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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 22/07/2025, n. 936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 936 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 285/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Bagnoli, ha pronunciato ex art. 281 sexies co 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 285/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CAVALLO Parte_1 C.F._1 FRANCESCA, elettivamente domiciliato in CORSO CAVOUR, 44 MODENA presso il difensore avv. CAVALLO FRANCESCA ATTORE/I contro
C.F. ), contumace. Controparte_1 P.IVA_1 CONVENUTO/I
OGGETTO: Contratto assicurativo - Polizza XME Protezione per malattie gravi - Domanda di adempimento contrattuale per liquidazione indennità – asserita nullità clausola vessatoria relativa al periodo di carenza – asserita violazione principi di informazione e trasparenza.
CONCLUSIONI
Parte attrice:
“In via principale:
- accertata e dichiarata la nullità della clausola vessatoria prevista nella polizza, la violazione dei principi di informazione e trasparenza, di cui alle condizioni della polizza, e che, inoltre, nel caso di specie non può operare la clausola di cui al periodo di carenza, dichiarare il diritto del sig.
alla liquidazione del sinistro come previsto nella polizza XME Protezione n. 42341006094 Pt_1 stipulata in data 29/03/2024;
- condannare, conseguentemente, la società convenuta, alla liquidazione in favore dell'attore della somma di € 100.000,00 di cui al massimale previsto nella polizza in oggetto e/o quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, a titolo di indennità per la malattia grave riscontrata, tenuto conto di tutti gli elementi peculiari della fattispecie concreta, in modo da rendere la somma riconosciuta adeguata al particolare caso concreto ed evitare che la stessa rappresenti un simulacro di risarcimento;
il tutto oltre interessi moratori dal dì del dovuto al saldo effettivo, con
1 di 8 sentenza esecutiva come per legge e con vittoria di spese ed onorari di causa e del procedimento di mediazione avviato e concluso;
- In ogni caso con vittoria di spese, anticipazioni e competenze del presente procedimento contenzioso e del procedimento di mediazione n. 172/2024 avanti all'Organismo di Mediazione degli Ordine degli Avvocati di Modena, oltre a spese generali ed accessori di legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 13 gennaio 2025 e depositato il 21 gennaio 2025, il sig.
, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Cavallo, conveniva in giudizio dinanzi a Parte_1 questo Tribunale la società chiedendo l'accertamento della Controparte_1 nullità della clausola vessatoria relativa al “periodo di carenza” prevista nella polizza assicurativa n. 42341006094 stipulata in data 29 marzo 2023, nonché la condanna della CP_2 convenuta alla liquidazione dell'indennità per malattia grave nel massimale di Euro 100.000,00.
L'attore deduceva di aver stipulato in data 29 marzo 2023 la predetta polizza assicurativa con decorrenza dalle ore 24 del 3 aprile 2023, e di aver ricevuto in data 19 maggio 2023 diagnosi definitiva di sclerosi multipla remittente-recidivante in fase iniziale. Sosteneva che la compagnia assicuratrice aveva illegittimamente negato la liquidazione dell'indennità, adducendo l'operatività del periodo di carenza di 90 giorni e l'insorgenza della patologia prima della stipula del contratto, in violazione dei principi di trasparenza e informazione contrattuale.
Nell'atto introduttivo veniva dichiarato l'assolvimento della condizione di procedibilità di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010 mediante esperimento del procedimento di mediazione conclusosi con esito negativo in data 17 aprile 2024 per mancata adesione della parte convenuta.
La società convenuta non si costituiva nel termine di cui all'art. 166 c.p.c., sicché con decreto del
28 marzo 2025 il giudice ne dichiarava la contumacia, differendo contestualmente l'udienza di trattazione al 3 luglio 2025.
Parte attrice depositava le memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c. in data 21 maggio 2025
(memoria n. 1) e 10 giugno 2025 (memoria n. 2), ribadendo le proprie conclusioni ed evidenziando in particolare l'incongruenza delle motivazioni addotte dalla convenuta per il diniego della liquidazione.
Con provvedimento del 25 giugno 2025, su istanza di parte attrice, il Giudice disponeva la sostituzione dell'udienza del 3 luglio 2025 con il deposito di note scritte contenenti le richieste e conclusioni delle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2 di 8 All'udienza del 3 luglio 2025, preso atto del deposito delle note scritte sostitutive contenenti la precisazione delle conclusioni, il giudice tratteneva la causa in decisione nel termine di cui all'art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
§§§§§§§§§§§§§
1. La presente controversia trae origine dalla domanda proposta dal sig. nei confronti Parte_1 di per ottenere la liquidazione dell'indennità prevista dalla Controparte_1 polizza assicurativa n. 42341006094, stipulata in data 29 marzo 2023, a seguito CP_2 della diagnosi di sclerosi multipla remittente-recidivante ricevuta in data 19 maggio 2023.
