Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sicilia, sentenza 21/01/2026, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sicilia |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
composta dai magistrati:
TO CHIAZZESE Presidente Adriana PARLATO Giudice PA RAPPA Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA N.
nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 70012 del registro di Segreteria, promosso dalla Procura regionale nei confronti di Agenzia delle entrate-ON (C.F. e P. IVA: 13756881002), subentrata a titolo universale a ON IA S.p.A., in persona del Direttore centrale “Normativa e Contenzioso”, avv. Paola Conforti (C.F.
[...]), rappresentata e difesa, giusta procura su foglio separato da intendersi in calce alla memoria di costituzione, dall’avv. Antonio Zottarelli (C.F. [...]) e con lui elettivamente domiciliata in Rionero in Vulture (PZ), Largo Annunziata n. 4, con dichiarazione che gli atti e le comunicazioni vengano effettuate ai seguenti recapiti, n. fax: 0972/085385 e PEC:
avvantoniozottarelli@pec.giuffre.it.
Esaminati gli atti ed i documenti di causa.
Uditi, nell’udienza pubblica del 10 dicembre 2025, il giudice relatore 12/2026 PA AP, il SPG Fulvio Alagna per il P.M. e l’avv. Antonio Zottarelli per Agenzia delle entrate-ON.
Ritenuto in
FATTO
I. Con atto di citazione, depositato in data 11 luglio 2025 e ritualmente notificato, la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale conveniva in giudizio l’Agenzia delle entrate-ON (d’ora in poi ER), subentrata a titolo universale a ON IA S.p.A. (già Agente della riscossione per le province siciliane) per sentirla condannare al risarcimento del danno di euro 14.930,96 - relativo a sette cartelle di pagamento (nn. 9920090006816857, 29920080031554672, 29920080023029105, 29920070018891329, 29920100028484527, 29920090027246533, 29920070018891531002 emesse nei confronti del sig. RE AO) annullate per vizi di notifica con sentenza definitiva del giudice tributario - in favore dei diversi soggetti titolari del credito tributario esplicitati analiticamente per ciascuna cartella, oltre rivalutazione ed interessi legali nonché al pagamento delle spese legali, queste ultime in favore dello Stato.
II. L’azione dell’Ufficio requirente prendeva avvio dalla nota del 02.07.2024 trasmessa dalla Direzione provinciale (DP) di Trapani dell’Agenzia delle entrate (Ae), facente seguito alla sua segnalazione di danno del 15.06.2020 e alla costituzione in mora di ON IA S.p.A. del 17.02.2020, con la quale si chiedevano istruzioni sul rinnovo di quest’ultima costituzione in mora per il danno di euro 21.268,67 derivante dalla sentenza di secondo grado della Commissione Tributaria Regionale (CTR) di Palermo n. 3016/12/2018 (emessa il 25/06/2018 e depositata il 16/07/2018) passata in giudicato, con cui il Giudicante tributario, in riforma parziale della sentenza n.
1397/01/2015 della Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Trapani, aveva accolto parzialmente per n. 16 cartelle il ricorso n.
765/14 depositato il 31/10/2014 dal contribuente sig. RE AO contro Agenzia delle entrate-D.P. di Trapani e contro ON IA S.p.A. avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per la parte relativa a 17 cartelle di pagamento in essa portate per l’inesistenza di quest’ultime per vizi di notifica.
II.a. La Procura, all’esito dell’istruttoria, rappresentava quanto segue.
Il sig. RE AO con il suddetto ricorso impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificatagli in data 14/07/2014 da parte della ON IA S.p.A. per la parte riferita alle seguenti cartelle esattoriali nn. 29920130021679704, 29920130013642577, 29920120023129814, 29920120017164668, 29920120009431015, 29920110017961657, 29920110004427632, 29920090006816857, 29920080031554672, 29920080023029105, 29920080002312543, 29920070027050863, 29920070018891329, 29920100028484527, 29920090027246533, 29920070027050863, 29920100021568559 relative al mancato pagamento di diversi tributi per anni d’imposta compresi tra il 1999 e il 2009, prospettandone la loro inesistenza/nullità insanabile per mancanza di regolarità della loro notifica ai sensi degli artt. 28 dPR 602/1973 e 148 c.p.c. il cui onere probatorio incombeva sul concessionario della riscossione ed eccependo la prescrizione del credito tributario in esse portato per violazione dei termini di notifica dell’avviso di accertamento previsti dell’art. 43 del dPR 600/1973.
ON IA S.p.a. costituendosi nel giudizio tributario di primo grado chiedeva di dichiarare il difetto della propria legittimazione passiva per tutte le contestazioni relative alla fase precedente alla consegna del ruolo all’Agente della riscossione e l’inammissibilità del ricorso ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 e 21, co. 1 del D.lgs 546/1992 in quanto tutti gli atti presupposti alla comunicazione ipotecaria regolarmente notificati e autonomamente impugnabili non erano stati illo tempore contestati dal ricorrente, evidenziando in particolare che le cartelle erano state tutte regolarmente notificate e richiamando la disciplina regolata dagli artt. 26 dPR 602/1973 e 60 del dPR 600/1973 e con le modalità di cui all’art. 137 e ss. c.p.c. salvo alcune differenze.
Con sentenza n. 1397/01/2015 la CTP di Trapani accoglieva integralmente il ricorso dichiarando l’inesistenza e la nullità insanabile della notifica delle cartelle impugnate, stante che le stesse erano state notificate a mezzo di TNT POST e non tramite Poste Italiane a cui il D.lgs. n. 261/1999 continuava a riservare in via esclusiva gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie per cui se la notificazione risultava affidata a un’agenzia privata di recapito non era conforme a quanto previsto dall’art. 140 c.p.c., non perfezionandosi in tal modo il procedimento notificatorio.
