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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XI, sentenza 08/01/2026, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 107/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
VALENTINI NICOLO', Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 682/2025 depositato il 02/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Rometta - Piazza Margherita 98040 Rometta ME
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da
Difensore_3 - CF_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 369 IMU 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7370/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 2 febbraio 2025, il sig. Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento esecutivo n. 2024/369, notificato in data 9 dicembre 2024, con il quale il Comune di Rometta, per il tramite del concessionario SO.GE.R.T. S.p.A., accertava l'omesso/parziale versamento dell'IMU per l'annualità 2019 per un importo di € 855,00, oltre sanzioni ed interessi, in relazione a immobili e terreni siti nel medesimo
Comune.
A sostegno del ricorso, il contribuente deduceva plurimi motivi di illegittimità dell'atto impugnato, tra cui: 1)
l'esistenza di un giudicato esterno formatosi su annualità pregresse, con sentenze che avevano già riconosciuto l'esenzione IMU per i medesimi beni;
2) la violazione dell'art. 7 della L. 212/2000 per mancata allegazione della delibera comunale;
3) l'omessa notifica di una presunta variazione di rendita;
4) l'illegittimità della pretesa per insufficienza dei dati di riferimento e per l'effettiva destinazione agricola dei beni, che ne determinerebbe la ruralità e la conseguente esenzione ai sensi del regolamento comunale;
5) l'illegittimità dell'aliquota applicata e l'inapplicabilità delle sanzioni per assenza di dolo o colpa.
Si costituivano in giudizio sia il Comune di Rometta che la SO.GE.R.T. S.p.A., depositando controdeduzioni con cui contestavano integralmente le argomentazioni del ricorrente e chiedevano il rigetto del ricorso. In via pregiudiziale, la SO.GE.R.T. S.p.A. eccepiva l'inammissibilità del ricorso per mancata prova della tempestività dell'impugnazione.
Con ordinanza interlocutoria del 10/10/2025, questo Giudice, rilevata l'eccezione pregiudiziale, onerava parte ricorrente di fornire prova della data di notifica dell'atto impugnato, rinviando la causa all'udienza del
12/12/2025.
All'udienza odierna, verificato il deposito da parte del ricorrente della documentazione attestante la tempestività del ricorso e sentite le parti presenti, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale, va esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla società concessionaria. L'eccezione è infondata. Parte ricorrente ha ottemperato all'ordinanza interlocutoria di questa Corte, depositando la documentazione comprovante la ricezione dell'avviso di accertamento in data
9 dicembre 2024. Essendo il ricorso stato depositato in data 2 febbraio 2025, risulta rispettato il termine perentorio di 60 giorni previsto dall'art. 21 del D.Lgs. 546/92. Il ricorso è, pertanto, ammissibile.
Nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
Il motivo principale e assorbente su cui si fonda la pretesa del ricorrente attiene all'esistenza di un giudicato esterno favorevole, formatosi in relazione ai medesimi beni e alla medesima questione giuridica per le annualità d'imposta pregresse.
Il ricorrente ha prodotto in giudizio le sentenze di questa Corte n. 2384/2021, relativa all'annualità 2015, e n. 3139/2024, relativa alle annualità 2014 e 2016. Con tali pronunce, passate in giudicato come affermato dal ricorrente e non contestato ex adverso, è stata accertata la non assoggettabilità a imposta dei cespiti in oggetto, in quanto "destinati in concreto a servizio dell'attività agricola gestita dal contribuente" e ricadenti in zona montana o collinare, beneficiando così dell'esenzione prevista dall'art. 11, lett. g), del Regolamento
IMU del Comune di Rometta.
Come noto, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (a partire da Cass., SS.UU., n.
13916/2006), nel processo tributario, l'efficacia vincolante del giudicato si estende anche a periodi d'imposta diversi da quello oggetto del primo giudizio, qualora l'accertamento riguardi elementi fattuali e qualificazioni giuridiche a carattere stabile e permanente, che costituiscono presupposti logico-giuridici della decisione.
Nel caso di specie, la questione decisa con le sentenze passate in giudicato riguarda la qualificazione dei terreni e dei fabbricati del sig. Ricorrente_1 ai fini dell'esenzione IMU. Tale qualificazione dipende da due elementi: la destinazione dei beni all'attività agricola e la loro ubicazione in "aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984".
