Ordinanza cautelare 17 novembre 2025
Sentenza 12 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bolzano, sez. I, sentenza 12/03/2026, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bolzano |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00066/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00184/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 184 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Giorgio Balzarini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso la Segreteria del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Sezione Autonoma di Bolzano, in Bolzano, Via Claudia de Medici, 8;
contro
Comune di Lana, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege presso gli uffici della medesima in Trento, largo Porta Nuova, 9;
nei confronti
-OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento di archiviazione del procedimento per cambio di destinazione d’uso abusivo del Comune di Lana, comunicato con nota del -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-, e di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, anche se non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Lana;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il consigliere RE HE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso di data 16 settembre 2026, ritualmente notificato all’Amministrazione resistente e ai controinteressati, -OMISSIS- impugnava il provvedimento di archiviazione del procedimento per cambio di destinazione d’uso abusivo del Comune di Lana, comunicato con nota del -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-.
Il ricorrente premetteva di avere segnalato, mediante denuncia presentata in data -OMISSIS-, un abuso edilizio consistente nell’utilizzo per uso abitativo da parte del sig. -OMISSIS- -OMISSIS- della -OMISSIS- in C.C. Lana, -OMISSIS-, unità immobiliare catastalmente classificata come ufficio.
Nel proprio esposto il denunciante evidenziava quindi come il controinteressato avesse trasferito la propria residenza anagrafica presso tale unità immobiliare senza i prescritti titoli edilizi, abitandovi con regolarità e utilizzandola come appartamento.
A fronte della tempestività della denuncia, nondimeno, il Comune di Lana attendeva quasi nove mesi per avviare il procedimento di controllo, il cui abbrivio veniva comunicato solamente in data -OMISSIS-.
Ad avviso del ricorrente il ritardo appariva finalizzato ad agevolare il controinteressato, persona ritenuta “ notoriamente influente nell’ambito cittadino (-OMISSIS-) ”, consentendo a quest’ultimo di predisporre una strategia difensiva e di modificare artificiosamente la propria posizione anagrafica.
Da una disamina della documentazione agli atti emergevano infatti gravi incongruenze, tra le quali la modifica della numerazione interna. Al momento di presentazione della denuncia, infatti, il certificato di residenza del sig. -OMISSIS- riportava quale numero interno di residenza il “-OMISSIS-”, corrispondente all’ufficio tavolarmente identificato con la -OMISSIS-. Successivamente la residenza veniva tuttavia corretta al numero “-OMISSIS-”, corrispondente all’appartamento sito al primo piano e tavolarmente identificato nella p.m. -OMISSIS-, di proprietà della figlia -OMISSIS-, unità immobiliare locata al signor -OMISSIS- con contratto risolto consensualmente solo il -OMISSIS- e successivamente prorogato sino al -OMISSIS-.
La falsità delle dichiarazioni rese dal controinteressato emergeva altresì dalle sommarie informazioni testimoniali rese da -OMISSIS- ai Carabinieri di -OMISSIS- in data -OMISSIS-, il quale dichiarava che il sig. -OMISSIS- risiedeva unitamente alla moglie al piano terra, mentre al primo piano abitava la famiglia -OMISSIS-.
La Polizia municipale di -OMISSIS- eseguiva il sopralluogo solamente in data -OMISSIS-, a quasi un anno di distanza dalla denuncia, con modalità superficiali e generiche che non consentivano un’adeguata verifica della situazione denunciata. Gli operatori si limitavano infatti a constatare la presenza di “ Schreibtisch, EDV Ausstattung, eine kleine Büroküche sowie ein Ruheraum ”, omettendo di rilevare come l’ufficio fosse in realtà arredato in termini di vero e proprio appartamento, caratterizzato dalla presenza di un soggiorno con angolo cucina completo, una stanza da letto arredata nonché un bagno con vasca Jacuzzi, elemento incompatibile con l’uso ufficio.
Nel corso dell’espletamento dei rilievi, inoltre, la Polizia municipale ometteva di scattare le dovute fotografie, compromettendo irrimediabilmente la possibilità di una valutazione oggettiva e recependo acriticamente le giustificazioni del controinteressato circa il suo asserito “diritto di abitazione” sull’appartamento identificato nella -OMISSIS-.
