TRIB
Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/11/2025, n. 8813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8813 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 25813/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Stefania Stuccillo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 25813/2024 promossa da:
(C.F. ), domiciliato a Milano presso lo Parte_1 C.F._1
studio dell'Avv. DANIELA MURADORE che lo rappresenta e difende come procura in atti
ATTORE OPPONENTE
contro
(C.F. )), domiciliata a Milano presso lo studio dell'Avv. CP_1 C.F._2
MA PR che la rappresenta e difende come procura in atti
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia il Tribunale adito, rigettata ogni contraria domanda, istanza ed eccezione così giudicare:
pagina 1 di 7 - in via principale, nel merito: accogliere la spiegata opposizione e per l'effetto revocare,
dichiarare nullo e/o comunque annullare il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare che nulla è
dovuto dal Sig. alla Sig.ra con riferimento alle spese extra Parte_1 CP_2
assegno sostenute per la figlia azionate nel decreto ingiuntivo opposto;
CP_3
- In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa.
Per CP_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
- in via principale:
- rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dal sig. in Parte_1
quanto inammissibile e/o improcedibile e comunque infondata in fatto e diritto per i motivi tutti di cui alla narrativa dei precedenti scritti difensivi e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- in ogni caso, condannare il sig. a pagare in favore della sig.ra Parte_1 CP_1
a somma capitale di € 37.475,08=, oltre interessi legali dal dovuto al deposito del ricorso
[...]
per decreto ingiuntivo e successivi maturandi nella misura di cui al novellato art. 1284 Cod.
Civ. sino al soddisfo;
- in ogni caso con vittoria di spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 4/7/2024, proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 7502/2024 con il quale veniva ingiunto il pagamento, in favore di della somma di € 37.475,08, oltre interessi legali e spese della CP_1
pagina 2 di 7 procedura monitoria, a fronte del mancato pagamento delle spese extra assegno sostenute per gli studi universitari della figlia maggiorenne non economicamente sufficiente. CP_3
In particolare, nel ricorso per decreto ingiuntivo affermava che CP_1 Parte_1
non aveva provveduto al pagamento delle tasse universitarie per l'anno accademico 2021/2022 dovute per la figlia alla Charles University, nonché al pagamento delle relative spese di alloggio CP_3
della figlia medesima presso la città di Pilsen dal 2019 al 2022 per un totale complessivo pari a €
37.475,08; deduceva che la propria pretesa creditoria trovava fondamento nella statuizione della Corte
d'Appello di Milano n. 1221/2022 – r.g. 149/2021 che, in conformità con quanto già statuito nella
Sentenza di divorzio n. 6816/2020 emessa dal Tribunale di Milano, poneva a carico di Parte_1
le spese extra assegno, relative alla figlia, e ne incrementava la percentuale dal 70% al
[...]
100%.
Nell'atto di citazione l'opponente domandava, previa sospensione della provvisoria esecutività, la revoca del decreto ingiuntivo, riconoscendo come non dovuto il credito azionato, in quanto assunto in violazione delle Linee Guida espressamente richiamate dalla sentenza di divorzio, che costituisce il titolo della pretesa.
Sosteneva che le Linee Guida, della Corte di Appello e del Tribunale ordinario di Milano Parte_1
del 14 novembre 2017, in riferimento alle tasse universitarie per la frequentazione di istituti privati e all'alloggio presso la sede universitaria, richiedono necessariamente un preventivo accordo dei genitori sulla spesa conseguente;
quindi, il consenso del genitore che riceve dall'altro la richiesta, che nel caso di specie, secondo quanto ricostruiva l'opponente, non era mai stato dato.
pagina 3 di 7 Dunque, riteneva non dovuti gli importi azionati in via monitoria, in quanto frutto di una Parte_1
decisione unilaterale della madre di , nonché oggetto di espresso dissenso dell'opponente, il quale CP_3
avrebbe sempre riferito la sua contrarietà all'istituzione privata a favore di quella pubblica.
si costituiva in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto ed in particolare osservava CP_1
che le linee Guida potevano trovare applicazione per le sole spese successive, diverse e future da concordare tra i coniugi e non per quelle già vagliate e ritenute come dovute dal provvedimento medesimo, sottolineava dunque come la motivazione del provvedimento divorzile facesse esplicito richiamo al fatto che già all'epoca frequentava la Charles University e che le condizioni CP_3
economiche del padre erano tali da permettere a quest'ultimo di far fronte alle relative spese e che mai il medesimo aveva sollevato obiezione a che la figlia frequentasse un'università privata.
