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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 28/11/2025, n. 1741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1741 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. TO BE CI Presidente
Dott.ssa Virginia Marletta Consigliere
Dott. US De EG Consigliere dei quali il terzo relatore ed estensore, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n° 1037 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2020 vertente tra
(C. F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
MANTIA LO
Appellante
Nei confronti:
P. IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. VARVARO CARLO
Appellata – appellante incidentale
Oggetto: contratti bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n.5541/2019 del 16.12.2019, il Tribunale di Palermo ha parzialmente accolto le domande proposte da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, rideterminando il saldo del conto corrente in essere fra le parti alla data del
[...]
31.03.02, e statuendo sulle spese di lite.
Avverso tale decisione hanno proposto distinti gravami: con atto di citazione del 21.7.2020
La , con comparsa di costituzione con appello incidentale Parte_1 Controparte_1 contestando la decisione impugnata per diversi motivi.
[...]
Senza incombenti istruttori, con note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni, le parti hanno così concluso: appellante principale: “VOGLIA LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO rejectis adversis;
rigettate le difese avversarie e l'appello incidentale proposto ex adverso e in parziale riforma della sentenza impugnata condannare in persona del suo Controparte_1
legale rappresentante protempore, al pagamento del complessivo importi di euro 7.731,92 oltre interessi legali dalla data del dovuto pagamento sino al soddisfo integrale”; appellata-appellante incidentale: “conclude insistendo nel contenuto della comparsa di risposta e quindi per il rigetto dell'appello principale proposto dal sig. e per Parte_1
l'accoglimento di quello incidentale proposto dalla con la condanna di parte CP_1
appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio”.
Indi, con ordinanza del 20/6/2025 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli atti difensivi conclusionali.
***
Così compendiati i principali fatti di causa, con la impugnata statuizione il primo giudice ha acclarato la nullità di alcune clausole del conto corrente n. 6823.80, rideterminando il saldo al
31.3.2002, data dell'ultimo estratto conto in atti, in € 7.731,92 e condannando la banca convenuta al pagamento delle spese di lite e di ctu;
ha rigettato, invece, la domanda di ripetizione dell'indebito formulata da parte attrice ritenendo non provata la chiusura del conto.
La , con un unico articolato motivo di gravame, censura detta statuizione Parte_1
nella parte su quest'ultimo punto. A questo gravame si è aggiunto quello di Controparte_2
che, oltre a contestare le argomentazioni del correntista, lamenta la “violazione del principio dell'onere probatorio di cui all'art. 2967 c.c. e conseguente errata rideterminazione del saldo del rapporto di conto corrente”, censurando il metodo di rideterminazione del saldo tramite raccordo tra gli estratti conto prodotti siccome non integrali, e dolendosi della “condanna alle spese del giudizio di primo grado”.
Ciò premesso, tanto le censure dell'appellante principale che quelle dell'appellante
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 2 incidentale non possono trovare accoglimento, per le seguenti sintetiche considerazioni.
Ragioni di ordine logico–giuridico impongono di trattare previamente l'appello incidentale.
Sostiene la banca che in assenza dell'intera sequenza degli estratti conto, dall'apertura sino alla chiusura del rapporto, il ricalcolo contabile del conto corrente in questione tramite raccordo tra i saldi deve ritenersi inammissibile poiché approssimativo e che la rideterminazione, quindi, doveva effettuarsi non dal primo estratto conto prodotto in atti (del 30.6.1992), ma partendo
“dal saldo dell'estratto conto più recente seguito da una serie continua di estratti conto, ovvero dal 1° gennaio 2002 fino al 31/3/2002” (v. comparsa di costituzione, p. 14).
Le censura non merita accoglimento.
In punto di onere della prova, vale ricordare che nei giudizi afferenti a rapporti bancari, la regola generale di cui all'art. 2697 c.c. impone alla parte che propone la domanda giudiziale l'onere di produrre i contratti regolatori dei rapporti nonché gli estratti conto;
ne consegue che laddove, come nel caso di specie, sia stato il correntista ad avviare il giudizio (è ciò che è avvenuto in prime cure) chiedendo la rideterminazione del saldo e la condanna della alla CP_1
ripetizione delle somme indebitamente annotate, questi è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti sia della mancanza, rispetto a essi, di una valida causa debendi; in particolare, laddove l'illiceità dell'annotazione dipende dall'applicazione di clausole contrattuali nulle, il correntista è tenuto a produrre in giudizio tanto il contratto quanto la serie continua degli estratti conto (Cass. civ., sez. I, 14/12/2022, n. 36585; Cass. civ., sez. VI,
03/08/2022, n. 24095).