L'attore fonda le proprie pretese su tre ordini di argomentazioni: la nullità per vessatorietà della clausola relativa al periodo di carenza di 90 giorni prevista dall'art.
6.1 dell'Appendice alle condizioni di assicurazione del Modulo Malattie Gravi;
la violazione dei principi di informazione e trasparenza precontrattuale;
l'illegittimità del diniego opposto dalla compagnia assicuratrice.
La società convenuta, pur non costituendosi in giudizio e risultando contumace, aveva in precedenza rigettato la richiesta di liquidazione con due distinte motivazioni: adducendo che il sinistro era avvenuto antecedentemente alla stipula della polizza (periodo di ricovero dal 24 febbraio al 6 marzo 2023), successivamente precisando che la patologia, seppure diagnosticata dopo la stipula del contratto, risultava essere insorta prima della decorrenza della copertura.
2. La questione centrale della controversia attiene alla qualificazione giuridica della clausola che prevede un periodo di carenza di 90 giorni per l'operatività delle prestazioni relative al modulo malattie gravi, con particolare riferimento alla sua presunta vessatorietà ai sensi dell'art. 1341 comma 2 c.c.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito con orientamento consolidato che nel contratto di assicurazione sono da considerare clausole limitative della responsabilità, soggette al regime della specifica approvazione per iscritto, esclusivamente quelle che limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento dell'assicuratore o che escludono completamente il rischio garantito, mentre attengono all'oggetto del contratto le clausole che riguardano il contenuto e i limiti della garanzia assicurativa, specificando il rischio garantito senza alterare l'equilibrio contrattuale.
Come precisato dalla giurisprudenza di merito, la clausola di carenza che prevede l'operatività integrale della copertura assicurativa solo dopo il decorso di un determinato periodo dalla
3 di 8 conclusione del contratto non riveste natura vessatoria ai sensi dell'art. 1341 c.c. e pertanto non necessita di specifica approvazione per iscritto mediante doppia sottoscrizione.
Tale clausola, infatti, non ha la funzione di limitare la responsabilità dell'assicuratore nelle ipotesi di inadempimento o di escludere completamente il rischio garantito, bensì quella di specificare il contenuto e i limiti della garanzia assicurativa, delimitandone l'ampiezza senza incidere sulla economia complessiva del rapporto contrattuale e senza determinare alcuno squilibrio ai danni del contraente assicurato (cfr. Corte d'appello di Napoli nella sentenza n. 5136 del 13 dicembre 2024)
Analogamente, il Tribunale di Vibo Valentia nella sentenza n. 655 del 24 settembre 2021 ha stabilito che le clausole che stabiliscono i termini di carenza della copertura assicurativa per stati patologici preesistenti non hanno natura vessatoria e non sono soggette alla disciplina dell'art. 1341, comma 2, c.c., in quanto costituiscono clausole delimitative del rischio che attengono all'oggetto del contratto.
Alla luce di ciò, non possono ritenersi vessatorie quelle clausole che nel contratto di assicurazione indichino le concrete modalità di accadimento del sinistro (tempo, luogo, causa) (cfr. Cass. Civ., sentt. n. 4254 del 2012 e n. 19251 del 2018)
Tale orientamento trova conferma nella ratio sottesa agli artt. 1882 e 1905 c.c., che individuano nei limiti della prestazione dell'assicuratore un elemento fondamentale del contratto, lasciando le parti libere in merito alla loro configurazione. La delimitazione del rischio assicurato, comprensiva dell'indicazione delle concrete modalità di accadimento del sinistro quanto a tempo, luogo e causa, costituisce operazione necessaria nei contratti di assicurazione in ragione della loro natura aleatoria e della necessità di selezionare gli interessi da tutelare e i rischi contro i quali azionare la garanzia.
Nel caso di specie, la clausola dell'art.
6.1 dell'Appendice alle condizioni di assicurazione del che prevede l'operatività delle prestazioni dalle ore 24 del 90° giorno di Parte_2 decorrenza del Modulo, non limita la responsabilità dell'assicuratore per inadempimento o colpa, ma definisce temporalmente l'ambito di operatività della garanzia, costituendo elemento essenziale della delimitazione contrattuale del rischio.