Con decreto del 23/10/2024 veniva rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e veniva fissata l'udienza per la prima comparizione delle parti e la trattazione della causa al 12/02/2025. All'udienza del 02/04/2025 le parti non raggiungevano l'accordo per la conciliazione della causa, che veniva poi rinviata per la rimessione in decisione.
L'opposizione è infondata e, pertanto, deve essere respinta.
La questione verte sulla contestata esistenza del diritto di credito della sig.ra a vedersi CP_1
riconosciuto il rimborso del 100% delle spese extra assegno sostenute per gli studi universitari in
Repubblica Ceca, presso la Charles University, della figlia maggiorenne non CP_3
economicamente autosufficiente. A tal proposito occorre richiamare la regolamentazione delle spese straordinarie, vigente tra le parti al momento del loro esborso, che è del seguente tenore: “L'ordinanza
presidenziale pronunciata nel procedimento di primo grado in data 19.6.2018 - argomentando sulle
pagina 4 di 7 immutate condizioni economiche delle parti rispetto al giudizio di separazione - ha confermato le
condizioni della sentenza di separazione n. 6222/2017 del 5.6.2017 secondo le quali il padre era tenuto
a corrispondere a titolo di “contributo al mantenimento indiretto della figlia – l'assegno CP_3
mensile di euro 2.000,00 (soggetto a rivalutazione annuale ISTAT), nonché il 100% delle spese
straordinarie intese spese sanitarie non coperte da servizio sanitario se concordate salva prescrizione
specialistica o urgenza, spese d'istruzione in istituto pubblico o privato se concordato (spese
comprensive di tasse d'iscrizione, libri, materiale di supporto anche informatico richiesto dalla
scuola, ripetizioni private se ritenute opportune o necessarie dal consiglio di classe), spese per attività
ludica, ricreativa e sportiva se concordate.
Tale pronuncia è stata confermata dal giudice istruttore con ordinanza n. 21484/2019 dell'11.12.2019
a fronte del ricorso x art. 709, ultimo comma, c.p.c. presentato dal sig. il sig. Parte_1
Reputa questa Corte che, contrariamente a quanto si legge nella sentenza impugnata, permangano le
condizioni per confermare il contributo del padre per le spese straordinarie relative ad nella CP_3
misura del 100% fissato nella sentenza di separazione e nell' ordinanza presidenziale del giudizio di
divorzio atteso il permanere da un lato del permanere del divario tra le condizioni economiche dei
genitori (come si è già esposto il ha un reddito dichiarato doppio rispetto a quello della Parte_1
e dall'altro delle aumentate esigenze di vita di determinate dalla sua crescita e dagli studi CP_2 CP_3
intrapresi.
Del tutto priva di fondamento è l'argomentazione svolta nell'atto d'appello secondo la quale l'esborso
per il mantenimento di supera di 10.000€. la spesa universitaria, argomentazione che, pare CP_3
essere posta a base del mancato pagamento da parte del delle spese extra-assegno Parte_1
pagina 5 di 7 (mancato pagamento non contestato). Meraviglia che soggetti appartenenti ad un contesto culturale e
sociale elevato non comprendano la pretestuosità di tali argomentazioni.
A deve essere garantito il tenore di vita che godeva durante il matrimonio dei suoi genitori, CP_3
devono esserle garantiti tutti i corsi di studi confacenti alle sue attitudini e aspirazioni. Sta
frequentando un'università estera con conseguente necessità di far fronte a tutti costi di permanenza in
una città straniera, secondo i livelli del contesto sociale in cui è nata e vissuta, atteso che il padre - il
quale non risulta aver mai sollevato questioni relative allo stile educativo - è allo stato in grado di
farvi fronte”.