In data 24 agosto 2015, ON IA proponeva appello (riunito a quello dell’Agenzia delle entrate) evidenziando che due cartelle erano state notificate nelle mani dello stesso ricorrente ed una da Poste Italiane PA mentre per le altre cartelle richiamava il processo di liberalizzazione dei servizi postali definito con il D.lgs. 58/2011 per cui la raccomandata inviata tramite una agenzia di recapiti debitamente autorizzata avrebbe avuto lo stesso valore di quella inviata con Poste Italiane. Secondo l’appellante, essendo l’invio delle prescritte raccomandate avvenuto tramite la società TNT POST Srl e il Consorzio Stabile Olimpo, titolari di licenze del MISE, con i quali il concessionario aveva stipulato regolari contratti per l’affidamento del servizio di gestione integrale del processo di notifica degli atti esattoriali , non vi erano motivi per ritenere l’inesistenza giuridica di tali notificazioni. La sentenza di primo grado veniva appellata anche dall’Agenzia delle entrate, evidenziando che le eccezioni del contribuente sarebbero prive di fondamento in quanto gli atti prodromici alle cartelle impugnate erano stati notificati nei termini di legge ed ogni contestazione sulla tardiva notifica doveva essere sollevata all’atto della notifica stessa delle relative cartelle.
Con sentenza n. 3016/12/2018 la CTR IA accoglieva l’appello solo nei confronti della cartella 29920100021568559 la cui notifica era avvenuta a mezzo Poste Italiane mentre per il resto confermava la sentenza di primo grado ricostruendo la disposizione di cui l’art. 4, lett.
a) del D.lgs n. 261/1999 nel senso che erano riservati a Poste Italiane sia le notificazioni di atti a mezzo posta che le notificazioni di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla L. n. 890 del 20 novembre 1982 e s.m. ritenendo riguardo alla prima categoria di atti che vi era la volontà legislativa di riservare al fornitore del servizio universale le trasmissioni a mezzo posta di atti (anche non giudiziari) quando tali trasmissioni erano destinate ad integrare la procedura notificatoria degli atti medesimi senza alcuna distinzione tra notificazioni a mezzo posta effettuate dall’ufficiale giudiziario ex L. n. 890 del 1982 e notificazioni a mezzo posta effettuate da soggetti diversi dall’ufficiale giudiziario in base ad altre disposizioni di legge, al fine di assicurare l’effettività della funzione probatoria dell’invio raccomandato.
II.b. Il P.M., quindi, acquisiva da Agenzia delle entrate-ON una documentata relazione sulla suddetta segnalazione di danno erariale riportando nell’atto di citazione quanto riferito dalla stessa.
L’ER, dopo avere evidenziato che le cartelle di pagamento oggetto della suddetta decisione tributaria erano allo stato con un carico a debito residuo azzerato per effetto dei provvedimenti di sgravio per indebito (o annullamento della coobbligazione) emessi dall’Ente impositore in data 04/10/2018, illustrava che la loro notificazione era avvenuta a mezzo di messo notificatore ex art. 26, co. 1, primo periodo, del dPR n. 602/1973 nominato dall’Agente della riscossione seppure dipendente dal service esterno di notifica (affidatario del servizio di notifica sulla base di apposita regolamentazione contrattuale) e non mediante l’invio di raccomandata con ricevuta di ritorno. Sul punto si aggiungeva che per le suddette cartelle il soggetto notificatore era il messo notificatore, il quale, sempre per autonoma determinazione e sempre sotto la sua esclusiva responsabilità, nei casi di notifica a persona di famiglia ex art. 139 c.p.c., aveva affidato all’operatore postale privato il mero recapito della lettera raccomandata informativa richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui nel complessivo procedimento di notificazione delle cartelle l ’operatore di posta privata può legittimamente intervenire, purché tale intervento sia richiesto da un soggetto legittimato a procedere alla notifica e sotto la sua responsabilità.
Inoltre, era evidenziato che già a partire dalla novella del 2011 apportata all’art. 4 del d.lgs. n. 261/1999, poi integralmente sostituito ad opera dell’art. 1, co. 4, del d.lgs. 31 marzo 2011, n. 58 (ora abrogato per effetto della Legge 4 agosto 2017, n. 124) l’ambito delle attività affidate in esclusiva al fornitore del servizio universale era stato sensibilmente ridotto, includendo soltanto le notificazioni e le comunicazioni di “atti giudiziari” e la notificazione dei verbali di contestazione delle violazioni al codice della strada, richiamando la relativa giurisprudenza di legittimità.
Infine, per i casi di notifica delle cartelle a persone della famiglia l’Agenzia sosteneva che l’art. 139 c.p.c. è stato sempre interpretato nel senso che l’invio della lettera raccomandata integra una semplice partecipazione di notizia di un atto già perfetto, irrilevante per la determinazione del momento in cui la notificazione può ritenersi compiuta e la cui mancanza determina mera irregolarità riportando l’orientamento della Corte di cassazione espressasi con la sentenza n.
35016/2023 secondo cui “la notifica a mezzo poste private è nulla (e non inesistente) solo in relazione agli atti processuali (cfr. Cass., S.U.,
n. 299/2020; conf. Cass. n. 1357/2022)”.
L’Agenzia concludeva sul punto che le suddette circostanze non erano state fatte valere e non erano compiutamente emerse nel corso del giudizio tributario ma potevano essere prese in considerazione nel giudizio di responsabilità amministrativa al fine di valutare appieno la regolarità della condotta dell’Agente della riscossione in omaggio al principio di autonomia dei due giudizi.
