Decreto cautelare 30 luglio 2025
Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 13/03/2026, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00515/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02148/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2148 del 2025, proposto da IT IC, rappresentata e difesa dall'avvocato Graziella Ferraroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Montignoso, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Lofrese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
RC NI, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- dell’ordinanza sindacale n. 42 del 20 giugno 2025 del Sindaco del Comune di Montignoso, notificata il 23 giugno 2025, denominata " Limitazione orario di apertura delle attività ubicate in Loc. Cinquale in Piazza De Andrè dal 27 giugno 2025 al 15 settembre 2025 " con la quale è stata disposta " la chiusura delle attività aperte al pubblico in Piazza De Andrè in Montignoso loc. Cinquale, nello stabile censito al catasto foglio 21, mappale 1199, subalterni da n. 1 a 51 e n. 62 a 99 dalle ore 2:30 alle ore 7:00, per il periodo che va dal 27/6/2025 al 15/09/2025 " ai sensi dell’art. 54, comma 4, D. Lgs. 267/2000 nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale ivi comprese le indicate " numerose segnalazioni " di " residenti e turisti ", il " verbale della riunione tecnica di coordinamento delle forze di polizia svoltasi in data 18/06/2025 " e comunque ogni altro atto preordinato, connesso e/o consequenziale che possa essere lesivo della posizione giuridica soggettiva della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Montignoso;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa IU AP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La signora IT IC è titolare dell’esercizio pubblico denominato “Tabaccheria RB n.15 - Giangi's cafè”, situato in Cinquale, Piazza De Andrè n. 2, ove esercita l’attività di rivendita di tabacchi lavorati e di somministrazione di alimenti e bevande.
La sede dell’esercizio è vicina alla nota discoteca Beach Club.
2. Il Sindaco del Comune di Montignoso, con ordinanza n. 42 del 20 giugno 2025, disponeva la chiusura delle attività aperte al pubblico in Piazza De André, nello stabile censito al catasto al foglio 21, mappale 1199, subalterni dal n. 1 al n. 51 e da 62 a 99 dalle ore 2,30 alle ore 7,00 per il periodo che andava dal 27 giugno 2025 al 15 settembre 2025.
Il provvedimento richiamava gli artt. 50 e 54 D. Lgs. 267/2000, e in particolare l’art. 54 comma 4 in virtù del quale il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana; descriveva poi il verificarsi, soprattutto nel periodo estivo, di episodi che determinavano un grave disturbo alla quiete pubblica, pregiudicando il decoro e la vivibilità del contesto urbano, e generando problematiche di sicurezza pubblica e situazioni contrarie alle regole del vivere civile; dava atto inoltre che tale fenomeno riguardava in particolare le aree adiacenti al litorale, soprattutto quelle in prossimità delle attività commerciali in Piazza De André in Montignoso località Cinquale, nello stabile censito in catasto al foglio 21, mappale 1199, subalterni dal n. 1 al n. 51 e da 62 a 99, « spesso teatro di episodi disturbanti, causati, nella maggior parte dei casi, dal consumo prolungato ed eccessivo di bevande alcoliche e superalcoliche ». In definitiva il Sindaco, viste le numerose segnalazioni di degrado pervenute al Comune dai residenti della zona e da turisti; preso atto del verbale della riunione tecnica di coordinamento delle forze di polizia svoltasi in data 18 giugno 2025 presso la Prefettura di Massa-Carrara; osservato come fosse compito dell’Amministrazione Comunale assicurare una serena e civile convivenza, al fine di evitare episodi che andassero a pregiudicare il regolare e ordinato svolgimento della vita civile nonché la quiete e la vivibilità dei centri urbani; ravvisata inoltre la necessità di contemperare il diritto al divertimento notturno ed allo svago con il contrasto alle situazioni di grave incuria e degrado, di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana e di tutela del territorio e del suo patrimonio artistico e culturale, nonché del diritto al riposo notturno dei residenti e dei turisti; ritenuto infine preminente, nel suddetto bilanciamento, l’interesse alla sicurezza e all’incolumità pubblica nonché quello della civile convivenza, vista anche la natura turistica della zona; riteneva di disporre la chiusura anticipata sopra descritta.