Peraltro, l'art.
6.1 dell'Appendice alle condizioni di assicurazione del Modulo Malattie Gravi contiene una definizione chiara del periodo di carenza: “è il periodo di tempo durante il quale le garanzie non hanno effetto. L'efficacia della garanzia parte, infatti, dopo il periodo di carenza.
Viene calcolato a partire dalla data di decorrenza della polizza ed ha una data diversa a seconda della prestazione assicurata” (pag. 8/25). Tale previsione è inoltre evidenziata all'interno di un
4 di 8 apposito riquadro, graficamente distinto dal resto del testo contrattuale, in conformità ai principi di trasparenza e chiarezza informativa.
Tale previsione risponde ad un interesse meritevole di tutela, concorrendo ad evitare il verificarsi di condotte speculative rispetto al contratto stipulato e rappresentando un ulteriore presidio rispetto alla disciplina codicistica già dettata in materia di dichiarazioni inesatte o reticenti ex artt. 1892 e
1893 c.c.
3. L'attore ha altresì eccepito la vessatorietà della clausola ai sensi dell'art. 34 del Codice del
Consumo, sostenendo che la stessa genererebbe un significativo squilibrio di diritti ed obblighi tra le parti. Tale eccezione non può trovare accoglimento.
L'art. 34 comma 2 del D.Lgs. n. 206/2005 stabilisce espressamente che "la valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto, né all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile".
Nel caso in esame, la clausola di carenza attiene chiaramente alla determinazione dell'oggetto del contratto, specificando le modalità temporali di operatività della garanzia assicurativa.
La previsione di un periodo di carenza non determina alcuno squilibrio contrattuale significativo, trattandosi di una modalità di configurazione del rapporto assicurativo ampiamente diffusa nella prassi commerciale e giustificata dalla necessità di evitare fenomeni di antiselezione e di selezione avversa del rischio.
4. L'attore ha poi dedotto la violazione dei principi di informazione e trasparenza, sostenendo che il questionario sanitario sottoscritto digitalmente risulterebbe "del tutto difforme, oltre che incompleto e assai sintetico, rispetto al contenuto del fac simile - Allegato 3 dell'Appendice alle condizioni di assicurazione Modulo Malattie Gravi". Tale censura non appare fondata.
Il questionario sanitario costituisce strumento predisposto nell'interesse della compagnia assicuratrice per verificare se possa accettare il rischio in relazione all'attuale stato di salute dell'assicurato.
In tale prospettiva, il questionario è redatto nell'interesse della compagnia assicuratrice, che risulta essere, nel caso concreto qui in esame, l'unica eventualmente legittimata a dolersi di eventuali carenze o incompletezze dello stesso.
Peraltro, l'assicuratore non ha alcun onere di indicare analiticamente tutti gli stati morbosi che ritiene influenti sul rischio, essendo sufficiente che ponga all'assicurato la generica richiesta di
5 di 8 dichiarare ogni stato morboso in atto al momento della stipula o ne raggruppi le specie per tipologie, né tale formulazione del questionario può essere interpretata come disinteresse dell'assicuratore alla conoscenza di malattie non espressamente indicate.
La circostanza che il questionario sanitario effettivamente compilato differisca eventualmente dal modello-tipo allegato alle condizioni generali non integra di per sé violazione degli obblighi informativi, dovendo valutarsi la completezza e l'adeguatezza delle informazioni fornite in relazione alle specifiche caratteristiche del prodotto assicurativo sottoscritto e alle modalità di sottoscrizione prescelte dall'assicurato.
Nel caso in esame, la compagnia assicuratrice ha predisposto il questionario secondo le proprie esigenze valutative, senza che l'attore possa invocare pretese violazioni di obblighi informativi rispetto a uno strumento concepito per tutelare gli interessi della controparte contrattuale.
Va poi ribadito che l'art.
6.1 dell'Appendice alle condizioni di assicurazione del Parte_2 contiene una definizione chiara del periodo di carenza, evidenziata all'interno di un apposito
[...] riquadro, graficamente distinto dal resto del testo contrattuale, in conformità ai principi di trasparenza e chiarezza informativa.
In definitiva l'attore ha sottoscritto digitalmente la polizza in data 29 marzo 2023, accettando espressamente le condizioni generali di contratto.
L'art. 1341 comma 1 c.c. stabilisce che "le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza".