Il Supremo Collegio ha però precisato che “Il correntista non è quindi tenuto a documentare le singole rimesse suscettibili di ripetizione soltanto mediante la produzione in giudizio di tutti gli estratti conto periodici, ben potendo la prova dei movimenti del conto desumersi anche aliunde, vale a dire attraverso le risultanze degli altri mezzi di prova offerti dalla parte o assunti d'ufficio, che spetta al giudice di merito valutare con un accertamento in fatto insindacabile innanzi al giudice di legittimità (Cass. 19 luglio 2021, n. 20621). In tal senso, le movimentazioni occorse sono da considerare alla stregua di fatti suscettibili di prova libera, essendo dimostrabili anche mediante argomenti di prova ed elementi indiretti che compete al
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 3 giudice di merito valutare nell'ambito del suo prudente apprezzamento (Cass. 21 dicembre
2020, n. 29190, in motivazione).” (cfr. Cassazione civile sez. III, 29/03/2022 n. 10140).
Vale richiamare altro arresto della Suprema Corte, secondo cui “il correntista che agisce in via di ripetizione è tenuto a fornire la prova che talune delle somme percepite dalla CP_1
come appostate sul conto a debito del cliente, siano prive di una valida causa debendi (cfr., per tutte, Cass., n. 24948/2017; ivi pure ulteriori riferimenti). A ciò, tuttavia, non consegue necessariamente, né tanto meno in modo automatico, l'inferenza che ne vuole ritrarre il ricorrente, per cui il cliente dovrebbe sempre e comunque produrre tutti gli estratti conto relativi all'intero svolgimento temporale del conto”: così Cassazione civile sez. VI 4/3/2021 n.
5887, che ha pure precisato che “d'altra parte, una simile limitazione non preclude in alcun modo al convenuto in ripetizione di proporre contestazioni e presentare eccezioni che vengano
a incidere sulle poste inerenti al periodo temporale rispetto al quale l'attore ha formulato la domanda di ripetizione”, nel senso che ben potrebbe la banca allegare e documentare che in quel periodo 'mancante' vengono in rilievo poste a suo favore. Allora, può farsi ricorso all'ausilio della consulenza contabile per la disamina di quanto prodotto, utilizzando, per la ricostruzione dei rapporti di dare e avere, dei “saldi di raccordo” ottenuti mediante operazione algebrica tra l'ultimo saldo finale disponibile ed il primo saldo iniziale disponibile (cfr.
Cassazione civile 2660/2019), per i periodi intermedi tra il primo e l'ultimo degli estratti-conto depositati.
Tale operazione è stata correttamente effettuata dal consulente tecnico in primo grado: gli estratti conto prodotti dal correntista e sottoposti a consulenza contabile possono certamente considerarsi sufficienti ai fini della ricostruzione dei rapporti per il periodo documentato. Per questa attività, infatti, il giudice può integrare la prova carente “sulla base delle deduzioni in fatto svolte dalla parte, anche con altri mezzi di cognizione disposti d'ufficio, in particolare con la consulenza contabile, utilizzando, per la ricostruzione dei rapporti di dare e avere, il saldo risultante dal primo estratto conto, in ordine di tempo, disponibile e acquisito agli atti”
(cfr., sulla carenza documentale, Cass. n. 31187/2018).
In dettaglio, per la ricostruzione del rapporto di conto corrente n. 6823.80, le operazioni
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 4 tecniche si sono svolte nel modo seguente: “redazione dell'estratto dei movimenti del conto corrente dalla data del 30.06.1992 alla data del 31.03.2002 e redazione del “riassunto scalare” con:
a. eliminazione degli addebiti per competenze trimestrali maturate sul conto (interessi,
CMS, oneri e spese);
b. eliminazione di tutte le voci imputate dalla banca a titolo di commissioni, spese ed oneri
(ad eccezione dei bolli previsti per legge);
c. esclusione di qualsiasi tipo di capitalizzazione;
d. calcolo degli interessi creditori e debitori con applicazione dei tassi di interesse legali via via vigenti;
e. riaccredito in favore della banca della differenza tra la quota dei versamenti solutori
(effettuati nel periodo anteriore al 06.04.2006) e le competenze ricalcolate secondo i metodi rappresentati ai punti precedenti”.
Quindi, il CTU ha così accertato che “il saldo del conto corrente n. 6823.80 al 31.03.2002 risulta essere pari ad € 7.731,92 a credito per il correntista. Lo stesso conto presentava negli estratti conto bancari un saldo al 31.03.2002 pari a 291,10. Si rileva, dunque, una differenza a favore del correntista pari ad € 7.440,82.”
