CASS
Sentenza 8 febbraio 2024
Sentenza 8 febbraio 2024
Massime • 1
In tema di disciplina emergenziale per la pandemia da Covid-19, è inammissibile l'opposizione a decreto penale di condanna depositata telematicamente presso un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati, ai sensi dell'art. 24, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. (Fattispecie in cui l'opposizione era stata trasmessa ad un indirizzo di posta elettronica certificata dello stesso ufficio giudiziario, ma diverso da quello dedicato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/02/2024, n. 20680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20680 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da MP FA, nato a [...] il [...] avverso il decreto emesso il 03/10/2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione del Consigliere Fabrizio D'Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale OL TT, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina ha dichiarato inammissibile, in quanto «non inviata alla pec dedicata», l'opposizione proposta dall'avvocato OL Ottaviani, difensore di FA MP, avverso il decreto penale emesso nei suoi confronti in data 24 luglio Penale Sent. Sez. 6 Num. 20680 Anno 2024 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO Data Udienza: 08/02/2024 2023 per il delitto di cui all'art. 393 cod. pen. 2. L'avvocato OL Ottaviani, nell'interesse del MP, ricorre avverso tale ordinanza e ne chiede l'annullamento. Con unico motivo il ricorrente censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 24, comma 6-quinquies, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in quanto l'opposizione a decreto penale, pur non inviata all'indirizzo pec dedicato (gipgup.tribunale.latina@giusitiziacert.it ), sarebbe stata trasmessa a un indirizzo del Tribunale indicato nel regolamento del DGSIA (esecuzionepenale.latina@giusitiziacert.it ). Il difensore rileva come la giurisprudenza di legittimità, in alcune pronunce, abbia superato un approccio rigidamente formalista, verificando la tutela dei valori che le prescrizioni formali intendono tutelare e cita in proposito i principi affermati da Sez. 5 n. 26465 del 26/04/2022, Astra s.r.I., non massimata. Il difensore precisa, inoltre, che Sez. 5, n. 24953 del 10/05/2021, Garcia Genesis, Rv. 281414 - 01, ha affermato che in tema di disciplina pandemica da Covid-19, nei procedimenti cautelari, non costituisce causa di inammissibilità dell'impugnazione la sua trasmissione ad un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'ufficio giudiziario diverso da quello indicato come abilitato dal provvedimento organizzativo del presidente del tribunale, ma compreso nell'elenco allegato al provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, contenente l'individuazione degli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari dei depositi di cui all'art. 24, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in quanto tale sanzione processuale è prevista dall'art. 24, comma 6-sexies, lett. e), d.l. cit. esclusivamente in caso di utilizzo di indirizzi PEC di destinazione non ricompresi neppure nell'allegato del citato provvedimento direttoriale. Il difensore rileva, da ultimo, che la presentazione dell'impugnazione presso un luogo differente non rende inammissibile l'atto, ma rileva solo ai fini della verifica della sua tempestività (e cita in proposito Sez. U, n. 1626 del 24/09/2020 (dep. 2021), Bottari, Rv. 280167 - 01). 3. Non essendo stata richiesta la trattazione orale del procedimento, il ricorso è stato trattato con procedura scritta. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 26 gennaio 2024, il Procuratore generale Mariella De Masellis ha chiesto di accogliere il ricorso. 2 ac CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato. 2. Con unico motivo il difensore deduce la violazione dell'art. 24, comma 6- quinquies, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in quanto l'opposizione a decreto penale, pur non inviata all'indirizzo pec dedicato (gipgup.tribunale.latina@giusitiziacert.it ), sarebbe stata trasmessa a un indirizzo del Tribunale pur sempre indicato nel regolamento del DGSIA (esecuzionepenale.latina@giusitiziacert.it ). 3. Il motivo è infondato. 3.1. L'art. 24, comma 6-quinquies, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 / espressamente sancisce che «Fermo quanto previsto dall'articolo 591 del codice di procedura penale, nel caso di proposizione dell'atto ai sensi del comma 6-bis l'impugnazione è altresì inammissibile: a) quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore;
b) quando le copie informatiche per immagine di cui al comma 6-bis non sono sottoscritte digitalmente dal difensore per conformità all'originale; c) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui al comma 4; d) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è intestato al difensore;
e) quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per il tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4». Nel provvedimento del Tribunale di Latina allegato dal ricorrente, l'indirizzo di posta elettronica indicato per la ricezione della cancelleria del Giudice per le indagini preliminari è gipgup.tribunale.latina@giusitiziacert.it . 3.2. È, dunque, comprovato che il difensore ha inoltrato l'opposizione a decreto penale di condanna non all'indirizzo dedicato, ma ad altro indirizzo di posta 3 Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616, comma , cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. c=› (D CN
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 1'8 febbraio 2024. elettronica del Tribunale di Latina e, pertanto, tale atto è stato legittimamente dichiarato inammissibile. L'art. 24, comma 6-quinquies, lett. e), d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, del resto, espressamente sanziona con l'inammissibilità la trasmissione dell'atto a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4. Tale sanzione, del resto, opera indipendentemente dal fatto che l'indirizzo di destinazione in concreto utilizzato dalla parte istante sia comunque indicato, sia pure per altro ufficio, nel citato provvedimento direttoriale. Secondo l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità, in tema di impugnazioni, è, dunque, inammissibile il gravame depositato telematicamente presso un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato nel decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui all'art. 87-bis, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (Sez. 4, n. 48804 del 14/11/2023, Ciattaglia, Rv. 285399 - 01, fattispecie relativa ad opposizione a decreto penale di condanna, in cui la Corte ha ritenuto che non potesse integrare una causa di forza maggiore, tale da rendere scusabile l'errore, la circostanza che sul sito web dell'ufficio giudiziario fosse indicato un diverso indirizzo PEC, stante il chiaro e inderogabile rinvio normativo ai soli indirizzi indicati nella fonte ministeriale;
Sez. 6, n. 46119 del 9/11/2021, M., Rv. 282346-01). 3.3. Nel caso di specie, peraltro, non vi è prova che l'atto sia stato comunque ricevuto dall'ufficio a quo e trasmesso al giudice per le indagini preliminari nel termine di cui all'art. 461, comma 1, cod. proc. pen., secondo quanto ammesso dalle Sezioni unite nella sentenza Bottari, con riferimento alla presentazione dell'impugnazione in un ufficio diverso da quello previsto dal codice di rito (Sez. U, n. 1626 del 24/09/2020 (dep. 2021), Bottari, Rv. 280167 - 01) 4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere rigettato.
udita la relazione del Consigliere Fabrizio D'Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale OL TT, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina ha dichiarato inammissibile, in quanto «non inviata alla pec dedicata», l'opposizione proposta dall'avvocato OL Ottaviani, difensore di FA MP, avverso il decreto penale emesso nei suoi confronti in data 24 luglio Penale Sent. Sez. 6 Num. 20680 Anno 2024 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO Data Udienza: 08/02/2024 2023 per il delitto di cui all'art. 393 cod. pen. 2. L'avvocato OL Ottaviani, nell'interesse del MP, ricorre avverso tale ordinanza e ne chiede l'annullamento. Con unico motivo il ricorrente censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 24, comma 6-quinquies, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in quanto l'opposizione a decreto penale, pur non inviata all'indirizzo pec dedicato (gipgup.tribunale.latina@giusitiziacert.it ), sarebbe stata trasmessa a un indirizzo del Tribunale indicato nel regolamento del DGSIA (esecuzionepenale.latina@giusitiziacert.it ). Il difensore rileva come la giurisprudenza di legittimità, in alcune pronunce, abbia superato un approccio rigidamente formalista, verificando la tutela dei valori che le prescrizioni formali intendono tutelare e cita in proposito i principi affermati da Sez. 5 n. 26465 del 26/04/2022, Astra s.r.I., non massimata. Il difensore precisa, inoltre, che Sez. 5, n. 24953 del 10/05/2021, Garcia Genesis, Rv. 281414 - 01, ha affermato che in tema di disciplina pandemica da Covid-19, nei procedimenti cautelari, non costituisce causa di inammissibilità dell'impugnazione la sua trasmissione ad un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'ufficio giudiziario diverso da quello indicato come abilitato dal provvedimento organizzativo del presidente del tribunale, ma compreso nell'elenco allegato al provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, contenente l'individuazione degli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari dei depositi di cui all'art. 24, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in quanto tale sanzione processuale è prevista dall'art. 24, comma 6-sexies, lett. e), d.l. cit. esclusivamente in caso di utilizzo di indirizzi PEC di destinazione non ricompresi neppure nell'allegato del citato provvedimento direttoriale. Il difensore rileva, da ultimo, che la presentazione dell'impugnazione presso un luogo differente non rende inammissibile l'atto, ma rileva solo ai fini della verifica della sua tempestività (e cita in proposito Sez. U, n. 1626 del 24/09/2020 (dep. 2021), Bottari, Rv. 280167 - 01). 