Non risulta dimostrato che la compagnia assicuratrice abbia fornito informazioni mendaci o incomplete circa il contenuto della copertura assicurativa o che l'attore si sia determinato alla stipulazione negoziale sulla base di rappresentazioni difformi rispetto al contenuto effettivo del contratto.
5. Occorre ora definire la distribuzione dell'onere probatorio nel contratto di assicurazione.
Come noto, l'assicurato che agisce nei confronti dell'assicuratore per il pagamento dell'indennizzo deve provare che l'evento dannoso rientri effettivamente tra quelli inclusi nella copertura assicurativa, mentre l'assicuratore, qualora eccepisca un'esclusione di polizza, deve provare che il fatto rientri fra quelli non compresi in garanzia.
Tuttavia, quando il contratto contenga precise delimitazioni del rischio assicurato, come nel caso delle clausole di carenza, resta a carico dell'attore l'onere di dimostrare il fatto costitutivo della
6 di 8 domanda in tutta la sua estensione, compresa la dimostrazione che l'evento dannoso non rientri nelle esclusioni previste dal contratto. Come precisato dalla Corte d'appello di Catania nella sentenza n. 1696 del 18 novembre 2024, "nel contratto di assicurazione, il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un evento verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, gravando sull'assicurato l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa secondo la delimitazione contrattuale".
Nel caso di specie, la clausola dell'art.
6.1 prevede espressamente che "le prestazioni sono operanti dalle ore 24 del 90° giorno di decorrenza del Modulo e dell'Appendice contrattuale".
Conseguentemente, per beneficiare della copertura assicurativa, l'attore doveva dimostrare non soltanto il verificarsi della diagnosi di sclerosi multipla in data 19 maggio 2023, ma anche che la patologia fosse insorta successivamente al decorso del periodo di carenza, ovvero dopo il 3 luglio
2023. Tale onere probatorio non risulta assolto.
Nel caso di specie è dirimente il fatto che l'attore sia stato ricoverato presso l'Ospedale Ramazzini di Carpi dal 24 febbraio al 6 marzo 2023 per la medesima patologia, quindi in epoca antecedente alla stipulazione della polizza (29 marzo 2023) e certamente prima del decorso del periodo di carenza. Tale circostanza depone nel senso dell'insorgenza della malattia in epoca anteriore al periodo di copertura.
6. L'attore ha evidenziato un'apparente incongruenza nelle motivazioni addotte dalla compagnia convenuta per il diniego della liquidazione, rilevando che inizialmente era stata invocata la preesistenza del sinistro rispetto alla stipula del contratto, mentre successivamente si era fatto riferimento all'insorgenza della patologia prima della decorrenza della copertura.
Tale apparente difformità non inficia la validità del diniego.
Entrambe le motivazioni convergono infatti nel ritenere che la patologia fosse insorta in epoca anteriore al periodo di operatività della garanzia assicurativa.
7. Infine l'attore ha invocato la mancata costituzione della convenuta come elemento favorevole alla propria pretesa, richiamando le conseguenze processuali della contumacia. Tale argomentazione non può essere condivisa.
La contumacia della parte convenuta non comporta automaticamente l'accoglimento delle domande proposte nei suoi confronti, dovendo comunque il giudice verificare la fondatezza delle pretese attoree sulla base delle prove fornite e del diritto applicabile. Come chiarito dalla giurisprudenza
7 di 8 consolidata, la contumacia non esonera l'attore dall'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa, né impedisce al giudice di rilevare d'ufficio la mancanza dei presupposti per l'accoglimento della domanda.
Nel caso di specie, la mancata costituzione della convenuta non può supplire alla carenza probatoria dell'attore circa l'insorgenza della patologia successivamente al decorso del periodo di carenza contrattualmente previsto.
8. In conclusione, la domanda attorea deve essere rigettata.
9. Nulla sulle spese processuali, in considerazione del rigetto integrale della domanda attorea e della mancata costituzione della convenuta.
Va respinta la richiesta di rimborso delle spese di mediazione, in quanto accessoria alla pretesa principale, anch'essa rigettata.
P.Q.M.
il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al n. 285/2025
R.G., promossa da contro ogni contraria istanza Parte_1 Controparte_1 respinta o assorbita,
- rigetta le domande proposte dall'attore nei confronti della convenuta Parte_1 [...]
Controparte_1
- nulla sulle spese.
Sentenza resa ex art. 281 sexies co 3 c.p.c.