L’ER, poi, illustrava le attività compiute dopo la notifica delle cartelle di pagamento consistite nella notificazione degli avvisi di intimazione e, stante la perdurante morosità e la presenza di immobili in capo al debitore accertata a seguito di accesso agli archivi dell’Anagrafe Tributaria, della comunicazione preventiva d’ipoteca foriera del contenzioso in esame.
L’Agenzia delle entrate-ON aggiungeva che la sentenza di appello non era stata ulteriormente gravata per i seguenti motivi:
1) la maggior parte delle cartelle di pagamento interessate erano relative a partite di importo inferiore a euro 1.000,00 riguardanti ruoli affidati all’Agente della riscossione entro il 31.12.2015 per cui ricadevano nell’annullamento automatico disposto dall’art. 4 del D.L.
119/2018 da effettuare “alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili”
e tale norma ha avuto luogo proprio in pendenza dei termini per il gravame in Cassazione.
Successivamente era stato disposto anche l’annullamento ex lege per i debiti fino a euro 5.000, ai sensi dell’art. 4, commi da 4 a 9, del D.L. n.
41/2021 ed ancora con lo “Stralcio L. 197/2022” era stato disposto un nuovo annullamento automatico dei debiti di importo residuo “alla data del 31.12.2015 fino a 1.000 euro affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015. L’ER rilevava che, applicando le suddette disposizioni, sarebbero state comunque annullate molte delle cartelle in esame per un importo di euro 16.481,31.
Relativamente alla cartella n. 29920070018891531002 riportante un carico di euro 5.022,20 si rappresentava che era stato emesso un provvedimento di annullamento della coobbligazione, facendo venire meno esclusivamente il carico intestato al sig. RE AO ma lasciando impregiudicate le ulteriori iscrizioni a ruolo effettuate nei confronti dell’obbligato principale, ditta IT NO e RE AO Snc“ nonché del primo coobbligato sig.ra IT NO”
non interessate dalla pronuncia in commento.
2) in data 4 ottobre 2018, in pendenza dei termini per il gravame, l’Agenzia delle entrate emetteva per tutte le cartelle diverse da quest’ultima sgravio per indebito.
L’ER, poi, richiamava l’art. 64 del D.lgs. 110/2024 (entrato in vigore l’8 agosto 2024) il quale aveva disposto che, per quanto concerne le quote affidate in riscossione fino al 31 dicembre 2024 e ai tentativi di riscossione effettuati fino alla data di entrata in vigore della riforma
(08/08/2024), si rendono espressamente applicabili le disposizioni di cui all’art. 1, co. 529, della legge n. 228/2012, che limitano la responsabilità dell’Agente della riscossione alle sole ipotesi di condotta dolosa (art. 6, comma 2, lett. b), precludendo l’avvio dell’azione di responsabilità amministrativa e contabile in ogni altra ipotesi.
II.c. Il P.M. valutata la suddetta relazione non ne condivideva gli assunti argomentando che la notificazione ex se risulta essere frutto di una concatenazione di eventi, in cui l’invio della comunicazione è l’ultima parte del summenzionato iter ed evidenziando che il “messo notificatore” richiamato dall’Agenzia che avrebbe curato “l’attività precedente” (se mai una scissione in fasi della procedura di notificazione era ammissibile) si identificherebbe sempre in soggetti dipendenti dalla società SDI s.r.l., non abilitata e, dunque, la relativa attività di notificazione non poteva che tradursi in atti inesistenti.
A proposito dell’evocato processo di liberalizzazione del servizio postale il P.M. argomentava che:
1. La novella del 2017 si rende inapplicabile in ogni caso, stante che tutte le cartelle di pagamento sono state notificate in un periodo storico anteriore (dal 2007 al 2013).
2. Per le cartelle di pagamento precedenti al 2011, e dunque anteriori alle novelle normative del 2011 e del 2017, non si applica nemmeno il D.lgs n. 58 del 2011;
3. Per le cartelle di pagamento post 2011 nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata col D.lgs n. 58 del 2011 e quella portata a pieno compimento dalla L. n. 154 del 2017 era legittima la notifica tramite operatore postale privato in possesso dello specifico titolo abilitativo costituito dalla licenza individuale di cui all ’art. 5, co.
1 del D.lgs n. 261 del 1999.
Il P.M., dopo avere acquisito l’elenco delle licenze individuali da parte del Ministero dello sviluppo economico, rilevava che TNT Post e SDI Srl, che avevano effettuato le notifiche delle cartelle di pagamento nel periodo sub 3., non risultavano in tali elenchi.
L’Ufficio requirente, quindi, riteneva che tutte le 16 cartelle di pagamento dichiarate inesistenti/nulle dal Giudice tributario ivi comprese quelle ricadenti nel campo di applicazione dell’art. 4 del D.L.
119/2018 così come la cartella n. 29920070018891531002 riportante un carico di euro 5.022,20 le quali non erano state oggetto di denuncia erariale, costituivano un danno erariale che quindi veniva quantificato nel maggiore importo di euro 27.786,74 rispetto all’importo di euro 21.268,67 denunciato dall’Agenzia delle entrate.
III. In relazione a tali fatti, la Procura regionale emetteva invito a dedurre in data 14 febbraio 2025 nei confronti di ER quale subentrante universale nei rapporti attivi e passivi nonché processuali di ON IA S.p.A.