Queste conclusioni, siccome basate sulle previsioni negoziali documentate, conformi ai quesiti disposti dal Tribunale, nonché ai criteri condivisi dalla giurisprudenza di legittimità sopra citata, non possono che confermarsi, non offrendo l'appellante indicazioni tali da poterle superare. Ed invero, contrariamente a quanto affermato dalla banca appellata, gli estratti conto prodotti dal correntista (oggi appellante principale) e sottoposti a consulenza contabile possono certamente considerarsi sufficienti ai fini di una compiuta ricostruzione dei rapporti.
Il gravame incidentale risulta, dunque, infondato.
Quanto all'appello principale, come anticipato, con un unico motivo di gravame Parte_1
censura la sentenza per aver errato il Tribunale a non condannare la convenuta
[...] CP_1
alla ripetizione delle somme per difetto di prova della chiusura del conto corrente, limitandosi a pronuncia di mero accertamento della (diversa) entità del saldo.
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 5 In particolare, il Tribunale aveva ritenuto ancora aperto il rapporto di conto corrente alla data di notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado (ndr: data notifica atto di citazione in 1° grado: 6.10.2016) per difetto di prova, e per tale ragione si era limitato ad accertare il saldo senza disporre la condanna della banca alla ripetizione delle somme.
Deduce l'appellante che la chiusura del conto corrente era invece fatto incontestato tra le parti, posto che vi era la pacifica ammissione di parte convenuta, a pagina 3 della propria comparsa di costituzione e risposta in primo grado, in cui scrive che il conto corrente venne
“estinto in data 19.4.2010”, e tale circostanza era riconosciuta dallo stesso giudice di prime cure, nel riassumere le difese spiegate dalle parti a pagina 3 della sentenza impugnata
(“ (ritualmente costituitasi)…deduce … che le Controparte_1
condizioni risultano regolarmente convenute con il contratto del 15.05.02 e che il rapporto di conto corrente è stato estinto in data 19.4.10”).
Orbene, in primo luogo, deve richiamarsi l'orientamento della recente giurisprudenza di legittimità secondo il quale "In tema di operazioni bancarie regolate in conto corrente, il correntista può esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. anche in costanza di rapporto (c.d. "conto aperto"), se avente ad oggetto versamenti di natura solutoria, ma in tal caso ha diritto unicamente al saldo del conto, eventualmente rettificato nelle poste illegittimamente annotate, sicché l'azione di indebito da parte sua, che in presenza di rimesse solutorie si rende proponibile anche se il conto non sia stato ancora chiuso, si risolve solo nella determinazione di un saldo purgato delle annotazioni illegittime, senza alcuna sanzione restitutoria in danno della banca;
infatti solo a conto chiuso, venuta meno la indisponibilità dei singoli crediti, di cui all'art. 1823, comma 1, c.c., l'azione di indebito può determinare
l'obbligo per la banca di rimborsare le somme illegittimamente incamerate" (Cass., sez. 1, ord.
16 maggio 2024, n. 13586; conf. Cass., sez. 1, sent. 15 febbraio 2024, n. 4214).
Ciò premesso, se da un lato è da ritenersi pienamente ammissibile e fondata la ragione su cui si fonda la domanda di ripetizione dell'indebito, e cioè l'annotazione contabile di poste risultate non dovuto, non può però accogliersi la domanda di condanna.
Vero è che l'avvenuta chiusura del rapporto è dato che risulta pacifico tra le parti sia in
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 6 primo grado che nel presente giudizio, in cui la nel contestare la rideterminazione del CP_1
saldo al 31.3.2002, afferma nuovamente che “il conto, per come è incontroverso, è stato estinto nel 2010” (v. appello incidentale, p. 11); e però, che risulti un saldo a credito a favore del correntista al 31.3.2002, come già accertato dal giudice di prime cure e non oggetto di contestazioni in questa sede, non basta per poter ritenere fondato il gravame e accogliere la pretesa.
E invero, il CTU nominato in primo grado ha accertato il saldo del conto corrente n. 6823.80 al 31.03.2002 pari a € 7.440,82 (partendo da un saldo pari ad € 7.731,92 a credito per il correntista e considerato che lo stesso conto presentava negli estratti conto bancari un saldo al
31.03.2002 pari a 291,10), tenendo conto della produzione documentale offerta, che comprende gli estratti conto per il periodo di riferimento 30.6.1992 – 31.3.2002.
