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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/03/2025, n. 2552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2552 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa ALFONSINA BELLINI, all'udienza del 28.2.2025, con trattazione scritta, ha pronunciato la seguente sentenza
SENTENZA
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 29890 R.G. 2025 promossa da:
Parte_1 rappresentato e difeso dall' avv. FRANCO
CARLINI con elezione di domicilio in indirizzo telematico
Contro
CP_1 rappresentato e difeso dall' avv. MARIA PIA TETI con elezione di domicilio in Roma via Cesare Beccaria 29
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte_1 conveniva inCon ricorso N. RG 29890/2024, giudizio l' CP_1 chiedendo al giudice adito di accogliere le seguenti conclusioni: nel merito: accertare e dichiarare, previa sospensione dell'esecutività, la nullità dell' avviso di addebito n. 09720240005646119000 siccome fondato su debiti contributivi inesistenti o comunque prescritti, annullandone qualsiasi efficacia.
Con vittoria di spese ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Esponeva il ricorrente di essere socio e per breve tempo liquidatore della CP_2 cancellata dal Registro delle Imprese in data 22.7.2029; di non aver mai esercitato alcuna attività commerciale.
Tanto premesso, richiamava la giurisprudenza della Suprema Corte ( ord. n. 1759 del 27.1.2021) ed eccepiva la prescrizione dell' obbligo contributivo.
Si costituiva in giudizio l' CP_1 deducendo che l'istituto aveva notificato in data 10.07.2019 l'avviso di addebito n. 39720190004200462000, con il quale si chiedeva il pagamento della suindicata contribuzione (2° e 3° rata 2018); che tale , ,avviso non era stato opposto nei termini di legge e pertanto era divenuto definitivo e nessuna eccezione nel merito poteva essere più proposta.
Quanto all'eccezione di prescrizione, contestava quanto ex adverso dedotto facendo rilevare che la prescrizione era stata interrotta con la notifica dell'avviso sopra indicato ( ava n. 39720190004200462000 notificato con raccomandata n.
689617241996 il 10.07.2019 ( doc. 1 e 2 ) ; che la scadenza prevista per il pagamento della 2° rata 2018 era fissata al 20.08.2018; che, tenuto conto dell'atto interruttivo notificato il 10.07.2019 e delle sospensioni previste dalla normativa CO (articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e articolo 11, comma 9, del decreto- legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021) alla data della notifica dell'avviso di cui al presente giudizio, il credito dell'Istituto non era prescritto.
Precisava l' Istituto che la scadenza prevista per il pagamento della 3° rata 2018 era fissata al 16.11.2018; che il termine di prescrizione scadeva il 22.09.2024, tenuto conto delle sospensioni previste dalla normativa CO (articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.
27 e articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021); che, pertanto alla data della notifica dell'avviso di addebito ( 22/07/24), il credito sottostante risulta essere esigibile poiché non si è maturata la prescrizione quinquennale.
Tanto premesso, chiedeva il rigetto del ricorso siccome infondato in fatto ed in diritto;
con vittoria di spese.
Il giudice, alla odierna udienza, in trattazione scritta, all' esito del deposito di note autorizzate, decideva con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte da ritenersi assorbenti di ogni altra questione.
Osserva il giudice che l'avviso di addebito qui opposto trae origine dall' addebito n. 39720190004200462000 notificato in data 10.7.2019; che con tale avviso si si chiedeva il pagamento della suindicata contribuzione ( 2° e 3° rata 2018)
Orbene, l' CP_1 ha dedotto che tale avviso non era stato opposto nei termini di legge e, pertanto, era divenuto definitivo e nessuna eccezione nel merito poteva essere più proposta .
Avverso tale deduzione, parte ricorrente non ha opposto alcuna contestazione. Quanto all'eccezione di prescrizione, come correttamente evidenziato dall' CP_1 risulta che la prescrizione era stata interrotta con la notifica dell'avviso sopra
,
indicato ( ava n. 39720190004200462000 notificato con raccomandata n.