Con la nota dell’8 aprile 2025 l’Agenzia delle entrate-ON formulava deduzioni difensive per mezzo del Direttore regionale per la IA p.t. L’Ente invitato svolgeva le seguenti deduzioni preprocessuali:
a) l’Agente della ON aveva notificato tutte le cartelle di pagamento a mezzo di messo notificatore presso il domicilio fiscale del debitore e nel caso di consegna a soggetto diverso convivente con il destinatario (moglie e figli) aveva dato notizia dell’avvenuta notificazione con lettera raccomandata ex art. 60 co. 1, lett. b)-bis del dPR n. 600/1973 affidata ad un operatore postale privato ribadendo che la lettera raccomandata integra una notifica già perfetta.
b) riguardo all’apparente assenza di licenza individuale in capo a TNT Post si evidenziava che TNT Post Italia S.p.A., socio Unico della TNT Post, fosse titolare della licenza individuale per la prestazione di servizi postali ex art. 1, co 4, del D.M. 4/02/2000 n. 73, rilasciata dal Ministero al n. 308/2003 e dell’autorizzazione generale n. 1230/2003.
Si aggiungeva che “nel tempo, la predetta società variava la propria denominazione in Nexive S.p.A., mantenendo il medesimo codice fiscale, e, successivamente, a far tempo dal 1° luglio 2020, in conseguenza della cessione del ramo d’azienda relativo ai servizi di recapito postale, stampa, digitali, compresa la partecipazione in Nexive S.c.a.r.l., confluiva in Nexive Network s.r.l. che ora era titolare della licenza individuale speciale per la notifica di atti giudiziari e contravvenzioni n. 1 - A1/2019”.
La Procura riteneva fondata solo quest’ultima deduzione per cui procedeva a stralciare dal danno contestato gli importi delle cartelle notificate dopo il 30 aprile 2011, data di entrata in vigore del D.lgs. n.
58/2011, rideterminando il danno contestato in euro 14.930,96.
Riguardo alla prima deduzione il P.M. sottolineava la differenza tra la notifica ex art. art. 60 co. 1, lett. b)-bis del dPR n. 600/1973 e l’art. 139 c.p.c. in quanto, mentre quest’ultimo nulla stabilisce qualora la consegna sia effettuata ad una persona di famiglia, la predetta norma dell’art. 60 sancisce espressamente che dell’avvenuta notificazione dell’atto o dell’avviso sia data notizia a mezzo di lettera raccomandata prevedendo una garanzia in favore del destinatario in più rispetto alla generale disciplina delle notificazioni, di cui agli artt. 137 e ss. c.p.c.,
che non può conciliarsi con una interpretazione che condurrebbe ad una mera irregolarità nelle ipotesi (o quantomeno in alcune di esse)
regolate dall’art. 139 c.p.c.
Il P.M. riguardo al richiamo delle successive disposizioni normative di annullamento delle cartelle con importo minore evidenziava che il suddetto annullamento fosse un avvenimento successivo, che non avrebbe impedito di riscuotere medio tempore i crediti tributari e deduceva che la responsabilità amministrativa (che comprende sia elementi di tipo risarcitorio che sanzionatorio) va accertata attraverso un giudizio compiuto ex ante su di un comportamento gravemente colposo che abbia cagionato un evento dannoso all’erario: sotto questo aspetto, la decisione del giudice tributario che ha portato al verificarsi del danno erariale va correlata esclusivamente alla condotta posta in essere dall’Agenzia.
Riguardo al nuovo contesto normativo del D.lgs. 110/2024 si evidenziava che i fatti della vicenda in oggetto definiti con la sentenza della CTP di Trapani n. 1030/03/2018 erano tutti intervenuti ben prima che le suddette disposizioni di natura sostanziale entrassero in vigore, per cui non potevano applicarsi retroattivamente a fatti sostanzialmente ma anche formalmente conclusi con provvedimenti giudiziali definitivi, richiamando la recente giurisprudenza di questa Sezione.
Il P.M., quindi, per le rimanenti sette cartelle notificate prima del 30 aprile 2011 per come sopra indicato riteneva la sussistenza in capo ad ER, quale successore a titolo universale di ON IA, della condotta illecita gravemente negligente derivante dalla decisione del giudice tributario, per cui depositava nei suoi confronti atto di citazione per il risarcimento del danno pari a euro 14.930,96 individuando quali soggetti danneggiati gli enti titolari del credito tributario portato in ogni cartella come di seguito specificato:
1. Tesoreria Provinciale dello Stato per euro 221,43, Regione IAna per euro 2.161,32, Agenzia delle Entrate per euro 5,16 (Cartella n.
9920090006816857, tot. euro 2.387,91);
2. Tesoreria Provinciale dello Stato per euro 87,54, Regione IAna per euro 2.086,40 (Cartella n. 29920080031554672, tot. euro 2.173,94);
3. Tesoreria Provinciale dello Stato per euro 55,74, Regione IAna per euro 1.199,33, Ministero Interno per euro 31,80 (Cartella n.
29920080023029105, tot. euro 1.286,87);
4. Tesoreria Provinciale dello Stato per euro 255,23, Regione IAna per euro 2.630,11, Agenzia delle Entrate per euro 5,16 (Cartella n.
29920070018891329, tot. euro 2.890,5);
5. Tesoreria Provinciale dello Stato per euro 16,62, Regione IAna per euro 369,7 (Cartella n. 29920100028484527, tot. euro 386,32);
6. Tesoreria Provinciale dello Stato per euro 25,39, Regione IAna per euro 737,01, Ministero Interno per euro 20,82 (Cartella n.
29920090027246533, tot. euro 783,22);
7. Tesoreria Provinciale dello Stato per euro 540,48; Regione IAna per euro 4.476,56, Agenzia Entrate per euro 5,16 (Cartella n.
29920070018891531002, tot. euro 5.022,2).
IV. Con decreto del 16 luglio 2025 la Presidente della Sezione fissava l’udienza di discussione per il 10 dicembre 2025, fissando termine fino al 20 novembre 2025 per la costituzione tempestiva del convenuto e il deposito di memorie e documenti in Segreteria.