Nessun rilievo può dunque essere attribuito, contrariamente a quanto invocato negli atti dell'opponente,
alle Linee Guida in materia di spese straordinarie della Corte di Appello e del Tribunale ordinario di
Milano avendo queste ultime ad oggetto specifiche spese extra assegno successive e future da concordarsi tra i genitori, per le quali l'ex coniuge che riceve dall'altro la richiesta deve, entro dieci giorni, se contrario, fa pervenire uno specifico e motivato dissenso;
costituisce un fatto noto, già
richiamato nella summenzionata statuizione della Corte d'Appello posta a fondamento del diritto di credito azionato in via monitoria, che frequentasse l'università privata all'estero, il cui pagamento CP_3
è stato per il 100% posto a carico del sig. al fine di garantire alla figlia lo stesso tenore di Parte_1
vita di cui godeva in costanza di matrimonio dei genitori.
Ciò premesso il motivato dissenso, documentato dall'opponente nelle mail prodotte al doc. n. 3, nulla ha a che vedere con il pagamento delle spese universitarie oggetto del presente giudizio, essendo quest'ultimo riferibile esclusivamente alla richiesta, della convenuta opposta, di trasferimento di , CP_3
per la prosecuzione degli studi in Italia, dalla Charles University di Pilsen all'università Humanitas.
pagina 6 di 7 Per converso, la mail prodotta dalla convenuta opposta nel fascicolo monitorio sun doc B n. 7 dà
evidenza della volontà dell'opponente di mantenere l'iscrizione della figlia presso l'università estera e che questa soluzione era peraltro preferibile rispetto al trasferimento in altra università privata in Italia.
Ne consegue che si deve ritenere provato il credito della convenuta opposta azionato in via monitoria;
pertanto, l'opposizione è infondata ed il decreto ingiuntivo deve essere confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, con riferimento ai valori minimi, in complessivi
€ 3.809,00 oltre 15% spese generali e oneri di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
ogni diversa istanza disattesa:
1) rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto già esecutivo;
2) condanna parte opponente a rifondere parte opposta delle spese di lite, liquidate in € 3.809,00 per compensi oltre 15% spese generali e oneri di legge
Milano, 11 novembre 2025
Il Giudice
dott. Elisabetta Stefania Stuccillo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Stefania Stuccillo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 25813/2024 promossa da:
(C.F. ), domiciliato a Milano presso lo Parte_1 C.F._1
studio dell'Avv. DANIELA MURADORE che lo rappresenta e difende come procura in atti
ATTORE OPPONENTE
contro
(C.F. )), domiciliata a Milano presso lo studio dell'Avv. CP_1 C.F._2
MA PR che la rappresenta e difende come procura in atti
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia il Tribunale adito, rigettata ogni contraria domanda, istanza ed eccezione così giudicare:
pagina 1 di 7 - in via principale, nel merito: accogliere la spiegata opposizione e per l'effetto revocare,
dichiarare nullo e/o comunque annullare il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare che nulla è
dovuto dal Sig. alla Sig.ra con riferimento alle spese extra Parte_1 CP_2
assegno sostenute per la figlia azionate nel decreto ingiuntivo opposto;
CP_3
- In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa.
Per CP_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
- in via principale:
- rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dal sig. in Parte_1
quanto inammissibile e/o improcedibile e comunque infondata in fatto e diritto per i motivi tutti di cui alla narrativa dei precedenti scritti difensivi e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- in ogni caso, condannare il sig. a pagare in favore della sig.ra Parte_1 CP_1
a somma capitale di € 37.475,08=, oltre interessi legali dal dovuto al deposito del ricorso
[...]
per decreto ingiuntivo e successivi maturandi nella misura di cui al novellato art. 1284 Cod.