2. Con il ricorso introduttivo della presente causa la signora IC, il cui esercizio commerciale era destinatario della disposta chiusura anticipata per il periodo estivo, impugnava la suddetta ordinanza contingibile e urgente, chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, per i motivi di seguito descritti.
La signora IC evidenziava, nel primo motivo di gravame, la carenza di una situazione straordinaria ed urgente tale da poter legittimare l’emissione di un’ordinanza ex art. 54 TUEL; osservava inoltre che la situazione di degrado descritta non era imputabile a sé, ma alla discoteca Beach Club, e che nelle vicinanze vi erano altri due bar che vendevano alcolici, oltre a un furgone-bar mobile che abitualmente si appostava vicino alla discoteca in orario notturno; contestava l’affermata presenza di numerose lamentele (sarebbero state solo un paio); rilevava come gli schiamazzi non fossero stati accertati da Arpat; sarebbe inoltre mancata anche l’imprevedibilità della situazione di disagio, posto che la vita notturna in Versilia è molto intensa sin dagli anni ’60 dello scorso secolo; affermava infine che la situazione avrebbe dovuto essere affrontata per le vie ordinarie, convocando un tavolo di concertazione per tutti gli attori della zona, e predisponendo un controllo intensificato da parte delle forze dell’ordine.
Attraverso il secondo motivo, la signora IC sosteneva che l’atto gravato era viziato da disparità di trattamento, poiché penalizzava la sola attività della ricorrente e un altro locale (Vintage), pur in presenza di una pluralità di esercizi aperti nelle stesse fasce orarie e nella medesima zona.
Con il terzo ordine di censure la ricorrente denunciava lo sviamento di potere, con riferimento alla circostanza dell’avvenuta partecipazione dell’assessore comunale per Edilizia Privata/Lavori Pubblici del Comune di Montignoso all’assemblea condominiale del Condominio Rivera, in rappresentanza del Comune, in data 20 luglio 2024, laddove lo stesso assessore aveva espresso la volontà del civico ente sugli arredi e l’aiuola ecologica di Piazza De Andrè, pur non essendovi legittimato per l'assenza di una specifica delega da parte del sindaco.
La signora IC chiedeva infine il risarcimento del danno.
2.1. Si costituiva in giudizio il Comune di Montignoso, resistendo al ricorso, del quale deduceva la completa infondatezza nel merito.
3. L’istanza cautelare monocratica era respinta con decreto presidenziale n. 451 del 30 luglio 2025.
Nel corso dell’udienza camerale del 3 settembre 2025 la ricorrente rinunciava alla domanda ex art. 55 c.p.a.
In vista dell’udienza pubblica di discussione, le parti depositavano le memorie ex art. 73 c.p.a.; la difesa comunale chiedeva, in tale sede, che venisse dichiarata la cessata materia del contendere, visto che, medio tempore , il provvedimento impugnato era divenuto inefficace, essendosi superata la data ultima del 15 settembre 2025. La ricorrente precisava invece, quanto alla domanda risarcitoria, di avere avuto un calo di fatturato imputabile all’orario ridotto imposto dall’ordinanza impugnata nel periodo tra il 27 giugno e il 15 settembre 2025 pari a €. 8.342,00, depositando relazione contabile.
All’udienza pubblica del 28 gennaio 2026 la causa era trattenuta in decisione.
4. Il Collegio prende atto che effettivamente l’ordinanza impugnata, a far data dal 16 settembre 2025, è divenuta inefficace, dunque la parte ricorrente non ha più interesse all’annullamento della stessa; la domanda caducatoria va pertanto dichiarata improcedibile ai sensi dell’art. 35 comma 1 lettera ‘c’ c.p.a.
