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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 18/12/2025, n. 790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 790 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott. Ilario Ottobrino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 890/2025 R.G.A.C. promossa da:
(c.f. rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dagli avv.ti Nicola Baruffi e Alessio Iannello ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo sito in Massa, via G.B. La Salle n. 1 (MS); ricorrente nei confronti di
(p.i. ) in persona dell'amministratore pro tempore CP_1 P.IVA_1 CP_2
in proprio e/o quale amministratore di (c.f.:
[...] Controparte_3
), (c.f.: ), P.IVA_2 Controparte_4 P.IVA_3 [...]
(c.f.: ) e Controparte_5 P.IVA_4 Controparte_6
(c.f.: ); P.IVA_5
resistenti contumaci
***
Oggetto: rapporti condominiali.
Conclusioni: come da verbale di udienza.
MOTIVI IN FATTO
1. Con ricorso ex art. 281-undecies e ss. c.p.c., il sig. – in qualità di Parte_1
creditore nei confronti di (sito in Filattiera, via Nazionale n. 29), Controparte_3
(sito in Licciana Nardi, C.so Aereonautica n. 6), Controparte_4 CP_3
pagina 1 di 7 (sito in Aulla, via XX Settembre n. 23), (sito Controparte_5 Controparte_6
in Aulla, Quartiere Matteotti n. 31) – rappresentava di aver intimato, in data 14.04.2025, mediante comunicazione pec, all'amministratore condominiale di CP_1
trasmettergli, ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c., l'elenco dei condomini morosi con le relative generalità, gli indirizzi di residenza e le somme dovute da ciascuno in relazione ai precetti notificati e ai titoli in essi richiamati. A fronte del mancato riscontro delle predette missive, il sig. era pertanto costretto a domandare al Tribunale Parte_1
adito di volere: “accertare e dichiarare l'obbligo, in capo a (P.I. , con CP_1 P.IVA_1
sede in Aulla (MS), viale Lunigiana n. 2/G, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in proprio e/o quale amministratore di (c.f.: , Controparte_3 P.IVA_2
(c.f.: , Controparte_4 P.IVA_3 Controparte_5
(c.f.: ) e (c.f.:
[...] P.IVA_4 Controparte_6
, di comunicare al sig. , terzo creditore, se vi siano alcuni P.IVA_5 Parte_1
condomini morosi rispetto ai crediti da egli vantati in forza delle sentenze prodotte in atti o se lo siano tutti oppure se detti crediti nemmeno siano stati deliberati in assemblea sì che tutti i condomini risultano obbligati pro quota e senza applicazione dell'art. 63 disp. att. c.c.; - dichiarare tenuto e condannare la (P.I. , con sede in Aulla (MS), viale Lunigiana n. 2/G, CP_1 P.IVA_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore in proprio e/o quale amministratore di
(c.f.: ), (c.f.: Controparte_3 P.IVA_2 Controparte_4
, (c.f.: e P.IVA_3 Controparte_5 P.IVA_4
(c.f.: , a consegnare al sig. Controparte_6 P.IVA_5 Pt_1
, entro prefiggendo termine, i nominativi dei condomini morosi completi delle generalità degli
[...]
stessi, dell'indirizzo di residenza e delle somme dovute da ciascuno di questi in ragione dei titoli di cui in premessa, nonché copia delle tabelle millesimali;
- fissare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 614- bis c.p.c., una somma a carico dell'obbligato, in proprio e/o quale amministratore di
(c.f.: ), (c.f.: Controparte_3 P.IVA_2 Controparte_4
, (c.f.: e P.IVA_3 Controparte_5 P.IVA_4
pagina 2 di 7 (c.f.: , quantificabile in € 200,00 per ogni Controparte_6 P.IVA_5
giorno di ritardo successivo a quello decorrente dalla data di notifica della richiesta ordinanza di condanna o in quella maggiore o minore che sarà ritenuta equa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
2. Con ordinanza datata 1.12.2025 il Giudice, rilevata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia delle parti resistenti.