Civ. sino al soddisfo;
- in ogni caso con vittoria di spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 4/7/2024, proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 7502/2024 con il quale veniva ingiunto il pagamento, in favore di della somma di € 37.475,08, oltre interessi legali e spese della CP_1
pagina 2 di 7 procedura monitoria, a fronte del mancato pagamento delle spese extra assegno sostenute per gli studi universitari della figlia maggiorenne non economicamente sufficiente. CP_3
In particolare, nel ricorso per decreto ingiuntivo affermava che CP_1 Parte_1
non aveva provveduto al pagamento delle tasse universitarie per l'anno accademico 2021/2022 dovute per la figlia alla Charles University, nonché al pagamento delle relative spese di alloggio CP_3
della figlia medesima presso la città di Pilsen dal 2019 al 2022 per un totale complessivo pari a €
37.475,08; deduceva che la propria pretesa creditoria trovava fondamento nella statuizione della Corte
d'Appello di Milano n. 1221/2022 – r.g. 149/2021 che, in conformità con quanto già statuito nella
Sentenza di divorzio n. 6816/2020 emessa dal Tribunale di Milano, poneva a carico di Parte_1
le spese extra assegno, relative alla figlia, e ne incrementava la percentuale dal 70% al
[...]
100%.
Nell'atto di citazione l'opponente domandava, previa sospensione della provvisoria esecutività, la revoca del decreto ingiuntivo, riconoscendo come non dovuto il credito azionato, in quanto assunto in violazione delle Linee Guida espressamente richiamate dalla sentenza di divorzio, che costituisce il titolo della pretesa.
Sosteneva che le Linee Guida, della Corte di Appello e del Tribunale ordinario di Milano Parte_1
del 14 novembre 2017, in riferimento alle tasse universitarie per la frequentazione di istituti privati e all'alloggio presso la sede universitaria, richiedono necessariamente un preventivo accordo dei genitori sulla spesa conseguente;
quindi, il consenso del genitore che riceve dall'altro la richiesta, che nel caso di specie, secondo quanto ricostruiva l'opponente, non era mai stato dato.
pagina 3 di 7 Dunque, riteneva non dovuti gli importi azionati in via monitoria, in quanto frutto di una Parte_1
decisione unilaterale della madre di , nonché oggetto di espresso dissenso dell'opponente, il quale CP_3
avrebbe sempre riferito la sua contrarietà all'istituzione privata a favore di quella pubblica.
si costituiva in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto ed in particolare osservava CP_1
che le linee Guida potevano trovare applicazione per le sole spese successive, diverse e future da concordare tra i coniugi e non per quelle già vagliate e ritenute come dovute dal provvedimento medesimo, sottolineava dunque come la motivazione del provvedimento divorzile facesse esplicito richiamo al fatto che già all'epoca frequentava la Charles University e che le condizioni CP_3
economiche del padre erano tali da permettere a quest'ultimo di far fronte alle relative spese e che mai il medesimo aveva sollevato obiezione a che la figlia frequentasse un'università privata.
Con decreto del 23/10/2024 veniva rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e veniva fissata l'udienza per la prima comparizione delle parti e la trattazione della causa al 12/02/2025. All'udienza del 02/04/2025 le parti non raggiungevano l'accordo per la conciliazione della causa, che veniva poi rinviata per la rimessione in decisione.
L'opposizione è infondata e, pertanto, deve essere respinta.
La questione verte sulla contestata esistenza del diritto di credito della sig.ra a vedersi CP_1
riconosciuto il rimborso del 100% delle spese extra assegno sostenute per gli studi universitari in
Repubblica Ceca, presso la Charles University, della figlia maggiorenne non CP_3
economicamente autosufficiente. A tal proposito occorre richiamare la regolamentazione delle spese straordinarie, vigente tra le parti al momento del loro esborso, che è del seguente tenore: “L'ordinanza
presidenziale pronunciata nel procedimento di primo grado in data 19.6.2018 - argomentando sulle
pagina 4 di 7 immutate condizioni economiche delle parti rispetto al giudizio di separazione - ha confermato le
condizioni della sentenza di separazione n. 6222/2017 del 5.6.2017 secondo le quali il padre era tenuto
a corrispondere a titolo di “contributo al mantenimento indiretto della figlia – l'assegno CP_3
mensile di euro 2.000,00 (soggetto a rivalutazione annuale ISTAT), nonché il 100% delle spese
straordinarie intese spese sanitarie non coperte da servizio sanitario se concordate salva prescrizione
specialistica o urgenza, spese d'istruzione in istituto pubblico o privato se concordato (spese
comprensive di tasse d'iscrizione, libri, materiale di supporto anche informatico richiesto dalla
scuola, ripetizioni private se ritenute opportune o necessarie dal consiglio di classe), spese per attività
ludica, ricreativa e sportiva se concordate.