Ora, come ricordato dall'appellante, l'azione di ripetizione dell'indebito può essere esercitata anche in costanza del rapporto di conto corrente bancario, ma, affinché la pretesa del correntista, cui sia stata illegittimamente addebitata una somma, seguita da un suo versamento, sia qualificabile come ripetizione di indebito pagamento, occorre che quel versamento abbia natura solutoria (Cass. S.U. sent. n. 24418/2010). E però, per agire per la ripetizione di quel pagamento che è necessario che quello (pagamento) abbia avuto luogo e che ve ne sia prova, accertabile al momento della chiusura del conto.
In sintesi, la questione (oggetto di attenzione anche in dottrina) attiene alla disponibilità in capo al correntista delle somme risultanti a suo credito sul conto in una data antecedente quella di chiusura del rapporto, anche a seguito della riappostazione di quelle risultanti non dovute
(alla banca).
Nei conti correnti vengono effettuate nel corso degli anni quelle che l'art. 1823 comma 1 c.c. definisce “rimesse”, rimesse che possono essere di segno positivo (accrediti) o di segno negativo (addebiti), e solo alla chiusura del conto si avrà un saldo, che può essere creditore o debitore. Vero è che l'art. 1852 c.c. prevede, per le operazioni bancarie in conto corrente, che il cliente può disporre in ogni momento delle somme a suo favore: ma ciò può fare se e in quanto ne disponga al momento stesso in cui siano disponibili, altrimenti venendo superato quel saldo
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 7 delle movimentazioni successive, che, se a debito (si pensi alla convenzione di assegno o alla effettuazione di addebiti per bonifici), incidono su quel saldo momentaneo. Sul punto, la
Suprema Corte ha evidenziato che “nel contratto di conto corrente bancario, a differenza che nel contratto di conto corrente ordinario, le annotazioni o registrazioni delle singole operazioni hanno un valore esclusivamente contabile ed un'efficacia meramente dichiarativa”,
e ancora che “le rispettive posizioni di debito e credito tra le parti si elidono gradualmente, progressivamente ed automaticamente (attraverso un meccanismo omologo a quello della
"compensazione"...) man man che si contrappongono, di modo che in ogni momento si ha la risultanza del conto, attiva o passiva che sia” (cfr. Cassazione civile sez. I 11/11/2024 n.
28955).
Dunque, il saldo finale, ossia quello risultante dall'ultimo estratto conto, è il risultato algebrico di numerosissime operazioni in dare e in avere nel corso del rapporto, ed è solo quello (o saldo di chiusura) che appunto dopo la chiusura del conto può essere fatto valere dal correntista se risultante a suo favore.
Di ciò risultava consapevole lo stesso appellante, che in prime cure (cfr. conclusionale
[...]
aveva affermato: “Tale principio di diritto, sempre secondo i giudici di legittimità, è Pt_1
espressione del più generale principio actio nondum nata non praescribitur e trova giustificazione nelle caratteristiche specifiche del conto corrente bancario, che, escludendo
l'esigibilità del saldo in pendenza del rapporto, impediscono di ravvisare un pagamento prima della sua estinzione.”, evidenziando quindi la non esigibilità del saldo prima della chiusura del rapporto, principio cui si è correttamente attenuto il giudice di prime cure.
In sintesi, il saldo esigibile è quello che si ha alla chiusura del rapporto, non un qualsivoglia saldo intermedio ancorché favorevole al correntista.
Considerato che
l'onere della prova incombe in capo a questi per gli estratti-conto, la produzione parziale pur non impedendo l'accertamento in ordine agli effetti delle clausole nulle e alla conseguente rideterminazione delle poste, non può condurre all'accoglimento della domanda di ripetizione se manca il segmento finale della sequenza degli estratti conto che appunto conduce al saldo di chiusura, e su cui avrebbe potuto incentrarsi se del caso la pretesa.
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 8 Pertanto, e conclusivamente, tanto l'appello principale che quello incidentale devono essere disattesi, con conferma dell'impugnata statuizione.
Quanto alle spese di lite oggetto del gravame incidentale, detto va rigettato anche sul punto, atteso l'esito del primo grado giudizio, con soccombenza della banca fin dal primo grado.
Quelle del presente grado di giudizio possono invece compensarsi, stante la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede: rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 5541/2019 resa il Parte_1
16.12.2019 dal Tribunale di Palermo, e l'appello incidentale di Controparte_1
avverso la stessa sentenza.
[...]
Compensa tra le parti le spese processuali del presente giudizio.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti (ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello principale e per quello incidentale.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il 30 ottobre
2025.