V. Con memoria depositata il 20 novembre 2025 si costituiva in giudizio l’Agenzia delle entrate-ON e, dopo avere ripercorso i fatti dell’attività di riscossione nei confronti del contribuente RE a mezzo delle suddette cartelle di pagamento, del giudizio tributario e dei fatti successivi, deduceva quanto segue.
In via di rito era eccepita l’improcedibilità/inammissibilità della domanda introduttiva ex d.lgs. n. 110 del 2024 (art. 6, commi 2 e 10) e art. 1, comma 529, l. n. 228 del 2012 richiamando il tenore letterale dell’art. 6, comma 2, lett. b) del citato D.lgs. n. 110 del 2024 e contestando l’interpretazione fornita dal P.M. prospettando che per le quote affidate fino alla data del 31 dicembre 2024, con riguardo ai tentativi di riscossione effettuati fino alla data di entrata in vigore del decreto in commento (D.lgs. 110/2024) era preclusa l’esperibilità dell’azione di danno erariale nei confronti di ER, salvi i casi di dolo.
A tal proposito era evidenziato che per le diverse partite di credito affidate sino al 31.12.2024 ma con riguardo ai tentativi di riscossione effettuati fino alla predetta data di entrata in vigore del medesimo decreto (8 agosto 2024) trova applicazione l’art. 1, comma 529 L.
228/2012 che sottrae al regime dei controlli di cui agli art. 19 e 20 del decreto legislativo n. 112/1999 le quote in richiamo e preclude, per l’appunto, il giudizio di responsabilità amministrativa e contabile, fatti salvi i casi di dolo.
Secondo la difesa della resistente esiste un’inequivoca disposizione emanata nell’ambito di un contesto del tutto peculiare di riordino complessivo del sistema della riscossione (traente origine dalla constatazione di un assetto normativo del tutto disfunzionale e non in linea con il percorso di riforma della Pubblica Amministrazione, da mera esecutrice, ad Amministrazione di risultato), che limita l’elemento soggettivo della responsabilità al dolo relativamente ad attività poste in essere in un arco temporale ben definito e circoscritto, insuscettibile di incertezze interpretative, ritenendo tale limitazione della responsabilità non irragionevole alla luce della sentenza n.
132/2024 della Corte costituzionale e delle finalità della riforma del sistema di riscossione per come compendiate nell’analisi tecniconormativa (A.T.N.) allo schema del decreto legislativo n. 110/2024.
Nel merito la difesa del resistente rappresentava che le cartelle contestate venivano notificate “a mani” attraverso il messo notificatore abilitato dallo stesso Agente della riscossione diversamente da quanto prospettato dal Giudice tributario e fatto proprio dalla Procura erariale, secondo i quali l’Agente della riscossione si sarebbe avvalso, nel caso specifico, della notifica diretta a mezzo posta in quanto da una disamina delle relate di notifica delle cartelle di pagamento emerge che ciascuna di esse veniva portata a conoscenza del destinatario, mediante consegna del plico nel domicilio fiscale e nelle mani di persona di famiglia (moglie o figlio/figlia), ove in tale caso non è richiesta la sottoscrizione dell’originale, con l’ulteriore specificazione che nella relata di notifica è altresì attestato dal messo notificatore che
“della consegna ho informato il destinatario con raccomandata”.
Secondo ER tale procedura è coerente con il dettato normativo di cui all’art. 26 del dPR n. 602/1973, primo comma, prima parte, e secondo comma (disposizione normativa speciale), applicabile ratione temporis (vigente dall’1.7.1999 al 27.12.2012) per cui l’Agente della riscossione aveva agito conformandosi al dettato della legislazione speciale (dPR n. 602 del 1973 e s.m.i.). Tale disposizione, per quanto di interesse, prevede la notifica della cartella tramite Ufficiale di riscossione o il messo notificatore nominato dal concessionario ai sensi dell’art. 45 del D.lgs. n. 112/1999 evidenziando che per quest’ultimo come indicato nella circolare n. 105 del 22.5.2000 del Ministero delle finanze non è necessario un rapporto di lavoro dipendente con il concessionario.
Per la difesa di ER dalle richiamate disposizioni normative ne consegue che le cartelle di pagamento in disamina, le cui operazioni di notifica sono state curate da messo notificatore mediante consegna “a mani” in alcuni casi del figlio/figlia del contribuente e in altri casi “a mani” della moglie del medesimo contribuente, risultano correttamente notificate ai sensi dell’art. 26, co. 1, primo periodo, del dPR 602/1973 avendo i messi notificatori agito nella loro specifica qualità derivante dagli atti di nomina e non quali addetti al mero recapito postale ed in tale veste le attestazioni delle attività svolte dagli stessi erano e sono assistite da fede previlegiata e fanno prova fino a querela di falso come affermato costantemente dalla richiamata giurisprudenza di legittimità.
La difesa di ER, quindi, evidenziava che per tutte le cartelle di pagamento oggetto di giudizio il messo aveva provveduto alla notifica presso il domicilio fiscale del destinatario, mediante consegna a soggetti diversi, conviventi, con il destinatario (moglie e figli), ai sensi del combinato disposto dell’artt. 26 del D.p.r. n. 602 del 1973 e art. 60, primo comma, lett. b-bis) del D.p.r. 600 del 1973 e art. 139 c.p.c. e riguardo l’ulteriore adempimento della “notizia dell’avvenuta notificazione dell’atto o dell’avviso, a mezzo lettera raccomandata” il messo ne dava attestazione in calce alla relata di notifica avvalendosi, ai fini dell’invio della raccomandata informativa circa l’avvenuto espletamento della notifica a mani di soggetto diverso dal destinatario, dell’operatore privato, il quale non ha provveduto al recapito di atti amministrativi e, tanto meno, giudiziari, ma è stato incaricato dal messo notificatore abilitato, a notificazione ormai avvenuta, di recapitare al destinatario le prescritte informazioni di legge in ordine alle modalità con le quali la notifica si era perfezionata nelle mani di familiare convivente. Inoltre, era evidenziato che l’orientamento prevalente vigente all’epoca dei fatti riguardo alla notifica ex art. 139 c.p.c. era nel senso che l’invio della lettera raccomandata integra una semplice partecipazione di notizia di un atto già perfetto la cui eventuale mancanza non inficia la ritualità del perfezionamento della notifica integrando tutt’al più una mera irregolarità.