Modena, 22 luglio 2025
Il Giudice
Alessandro Bagnoli
8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Bagnoli, ha pronunciato ex art. 281 sexies co 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 285/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CAVALLO Parte_1 C.F._1 FRANCESCA, elettivamente domiciliato in CORSO CAVOUR, 44 MODENA presso il difensore avv. CAVALLO FRANCESCA ATTORE/I contro
C.F. ), contumace. Controparte_1 P.IVA_1 CONVENUTO/I
OGGETTO: Contratto assicurativo - Polizza XME Protezione per malattie gravi - Domanda di adempimento contrattuale per liquidazione indennità – asserita nullità clausola vessatoria relativa al periodo di carenza – asserita violazione principi di informazione e trasparenza.
CONCLUSIONI
Parte attrice:
“In via principale:
- accertata e dichiarata la nullità della clausola vessatoria prevista nella polizza, la violazione dei principi di informazione e trasparenza, di cui alle condizioni della polizza, e che, inoltre, nel caso di specie non può operare la clausola di cui al periodo di carenza, dichiarare il diritto del sig.
alla liquidazione del sinistro come previsto nella polizza XME Protezione n. 42341006094 Pt_1 stipulata in data 29/03/2024;
- condannare, conseguentemente, la società convenuta, alla liquidazione in favore dell'attore della somma di € 100.000,00 di cui al massimale previsto nella polizza in oggetto e/o quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, a titolo di indennità per la malattia grave riscontrata, tenuto conto di tutti gli elementi peculiari della fattispecie concreta, in modo da rendere la somma riconosciuta adeguata al particolare caso concreto ed evitare che la stessa rappresenti un simulacro di risarcimento;
il tutto oltre interessi moratori dal dì del dovuto al saldo effettivo, con
1 di 8 sentenza esecutiva come per legge e con vittoria di spese ed onorari di causa e del procedimento di mediazione avviato e concluso;
- In ogni caso con vittoria di spese, anticipazioni e competenze del presente procedimento contenzioso e del procedimento di mediazione n. 172/2024 avanti all'Organismo di Mediazione degli Ordine degli Avvocati di Modena, oltre a spese generali ed accessori di legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 13 gennaio 2025 e depositato il 21 gennaio 2025, il sig.
, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Cavallo, conveniva in giudizio dinanzi a Parte_1 questo Tribunale la società chiedendo l'accertamento della Controparte_1 nullità della clausola vessatoria relativa al “periodo di carenza” prevista nella polizza assicurativa n. 42341006094 stipulata in data 29 marzo 2023, nonché la condanna della CP_2 convenuta alla liquidazione dell'indennità per malattia grave nel massimale di Euro 100.000,00.
L'attore deduceva di aver stipulato in data 29 marzo 2023 la predetta polizza assicurativa con decorrenza dalle ore 24 del 3 aprile 2023, e di aver ricevuto in data 19 maggio 2023 diagnosi definitiva di sclerosi multipla remittente-recidivante in fase iniziale. Sosteneva che la compagnia assicuratrice aveva illegittimamente negato la liquidazione dell'indennità, adducendo l'operatività del periodo di carenza di 90 giorni e l'insorgenza della patologia prima della stipula del contratto, in violazione dei principi di trasparenza e informazione contrattuale.
Nell'atto introduttivo veniva dichiarato l'assolvimento della condizione di procedibilità di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010 mediante esperimento del procedimento di mediazione conclusosi con esito negativo in data 17 aprile 2024 per mancata adesione della parte convenuta.
La società convenuta non si costituiva nel termine di cui all'art. 166 c.p.c., sicché con decreto del
28 marzo 2025 il giudice ne dichiarava la contumacia, differendo contestualmente l'udienza di trattazione al 3 luglio 2025.
Parte attrice depositava le memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c. in data 21 maggio 2025
(memoria n. 1) e 10 giugno 2025 (memoria n. 2), ribadendo le proprie conclusioni ed evidenziando in particolare l'incongruenza delle motivazioni addotte dalla convenuta per il diniego della liquidazione.
Con provvedimento del 25 giugno 2025, su istanza di parte attrice, il Giudice disponeva la sostituzione dell'udienza del 3 luglio 2025 con il deposito di note scritte contenenti le richieste e conclusioni delle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2 di 8 All'udienza del 3 luglio 2025, preso atto del deposito delle note scritte sostitutive contenenti la precisazione delle conclusioni, il giudice tratteneva la causa in decisione nel termine di cui all'art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
§§§§§§§§§§§§§
1. La presente controversia trae origine dalla domanda proposta dal sig. nei confronti Parte_1 di per ottenere la liquidazione dell'indennità prevista dalla Controparte_1 polizza assicurativa n. 42341006094, stipulata in data 29 marzo 2023, a seguito CP_2 della diagnosi di sclerosi multipla remittente-recidivante ricevuta in data 19 maggio 2023.
