stesso modo il figlio accetta l'esborso effettuato in suo favore, in occasione dell'acquisto Pt_4 della sua casa di Torino Corso Principe Eugenio n°4 (Doc. n°03 cit) quale adempimento sostitutivo, per di lui espressa volontà, della obbligazione originaria a carico della stessa madre, contenuta nel divorzio negoziato, che prevedeva il trasferimento a suo favore della quota del 50% della proprietà indivisa sull'immobile adibito a casa familiare da parte dei genitori e dichiara sin d'ora di nulla aver
a pretendere dai genitori in relazione all'originaria obbligazione patrimoniale di cessione a suo favore della quota del 50% di proprietà indivisa della casa familiare prevista nel divorzio negoziato. art 5 La figlia che attualmente vive a Pisa con la madre ed il figlio che attualmente vive Pt_3 Pt_4
a Torino, non essendo ancora economicamente autosufficienti, verranno mantenuti, da parte di entrambi i genitori che, in parziale modifica delle condizioni di cui al divorzio ed in ragione anche delle somme già percepite stabiliscono il loro mantenimento, nella misura:
- quanto a Euro 300,00 a carico del padre ed Euro 300,00 a carico della madre, per un totale Pt_4 complessivo di Euro 600,00 mensili;
- quanto ad finché vivrà con la madre sarà mantenuta direttamente dalla medesima, mentre il Pt_3 padre le verserà la somma mensile di Euro 300,00; quando andrà a vivere da sola, la madre si Pt_3 impegna sin d'ora a versarle la somma di Euro 300,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento, fino alla sua indipendenza economica ed il padre farà altrettanto.
3 In tali importi sono ricomprese tutte le spese ordinarie (vitto, alloggio, abbigliamento, tasse di iscrizione universitarie, libri, sport etc..). art 6. I genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie da sostenersi in favore dei figli, per tali intendendosi: a) le spese mediche, sanitarie, compresi i relativi ticket, odontoiatriche, farmaceutiche, oculistiche, psicoterapiche e, comunque, relative alla salute non coperte dal SSN, senza obbligo di concertazione se prescritte dal medico di base e/o urgenti, con obbligo di preventiva concertazione quanto alle altre;
b) spese per viaggi vacanze e viaggi
d'istruzione, per attività sportive straordinarie comprese le relative attrezzature con obbligo di preventiva concertazione;
c) acquisto di telefono cellulare, computer, Ipad con obbligo di preventiva concertazione.
Art 7. Le parti, sig.ra sig. essendo economicamente indipendenti, ribadiscono Pt_1 Parte_2 di rinunciare, l'uno verso l'altro, ad ogni e qualsiasi forma di mantenimento ed accettano la reciproca rinuncia;
art 8. Con gli adempimenti di cui sopra le parti danno espressamente atto di aver definito ogni rapporto patrimoniale pregresso, ivi comprese le reciproche obbligazioni patrimoniali contenute nel divorzio negoziato, anche in favore dei figli, e di non avere altro a pretendere l'uno dall'altra avendo voluto, con il presente modificare gli obblighi e gli impegni a suo tempo presi e non residuando tra loro nessun obbligo ulteriore rispetto a quelli enunciati nei punti che precedono e nascenti dal presente accordo di modifica. art.9 I sigg.ri e aderiscono volontariamente a questo Parte_3 Parte_4 procedimento per ratificare gli accordi dei loro genitori come modificati rispetto all'accordo per lo scioglimento del matrimonio del 24.11.21 ed essendo titolari di un diritto autonomo dichiarano espressamente sin d'ora di nulla aver a pretendere dai loro genitori in relazione all'originaria obbligazione patrimoniale di cessione a loro favore della quota del 50% di proprietà indivisa della casa familiare prevista nel divorzio negoziato;
dichiarano altresì che l'accordo patrimoniale, di cui ai punti che precedono, oltre a garantire il loro diritto al mantenimento, è elemento essenziale, funzionale ed indispensabile alla risoluzione della crisi coniugale”.