Entrambi questi elementi presentano un carattere di tendenziale permanenza. L'ubicazione dei terreni in un'area definita montana o collinare dalla normativa nazionale (e dalla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993, richiamata dallo stesso Comune nelle proprie difese) è un dato oggettivo e immutabile. La destinazione all'attività agricola, sebbene potenzialmente variabile, è stata accertata come sussistente per gli anni immediatamente precedenti e successivi al 2019, e il Comune resistente non ha fornito alcuna prova di un'intervenuta modifica di tale destinazione d'uso per l'annualità in contestazione. L'ente impositore si è limitato a contestare l'idoneità della documentazione prodotta dal ricorrente per l'anno 2019, senza tuttavia allegare elementi concreti idonei a superare la presunzione di persistenza della situazione di fatto e di diritto già accertata con forza di giudicato.
La sentenza n. 3139/2024, in particolare, ha chiarito che l'accertamento della non assoggettabilità a imposta per l'anno 2015 "sia estensibile anche agli anni 2014 e 2015 [rectius, 2016], risultando dalla documentazione allegata che anche in tali anni gli immobili (...) erano destinati all'esercizio dell'attività agricola del ricorrente".
Il medesimo principio deve trovare applicazione anche per l'annualità 2019, in assenza di prova di un mutamento delle circostanze.
Pertanto, l'accertamento contenuto nelle sentenze passate in giudicato, relativo alla sussistenza dei presupposti per l'esenzione IMU in capo ai beni del sig. Ricorrente_1, esplica la sua efficacia vincolante anche nel presente giudizio, precludendo a questa Corte un nuovo esame della medesima questione. L'avviso di accertamento impugnato, fondandosi su presupposti di fatto e di diritto già negati da un giudicato, risulta conseguentemente illegittimo.
L'accoglimento del ricorso per il motivo sopra esposto assorbe l'esame delle ulteriori censure sollevate dal ricorrente.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, Sezione 11, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento n. 2024/369 impugnato.Condanna i resistenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che liquida in € 500,00 per onorari, oltre rimborso del contributo unificato se versato, e accessori di legge.
Così deciso in Messina, il 12 dicembre 2025.
Il Giudice
CO NI
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
VALENTINI NICOLO', Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 682/2025 depositato il 02/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Rometta - Piazza Margherita 98040 Rometta ME
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da
Difensore_3 - CF_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 369 IMU 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7370/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 2 febbraio 2025, il sig. Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento esecutivo n. 2024/369, notificato in data 9 dicembre 2024, con il quale il Comune di Rometta, per il tramite del concessionario SO.GE.R.T. S.p.A., accertava l'omesso/parziale versamento dell'IMU per l'annualità 2019 per un importo di € 855,00, oltre sanzioni ed interessi, in relazione a immobili e terreni siti nel medesimo
Comune.
A sostegno del ricorso, il contribuente deduceva plurimi motivi di illegittimità dell'atto impugnato, tra cui: 1)
l'esistenza di un giudicato esterno formatosi su annualità pregresse, con sentenze che avevano già riconosciuto l'esenzione IMU per i medesimi beni;
2) la violazione dell'art. 7 della L. 212/2000 per mancata allegazione della delibera comunale;
3) l'omessa notifica di una presunta variazione di rendita;
4) l'illegittimità della pretesa per insufficienza dei dati di riferimento e per l'effettiva destinazione agricola dei beni, che ne determinerebbe la ruralità e la conseguente esenzione ai sensi del regolamento comunale;
5) l'illegittimità dell'aliquota applicata e l'inapplicabilità delle sanzioni per assenza di dolo o colpa.
Si costituivano in giudizio sia il Comune di Rometta che la SO.GE.R.T. S.p.A., depositando controdeduzioni con cui contestavano integralmente le argomentazioni del ricorrente e chiedevano il rigetto del ricorso. In via pregiudiziale, la SO.GE.R.T. S.p.A. eccepiva l'inammissibilità del ricorso per mancata prova della tempestività dell'impugnazione.
Con ordinanza interlocutoria del 10/10/2025, questo Giudice, rilevata l'eccezione pregiudiziale, onerava parte ricorrente di fornire prova della data di notifica dell'atto impugnato, rinviando la causa all'udienza del
12/12/2025.