3. Non essendo stata richiesta la trattazione orale del procedimento, il ricorso è stato trattato con procedura scritta. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 26 gennaio 2024, il Procuratore generale Mariella De Masellis ha chiesto di accogliere il ricorso. 2 ac CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato. 2. Con unico motivo il difensore deduce la violazione dell'art. 24, comma 6- quinquies, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in quanto l'opposizione a decreto penale, pur non inviata all'indirizzo pec dedicato (gipgup.tribunale.latina@giusitiziacert.it ), sarebbe stata trasmessa a un indirizzo del Tribunale pur sempre indicato nel regolamento del DGSIA (esecuzionepenale.latina@giusitiziacert.it ). 3. Il motivo è infondato. 3.1. L'art. 24, comma 6-quinquies, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 / espressamente sancisce che «Fermo quanto previsto dall'articolo 591 del codice di procedura penale, nel caso di proposizione dell'atto ai sensi del comma 6-bis l'impugnazione è altresì inammissibile: a) quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore;
b) quando le copie informatiche per immagine di cui al comma 6-bis non sono sottoscritte digitalmente dal difensore per conformità all'originale; c) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui al comma 4; d) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è intestato al difensore;
e) quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per il tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4». Nel provvedimento del Tribunale di Latina allegato dal ricorrente, l'indirizzo di posta elettronica indicato per la ricezione della cancelleria del Giudice per le indagini preliminari è gipgup.tribunale.latina@giusitiziacert.it . 3.2. È, dunque, comprovato che il difensore ha inoltrato l'opposizione a decreto penale di condanna non all'indirizzo dedicato, ma ad altro indirizzo di posta 3 Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616, comma , cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. c=› (D CN
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 1'8 febbraio 2024. elettronica del Tribunale di Latina e, pertanto, tale atto è stato legittimamente dichiarato inammissibile. L'art. 24, comma 6-quinquies, lett. e), d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, del resto, espressamente sanziona con l'inammissibilità la trasmissione dell'atto a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4. Tale sanzione, del resto, opera indipendentemente dal fatto che l'indirizzo di destinazione in concreto utilizzato dalla parte istante sia comunque indicato, sia pure per altro ufficio, nel citato provvedimento direttoriale. Secondo l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità, in tema di impugnazioni, è, dunque, inammissibile il gravame depositato telematicamente presso un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato nel decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui all'art. 87-bis, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (Sez. 4, n. 48804 del 14/11/2023, Ciattaglia, Rv. 285399 - 01, fattispecie relativa ad opposizione a decreto penale di condanna, in cui la Corte ha ritenuto che non potesse integrare una causa di forza maggiore, tale da rendere scusabile l'errore, la circostanza che sul sito web dell'ufficio giudiziario fosse indicato un diverso indirizzo PEC, stante il chiaro e inderogabile rinvio normativo ai soli indirizzi indicati nella fonte ministeriale;
Sez. 6, n. 46119 del 9/11/2021, M., Rv. 282346-01). 3.3. Nel caso di specie, peraltro, non vi è prova che l'atto sia stato comunque ricevuto dall'ufficio a quo e trasmesso al giudice per le indagini preliminari nel termine di cui all'art. 461, comma 1, cod. proc. pen., secondo quanto ammesso dalle Sezioni unite nella sentenza Bottari, con riferimento alla presentazione dell'impugnazione in un ufficio diverso da quello previsto dal codice di rito (Sez. U, n. 1626 del 24/09/2020 (dep. 2021), Bottari, Rv. 280167 - 01) 4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere rigettato.