5. Occorre tuttavia valutare la legittimità del provvedimento ai sensi dell’art. 34 comma 3 c.p.a., attesa l’avvenuta proposizione della domanda risarcitoria nell’atto introduttivo della causa.
A tal fine, il Collegio osserva che il provvedimento contingibile e urgente adottato dal Sindaco di Montignoso veniva emesso in presenza di tutti i presupposti di legge.
La situazione di disturbo alla civile convivenza e al riposo notturno dei residenti in Piazza De André risultava sussistente al tempo dell’adozione dell’ordinanza, come emerso dagli esposti prodotti dall’Amministrazione e nella Riunione Tecnica di Coordinamento delle Forze di Polizia tenutasi presso la Prefettura di Massa-Carrara il 18 giugno 2025, citata nel provvedimento impugnato, il cui verbale veniva dichiarato dalla Prefettura non ostensibile con nota del 16 luglio 2025 diretta alla ricorrente, e non impugnata dalla signora IC, e il cui contenuto era comunque riassunto nella relazione del Comandante della Polizia Municipale del 28 luglio 2025, versata in atti dal Comune, nella quale si dava atto che: « In sede di Comitato provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica, al quale ha partecipato Il Sindaco del Comune di Montignoso unitamente al sottoscritto, è stato concordato l’aumento dei controlli da parte delle Forze di Polizia nella zona di Cinquale, mirati proprio al contrasto dell’illegalità, e a mitigazione del fenomeno di disturbo alla quiete pubblica. In tale sede è stato stabilito, per i poteri attribuiti al Sindaco, l’emissione di Ordinanza Sindacale N. 42/2025 sopra descritta, per la limitazione dell’orario delle attività di vendita di tutti gli esercizi commerciali presenti nella P.zza De Andrè in loc. Cinquale ». La medesima relazione del Comandante della Polizia Municipale evidenziava inoltre che: « La Piazza è stata oggetto di segnalazioni/esposti indirizzati al Sindaco, al Comando Polizia Municipale ed alla locale Stazione dei Carabinieri, relativamente al disturbo alla quiete pubblica in orari notturni e fino alla mattina, dovuto alla presenza di gruppi di giovani che a detta degli esponenti, all’uscita dalla discoteca denominata Beach Club si raggrupperebbero in detta Piazza dove trovano ancora aperte alcune attività commerciali di somministrazione alimenti e bevande ». Del resto, la stessa parte ricorrente ometteva di contestare la sussistenza di tale condizione emergenziale, cercando unicamente di individuarne un responsabile differente da se medesima.
La descritta e incontestata condizione fattuale imponeva un indifferibile ed efficace intervento a tutela dei cittadini, e si configurava pertanto come urgente. Il carattere dell’urgenza, invero, come acclarato da costante giurisprudenza, non veniva meno per il sol fatto che la situazione era presente da lungo tempo o si ripresentava periodicamente, bastando, ai fini della legittimazione all’adozione delle ordinanze contingibili e urgenti, che la stessa fosse immanente, connotata da attualità al tempo dell’emissione del provvedimento, e non richiedendosi invece che risultasse anche nuova e inedita, improvvisa e imprevedibile. In tal senso: « Ai fini dell'esercizio legittimo del potere di ordinanza sindacale contingibile e urgente rileva l'attualità della situazione di pericolo al momento dell'adozione del provvedimento sindacale nonché l'idoneità del provvedimento a porvi rimedio, mentre è irrilevante che la fonte del pericolo sia risalente nel tempo; la circostanza che la situazione pericolosa risalga nel tempo non comporta, per ciò solo, l'illegittimità dell'ordinanza sindacale; il momento in cui l'ordinanza è adottata segna, infatti, il limite oltre il quale il rischio non è più accettabile per la collettività e si avverte come indispensabile l'intervento per scongiurare il danno » (Consiglio di Stato, V, 20 maggio 2025 n. 4335).