All'udienza odierna, verificato il deposito da parte del ricorrente della documentazione attestante la tempestività del ricorso e sentite le parti presenti, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale, va esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla società concessionaria. L'eccezione è infondata. Parte ricorrente ha ottemperato all'ordinanza interlocutoria di questa Corte, depositando la documentazione comprovante la ricezione dell'avviso di accertamento in data
9 dicembre 2024. Essendo il ricorso stato depositato in data 2 febbraio 2025, risulta rispettato il termine perentorio di 60 giorni previsto dall'art. 21 del D.Lgs. 546/92. Il ricorso è, pertanto, ammissibile.
Nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
Il motivo principale e assorbente su cui si fonda la pretesa del ricorrente attiene all'esistenza di un giudicato esterno favorevole, formatosi in relazione ai medesimi beni e alla medesima questione giuridica per le annualità d'imposta pregresse.
Il ricorrente ha prodotto in giudizio le sentenze di questa Corte n. 2384/2021, relativa all'annualità 2015, e n. 3139/2024, relativa alle annualità 2014 e 2016. Con tali pronunce, passate in giudicato come affermato dal ricorrente e non contestato ex adverso, è stata accertata la non assoggettabilità a imposta dei cespiti in oggetto, in quanto "destinati in concreto a servizio dell'attività agricola gestita dal contribuente" e ricadenti in zona montana o collinare, beneficiando così dell'esenzione prevista dall'art. 11, lett. g), del Regolamento
IMU del Comune di Rometta.
Come noto, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (a partire da Cass., SS.UU., n.
13916/2006), nel processo tributario, l'efficacia vincolante del giudicato si estende anche a periodi d'imposta diversi da quello oggetto del primo giudizio, qualora l'accertamento riguardi elementi fattuali e qualificazioni giuridiche a carattere stabile e permanente, che costituiscono presupposti logico-giuridici della decisione.
Nel caso di specie, la questione decisa con le sentenze passate in giudicato riguarda la qualificazione dei terreni e dei fabbricati del sig. Ricorrente_1 ai fini dell'esenzione IMU. Tale qualificazione dipende da due elementi: la destinazione dei beni all'attività agricola e la loro ubicazione in "aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984".
Entrambi questi elementi presentano un carattere di tendenziale permanenza. L'ubicazione dei terreni in un'area definita montana o collinare dalla normativa nazionale (e dalla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993, richiamata dallo stesso Comune nelle proprie difese) è un dato oggettivo e immutabile. La destinazione all'attività agricola, sebbene potenzialmente variabile, è stata accertata come sussistente per gli anni immediatamente precedenti e successivi al 2019, e il Comune resistente non ha fornito alcuna prova di un'intervenuta modifica di tale destinazione d'uso per l'annualità in contestazione. L'ente impositore si è limitato a contestare l'idoneità della documentazione prodotta dal ricorrente per l'anno 2019, senza tuttavia allegare elementi concreti idonei a superare la presunzione di persistenza della situazione di fatto e di diritto già accertata con forza di giudicato.
La sentenza n. 3139/2024, in particolare, ha chiarito che l'accertamento della non assoggettabilità a imposta per l'anno 2015 "sia estensibile anche agli anni 2014 e 2015 [rectius, 2016], risultando dalla documentazione allegata che anche in tali anni gli immobili (...) erano destinati all'esercizio dell'attività agricola del ricorrente".
Il medesimo principio deve trovare applicazione anche per l'annualità 2019, in assenza di prova di un mutamento delle circostanze.
Pertanto, l'accertamento contenuto nelle sentenze passate in giudicato, relativo alla sussistenza dei presupposti per l'esenzione IMU in capo ai beni del sig. Ricorrente_1, esplica la sua efficacia vincolante anche nel presente giudizio, precludendo a questa Corte un nuovo esame della medesima questione. L'avviso di accertamento impugnato, fondandosi su presupposti di fatto e di diritto già negati da un giudicato, risulta conseguentemente illegittimo.
L'accoglimento del ricorso per il motivo sopra esposto assorbe l'esame delle ulteriori censure sollevate dal ricorrente.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, Sezione 11, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento n. 2024/369 impugnato.Condanna i resistenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che liquida in € 500,00 per onorari, oltre rimborso del contributo unificato se versato, e accessori di legge.
Così deciso in Messina, il 12 dicembre 2025.
Il Giudice
CO NI