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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 18/12/2025, n. 1027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1027 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1372/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE - LAVORO in persona del Giudice del Lavoro d.ssa MA FEDELE ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato promossa con ricorso depositato il 21/08/2025 da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. con il patrocinio Parte_1 C.F._1 degli avv.ti Andrea Bordone, Ferdinando Perone e Paolo Perucco, elettivamente domiciliato/a presso lo studio dei medesimi in Varese, via Robbioni, 39
RICORRENTE
Contro
(C.F. , RESISTENTE CONTUMACE Controparte_1 P.IVA_1
OGGETTO Licenziamento individuale per giust. motivo soggettivo
Motivi della Decisione
Con ricorso depositato il 21/08/2025 ha dedotto: Parte_1 di aver lavorato per la società resistente dapprima come con un contratto di collaborazione autonoma occasionale dal 3 giugno al 8 settembre 2024 (cfr. doc. 2 ricorrente) successivamente con un contratto di apprendistato professionalizzante di 36 mesi a far tempo dal 9 settembre 2024 come addetta alla preparazione e vendita inquadrata nel livello 6S del CCNL turismo. (cfr. doc. 3 ricorrente); di essere stata licenziata per giustificato motivo soggettivo il 29.11.'24 (cfr. doc. 7).
Deducendo la nullità del contratto di apprendistato, in assenza di formazione stante il pregresso svolgimento delle medesime mansioni, nonché l'illegittimità del licenziamento ha chiesto:” accertata e dichiarata la nullità e/o l'inefficacia e/o l'illegittimità del contratto di collaborazione autonoma occasionale intercorso tra le parti dal 3 giugno al 8 settembre 2024 e/o del contratto di apprendistato professionalizzante del 9 settembre 2024, accertare e dichiarare che tra le parti si è instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e parziale al
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90% a decorrere dal 3 giugno 2024, e comunque dalla diversa data di giustizia, con inquadramento nel 4° livello CCNL Turismo Pubblici Esercizi, o in quello diverso di giustizia; accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato alla ricorrente e di conseguenza, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9, primo comma, e 3, primo comma, d. lgs. 23/2015, dichiarare tenuta e quindi condannare la convenuta al pagamento in favore della stessa ricorrente di un'indennità in misura pari a diciotto mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, per un importo mensile utile di € 1.735,32, e comunque nella diversa misura o per il diverso importo di giustizia, anche per la diversa disciplina di legge applicabile”.
Nessuno si è costituito la parte resistente che, ritualmente citata, è stata dichiarata contumace.
All'odierna udienza parte ricorrente ha chiesto di discutere la causa limitando la domanda alla sola illegittimità del licenziamento con quantificazione dell'indennità risarcitoria sulla base della retribuzione del livello 6s del ccnl turismo sul presupposto della nullità del contratto di apprendistato in assenza di formazione.
La causa e stata pertanto discussa e decisa, all'esito della camera di consiglio, con sentenza che si deposita.
Il ricorso è fondato. Deve preliminarmente mettersi in evidenza come parte resistente, avuta notizia del presente giudizio attraverso regolare notifica dell'atto introduttivo, non abbia ritenuto di costituirsi avanti al Tribunale.
La mancata costituzione in giudizio del datore di lavoro, cui incombeva la prova della sussistenza e gravità delle condotte contestate, comporta che nessun elemento sia stato fornito in ordine alla sussistenza del giustificato motivo soggettivo.
Conseguentemente, va dichiarata l'illegittimità del licenziamento intimato il 26.11.2024 con efficacia al 11.12.2024 al termine del preavviso.
In relazione alle conseguenze, si osserva che la disciplina applicabile ratione temporis è quella introdotta dal c.d. Jobs Act, ex artt. 3, comma 1, e 9 del D.L.gs 23/2015 in virtù dei quali Il rapporto lavorativo va dichiarato estinto e per le società che come nel caso in oggetto non raggiugono i requisiti dimensionali di cui all'art. 18, L. 300/1970, “non si applica l'articolo 3, comma 2, e l'ammontare delle indennità e dell'importo previsti dall'articolo 3, comma 1, dall'articolo 4, comma 1 e dall'articolo 6, comma 1, è dimezzato
…” con esclusione del limite massimo delle sei mensilità dichiarato incostituzionale con sentenza 118/2025 del 23.06.2025.
Ritiene questo Giudice che gli elementi da considerare per la determinazione dell'indennità siano: l'illegittimità del licenziamento (per omessa prova del giustificato motivo oggettivo) la durata del rapporto (dal 3/09/2024 al 11/12/2024) e le dimensioni
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complessive dell'azienda che contava una media di tre addetti su due sedi ed un capitale sociale di euro 1.000 (cfr. doc. 1 visura società).
Si ritiene conseguentemente congrua, un'indennità pari a 4 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto non soggetta a contribuzione.
Sul punto si concorda con parte ricorrente in merito alla quantificazione del tallone mensile sulla base del livello 6s del CCNL turismo, che la ricorrente avrebbe raggiunto al termine dell'apprendistato, avuto riguardo all'assenza di un chiaro piano formativo nel contratto di apprendistato prodotto e tenuto conto della pregressa attività della ricorrente in forma di collaborazione autonoma. Tale attività, ragionevolmente analoga quella svolta nel periodo del contratto di apprendistato, stante l'esiguità del numero degli addetti (1) presso la medesima sede di lavoro, evidenzia la strumentalizzazione della forma del contratto di apprendistato in difetto di reale formazione con conseguente assenza di causa della riduzione del corrispettivo. Infatti la controprestazione del datore di lavoro è ridotta proprio in ragione dell'erogazione della formazione professionalizzante. Si individua pertanto una retribuzione mensile lorda utile di euro 1411,00 sulla base delle tabelle retributive vigenti a giugno 2024 livello 6 S, in atti, tenuto conto del part time al 90% della ricorrente, per complessivi euro 5644,00 oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dal dovuto al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore della ricorrente in euro
1.700,00 per compenso oltre spese generali e accessori di legge (applicati i minimi per la natura contumaciale della causa nello scaglione di riferimento, omessa la fase istruttoria, ridotta la decisionale) da distrarsi in favore dei procuratori anticipatari
P.Q.M.
Il Tribunale, così provvede, nella contumacia della parte resistente:
- dichiara illegittimo il licenziamento intimato il 29.11.2024 e, per l'effetto, dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data dell'11.12.2024; condanna parte resistente al pagamento in favore della ricorrente di un'indennità pari a 4 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto non soggetta a contribuzione, ammontante a complessivi €. 5.644=, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dal dovuto al saldo;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente liquidate in complessivi euro 1.700,00 oltre spese generali ed accessori di legge da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Busto Arsizio, 18/12/2025 il Giudice del Lavoro
MA ED
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