Tali giustificazioni, fondate sul presunto timore nutrito nei confronti del sig. -OMISSIS-, si profilavano altresì manifestamente contraddittorie, risultando quest’ultimo sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di -OMISSIS- dall’anno -OMISSIS- sino al -OMISSIS- ed essendosi il suo nucleo familiare allontanato dal condominio dall’anno -OMISSIS- sino al mese di -OMISSIS-.
L’Amministrazione resistente, inoltre, serbava un atteggiamento ostruzionistico nei confronti del ricorrente, ostacolando il suo diritto di accesso agli atti, che veniva assicurato solamente l’ultimo giorno utile ed esclusivamente a seguito di reiterati solleciti.
Ad avviso del ricorrente il provvedimento di archiviazione risultava fondato su di una valutazione superficiale e generica, che ometteva di considerare le contraddizioni del controinteressato, la documentazione probatoria disponibile (ossia il contratto di locazione e le s.i.t. rese da -OMISSIS-), l’effettiva destinazione d’uso dell’unità immobiliare e le modifiche anomale nella posizione anagrafica.
2. A sostegno del proprio ricorso deduceva i seguenti motivi:
2.1. “ Violazione dell’obbligo di conclusione del procedimento entro termini ragionevoli - violazione degli artt. 2 e 2-bis della legge 241/1990 ”.
Il ricorrente lamentava il mancato rispetto dei termini normativamente previsti per la conclusione del procedimento, considerato il lasso temporale di quasi nove mesi trascorso per l’abbrivio dei controlli richiesti. Il tempo indebitamente decorso consentiva pertanto al controinteressato di predisporre una strategia difensiva, di modificare artificiosamente la propria posizione anagrafica, di risolvere il contratto di locazione dell’appartamento identificato tavolarmente nella p.m. -OMISSIS- per renderlo disponibile nonché di elaborare le giustificazioni volte a eludere le conseguenze dell’accertamento dell’abuso.
2.2. “ Vizi dell’istruttoria amministrativa - carenza di motivazione - violazione dell’art. 3 della legge 241/1990 ”.
Ad avviso del ricorrente il provvedimento di archiviazione era caratterizzato da gravi carenze istruttorie, essendosi gli operatori della Polizia municipali limitati a un superficiale sopralluogo nell’ambito del quale recepivano acriticamente le giustificazioni del controinteressato, omettendo di procedere agli opportuni approfondimenti tecnici e documentali.
L’istruttoria ometteva di accertare l’effettiva consistenza dell’unità immobiliare identificata nella -OMISSIS-, non venendo riportata la presenza di arredamento tipico di un vero e proprio appartamento adibito a uso abitativo ed essendo stata altresì omessa la dovuta documentazione fotografica dell’attività di sopralluogo.
Parimenti, l’Amministrazione ometteva di verificare la veridicità delle dichiarazioni anagrafiche, non essendo stata approfondita la questione della modifica della residenza dall’interno n. -OMISSIS- all’interno n. -OMISSIS-, così come l’effettiva disponibilità dell’appartamento locato al signor -OMISSIS-.
Né l’Amministrazione teneva debitamente in considerazione le dichiarazioni rese da sig. -OMISSIS-, il cui contenuto confermava inequivocabilmente l’uso abitativo dell’ufficio da parte del controinteressato.
2.3. “ Violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa ”.
Il ricorrente lamentava il suo mancato coinvolgimento nell’ambito del procedimento amministrativo, non essendo stato posto in condizione di partecipare al sopralluogo ovvero di essere sentito in contraddittorio con il controinteressato.
2.4. “ Violazione delle norme in materia di mutamento di destinazione d’uso - violazione dell’art. 75 della l.p. 13/1997 ”.
Ad avviso del ricorrente il provvedimento di archiviazione si poneva in contrasto con l’art. 75 della L.P. 13/1997, sussistendo nella fattispecie tutti gli elementi richiesti per la configurabilità di un mutamento rilevante di destinazione d’uso.