689617241996 il 10.07.2019 ( doc. 1 e 2 ) ; che la scadenza prevista per il pagamento della 2° rata 2018 era fissata al 20.08.2018; che, tenuto conto dell'atto interruttivo notificato il 10.07.2019 e delle sospensioni previste dalla normativa CO (articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e articolo 11, comma 9, del decreto- legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021) alla data della notifica dell'avviso di cui al presente giudizio, il credito dell'Istituto non era prescritto.
Passando all'esame del merito, l'opposizione è fondata e va accolta sulla base dei principi espressi dalla Suprema Corte nella sentenza n. 4440 del 21.2.2017: 66
La disciplina relativa alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali e del terziario è stata, come noto, modificata dall'art. 1, comma 203, I. n. 662/1996, il quale, nel riformulare l'art. 29, comma 1°, I. n. 160/1975, ha previsto che l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge n.613/1966 sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione (ancorché tale requisito non sia richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata);
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli.
Presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti è dunque pur sempre la prestazione di un'attività lavorativa abituale all'interno dell'impresa, sia essa gestita in forma individuale che societaria: e ciò perché - come a suo tempo rimarcato da Cass. S.U n.3240 del 2010 - l'assicurazione obbligatoria non intende proteggere l'elemento imprenditoriale del lavoro autonomo, ma piuttosto accomunare commercianti, coltivatori diretti e artigiani ai lavoratori dipendenti in ragione dell'espletamento di attività lavorativa abituale e prevalente all'interno dell'impresa.
E' piuttosto il caso di chiarire che, a parere del Collegio, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività del socio di società a responsabilità limitata (l'onere della prova dei quali è a carico dell' CP_1 sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto considerato in seno all'impresa che costituisce l'oggetto della società, ovviamente al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, per la quale semmai ricorre l'obbligo dell'iscrizione alla gestione separata di cui alla legge n. 335/1995. Detto altrimenti, va assicurato alla gestione commercianti il socio di società a responsabilità limitata che si dedica abitualmente e prevalentemente al lavoro in azienda, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell'impresa, come invece ritenuto da Cass. nn. 3835 e 17370 del 2016: una tale accezione del requisito della "prevalenza", infatti, meglio si attaglia alla lettera della disposizione, volta all'evidenza a valorizzare l'elemento del lavoro personale, e meglio aderisce alla ratio dell'estensione dell'obbligo assicurativo introdotto dal legislatore per i soci di società a responsabilità limitata, dal momento che include nell'area di applicazione dell'assicurazione commercianti tutti i casi in cui l'attività del socio, ancorché abituale e prevalente rispetto al resto delle sue proprie attività, non possa essere ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi dell'impresa. Del resto, risulta dai lavori preparatori (e segnatamente dal parere n.926/1998, reso dal Consiglio di Stato su interpello del Ministero del Lavoro) che l'art. 1, comma 203, I. n. 662/1996, è stato introdotto, tra l'altro, per eliminare i dubbi che erano stati sollevati a proposito dell'iscrizione nella gestione dei soci di società a responsabilità limitata, dato che su costoro non grava logicamente alcun rischio nella conduzione dell'impresa: si voleva in altri termini evitare che, grazie allo schermo della struttura societaria, la prestazione di lavoro resa dal socio nell'impresa sociale fosse sottratta alla contribuzione previdenziale e, al contempo, superare la preesistente disparità di trattamento dei titolari di ditte individuali e dei soci di società di persone rispetto ai soci di società a responsabilità limitata “. Orbene, nel caso in esame, nessuna prova è stata offerta dall' CP_1 in ordine ai requisiti richiesti per la iscrizione, tenuto conto della specifica contestazione svolta dall' opponente e della assenza di qualsivoglia prova da parte dell' CP_1 . Da ciò consegue che l'opposizione va accolta e per l'effetto dichiarato che
è dovuto dall' opponente in relazione all' avviso di addebito n.nulla
09720240005646119000..
Tenuto conto delle difformi pronunzie di legittimità, sono da ritenere sussistenti gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite.
P. Q. M.
Accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara che nulla è dovuto dall' opponente in relazione all' avviso di addebito n.09720240005646119000.
Compensa le spese.