Inoltre, considerato che l’intervento dell’operatore di posta privata era intervenuto a valle della notifica effettuata dal messo notificatore, la difesa di ER richiamava l’orientamento della giurisprudenza di legittimità che nel caso di notifica a mezzo posta affidata a Poste italiane aveva ritenuto che quest’ultima potesse avvalersi per il recapito sotto la sua responsabilità di operatori privati senza che ciò comporti l’invalidità della notifica.
Con riferimento alla mancata impugnazione in Cassazione della decisione del Giudice tributario si deduceva che la decisione della CTR IA non veniva ulteriormente gravata, poiché i carichi ad essa sottesi erano stati “annullati”, ragion per cui eventuali azione giudiziarie ed attività di esazione ad esse connesse si sarebbero rivelate inutili e infruttuose anche da punto di vista economico.
In ultimo, la difesa di ER richiamava gli annullamenti ope legis a) dei singoli carichi fino ad euro 1.000,00 affidati dal 01.01.2000 al 31.12.2015
(art. 4 del D.L. 119 del 2018 e “Stralcio L. 197/2022”); b) dei singoli carichi fino ad euro 5.000,00 affidati dal 01.01.2000 al 31.12.2010 (art. 4 D.L. 41 del 2021) evidenziando che per alcune partite di credito
(cartelle n. 29920090027246533000 e n. 299201000028484527000) lo stralcio aveva decorrenza sin dal 31.12.2018 (art. 4 D.L. 119 del 2018),
per cui l’annullamento era sopravvenuto durante il tempo utile per impugnare per Cassazione la sentenza tributaria n. 3016/12/2018, pubblicata il 16.7.2018 (la cui scadenza coincideva con il giorno 16.2.2019).
Secondo l’Ente convenuto, a seguito dell’avvenuto stralcio dei debiti, le partite di credito sono divenute inesigibili cosa che impedirebbe una concreta realizzazione della pretesa creditoria per una scelta legislativa non irragionevole, indipendentemente dal disposto annullamento delle cartelle/ruoli esecutivi disposto dal Giudice Tributario, richiamando sul punto giurisprudenza contabile favorevole di primo e di secondo grado. Conseguentemente sopravvenuto lo “stralcio”
(e/o annullamento) dei carichi di debito affidati in esazione all’Agente della riscossione, il danno erariale ipotizzato, come nel caso di specie, era senz’altro inesistente, ancorché pregiudizialmente riconducibile ad un presupposta decisione emessa dal Giudice tributario per vizi di notifica o per intervenuta prescrizione del credito.
Inoltre, con riferimento alla residua cartella di pagamento n.
2992007001889153002 non interessata dai suddetti stralci veniva evidenziato che si verteva su un mero annullamento della coobbligazione, che avrebbe fatto venire meno esclusivamente il carico intestato al sig. RE AO, lasciando impregiudicata l ’iscrizione a ruolo a carico del debitore principale IT NO e RE AO S.n.c.” e del primo coobbligato sig.ra AB NO. Il carico sottesa alla cartella in questione pari ad euro 5.022,20, quindi, risultava ancora pienamente riscuotibile nei confronti degli altri soggetti obbligati.
La difesa, quindi, deduceva che era senz’altro non sussistente il presupposto della colpa grave ascrivibile all’Agente della ON, né era possibile prospettare un danno risarcibile, stante la sua carenza e/o inesistenza anche per eventi sopravvenuti estranei alla volontà di ER, formulando le seguenti conclusioni:
- in rito: accertare e dichiarare l’improcedibilità e/o inammissibilità, ai sensi dell’art. 6 del D.lgs. n. 110 del 2024 e dell’art. 1, comma 529, della L. n. 228 del 2012, dell’atto di citazione introduttivo, con ogni conseguenziale statuizione;
- nel merito: rigettare l’atto di citazione introduttivo, dichiarando esente da ogni addebito di responsabilità l’Agenzia delle entrateON, con ogni conseguenziale statuizione.
VI. All’udienza di discussione del 10 dicembre 2025 le parti svolgevano le seguenti difese.
Il P.M. insisteva nella richiesta di condanna evidenziando di non essersi adeguato a quanto deciso dal Giudice tributario e di avere svolto una autonoma istruttoria e prospettazione e argomentando che l’invocata normativa in materia di notifica reca una disciplina palese che richiedeva una attività esegetica normale per un operatore del settore.
Il procuratore di ER ripercorreva gli argomenti difensivi posti nella memoria di costituzione insistendo nelle eccezioni di rito, nell’insussistenza del danno erariale per le intervenute plurime norme in materia di stralcio delle cartelle esattoriali e nel rigetto della domanda, deducendo, fra l’altro, che l’evoluzione giurisprudenziale sulla disciplina della notifica degli atti tributari escludeva la sussistenza della colpa grave dell’Agente della riscossione.
Il P.M. in replica ribadiva la natura sostanziale della disciplina di cui al D.lgs. n. 110/2024 e la specialità della norma sulle notificazioni di cui all’art. 60 del dPR 600/1973.