Il Cons. est. Il Presidente
US De EG TO BE CI
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. TO BE CI Presidente
Dott.ssa Virginia Marletta Consigliere
Dott. US De EG Consigliere dei quali il terzo relatore ed estensore, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n° 1037 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2020 vertente tra
(C. F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
MANTIA LO
Appellante
Nei confronti:
P. IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. VARVARO CARLO
Appellata – appellante incidentale
Oggetto: contratti bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n.5541/2019 del 16.12.2019, il Tribunale di Palermo ha parzialmente accolto le domande proposte da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, rideterminando il saldo del conto corrente in essere fra le parti alla data del
[...]
31.03.02, e statuendo sulle spese di lite.
Avverso tale decisione hanno proposto distinti gravami: con atto di citazione del 21.7.2020
La , con comparsa di costituzione con appello incidentale Parte_1 Controparte_1 contestando la decisione impugnata per diversi motivi.
[...]
Senza incombenti istruttori, con note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni, le parti hanno così concluso: appellante principale: “VOGLIA LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO rejectis adversis;
rigettate le difese avversarie e l'appello incidentale proposto ex adverso e in parziale riforma della sentenza impugnata condannare in persona del suo Controparte_1
legale rappresentante protempore, al pagamento del complessivo importi di euro 7.731,92 oltre interessi legali dalla data del dovuto pagamento sino al soddisfo integrale”; appellata-appellante incidentale: “conclude insistendo nel contenuto della comparsa di risposta e quindi per il rigetto dell'appello principale proposto dal sig. e per Parte_1
l'accoglimento di quello incidentale proposto dalla con la condanna di parte CP_1
appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio”.
Indi, con ordinanza del 20/6/2025 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli atti difensivi conclusionali.
***
Così compendiati i principali fatti di causa, con la impugnata statuizione il primo giudice ha acclarato la nullità di alcune clausole del conto corrente n. 6823.80, rideterminando il saldo al
31.3.2002, data dell'ultimo estratto conto in atti, in € 7.731,92 e condannando la banca convenuta al pagamento delle spese di lite e di ctu;
ha rigettato, invece, la domanda di ripetizione dell'indebito formulata da parte attrice ritenendo non provata la chiusura del conto.
La , con un unico articolato motivo di gravame, censura detta statuizione Parte_1
nella parte su quest'ultimo punto. A questo gravame si è aggiunto quello di Controparte_2
che, oltre a contestare le argomentazioni del correntista, lamenta la “violazione del principio dell'onere probatorio di cui all'art. 2967 c.c. e conseguente errata rideterminazione del saldo del rapporto di conto corrente”, censurando il metodo di rideterminazione del saldo tramite raccordo tra gli estratti conto prodotti siccome non integrali, e dolendosi della “condanna alle spese del giudizio di primo grado”.
Ciò premesso, tanto le censure dell'appellante principale che quelle dell'appellante
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 2 incidentale non possono trovare accoglimento, per le seguenti sintetiche considerazioni.
Ragioni di ordine logico–giuridico impongono di trattare previamente l'appello incidentale.
Sostiene la banca che in assenza dell'intera sequenza degli estratti conto, dall'apertura sino alla chiusura del rapporto, il ricalcolo contabile del conto corrente in questione tramite raccordo tra i saldi deve ritenersi inammissibile poiché approssimativo e che la rideterminazione, quindi, doveva effettuarsi non dal primo estratto conto prodotto in atti (del 30.6.1992), ma partendo
“dal saldo dell'estratto conto più recente seguito da una serie continua di estratti conto, ovvero dal 1° gennaio 2002 fino al 31/3/2002” (v. comparsa di costituzione, p. 14).
Le censura non merita accoglimento.
In punto di onere della prova, vale ricordare che nei giudizi afferenti a rapporti bancari, la regola generale di cui all'art. 2697 c.c. impone alla parte che propone la domanda giudiziale l'onere di produrre i contratti regolatori dei rapporti nonché gli estratti conto;
ne consegue che laddove, come nel caso di specie, sia stato il correntista ad avviare il giudizio (è ciò che è avvenuto in prime cure) chiedendo la rideterminazione del saldo e la condanna della alla CP_1
ripetizione delle somme indebitamente annotate, questi è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti sia della mancanza, rispetto a essi, di una valida causa debendi; in particolare, laddove l'illiceità dell'annotazione dipende dall'applicazione di clausole contrattuali nulle, il correntista è tenuto a produrre in giudizio tanto il contratto quanto la serie continua degli estratti conto (Cass. civ., sez. I, 14/12/2022, n. 36585; Cass. civ., sez. VI,
03/08/2022, n. 24095).