Roma, 28.2.2025
La Giudice
Dott.ssa Alfonsina Bellini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa ALFONSINA BELLINI, all'udienza del 28.2.2025, con trattazione scritta, ha pronunciato la seguente sentenza
SENTENZA
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 29890 R.G. 2025 promossa da:
Parte_1 rappresentato e difeso dall' avv. FRANCO
CARLINI con elezione di domicilio in indirizzo telematico
Contro
CP_1 rappresentato e difeso dall' avv. MARIA PIA TETI con elezione di domicilio in Roma via Cesare Beccaria 29
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte_1 conveniva inCon ricorso N. RG 29890/2024, giudizio l' CP_1 chiedendo al giudice adito di accogliere le seguenti conclusioni: nel merito: accertare e dichiarare, previa sospensione dell'esecutività, la nullità dell' avviso di addebito n. 09720240005646119000 siccome fondato su debiti contributivi inesistenti o comunque prescritti, annullandone qualsiasi efficacia.
Con vittoria di spese ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Esponeva il ricorrente di essere socio e per breve tempo liquidatore della CP_2 cancellata dal Registro delle Imprese in data 22.7.2029; di non aver mai esercitato alcuna attività commerciale.
Tanto premesso, richiamava la giurisprudenza della Suprema Corte ( ord. n. 1759 del 27.1.2021) ed eccepiva la prescrizione dell' obbligo contributivo.
Si costituiva in giudizio l' CP_1 deducendo che l'istituto aveva notificato in data 10.07.2019 l'avviso di addebito n. 39720190004200462000, con il quale si chiedeva il pagamento della suindicata contribuzione (2° e 3° rata 2018); che tale , ,avviso non era stato opposto nei termini di legge e pertanto era divenuto definitivo e nessuna eccezione nel merito poteva essere più proposta.
Quanto all'eccezione di prescrizione, contestava quanto ex adverso dedotto facendo rilevare che la prescrizione era stata interrotta con la notifica dell'avviso sopra indicato ( ava n. 39720190004200462000 notificato con raccomandata n.
689617241996 il 10.07.2019 ( doc. 1 e 2 ) ; che la scadenza prevista per il pagamento della 2° rata 2018 era fissata al 20.08.2018; che, tenuto conto dell'atto interruttivo notificato il 10.07.2019 e delle sospensioni previste dalla normativa CO (articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e articolo 11, comma 9, del decreto- legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021) alla data della notifica dell'avviso di cui al presente giudizio, il credito dell'Istituto non era prescritto.
Precisava l' Istituto che la scadenza prevista per il pagamento della 3° rata 2018 era fissata al 16.11.2018; che il termine di prescrizione scadeva il 22.09.2024, tenuto conto delle sospensioni previste dalla normativa CO (articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.
27 e articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021); che, pertanto alla data della notifica dell'avviso di addebito ( 22/07/24), il credito sottostante risulta essere esigibile poiché non si è maturata la prescrizione quinquennale.
Tanto premesso, chiedeva il rigetto del ricorso siccome infondato in fatto ed in diritto;
con vittoria di spese.
Il giudice, alla odierna udienza, in trattazione scritta, all' esito del deposito di note autorizzate, decideva con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte da ritenersi assorbenti di ogni altra questione.
Osserva il giudice che l'avviso di addebito qui opposto trae origine dall' addebito n. 39720190004200462000 notificato in data 10.7.2019; che con tale avviso si si chiedeva il pagamento della suindicata contribuzione ( 2° e 3° rata 2018)
Orbene, l' CP_1 ha dedotto che tale avviso non era stato opposto nei termini di legge e, pertanto, era divenuto definitivo e nessuna eccezione nel merito poteva essere più proposta .
Avverso tale deduzione, parte ricorrente non ha opposto alcuna contestazione. Quanto all'eccezione di prescrizione, come correttamente evidenziato dall' CP_1 risulta che la prescrizione era stata interrotta con la notifica dell'avviso sopra
,
indicato ( ava n. 39720190004200462000 notificato con raccomandata n.