La causa, quindi, passava in decisione.
Considerato in
DIRITTO
1. Il Collegio è chiamato a decidere su una ipotesi di danno erariale derivante dalla perdita del diritto alla riscossione di diversi crediti tributari (comprensivi di tributi, sanzioni e interessi) portati dalle relative cartelle di pagamento accertata con sentenza passata in giudicato del giudice tributario che ha dichiarato l’inesistenza e la nullità insanabile della notifica di tali cartelle di pagamento per avere ON IA S.p.a. (a cui è succeduta a titolo universale l’odierno convenuta ER ai sensi dell’art. 76, co. 4 del D.l. 73/2021 conv. con mod. dalla L. 106/2021) effettuato la notificazione di tali cartelle a mezzo di operatori postali privati in luogo del fornitore del servizio universale (Poste Italiane) in violazione del combinato disposto dell’art. 26 del dPR 602/1973 in materia di notificazione della cartella di pagamento, che rinvia all’art. 60 del dPR 600/1973, e dell’art. 4, co.
5 del D.lgs. 261/1999 nel testo precedente alla novella introdotta dall’art. 1, co. 4 dal D.lgs. 58/2011 in materia di riserva a Poste Italiane quale ente fornitore del servizio postale universale degli invii raccomandati “attinenti alla procedure amministrative e giudiziarie”.
L’oggetto del giudizio odierno scaturisce da una complessiva pretesa tributaria vantata dall’Amministrazione finanziaria nei confronti del sig. RE AO per diversi tributi relativi a varie annualità d’imposta comprese tra il 1999 e il 2009 oggetto di iscrizione a ruolo e successiva presa in carico dall’allora ON IA PA che ha emesso nel periodo dal 2007 al 2013 diciassette cartelle di pagamento
(per come riportate nel punto II.a della parte in fatto) notificate al contribuente presso il suo domicilio fiscale cui è seguito, a causa del suo perdurante inadempimento, la notifica in data 28.06.2014 della comunicazione preventiva di ipoteca ai sensi dell’allora vigente art. 77, co. 2-bis del dPR 602/1973 introdotto dall’art. 7 co. 2 lett. u-bis del D.L.
70/2011 conv. in L. 106/2011 (cfr. doc. 11 della memoria di costituzione) relativa anche ai crediti tributari delle suddette cartelle.
Il contribuente in data 31.10.2014 ha adito la CTP di Trapani avverso l’Agenzia delle entrate e ON IA impugnando quest’ultimo atto per la parte riferita alle suddette 17 cartelle di pagamento eccependo, fra l’altro, vizi nella loro notificazione. Il giudizio tributario di primo grado veniva definito con sentenza n. 1397/01/2015 con accoglimento integrale del ricorso essendo stata ritenuta l’inesistenza/nullità insanabile della notifica di tali cartelle in quanto affidata ad un operatore postale privato. A seguito di appello delle Amministrazioni resistenti la CTR IA con sentenza 3016/12/2018
(pubblicata il 16 luglio 2018) ha confermato la sentenza di primo grado ad eccezione della pretesa relativa ad una cartella di pagamento che era stata notificata a mezzo di Poste Italiane.
Nel caso di specie, quindi, viene in evidenza un danno diretto da mancata entrata in quanto si controverte sulla perdita del credito tributario iscritto a ruolo a causa dell’annullamento giudiziale delle cartelle di pagamento e dei successivi atti di riscossione che ha reso inesigibile, da parte dell’Erario, le somme in esse indicate nei confronti del contribuente facendo venire meno le relative entrate tributarie.
Nel caso concreto, pertanto, l’asserita condotta illecita dell’Agente della riscossione derivante dall’adozione di una difettosa procedura di notificazione delle cartelle di pagamento in esame a mezzo di operatori postali privati è stata perpetrata direttamente in danno dell’Amministrazione finanziaria per cui la decisione del Giudice tributario assume rilevanza ai soli fini dell’accertamento della perdita definitiva della pretesa tributaria.
Inoltre, nel caso di specie il Collegio ritiene che l’Amministrazione danneggiata, diversamente da come prospettato dal P.M., sia da individuare nell’Agenzia delle entrate quale Amministrazione che ha formato e consegnato i ruoli e ha messo in mora l’Agente della riscossione, e non in tutti gli Enti pubblici a cui è attribuito il gettito dei diversi tributi oggetto di iscrizione a ruolo e di riscossione mediante cartella di pagamento.
Infatti, il Collegio, intende dare continuità alla precedente giurisprudenza di questa Sezione (cfr. C. conti, Sez. giur. Reg. IAna, sent. n. 1088/2021 e sent. n. 239/2025) e della locale Sezione di appello
(cfr. C. conti, Sez. App. Reg. IAna, sentt. n. 6/2018 e nn. 24 e 20 del 2017) che ha espresso tale orientamento, pur essendo consapevole dell’esistenza di un orientamento opposto affermato in passato dalla prevalente giurisprudenza di questa Sezione che in fattispecie simili di responsabilità amministrativa da mancata entrata tributaria ha individuato quale Ente danneggiato non l’Agenzia delle entrate ma la Regione IAna in considerazione del fatto che, in forza delle norme di attuazione protempore vigenti degli art. 36 e 37 dello Statuto siciliano, il gettito dei principali tributi erariali diretti ed indiretti, ad eccezione delle imposte di produzione (accise) e delle entrate da monopoli fiscali, era attribuito a quest’ultima (cfr. C. conti, Sez. giur. Reg. IAna, ex multis: n. 880/2019, n. 157/2018, n. 551/2015).