3. All'udienza del 26/6/2025, svoltasi in modalità cartolare tenuto conto della volontà manifestata dalle parti di rinunciare alla loro comparizione personale in udienza, il Giudice delegato ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
4. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
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5. Poiché le condizioni concordate dai coniugi non sono contrarie a norme imperative e non appaiono pregiudizievoli dell'interesse dei figli e i quali tra l'altro hanno aderito volontariamente Pt_3 Pt_4
4 al procedimento per ratificare gli accordi intercorsi tra i genitori, Sig.ri e Parte_1 [...]
siccome modificati rispetto all'accordo per lo scioglimento del Parte_2 matrimonio del 24/11/2021, e hanno, altresì, dichiarato espressamente di nulla aver a pretendere dai loro genitori in relazione all'originaria obbligazione patrimoniale di cessione a loro favore della quota del 50% di proprietà indivisa della casa familiare già prevista nel divorzio negoziato, il Tribunale ritiene di poter porre le nuove condizioni a base della presente decisione come in dispositivo.
6. Trattandosi di procedimento su domanda congiunta, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in conformità all'accordo raggiunto tra le parti ed in parziale modifica delle disposizioni di cui all'accordo negoziato di scioglimento del matrimonio, così provvede:
- pone a carico di e un Parte_1 Parte_5 contributo di mantenimento in favore del figlio maggiorenne ma non economicamente Pt_4 autosufficiente, di complessive € 600,00 mensili, di cui € 300,00 mensili a carico del padre ed €
300,00 mensili a carico della madre;
- pone a carico di un contributo di mantenimento Parte_5 in favore della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, dell'importo di € Pt_3
300,00 mensili;
- dispone che provveda al mantenimento diretto della figlia Parte_1 Pt_3 prevedendosi sin d'ora che nel momento in cui quest'ultima trasferirà altrove la propria residenza, la madre sarà tenuta al versamento in favore della figlia di un contributo di mantenimento pari ad €
300,00 mensili;
- pone a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, intendendosi per tali: a) le spese mediche, sanitarie, compresi i relativi ticket, odontoiatriche, farmaceutiche, oculistiche, psicoterapiche e, comunque, relative alla salute non coperte dal SSN, senza obbligo di concertazione se prescritte dal medico di base e/o urgenti, con obbligo di preventiva concertazione quanto alle altre;
b) spese per viaggi, vacanze e viaggi d'istruzione, per attività sportive straordinarie comprese le relative attrezzature, con obbligo di preventiva concertazione;
c) acquisto di telefono cellulare, computer, Ipad, con obbligo di preventiva concertazione;
- dà atto che:
▪ il sig. si impegna a trasferire in favore della Sig.ra entro e non oltre il Parte_2 Pt_1
30/11/2025 – termine da ritenersi essenziale nell'interesse delle parti – la sua quota del 50% di proprietà indivisa dell'immobile adibito a casa familiare e sito in Pisa, Via Fabio Filzi n.21,
5 Censito nel Comune di Pisa al foglio 9, particella 906, sub 9 cat. A/2 consistenza 6 vani rendita
€ 1.011,74;
▪ la Sig.ra continuerà ad abitare presso la predetta casa familiare fino alla data in cui Pt_1 ne acquisterà la piena ed esclusiva proprietà, unitamente ai beni mobili che l'arredano e corredano;
▪ le spese dell'atto di trasferimento rimarranno a carico esclusivo della Sig.ra Pt_1
▪ a seguito del trasferimento da parte del Sig. della sua quota di proprietà in favore Parte_2 della Sig.ra dell'immobile in questione, quest'ultima si impegna a liberare il Sig. Pt_1 [...]