Tale pronuncia è stata confermata dal giudice istruttore con ordinanza n. 21484/2019 dell'11.12.2019
a fronte del ricorso x art. 709, ultimo comma, c.p.c. presentato dal sig. il sig. Parte_1
Reputa questa Corte che, contrariamente a quanto si legge nella sentenza impugnata, permangano le
condizioni per confermare il contributo del padre per le spese straordinarie relative ad nella CP_3
misura del 100% fissato nella sentenza di separazione e nell' ordinanza presidenziale del giudizio di
divorzio atteso il permanere da un lato del permanere del divario tra le condizioni economiche dei
genitori (come si è già esposto il ha un reddito dichiarato doppio rispetto a quello della Parte_1
e dall'altro delle aumentate esigenze di vita di determinate dalla sua crescita e dagli studi CP_2 CP_3
intrapresi.
Del tutto priva di fondamento è l'argomentazione svolta nell'atto d'appello secondo la quale l'esborso
per il mantenimento di supera di 10.000€. la spesa universitaria, argomentazione che, pare CP_3
essere posta a base del mancato pagamento da parte del delle spese extra-assegno Parte_1
pagina 5 di 7 (mancato pagamento non contestato). Meraviglia che soggetti appartenenti ad un contesto culturale e
sociale elevato non comprendano la pretestuosità di tali argomentazioni.
A deve essere garantito il tenore di vita che godeva durante il matrimonio dei suoi genitori, CP_3
devono esserle garantiti tutti i corsi di studi confacenti alle sue attitudini e aspirazioni. Sta
frequentando un'università estera con conseguente necessità di far fronte a tutti costi di permanenza in
una città straniera, secondo i livelli del contesto sociale in cui è nata e vissuta, atteso che il padre - il
quale non risulta aver mai sollevato questioni relative allo stile educativo - è allo stato in grado di
farvi fronte”.
Nessun rilievo può dunque essere attribuito, contrariamente a quanto invocato negli atti dell'opponente,
alle Linee Guida in materia di spese straordinarie della Corte di Appello e del Tribunale ordinario di
Milano avendo queste ultime ad oggetto specifiche spese extra assegno successive e future da concordarsi tra i genitori, per le quali l'ex coniuge che riceve dall'altro la richiesta deve, entro dieci giorni, se contrario, fa pervenire uno specifico e motivato dissenso;
costituisce un fatto noto, già
richiamato nella summenzionata statuizione della Corte d'Appello posta a fondamento del diritto di credito azionato in via monitoria, che frequentasse l'università privata all'estero, il cui pagamento CP_3
è stato per il 100% posto a carico del sig. al fine di garantire alla figlia lo stesso tenore di Parte_1
vita di cui godeva in costanza di matrimonio dei genitori.
Ciò premesso il motivato dissenso, documentato dall'opponente nelle mail prodotte al doc. n. 3, nulla ha a che vedere con il pagamento delle spese universitarie oggetto del presente giudizio, essendo quest'ultimo riferibile esclusivamente alla richiesta, della convenuta opposta, di trasferimento di , CP_3
per la prosecuzione degli studi in Italia, dalla Charles University di Pilsen all'università Humanitas.
pagina 6 di 7 Per converso, la mail prodotta dalla convenuta opposta nel fascicolo monitorio sun doc B n. 7 dà
evidenza della volontà dell'opponente di mantenere l'iscrizione della figlia presso l'università estera e che questa soluzione era peraltro preferibile rispetto al trasferimento in altra università privata in Italia.
Ne consegue che si deve ritenere provato il credito della convenuta opposta azionato in via monitoria;
pertanto, l'opposizione è infondata ed il decreto ingiuntivo deve essere confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, con riferimento ai valori minimi, in complessivi
€ 3.809,00 oltre 15% spese generali e oneri di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
ogni diversa istanza disattesa:
1) rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto già esecutivo;
2) condanna parte opponente a rifondere parte opposta delle spese di lite, liquidate in € 3.809,00 per compensi oltre 15% spese generali e oneri di legge
Milano, 11 novembre 2025
Il Giudice
dott. Elisabetta Stefania Stuccillo
pagina 7 di 7