L’unità immobiliare tavolarmente identificata come p.m. -OMISSIS- risultava infatti catastalmente classificata come ufficio (categoria A/10), rientrando nella categoria funzionale “attività terziaria eccettuato il commercio” di cui alla lettera b) dell’art. 75, venendo tuttavia utilizzata come abitazione (categoria funzionale di cui alla lettera a).
L’utilizzo abitativo dell’unità immobiliare ne comportava di conseguenza il passaggio dalla categoria funzionale “attività terziaria eccettuato il commercio” alla categoria funzionale “abitazione”, configurando un mutamento tra categorie non omogenee in assenza dei prescritti titoli edilizi previsti dalla normativa urbanistica provinciale.
2.5. “ Violazione del principio di imparzialità dell’azione amministrativa - art. 97 cost ”.
Il comportamento tenuto dal Comune di Lana configurava una grave violazione del principio costituzionale di imparzialità dell’azione amministrativa.
L’evidente disparità di trattamento riservata al controinteressato -OMISSIS- rispetto al normale rigore applicato nei confronti di altri cittadini emergeva chiaramente dal ritardo ingiustificato nell’avvio del procedimento, dalla superficialità dell’istruttoria condotta, dall’acritico recepimento delle giustificazioni dedotte dal controinteressato e dall’omessa verifica della documentazione probatoria disponibile.
2.6. “ Comportamento ostruzionistico nell’accesso agli atti - violazione dell’art. 25 della legge 241/1990 ”.
L’atteggiamento gravemente ostruzionistico nell’esercizio del diritto di accesso agli atti tenuto dal Comune di Lana limitava l’attività difensiva del ricorrente, il quale otteneva la documentazione richiesta nell’ultimo giorno utile previsto dalla normativa e solamente a seguito di svariati solleciti.
Di conseguenza, l’impugnazione del provvedimento di archiviazione avveniva senza la possibilità di un’adeguata disamina della documentazione del procedimento.
2.7. “ Violazione dell’art. 10-bis della legge 241/1990 - omessa comunicazione dei motivi ostativi ”.
Il ricorrente lamentava la violazione, da parte dell’Amministrazione, dell’art. 10- bis della L. 241/1990, non avendo ricevuto la dovuta comunicazione concernente i motivi ostativi all’accoglimento della denuncia dallo stesso presentata.
L’omessa informazione dell’attività istruttoria svolta dal Comune di Lana lo privava della possibilità di fornire elementi probatori decisivi per l’accertamento del denunciato abuso, quali la documentazione relativa al contratto di locazione dell'appartamento p.m. -OMISSIS-, la dichiarazione testimoniale del sig. -OMISSIS-, le evidenze fotografiche dell’arredamento dell’ufficio nonché i chiarimenti sulle anomalie anagrafiche.
2.8. “ Errore di fatto e travisamento della realtà fattuale ”.
Ad avviso del ricorrente il provvedimento di archiviazione si fondava su di un grave travisamento della realtà fattuale, avendo recepito acriticamente dichiarazioni palesemente false e contraddittorie.
Il rapporto di servizio descriveva l’ufficio come dotato di “ Schreibtisch, EDV Ausstattung, eine kleine Büroküche sowie ein Ruheraum ”, laddove l’unità immobiliare risultava arredata come un vero e proprio appartamento. Analogamente, l’Amministrazione recepiva la dichiarazione del controinteressato di risiedere da anni nell’appartamento tavolarmente identificato nella p.m. -OMISSIS-, in realtà locato a terzi sino al mese di -OMISSIS-, in forza di un non meglio precisato “diritto di abitazione”, non rinvenibile nel libro fondiario.
Da ultimo, il Comune di Lana accoglieva le giustificazioni relative al “timore” nutrito dal controinteressato nei confronti del signor -OMISSIS-, nonostante quest’ultimo fosse sottoposto a divieto di dimora e la sua famiglia si fosse trasferita altrove.
2.9. “ Violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità ”.