Il Supremo Collegio ha però precisato che “Il correntista non è quindi tenuto a documentare le singole rimesse suscettibili di ripetizione soltanto mediante la produzione in giudizio di tutti gli estratti conto periodici, ben potendo la prova dei movimenti del conto desumersi anche aliunde, vale a dire attraverso le risultanze degli altri mezzi di prova offerti dalla parte o assunti d'ufficio, che spetta al giudice di merito valutare con un accertamento in fatto insindacabile innanzi al giudice di legittimità (Cass. 19 luglio 2021, n. 20621). In tal senso, le movimentazioni occorse sono da considerare alla stregua di fatti suscettibili di prova libera, essendo dimostrabili anche mediante argomenti di prova ed elementi indiretti che compete al
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 3 giudice di merito valutare nell'ambito del suo prudente apprezzamento (Cass. 21 dicembre
2020, n. 29190, in motivazione).” (cfr. Cassazione civile sez. III, 29/03/2022 n. 10140).
Vale richiamare altro arresto della Suprema Corte, secondo cui “il correntista che agisce in via di ripetizione è tenuto a fornire la prova che talune delle somme percepite dalla CP_1
come appostate sul conto a debito del cliente, siano prive di una valida causa debendi (cfr., per tutte, Cass., n. 24948/2017; ivi pure ulteriori riferimenti). A ciò, tuttavia, non consegue necessariamente, né tanto meno in modo automatico, l'inferenza che ne vuole ritrarre il ricorrente, per cui il cliente dovrebbe sempre e comunque produrre tutti gli estratti conto relativi all'intero svolgimento temporale del conto”: così Cassazione civile sez. VI 4/3/2021 n.
5887, che ha pure precisato che “d'altra parte, una simile limitazione non preclude in alcun modo al convenuto in ripetizione di proporre contestazioni e presentare eccezioni che vengano
a incidere sulle poste inerenti al periodo temporale rispetto al quale l'attore ha formulato la domanda di ripetizione”, nel senso che ben potrebbe la banca allegare e documentare che in quel periodo 'mancante' vengono in rilievo poste a suo favore. Allora, può farsi ricorso all'ausilio della consulenza contabile per la disamina di quanto prodotto, utilizzando, per la ricostruzione dei rapporti di dare e avere, dei “saldi di raccordo” ottenuti mediante operazione algebrica tra l'ultimo saldo finale disponibile ed il primo saldo iniziale disponibile (cfr.
Cassazione civile 2660/2019), per i periodi intermedi tra il primo e l'ultimo degli estratti-conto depositati.
Tale operazione è stata correttamente effettuata dal consulente tecnico in primo grado: gli estratti conto prodotti dal correntista e sottoposti a consulenza contabile possono certamente considerarsi sufficienti ai fini della ricostruzione dei rapporti per il periodo documentato. Per questa attività, infatti, il giudice può integrare la prova carente “sulla base delle deduzioni in fatto svolte dalla parte, anche con altri mezzi di cognizione disposti d'ufficio, in particolare con la consulenza contabile, utilizzando, per la ricostruzione dei rapporti di dare e avere, il saldo risultante dal primo estratto conto, in ordine di tempo, disponibile e acquisito agli atti”
(cfr., sulla carenza documentale, Cass. n. 31187/2018).
In dettaglio, per la ricostruzione del rapporto di conto corrente n. 6823.80, le operazioni
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 4 tecniche si sono svolte nel modo seguente: “redazione dell'estratto dei movimenti del conto corrente dalla data del 30.06.1992 alla data del 31.03.2002 e redazione del “riassunto scalare” con:
a. eliminazione degli addebiti per competenze trimestrali maturate sul conto (interessi,
CMS, oneri e spese);
b. eliminazione di tutte le voci imputate dalla banca a titolo di commissioni, spese ed oneri
(ad eccezione dei bolli previsti per legge);
c. esclusione di qualsiasi tipo di capitalizzazione;
d. calcolo degli interessi creditori e debitori con applicazione dei tassi di interesse legali via via vigenti;
e. riaccredito in favore della banca della differenza tra la quota dei versamenti solutori
(effettuati nel periodo anteriore al 06.04.2006) e le competenze ricalcolate secondo i metodi rappresentati ai punti precedenti”.
Quindi, il CTU ha così accertato che “il saldo del conto corrente n. 6823.80 al 31.03.2002 risulta essere pari ad € 7.731,92 a credito per il correntista. Lo stesso conto presentava negli estratti conto bancari un saldo al 31.03.2002 pari a 291,10. Si rileva, dunque, una differenza a favore del correntista pari ad € 7.440,82.”