3. La causa veniva istruita documentalmente.
4. All'udienza del 16.12.2025, interveniva la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e, all'esito, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI IN DIRITTO
1. Così sommariamente ricostruita la vicenda processuale che ne occupa, ai fini dello scrutinio richiesto mette conto muovere dal dato letterale della legge n. 220/2012 che, nel novellare l'art. 63 disp. att. c.c., ha previsto espressamente che l'amministratore di condominio sia tenuto “a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi” e che “I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini”.
A seguito di detta novella, l'amministratore risulta pertanto tenuto a comunicare al creditore che intende agire per soddisfare il proprio credito, le specifiche generalità dei condòmini morosi, configurandosi in capo ai condomini in regola con i pagamenti, ed in favore del terzo creditore, un'obbligazione sussidiaria ed eventuale, accompagnata dal beneficium excussionis, avente ad oggetto le somme dovute dai condomini morosi. In altri termini, il creditore che voglia ottenere il soddisfacimento del proprio credito deve preliminarmente agire nei confronti dei condomini morosi, previa comunicazione dei dati da parte dell'amministratore.
Tanto, ad ogni modo, comporta che laddove la richiesta del creditore rimanga inevasa questi abbia la facoltà di agire in giudizio per vedere soddisfatto il diritto sancito dalla pagina 3 di 7 norma in rilievo pena, in caso contrario, la paralisi delle proprie legittime aspettative di credito.
2. Così chiarita la portata della norma, deve anzitutto individuarsi chi sia il soggetto legittimato passivo dell'azione in rilievo, vale a dire il condominio ovvero l'amministratore personalmente.
3. In merito, nonostante in passato vi sia stato più di un precedente in senso contrario, anche a firma di questo Giudice, la più recente giurisprudenza di legittimità ritiene preferibile la tesi che - valorizzando il dato letterale dell'art. 63 disp. att. c.c. - pone l'obbligazione di che trattasi personalmente a carico dell'amministratore e non già del
. Più precisamente, è stato affermato che l'obbligo dell'amministratore di CP_3
comunicare i dati dei condomini morosi ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino “esula dagli obblighi interni al rapporto di mandato corrente tra amministratore e condomini, visto che l'amministratore è tenuto a fornire a un soggetto estraneo i nomi dei suoi stessi mandanti;
esso è espressione di un obbligo legale di cooperazione col terzo creditore posto direttamente in capo alla persona dell'amministratore e non costituisce affatto adempimento o incombenza finalizzata all'attuazione del programma obbligatorio corrente con il condominio, alla stregua del contratto di amministrazione” (cfr. Cass. civ. n. 1002/2025 in parte motiva).
In altri termini, a venire in rilievo è un'obbligazione ex lege gravante sull'amministratore in proprio, la cui violazione integra un'ipotesi di responsabilità aquiliana, posto che il ritardo nella comunicazione al terzo creditore dei dati dei condòmini morosi è, infatti, potenzialmente idoneo a causare un danno allo stesso creditore, per via del rallentamento provocato alla realizzazione coattiva delle sue ragioni.
In tal senso, la Cassazione ha chiarito che: “Poiché la consegna dei dati dei condòmini morosi al terzo creditore del condominio non rientra fra le attribuzioni dispositive e i poteri rappresentativi dell'amministratore riferibili al condominio stesso alla luce degli artt. 1130 e 1131 c.c. , dall'omessa o intempestiva esecuzione della comunicazione stessa deriva una responsabilità aquiliana per il solo amministratore e la conseguente condanna deve essere emessa in danno dell'amministratore in proprio e
pagina 4 di 7 non (invece o anche) del e che “la domanda volta a conseguire l'ordine di comunicare al CP_3
creditore non soddisfatto i dati dei condomini morosi, ai sensi dell' art. 63, comma 1, disp. att. c.c., deve essere rivolta nei confronti dell'amministratore, e non del trattandosi di obbligo posto CP_3
dalla legge all'amministratore del condominio in proprio” (cfr. Cass. civ. n. 1002/2025).
4. In definitiva, deve ritenersi che legittimato passivo nel procedimento instaurato ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c. sia l'amministratore del condominio.
5. Tanto debitamente premesso, nella specie non è emersa la prova che CP_1
rivesta la qualità amministratore dei Condomini convenuti in giudizio.