Il ricorrente evidenziava inoltre come l’impugnato provvedimento si ponesse in contrasto con i principi di ragionevolezza e proporzionalità dell’azione amministrativa, non potendosi ritenere ragionevole l’archiviazione di una denuncia di abuso edilizio senza la previa verifica di elementi probatori facilmente acquisibili.
L’omessa documentazione fotografica del sopralluogo, inoltre, non risultava proporzionata rispetto alla gravità dell’abuso denunciato, così come non poteva ritenersi ragionevole il recepimento di dichiarazioni manifestamente contraddittorie senza alcuna verifica.
3. In data 27 ottobre 2025 si costituiva in giudizio l’Amministrazione resistente, depositando in data 7 novembre 2025 memoria cautelare attraverso la quale contestava la fondatezza dei motivi posti a fondamento del ricorso, di cui chiedeva la declaratoria di inammissibilità e comunque la reiezione.
4. Con ordinanza n. -OMISSIS- pubblicata in data -OMISSIS- questo Tribunale disattendeva l’istanza cautelare formulata dal ricorrente, non ravvisando la sussistenza di apprezzabili elementi di fumus boni iuris e dubitando altresì della sussistenza della condizione del cd. “interesse a ricorrere”.
5. Alla pubblica udienza tenutasi in data 11 febbraio 2026, a seguito di discussione, la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile sotto l’assorbente profilo del difetto della condizione dell’azione del cd. “interesse ad agire” in capo al ricorrente.
2. Il Collegio rileva preliminarmente come, in materia edilizia, il proprietario direttamente confinante con l’immobile nell’ambito del quale si assuma la sussistenza di un abuso abbia un interesse tutelato alla definizione dei procedimenti relativo alla medesima unità immobiliare entro il termine previsto dalla legge, tenendo conto dell’interesse sostanziale che, in relazione alla vicinanza, può nutrire in ordine all’esercizio dei poteri repressivi e ripristinatori da parte dell’organo competente (Consiglio di Stato, sez. VI, 18 maggio 2020, n. 3120). Sotto questo profilo, assume carattere dirimente l’approccio ermeneutico adottato dalla giurisprudenza amministrativa, secondo la quale l’elemento fisico-spaziale della vicinitas , ossia di uno stabile collegamento con l’immobile interessato dall’intervento, sia idoneo a fondare la legittimazione ad agire, ma non anche l’ulteriore condizione del cd. “interesse al ricorso”, da intendersi quale specifico pregiudizio derivante dal provvedimento impugnato.
Come è noto, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza 22 dicembre 2021 n. 22, ha affermato, tra l’altro, i seguenti principi di diritto: “ a) Nei casi di impugnazione di un titolo autorizzatorio edilizio, riaffermata la distinzione e l’autonomia tra la legittimazione e l’interesse al ricorso quali condizioni dell’azione, è necessario che il giudice accerti, anche d’ufficio, la sussistenza di entrambi e non può affermarsi che il criterio della vicinitas , quale elemento di individuazione della legittimazione, valga da solo ed in automatico a dimostrare la sussistenza dell’interesse al ricorso, che va inteso come specifico pregiudizio derivante dall’atto impugnato; b) L’interesse al ricorso correlato allo specifico pregiudizio derivante dall’intervento previsto dal titolo autorizzatorio edilizio che si assume illegittimo può comunque ricavarsi dall’insieme delle allegazioni racchiuse nel ricorso ” (principi recentemente ribaditi da Consiglio di Stato, sez. II, 30 dicembre 2025, n. 10440).
Tali principi di diritto, sanciti in materia di impugnazione di titoli edilizi di natura autorizzatoria, rappresentano espressione di un più generale criterio di natura processuale e possono senz’altro essere trasposti anche in relazione alla fattispecie concreta sottesa al presente giudizio, avente ad oggetto l’impugnazione di un provvedimento di archiviazione a seguito di segnalazione di un abuso da parte dell’odierno ricorrente.