689617241996 il 10.07.2019 ( doc. 1 e 2 ) ; che la scadenza prevista per il pagamento della 2° rata 2018 era fissata al 20.08.2018; che, tenuto conto dell'atto interruttivo notificato il 10.07.2019 e delle sospensioni previste dalla normativa CO (articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e articolo 11, comma 9, del decreto- legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021) alla data della notifica dell'avviso di cui al presente giudizio, il credito dell'Istituto non era prescritto.
Passando all'esame del merito, l'opposizione è fondata e va accolta sulla base dei principi espressi dalla Suprema Corte nella sentenza n. 4440 del 21.2.2017: 66
La disciplina relativa alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali e del terziario è stata, come noto, modificata dall'art. 1, comma 203, I. n. 662/1996, il quale, nel riformulare l'art. 29, comma 1°, I. n. 160/1975, ha previsto che l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge n.613/1966 sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione (ancorché tale requisito non sia richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata);
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli.
Presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti è dunque pur sempre la prestazione di un'attività lavorativa abituale all'interno dell'impresa, sia essa gestita in forma individuale che societaria: e ciò perché - come a suo tempo rimarcato da Cass. S.U n.3240 del 2010 - l'assicurazione obbligatoria non intende proteggere l'elemento imprenditoriale del lavoro autonomo, ma piuttosto accomunare commercianti, coltivatori diretti e artigiani ai lavoratori dipendenti in ragione dell'espletamento di attività lavorativa abituale e prevalente all'interno dell'impresa.
E' piuttosto il caso di chiarire che, a parere del Collegio, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività del socio di società a responsabilità limitata (l'onere della prova dei quali è a carico dell' CP_1 sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto considerato in seno all'impresa che costituisce l'oggetto della società, ovviamente al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, per la quale semmai ricorre l'obbligo dell'iscrizione alla gestione separata di cui alla legge n. 335/1995. Detto altrimenti, va assicurato alla gestione commercianti il socio di società a responsabilità limitata che si dedica abitualmente e prevalentemente al lavoro in azienda, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell'impresa, come invece ritenuto da Cass. nn. 3835 e 17370 del 2016: una tale accezione del requisito della "prevalenza", infatti, meglio si attaglia alla lettera della disposizione, volta all'evidenza a valorizzare l'elemento del lavoro personale, e meglio aderisce alla ratio dell'estensione dell'obbligo assicurativo introdotto dal legislatore per i soci di società a responsabilità limitata, dal momento che include nell'area di applicazione dell'assicurazione commercianti tutti i casi in cui l'attività del socio, ancorché abituale e prevalente rispetto al resto delle sue proprie attività, non possa essere ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi dell'impresa. Del resto, risulta dai lavori preparatori (e segnatamente dal parere n.926/1998, reso dal Consiglio di Stato su interpello del Ministero del Lavoro) che l'art. 1, comma 203, I. n. 662/1996, è stato introdotto, tra l'altro, per eliminare i dubbi che erano stati sollevati a proposito dell'iscrizione nella gestione dei soci di società a responsabilità limitata, dato che su costoro non grava logicamente alcun rischio nella conduzione dell'impresa: si voleva in altri termini evitare che, grazie allo schermo della struttura societaria, la prestazione di lavoro resa dal socio nell'impresa sociale fosse sottratta alla contribuzione previdenziale e, al contempo, superare la preesistente disparità di trattamento dei titolari di ditte individuali e dei soci di società di persone rispetto ai soci di società a responsabilità limitata “. Orbene, nel caso in esame, nessuna prova è stata offerta dall' CP_1 in ordine ai requisiti richiesti per la iscrizione, tenuto conto della specifica contestazione svolta dall' opponente e della assenza di qualsivoglia prova da parte dell' CP_1 . Da ciò consegue che l'opposizione va accolta e per l'effetto dichiarato che
è dovuto dall' opponente in relazione all' avviso di addebito n.nulla
09720240005646119000..
Tenuto conto delle difformi pronunzie di legittimità, sono da ritenere sussistenti gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite.
P. Q. M.
Accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara che nulla è dovuto dall' opponente in relazione all' avviso di addebito n.09720240005646119000.
Compensa le spese.
Roma, 28.2.2025
La Giudice
Dott.ssa Alfonsina Bellini