Queste conclusioni, siccome basate sulle previsioni negoziali documentate, conformi ai quesiti disposti dal Tribunale, nonché ai criteri condivisi dalla giurisprudenza di legittimità sopra citata, non possono che confermarsi, non offrendo l'appellante indicazioni tali da poterle superare. Ed invero, contrariamente a quanto affermato dalla banca appellata, gli estratti conto prodotti dal correntista (oggi appellante principale) e sottoposti a consulenza contabile possono certamente considerarsi sufficienti ai fini di una compiuta ricostruzione dei rapporti.
Il gravame incidentale risulta, dunque, infondato.
Quanto all'appello principale, come anticipato, con un unico motivo di gravame Parte_1
censura la sentenza per aver errato il Tribunale a non condannare la convenuta
[...] CP_1
alla ripetizione delle somme per difetto di prova della chiusura del conto corrente, limitandosi a pronuncia di mero accertamento della (diversa) entità del saldo.
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 5 In particolare, il Tribunale aveva ritenuto ancora aperto il rapporto di conto corrente alla data di notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado (ndr: data notifica atto di citazione in 1° grado: 6.10.2016) per difetto di prova, e per tale ragione si era limitato ad accertare il saldo senza disporre la condanna della banca alla ripetizione delle somme.
Deduce l'appellante che la chiusura del conto corrente era invece fatto incontestato tra le parti, posto che vi era la pacifica ammissione di parte convenuta, a pagina 3 della propria comparsa di costituzione e risposta in primo grado, in cui scrive che il conto corrente venne
“estinto in data 19.4.2010”, e tale circostanza era riconosciuta dallo stesso giudice di prime cure, nel riassumere le difese spiegate dalle parti a pagina 3 della sentenza impugnata
(“ (ritualmente costituitasi)…deduce … che le Controparte_1
condizioni risultano regolarmente convenute con il contratto del 15.05.02 e che il rapporto di conto corrente è stato estinto in data 19.4.10”).
Orbene, in primo luogo, deve richiamarsi l'orientamento della recente giurisprudenza di legittimità secondo il quale "In tema di operazioni bancarie regolate in conto corrente, il correntista può esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. anche in costanza di rapporto (c.d. "conto aperto"), se avente ad oggetto versamenti di natura solutoria, ma in tal caso ha diritto unicamente al saldo del conto, eventualmente rettificato nelle poste illegittimamente annotate, sicché l'azione di indebito da parte sua, che in presenza di rimesse solutorie si rende proponibile anche se il conto non sia stato ancora chiuso, si risolve solo nella determinazione di un saldo purgato delle annotazioni illegittime, senza alcuna sanzione restitutoria in danno della banca;
infatti solo a conto chiuso, venuta meno la indisponibilità dei singoli crediti, di cui all'art. 1823, comma 1, c.c., l'azione di indebito può determinare
l'obbligo per la banca di rimborsare le somme illegittimamente incamerate" (Cass., sez. 1, ord.
16 maggio 2024, n. 13586; conf. Cass., sez. 1, sent. 15 febbraio 2024, n. 4214).
Ciò premesso, se da un lato è da ritenersi pienamente ammissibile e fondata la ragione su cui si fonda la domanda di ripetizione dell'indebito, e cioè l'annotazione contabile di poste risultate non dovuto, non può però accogliersi la domanda di condanna.
Vero è che l'avvenuta chiusura del rapporto è dato che risulta pacifico tra le parti sia in
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 6 primo grado che nel presente giudizio, in cui la nel contestare la rideterminazione del CP_1
saldo al 31.3.2002, afferma nuovamente che “il conto, per come è incontroverso, è stato estinto nel 2010” (v. appello incidentale, p. 11); e però, che risulti un saldo a credito a favore del correntista al 31.3.2002, come già accertato dal giudice di prime cure e non oggetto di contestazioni in questa sede, non basta per poter ritenere fondato il gravame e accogliere la pretesa.
E invero, il CTU nominato in primo grado ha accertato il saldo del conto corrente n. 6823.80 al 31.03.2002 pari a € 7.440,82 (partendo da un saldo pari ad € 7.731,92 a credito per il correntista e considerato che lo stesso conto presentava negli estratti conto bancari un saldo al
31.03.2002 pari a 291,10), tenendo conto della produzione documentale offerta, che comprende gli estratti conto per il periodo di riferimento 30.6.1992 – 31.3.2002.