6. A tal proposito, in termini generali, occorre anzitutto richiamare il consolidato orientamento di legittimità secondo cui “la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto” (cfr. Cass. civ. Sez. Un. n. 2951/2016. In senso conforme cfr. Cass. civ. Sez. III n. 16904/2018, Cass. civ. n. 10435/2025).
Tale principio deve essere correlato con quello che esclude l'operatività del principio di non contestazione nei giudizi in cui il convenuto è contumace, posto che l'art. 115 c.p.c. impone al giudice di porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati “dalla parte costituita”. In altri termini, la contumacia del convenuto non vale a rendere non contestati i fatti allegati dall'altra parte né altera la ripartizione degli oneri probatori tra le parti e, pertanto, non esclude che l'attore debba fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio (cfr. Cass. civ. Sez. Un. n. 2951/2016).
7. Orbene, nonostante dalla documentazione versata in atti risulti adeguatamente provata la sussistenza del credito vantato dal sig. nei confronti di Pt_1 CP_3
, e
[...] Controparte_4 Controparte_5 CP_6
non è invece stato dimostrato che l'amministrazione degli stessi risulti posta
[...]
in capo alla ovvero la società convenuta in giudizio. CP_1
pagina 5 di 7 E ben vero, le sentenze nn. 290/2022, 197/2022, 68/2023, 66/2023 – emesse dal
Giudice di Pace di Pontremoli all'esito, rispettivamente, dei procedimenti nn. 234/2021,
238/2021, 236/2021, 235/2021 – hanno riconosciuto il debito gravante sui predetti enti di gestione nei confronti del sig. individuando espressamente quale loro Pt_1
rappresentante l'amministratore pro tempore CP_2
Dalla ricostruzione fattuale operata dal ricorrente sembrerebbe potersi desumersi che tra la data di pubblicazione di tali provvedimenti e la formazione degli atti di precetto sia intervenuto un mutamento nella gestione condominiale, con il subentro di
[...]
– nella persona del suo legale rappresentante pro tempore – nella CP_1 CP_2
funzione di amministratore (in particolare, nel ricorso introduttivo la viene CP_1
indicata, in più occasioni, come “nuovo amministratore”).
E tuttavia, tale circostanza non può essere ritenuta utilmente provata dalla produzione in giudizio degli atti di precetto notificati dal sig. ai predetti Condomini, per il Pt_1
tramite della indicata quale amministratrice degli stessi (v. docc. nn. 2, 5, 8, CP_1
11 ricorrente) trattandosi di atti stragiudiziali di formazione unilaterale. Nondimeno, sono prive di idonea valenza in tal senso anche le missive aventi ad oggetto le richieste di consegna dell'elenco dei condòmini morosi inoltrate, mediante comunicazione pec in data 14.04.2025, all'indirizzo di posta elettronica certificata di in proprio e CP_1
quale amministratore di Controparte_3 Controparte_6 CP_4
e in quanto costituiscono, parimenti, documenti
[...] Controparte_5
formati unilateralmente dal ricorrente. L'asserito mancato riscontro di tali richieste da parte del destinatario del resto, preclude al Tribunale di valutare la posizione CP_1
di tale società a riguardo, quale eventuale elemento indiziario in ordine alla titolarità della qualità di amministratore condominiale.
8. In conclusione, alla luce del dato probatorio in atti, difettando la prova della titolarità della posizione soggettiva passiva di (peraltro agevolmente conseguibile CP_1
pagina 6 di 7 stante gli oneri di pubblicità ex lege previsti) le domande avanzate dal ricorrente devono essere rigettate.
9. A fronte della mancata costituzione in giudizio della società vittoriosa CP_1
nulla deve disporsi sulle spese di lite del presente procedimento, posto che: “la condanna alle spese processuali, a norma dell' art. 91 c.p.c. , ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto” (cfr. Cass. civ. sez. VI n. 16174/2018).
PQM
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, definitivamente decidendo della causa di cui in epigrafe, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa:
1. rigetta le domande avanzate dal sig. Parte_1
2. nulla dispone sulle spese di lite;
Così deciso in Massa, in data 18.12.2025.
Il Giudice dott. Ilario Ottobrino
Alla stesura del presente provvedimento ha collaborato la dott.ssa Virginia Badano in qualità di addetto all'Ufficio per il processo.
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