L'attore fonda le proprie pretese su tre ordini di argomentazioni: la nullità per vessatorietà della clausola relativa al periodo di carenza di 90 giorni prevista dall'art.
6.1 dell'Appendice alle condizioni di assicurazione del Modulo Malattie Gravi;
la violazione dei principi di informazione e trasparenza precontrattuale;
l'illegittimità del diniego opposto dalla compagnia assicuratrice.
La società convenuta, pur non costituendosi in giudizio e risultando contumace, aveva in precedenza rigettato la richiesta di liquidazione con due distinte motivazioni: adducendo che il sinistro era avvenuto antecedentemente alla stipula della polizza (periodo di ricovero dal 24 febbraio al 6 marzo 2023), successivamente precisando che la patologia, seppure diagnosticata dopo la stipula del contratto, risultava essere insorta prima della decorrenza della copertura.
2. La questione centrale della controversia attiene alla qualificazione giuridica della clausola che prevede un periodo di carenza di 90 giorni per l'operatività delle prestazioni relative al modulo malattie gravi, con particolare riferimento alla sua presunta vessatorietà ai sensi dell'art. 1341 comma 2 c.c.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito con orientamento consolidato che nel contratto di assicurazione sono da considerare clausole limitative della responsabilità, soggette al regime della specifica approvazione per iscritto, esclusivamente quelle che limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento dell'assicuratore o che escludono completamente il rischio garantito, mentre attengono all'oggetto del contratto le clausole che riguardano il contenuto e i limiti della garanzia assicurativa, specificando il rischio garantito senza alterare l'equilibrio contrattuale.
Come precisato dalla giurisprudenza di merito, la clausola di carenza che prevede l'operatività integrale della copertura assicurativa solo dopo il decorso di un determinato periodo dalla
3 di 8 conclusione del contratto non riveste natura vessatoria ai sensi dell'art. 1341 c.c. e pertanto non necessita di specifica approvazione per iscritto mediante doppia sottoscrizione.
Tale clausola, infatti, non ha la funzione di limitare la responsabilità dell'assicuratore nelle ipotesi di inadempimento o di escludere completamente il rischio garantito, bensì quella di specificare il contenuto e i limiti della garanzia assicurativa, delimitandone l'ampiezza senza incidere sulla economia complessiva del rapporto contrattuale e senza determinare alcuno squilibrio ai danni del contraente assicurato (cfr. Corte d'appello di Napoli nella sentenza n. 5136 del 13 dicembre 2024)
Analogamente, il Tribunale di Vibo Valentia nella sentenza n. 655 del 24 settembre 2021 ha stabilito che le clausole che stabiliscono i termini di carenza della copertura assicurativa per stati patologici preesistenti non hanno natura vessatoria e non sono soggette alla disciplina dell'art. 1341, comma 2, c.c., in quanto costituiscono clausole delimitative del rischio che attengono all'oggetto del contratto.
Alla luce di ciò, non possono ritenersi vessatorie quelle clausole che nel contratto di assicurazione indichino le concrete modalità di accadimento del sinistro (tempo, luogo, causa) (cfr. Cass. Civ., sentt. n. 4254 del 2012 e n. 19251 del 2018)
Tale orientamento trova conferma nella ratio sottesa agli artt. 1882 e 1905 c.c., che individuano nei limiti della prestazione dell'assicuratore un elemento fondamentale del contratto, lasciando le parti libere in merito alla loro configurazione. La delimitazione del rischio assicurato, comprensiva dell'indicazione delle concrete modalità di accadimento del sinistro quanto a tempo, luogo e causa, costituisce operazione necessaria nei contratti di assicurazione in ragione della loro natura aleatoria e della necessità di selezionare gli interessi da tutelare e i rischi contro i quali azionare la garanzia.
Nel caso di specie, la clausola dell'art.
6.1 dell'Appendice alle condizioni di assicurazione del che prevede l'operatività delle prestazioni dalle ore 24 del 90° giorno di Parte_2 decorrenza del Modulo, non limita la responsabilità dell'assicuratore per inadempimento o colpa, ma definisce temporalmente l'ambito di operatività della garanzia, costituendo elemento essenziale della delimitazione contrattuale del rischio.