Al fine della dimostrazione del presupposto del cd. “interesse ad agire”, dunque, in ossequio alla citata statuizione resa dall’Adunanza Plenaria, occorre che venga fornita prova della “ utilità ricavabile dalla tutela di annullamento e dall’effetto ripristinatorio; utilità che a sua volta è in funzione e specchio del pregiudizio sofferto ”. In particolare, il pregiudizio sofferto è rinvenuto in giurisprudenza nel possibile deprezzamento dell’immobile contiguo, ovvero nella compromissione dei beni della salute e dell’ambiente in danno di coloro che si trovano in durevole rapporto con la zona interessata (cfr. ex plurimis , in aggiunta alla citata Adunanza Plenaria, T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 15 maggio 2025, n. 900).
La dimostrazione del pregiudizio concreto può avvenire anche attraverso massime d’esperienza o presunzioni anche semplici – ma pur sempre dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza di cui all’art. 2729 c.c. – sul tipo di attività, opere o interventi e sulle conseguenze pregiudizievoli alle stesse riconducibili. L’interesse al ricorso può comunque ricavarsi dall’insieme delle allegazioni racchiuse nell’atto di impugnazione del provvedimento lesivo ed è suscettibile di essere precisato e comprovato dal ricorrente nel corso del processo, laddove sia posto in dubbio dalle controparti ovvero rilevato d’ufficio dal Giudice.
Applicando le coordinate ermeneutiche tracciate dalla giurisprudenza amministrativa al caso di specie, dalle complessive allegazioni del ricorrente articolate nel ricorso non emergono con sufficiente evidenza i pregiudizi concretamente lesivi derivanti dalla diversa destinazione d’uso dell’immobile, in realtà non prospettati nemmeno in via meramente potenziale. Né il presupposto del cd. “interesse al ricorso” risulta essere stato sufficientemente precisato e allegato a seguito della formale eccezione specificatamente sollevata dall’Amministrazione, essendosi la difesa del ricorrente solamente in sede di discussione soffermata esclusivamente sulla contiguità rispetto all’immobile del controinteressato.
Appare pertanto evidente come l’approccio logico-ricostruttivo offerto dal ricorrente onde ritenere sussistente l’interesse ad agire si risolva nella mera riaffermazione del solo criterio della vicinitas e, di conseguenza, della distinta condizione della legittimazione a ricorrere, senza che possa ravvisarsi alcun elemento, anche solo a livello indiziario, del pregiudizio subito per effetto della distinta destinazione d’uso impressa all’immobile contiguo. Sotto questo profilo, il richiamo all’interesse a evitare forme di abusivismo nel contesto condominiale in cui il ricorrente vanta la proprietà di un’unità immobiliare, così come prospettato in sede di discussione, assume la valenza di una mera richiesta di constatazione circa l’illegittimità dell’atto, scevra di una qualsivoglia valutazione in merito al pregiudizio sofferto.
In altri termini, il pregiudizio prospettato è costituito dall’illegittimità in sé della non consentita diversa destinazione d’uso dell’immobile da parte del controinteressato, con conseguente coincidenza tra cd. “interesse a ricorrere” e ripristino della legittimità asseritamente violata, in pieno spregio dei principi espressi dalla citata Adunanza Plenaria n. 22/2021 (sulla irrilevanza della mera “menomazione dei valori urbanistici” cfr. inoltre Consiglio di Stato, sez. II, 30 dicembre 2025, n. 10440).
Ne consegue pertanto che le molteplici criticità nell’azione amministrativa lamentate dal ricorrente, caratterizzate soprattutto dalla tempistica del sopralluogo e dalla mancata documentazione fotografica dei rilievi espletati nell’ambito di tale intervento, non possono assumere alcuna valenza ai fini dell’integrazione della condizione dell’azione oggetto di disamina e, conseguentemente, dell’ammissibilità dell’impugnazione.
3. Quanto alle spese di lite del procedimento, il Collegio rileva la sussistenza dei presupposti per la compensazione ex artt. 26 c.p.a. e 92 c.p.c. in considerazione della peculiarità della vicenda processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese del procedimento compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
ST HE, Presidente
Michele Menestrina, Consigliere
Fabrizio Cavallar, Consigliere
RE HE, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RE HE | ST HE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.