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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 18/08/2025, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 881/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice del Lavoro Andrea De Sabbata, viste le note depositate dalle parti ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 881/25 RG Lav.
TRA
Parte_1
rappresentata dall'avv F. Americo
e
Controparte_1
che si dichiara contumace vista la regolarità della notifica depositata il 15/7/25
“RETRIBUZIONE PROFESSIONALE DOCENTI”, ”TEMPO Parte_2
DETERMINATO”
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 La docente ricorrente deduce e documenta (doc.1 allegato al ricorso) di aver prestato attività lavorativa in forza di reiterati contratti a tempo determinato stipulati durante l'anno scolastici 2020/21.
2 Lamenta di non aver percepito la voce retributiva “retribuzione professionale docenti” che invece è e riconosciuta generalmente ai colleghi di ruolo nonché ai docenti precari che hanno stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno. pagina 1 di 2 3 Come rilevato dalla difesa attorea, questione del tutto analoga è già stata congruamente affrontata e risolta in termini favorevoli al lavoratore dalla Corte di
Cassazione che con ordinanza n. 20015/2018 ha riconosciuto che «l'art. 7 del CCNL
15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del
CCNL del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio».
4 Per tutto quanto sopra, apparendo in tutta apparenza corretto il formulato conteggio
(doc.2 allegato al ricorso), la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, nel quale la liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza.
PQM
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa,
CONDANNA l'Amministrazione resistente al pagamento, in favore di Parte_1
, della somma di € 1.518,15 oltre rivalutazione e interessi come per legge;
[...]
nonché al pagamento, in favore del procuratore antistatario della ricorrente, delle spese di lite che liquida in complessivi ed € 1.200,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, ed accessori di legge.
Ancona, 18/08/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De Sabbata
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice del Lavoro Andrea De Sabbata, viste le note depositate dalle parti ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 881/25 RG Lav.
TRA
Parte_1
rappresentata dall'avv F. Americo
e
Controparte_1
che si dichiara contumace vista la regolarità della notifica depositata il 15/7/25
“RETRIBUZIONE PROFESSIONALE DOCENTI”, ”TEMPO Parte_2
DETERMINATO”
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 La docente ricorrente deduce e documenta (doc.1 allegato al ricorso) di aver prestato attività lavorativa in forza di reiterati contratti a tempo determinato stipulati durante l'anno scolastici 2020/21.
2 Lamenta di non aver percepito la voce retributiva “retribuzione professionale docenti” che invece è e riconosciuta generalmente ai colleghi di ruolo nonché ai docenti precari che hanno stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno. pagina 1 di 2 3 Come rilevato dalla difesa attorea, questione del tutto analoga è già stata congruamente affrontata e risolta in termini favorevoli al lavoratore dalla Corte di
Cassazione che con ordinanza n. 20015/2018 ha riconosciuto che «l'art. 7 del CCNL
15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del
CCNL del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio».
4 Per tutto quanto sopra, apparendo in tutta apparenza corretto il formulato conteggio
(doc.2 allegato al ricorso), la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, nel quale la liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza.
PQM
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa,
CONDANNA l'Amministrazione resistente al pagamento, in favore di Parte_1
, della somma di € 1.518,15 oltre rivalutazione e interessi come per legge;
[...]
nonché al pagamento, in favore del procuratore antistatario della ricorrente, delle spese di lite che liquida in complessivi ed € 1.200,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, ed accessori di legge.
Ancona, 18/08/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De Sabbata
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