Peraltro, l'art.
6.1 dell'Appendice alle condizioni di assicurazione del Modulo Malattie Gravi contiene una definizione chiara del periodo di carenza: “è il periodo di tempo durante il quale le garanzie non hanno effetto. L'efficacia della garanzia parte, infatti, dopo il periodo di carenza.
Viene calcolato a partire dalla data di decorrenza della polizza ed ha una data diversa a seconda della prestazione assicurata” (pag. 8/25). Tale previsione è inoltre evidenziata all'interno di un
4 di 8 apposito riquadro, graficamente distinto dal resto del testo contrattuale, in conformità ai principi di trasparenza e chiarezza informativa.
Tale previsione risponde ad un interesse meritevole di tutela, concorrendo ad evitare il verificarsi di condotte speculative rispetto al contratto stipulato e rappresentando un ulteriore presidio rispetto alla disciplina codicistica già dettata in materia di dichiarazioni inesatte o reticenti ex artt. 1892 e
1893 c.c.
3. L'attore ha altresì eccepito la vessatorietà della clausola ai sensi dell'art. 34 del Codice del
Consumo, sostenendo che la stessa genererebbe un significativo squilibrio di diritti ed obblighi tra le parti. Tale eccezione non può trovare accoglimento.
L'art. 34 comma 2 del D.Lgs. n. 206/2005 stabilisce espressamente che "la valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto, né all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile".
Nel caso in esame, la clausola di carenza attiene chiaramente alla determinazione dell'oggetto del contratto, specificando le modalità temporali di operatività della garanzia assicurativa.
La previsione di un periodo di carenza non determina alcuno squilibrio contrattuale significativo, trattandosi di una modalità di configurazione del rapporto assicurativo ampiamente diffusa nella prassi commerciale e giustificata dalla necessità di evitare fenomeni di antiselezione e di selezione avversa del rischio.
4. L'attore ha poi dedotto la violazione dei principi di informazione e trasparenza, sostenendo che il questionario sanitario sottoscritto digitalmente risulterebbe "del tutto difforme, oltre che incompleto e assai sintetico, rispetto al contenuto del fac simile - Allegato 3 dell'Appendice alle condizioni di assicurazione Modulo Malattie Gravi". Tale censura non appare fondata.
Il questionario sanitario costituisce strumento predisposto nell'interesse della compagnia assicuratrice per verificare se possa accettare il rischio in relazione all'attuale stato di salute dell'assicurato.
In tale prospettiva, il questionario è redatto nell'interesse della compagnia assicuratrice, che risulta essere, nel caso concreto qui in esame, l'unica eventualmente legittimata a dolersi di eventuali carenze o incompletezze dello stesso.
Peraltro, l'assicuratore non ha alcun onere di indicare analiticamente tutti gli stati morbosi che ritiene influenti sul rischio, essendo sufficiente che ponga all'assicurato la generica richiesta di
5 di 8 dichiarare ogni stato morboso in atto al momento della stipula o ne raggruppi le specie per tipologie, né tale formulazione del questionario può essere interpretata come disinteresse dell'assicuratore alla conoscenza di malattie non espressamente indicate.
La circostanza che il questionario sanitario effettivamente compilato differisca eventualmente dal modello-tipo allegato alle condizioni generali non integra di per sé violazione degli obblighi informativi, dovendo valutarsi la completezza e l'adeguatezza delle informazioni fornite in relazione alle specifiche caratteristiche del prodotto assicurativo sottoscritto e alle modalità di sottoscrizione prescelte dall'assicurato.
Nel caso in esame, la compagnia assicuratrice ha predisposto il questionario secondo le proprie esigenze valutative, senza che l'attore possa invocare pretese violazioni di obblighi informativi rispetto a uno strumento concepito per tutelare gli interessi della controparte contrattuale.
Va poi ribadito che l'art.
6.1 dell'Appendice alle condizioni di assicurazione del Parte_2 contiene una definizione chiara del periodo di carenza, evidenziata all'interno di un apposito
[...] riquadro, graficamente distinto dal resto del testo contrattuale, in conformità ai principi di trasparenza e chiarezza informativa.
In definitiva l'attore ha sottoscritto digitalmente la polizza in data 29 marzo 2023, accettando espressamente le condizioni generali di contratto.
L'art. 1341 comma 1 c.c. stabilisce che "le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza".