dagli obblighi gravanti sul medesimo e connessi al mutuo ipotecario in essere con Pt_2
Banca Monte dei Paschi di Siena;
il tutto nei tempi tecnici strettamente necessari e, in ogni caso, entro il termine di giorni 60 dalla stipula dell'atto di trasferimento;
▪ la Sig.ra a far data dalla definizione del presente procedimento di modifica delle Pt_1 condizioni di divorzio, si obbliga a provvedere in via integrale ed esclusiva al pagamento del residuo del mutuo e ciò fino alla relativa estinzione, obbligandosi, altresì, a tenere indenne e manlevare il Sig. da ogni e qualsiasi richiesta che l'istituto bancario dovesse Parte_2 inoltrare al medesimo così come da qualsiasi onere, spesa e/o penale derivante dal mancato tempestivo pagamento del mutuo stesso;
▪ a far data dalla definizione del presente procedimento di modifica delle condizioni di divorzio tutte le spese condominiali concernenti l'immobile sito in Pisa, via Fabio Filzi n. 21, sia ordinarie che straordinarie, nessuna esclusa o eccettuata, già maturate e maturande, graveranno integralmente ed esclusivamente sulla Sig.ra e ciò a titolo di Pt_1 compensazione con le maggiori spese straordinarie relative a tasse universitarie, spese condominiali e utenze sostenute dal Sig. per il mantenimento di e Parte_2 Pt_3 Pt_4 precedentemente alla data di definizione del presente procedimento;
▪ la Sig.ra rinuncia espressamente al rimborso da parte del Sig. della metà Pt_1 Parte_2 del costo del riscatto ai fini pensionistici, dei quattro anni universitari della Sig.ra o Pt_1 degli anni del dottorato, già fissato nella misura massima di € 10.400,00;
▪ a modifica dell'obbligazione originaria a carico di entrambi i genitori e di cui all'accordo negoziato di divorzio, che prevedeva il trasferimento in favore della figlia della quota Pt_3 del 50% della proprietà indivisa dell'immobile adibito a casa familiare, sito in Pisa, via Fabio
Filzi n. 21, la Sig.ra si impegna a corrispondere alla figlia in unica soluzione, Pt_1 Pt_3 la somma di € 150.000,00 (centocinquantamilaeuro//00), entro e non oltre il 1/7/2028;
▪ la figlia dichiara di accettare tale obbligazione a carico della madre quale adempimento Pt_3 sostitutivo e dichiara, altresì, di non avere nulla a pretendere dai genitori in relazione
6 all'originaria obbligazione patrimoniale di cessione a suo favore della quota del 50% di proprietà indivisa della casa familiare, siccome prevista in seno all'accordo negoziato di divorzio;
▪ a modifica dell'obbligazione originaria a carico di entrambi i genitori di cui all'accordo negoziato di divorzio, che prevedeva il trasferimento in favore del figlio della quota Pt_4 del 50% della proprietà indivisa dell'immobile adibito a casa familiare, sito in Pisa, via Fabio
Filzi n. 21, quest'ultimo dichiara di accettare l'esborso economico sostenuto in suo favore per l'acquisto dell'immobile sito in Torino, Corso Principe Eugenio n. 4 quale adempimento sostitutivo e dichiara, altresì, di non avere nulla a pretendere dai genitori in relazione all'originaria obbligazione patrimoniale siccome prevista in seno all'accordo di divorzio;
▪ i ricorrenti dichiarano di essere entrambi economicamente indipendenti e rinunciano reciprocamente ad ogni forma di mantenimento;
▪ le parti hanno definito ogni rapporto patrimoniale pregresso, ivi comprese le reciproche obbligazioni patrimoniali contenute nel divorzio negoziato, anche in favore dei figli, e di non avere altro a pretendere l'uno dall'altra, non residuando tra loro nessun obbligo ulteriore rispetto a nascenti dal presente accordo di modifica.;
- nulla sulle spese.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pisa, il 1/8/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Tavella Dott.ssa Santa Spina
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