Ora, come ricordato dall'appellante, l'azione di ripetizione dell'indebito può essere esercitata anche in costanza del rapporto di conto corrente bancario, ma, affinché la pretesa del correntista, cui sia stata illegittimamente addebitata una somma, seguita da un suo versamento, sia qualificabile come ripetizione di indebito pagamento, occorre che quel versamento abbia natura solutoria (Cass. S.U. sent. n. 24418/2010). E però, per agire per la ripetizione di quel pagamento che è necessario che quello (pagamento) abbia avuto luogo e che ve ne sia prova, accertabile al momento della chiusura del conto.
In sintesi, la questione (oggetto di attenzione anche in dottrina) attiene alla disponibilità in capo al correntista delle somme risultanti a suo credito sul conto in una data antecedente quella di chiusura del rapporto, anche a seguito della riappostazione di quelle risultanti non dovute
(alla banca).
Nei conti correnti vengono effettuate nel corso degli anni quelle che l'art. 1823 comma 1 c.c. definisce “rimesse”, rimesse che possono essere di segno positivo (accrediti) o di segno negativo (addebiti), e solo alla chiusura del conto si avrà un saldo, che può essere creditore o debitore. Vero è che l'art. 1852 c.c. prevede, per le operazioni bancarie in conto corrente, che il cliente può disporre in ogni momento delle somme a suo favore: ma ciò può fare se e in quanto ne disponga al momento stesso in cui siano disponibili, altrimenti venendo superato quel saldo
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 7 delle movimentazioni successive, che, se a debito (si pensi alla convenzione di assegno o alla effettuazione di addebiti per bonifici), incidono su quel saldo momentaneo. Sul punto, la
Suprema Corte ha evidenziato che “nel contratto di conto corrente bancario, a differenza che nel contratto di conto corrente ordinario, le annotazioni o registrazioni delle singole operazioni hanno un valore esclusivamente contabile ed un'efficacia meramente dichiarativa”,
e ancora che “le rispettive posizioni di debito e credito tra le parti si elidono gradualmente, progressivamente ed automaticamente (attraverso un meccanismo omologo a quello della
"compensazione"...) man man che si contrappongono, di modo che in ogni momento si ha la risultanza del conto, attiva o passiva che sia” (cfr. Cassazione civile sez. I 11/11/2024 n.
28955).
Dunque, il saldo finale, ossia quello risultante dall'ultimo estratto conto, è il risultato algebrico di numerosissime operazioni in dare e in avere nel corso del rapporto, ed è solo quello (o saldo di chiusura) che appunto dopo la chiusura del conto può essere fatto valere dal correntista se risultante a suo favore.
Di ciò risultava consapevole lo stesso appellante, che in prime cure (cfr. conclusionale
[...]
aveva affermato: “Tale principio di diritto, sempre secondo i giudici di legittimità, è Pt_1
espressione del più generale principio actio nondum nata non praescribitur e trova giustificazione nelle caratteristiche specifiche del conto corrente bancario, che, escludendo
l'esigibilità del saldo in pendenza del rapporto, impediscono di ravvisare un pagamento prima della sua estinzione.”, evidenziando quindi la non esigibilità del saldo prima della chiusura del rapporto, principio cui si è correttamente attenuto il giudice di prime cure.
In sintesi, il saldo esigibile è quello che si ha alla chiusura del rapporto, non un qualsivoglia saldo intermedio ancorché favorevole al correntista.
Considerato che
l'onere della prova incombe in capo a questi per gli estratti-conto, la produzione parziale pur non impedendo l'accertamento in ordine agli effetti delle clausole nulle e alla conseguente rideterminazione delle poste, non può condurre all'accoglimento della domanda di ripetizione se manca il segmento finale della sequenza degli estratti conto che appunto conduce al saldo di chiusura, e su cui avrebbe potuto incentrarsi se del caso la pretesa.
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 8 Pertanto, e conclusivamente, tanto l'appello principale che quello incidentale devono essere disattesi, con conferma dell'impugnata statuizione.
Quanto alle spese di lite oggetto del gravame incidentale, detto va rigettato anche sul punto, atteso l'esito del primo grado giudizio, con soccombenza della banca fin dal primo grado.
Quelle del presente grado di giudizio possono invece compensarsi, stante la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede: rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 5541/2019 resa il Parte_1
16.12.2019 dal Tribunale di Palermo, e l'appello incidentale di Controparte_1
avverso la stessa sentenza.
[...]
Compensa tra le parti le spese processuali del presente giudizio.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti (ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello principale e per quello incidentale.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il 30 ottobre
2025.
Il Cons. est. Il Presidente
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