Non risulta dimostrato che la compagnia assicuratrice abbia fornito informazioni mendaci o incomplete circa il contenuto della copertura assicurativa o che l'attore si sia determinato alla stipulazione negoziale sulla base di rappresentazioni difformi rispetto al contenuto effettivo del contratto.
5. Occorre ora definire la distribuzione dell'onere probatorio nel contratto di assicurazione.
Come noto, l'assicurato che agisce nei confronti dell'assicuratore per il pagamento dell'indennizzo deve provare che l'evento dannoso rientri effettivamente tra quelli inclusi nella copertura assicurativa, mentre l'assicuratore, qualora eccepisca un'esclusione di polizza, deve provare che il fatto rientri fra quelli non compresi in garanzia.
Tuttavia, quando il contratto contenga precise delimitazioni del rischio assicurato, come nel caso delle clausole di carenza, resta a carico dell'attore l'onere di dimostrare il fatto costitutivo della
6 di 8 domanda in tutta la sua estensione, compresa la dimostrazione che l'evento dannoso non rientri nelle esclusioni previste dal contratto. Come precisato dalla Corte d'appello di Catania nella sentenza n. 1696 del 18 novembre 2024, "nel contratto di assicurazione, il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un evento verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, gravando sull'assicurato l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa secondo la delimitazione contrattuale".
Nel caso di specie, la clausola dell'art.
6.1 prevede espressamente che "le prestazioni sono operanti dalle ore 24 del 90° giorno di decorrenza del Modulo e dell'Appendice contrattuale".
Conseguentemente, per beneficiare della copertura assicurativa, l'attore doveva dimostrare non soltanto il verificarsi della diagnosi di sclerosi multipla in data 19 maggio 2023, ma anche che la patologia fosse insorta successivamente al decorso del periodo di carenza, ovvero dopo il 3 luglio
2023. Tale onere probatorio non risulta assolto.
Nel caso di specie è dirimente il fatto che l'attore sia stato ricoverato presso l'Ospedale Ramazzini di Carpi dal 24 febbraio al 6 marzo 2023 per la medesima patologia, quindi in epoca antecedente alla stipulazione della polizza (29 marzo 2023) e certamente prima del decorso del periodo di carenza. Tale circostanza depone nel senso dell'insorgenza della malattia in epoca anteriore al periodo di copertura.
6. L'attore ha evidenziato un'apparente incongruenza nelle motivazioni addotte dalla compagnia convenuta per il diniego della liquidazione, rilevando che inizialmente era stata invocata la preesistenza del sinistro rispetto alla stipula del contratto, mentre successivamente si era fatto riferimento all'insorgenza della patologia prima della decorrenza della copertura.
Tale apparente difformità non inficia la validità del diniego.
Entrambe le motivazioni convergono infatti nel ritenere che la patologia fosse insorta in epoca anteriore al periodo di operatività della garanzia assicurativa.
7. Infine l'attore ha invocato la mancata costituzione della convenuta come elemento favorevole alla propria pretesa, richiamando le conseguenze processuali della contumacia. Tale argomentazione non può essere condivisa.
La contumacia della parte convenuta non comporta automaticamente l'accoglimento delle domande proposte nei suoi confronti, dovendo comunque il giudice verificare la fondatezza delle pretese attoree sulla base delle prove fornite e del diritto applicabile. Come chiarito dalla giurisprudenza
7 di 8 consolidata, la contumacia non esonera l'attore dall'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa, né impedisce al giudice di rilevare d'ufficio la mancanza dei presupposti per l'accoglimento della domanda.
Nel caso di specie, la mancata costituzione della convenuta non può supplire alla carenza probatoria dell'attore circa l'insorgenza della patologia successivamente al decorso del periodo di carenza contrattualmente previsto.
8. In conclusione, la domanda attorea deve essere rigettata.
9. Nulla sulle spese processuali, in considerazione del rigetto integrale della domanda attorea e della mancata costituzione della convenuta.
Va respinta la richiesta di rimborso delle spese di mediazione, in quanto accessoria alla pretesa principale, anch'essa rigettata.
P.Q.M.
il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al n. 285/2025
R.G., promossa da contro ogni contraria istanza Parte_1 Controparte_1 respinta o assorbita,
- rigetta le domande proposte dall'attore nei confronti della convenuta Parte_1 [...]
Controparte_1
- nulla sulle spese.
Sentenza resa ex art. 281 sexies co 3 c.p.c.
Modena, 22 luglio 2025
Il Giudice
Alessandro Bagnoli
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