La situazione, oltre che urgente, era anche contingibile, nel senso che non erano individuabili strumenti ordinari con i quali il Comune avrebbe potuto far fronte alla descritta situazione emergenziale con l’efficacia e immediatezza che sono proprie dalle ordinanze ex artt. 50 e 54 D. Lgs. 267/2000. Poteva invero ipotizzarsi e progettarsi l’avvio di opportune iniziative e interlocuzioni per avere soluzioni ordinariamente strutturate già individuate per l’anno successivo, ma per l’estate 2025 non vi erano soluzioni alternative altrettanto celeri ed efficaci. Quanto, in particolare, all’intensificazione dei controlli di polizia, la relazione del comandante della Polizia Municipale (che dava atto di come tale misura fosse stata prevista nella riunione in Prefettura del 18 giugno 2025, unitamente all’ordinanza sindacale) rende evidente che, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, tale intervento era stato implementato e contemporaneamente ritenuto insufficiente a fronteggiare di per sé solo la situazione.
Non hanno alcuna rilevanza, invece, le deduzioni di parte ricorrente volte ad individuare i responsabili della condotta disturbante in soggetti differenti dalla signora IC e dalla propria attività commerciale, posto che il provvedimento impugnato non ha portata sanzionatoria ed era finalizzato unicamente ad escludere la possibilità di accesso alle bevande alcoliche in prossimità della discoteca, fattispecie di per sé idonea, secondo l’ id quod plerumque accidit , ad accentuare le condizioni di disturbo presenti sulla Piazza De André.
Del tutto ragionevolmente, inoltre, la limitazione dell’orario di apertura veniva prevista con riferimento ai soli esercizi correnti su tale piazza, vista la consistente residenzialità del luogo e la presenza di denunce e rimostranze. In tal senso deponeva la Relazione del Dirigente dell’Area n. 5 del Comune in data 29 luglio 2025, laddove si precisava che: « Piazza De Andrè è situata in pieno contesto urbano con abitazioni e alberghi nelle vicinanze. In particolare detta piazza pubblica è sorta a seguito della costruzione, avvenuta circa venti anni fa di un grande edificio, oggi il Condominio La Riviera. Questo edificio è costituito da un corpo di fabbrica a ferro di cavallo attorno alla piazza che è aperta su Viale Gramsci. Questo edificio ha varie destinazioni d’uso: al piano terra vi sono locali commerciali, al piano primo vi sono locali ad uso direzionale e al piano secondo appartamenti ad uso residenziale. Nello specifico a piano terra insistono n. 3 locali di somministrazione alimenti e bevande (bar e pizzerie) fra cui quello della ricorrente. Inoltre nella medesima zona urbana si trovano due strutture alberghiere e numerose abitazioni private (ville e villette). La frequentazione notturna dei bar della piazza, ha sempre creato problematiche di convivenza con i residenti, in particolare nella stagione estiva per i comportamenti degli avventori, sia per il disturbo della quiete pubblica sia per comprovati episodi di atti vandalici ».
Del tutto privi di rilevanza si appalesano invece gli argomenti relativi all’assemblea condominiale, il cui svolgimento non può in alcun modo inficiare la legittimità dell’ordinanza qui impugnata.
In definitiva il provvedimento contestato risulta legittimo.
Viene pertanto respinta la domanda risarcitoria proposta dalla ricorrente, siccome destituita di fondamento.
6. In virtù delle considerazioni che precedono il ricorso va dichiarato improcedibile quanto alla domanda caducatoria, e respinto per la domanda risarcitoria.
7. Le spese del giudizio vengono compensate tra le parti, vista la peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara improcedibile e in parte lo respinge, per le ragioni indicate nella parte motiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ES AR, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario
IU AP, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IU AP | ES AR |
IL SEGRETARIO