Sul punto si osserva che quest’ultima impostazione rischia di determinare una frammentazione della tutela del credito erariale relativo al danno da mancata entrata tributaria considerato che nel tempo, in applicazione dei principi del decentramento fiscale ex art.
119 Cost. e delle norme finanziarie di attuazione degli Statuti delle Regioni ad autonomia differenziata, la disciplina dell ’attribuzione del gettito dei diversi tributi erariali ai diversi livelli di governo è stata soggetta a notevoli cambiamenti con l’introduzione anche di compartecipazione di più Enti al gettito del medesimo tributo.
A fronte di tale frammentazione, l’ordinamento riconosce all’Agenzia delle entrate ex art. 62, co. 2, D.lgs. 300/1999 la competenza a “svolgere i servizi relativi alla amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei tributi diretti e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di tutte le imposte, diritti o entrate erariali o locali, entrate anche di natura extratributaria, già di competenza del dipartimento delle entrate del ministero delle finanze o affidati alla sua gestione in base alla legge o ad apposite convenzioni stipulate con gli enti impositori o con gli enti creditori”.
Tale competenza generale dell’Agenzia delle entrate nell’accertamento e nella riscossione dei principali tributi erariali, per come previsto dalle leggi istitutive dei diversi tributi o da convenzioni specifiche, comporta che la stessa in prima istanza ha la titolarità del credito dei tributi gestiti per i quali procede all’accertamento e alla riscossione affidandola al competente Agente contabile esterno a cui è legata da un rapporto di servizio.
Il Collegio, quindi, ritiene che nel caso concreto l ’Amministrazione danneggiata sia l’Agenzia delle entrate che ha segnalato il danno erariale e ha costituto in mora ON IA.
2. Ciò premesso in termini di qualificazione giuridica dell ’illecito erariale oggetto di contestazione e di individuazione dell’Amministrazione danneggiata, in via preliminare va affrontata la questione della sussistenza e della quantificazione del danno erariale che costituisce il presupposto per l’esercizio dell’azione da parte del P.M. contabile.
Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza contabile il danno erariale da mancata entrata si concretizza con la perdita definitiva del diritto ad acquisire l’entrata stessa, non essendo sufficiente, per il configurarsi della lesione patrimoniale, la sua temporanea mancata acquisizione, perché solo la definitività della perdita del diritto di credito, determinata dalla sua estinzione o dal suo annullamento, rende giuridicamente irreversibile il danno e lo attualizza (cfr., C. conti, ex multis: Sez. I Centr. App., n. 313/2019 e n.
796/2013; II Sez. Centr. App., n. 80/2021 e n. 215/2020; Sez. III Centr.
App., n. 182/2017 e n. 369/2012).
Di conseguenza, nel caso in cui si controverta su un danno da mancata entrata tributaria il danno non è più potenziale ma diventa certo ed effettivo quando il credito tributario non è più esigibile per decadenza/prescrizione (cfr., C. conti: ex multis: Sez. giur. Reg.
siciliana, sentt. n. 77/2025, n. 1088/2021 e n. 426/2020; Sez. giur.
Campania, sentt. n. 429/2024 e n. 866/2018) o per annullamento giudiziale con sentenza definitiva salvo che nelle more del passaggio in giudicato della decisione del giudice tributario sopravvengano altre cause assorbenti di annullamento del credito tributario.
Nel caso concreto, trattandosi di entrate tributarie riscosse a mezzo di ruolo e di cartella esattoriale il danno erariale si manifesta con la perdita definitiva del potere di riscossione accertata giudizialmente in modo definitivo con conseguente annullamento dei titoli esecutivi delle cartelle di pagamento in esame e, quindi, dalla data del passaggio in giudicato della sentenza della CTR IA n. 3016/12/2018 del 16.07.2018 (data di deposito) che, mancando in atti la prova della notifica della suddetta sentenza, corrisponde al termine di 6 mesi dalla data del suo deposito ai sensi dell’art. 38, co. 3 del D.lgs 546/1992 vigente all’epoca dei fatti il quale, in applicazione della sospensione feriale dei termini processuali di cui all’art. 1 della L. n. 742/1969, è da individuare nel 18 febbraio 2019.
Il danno azionato nell’odierno giudizio dal P.M. pari a euro 14.930,96 riguarda, rispetto alle 16 cartelle annullate dal giudice tributario, soltanto le sette cartelle riportate nella tabella n. 1 in quanto notificate prima del 30 aprile 2011 data di entrata dell’art. 1, co. 4 del D.lgs.
58/2011 che ha limitato, per quanto di interesse, la riserva dei servizi affidati in esclusiva al fornitore postale universale ai solo “servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni”,
escludendo gli invii raccomandati degli atti relativi alle procedure amministrative che da tale data possono essere inviati anche da operatori postali privati titolari di licenza speciale.
Tab. 1 - Cartelle di pagamento oggetto di azione di responsabilità amministrativa Il Collegio osserva che, rispetto alla segnalazione di danno erariale dell’Agenzia delle entrate, il danno azionato dal P.M., oltre ad escludere le cartelle di pagamento notificate dopo il 30 aprile 2011, ha incluso anche le tre cartelle di cui a nn. 5, 6 e 7 della suddetta tabella.
Infatti, nella segnalazione di danno del 09.06.2020 la Direzione di Trapani dell’Ae in via preliminare ha precisato [che nella presente segnalazione di presunto danno erariale non si procede relativamente N Cartella Data Notifica Ricevente Importo 1 n. 9920090006816857 19/10/2009 figlio 2.387,91 2 n. 29920080031554672 08/04/2009 moglie 2.173,94 3 n. 29920080023029105 08/04/2009 moglie 1.286,87 4 n. 29920070018891329 04/09/2007 figlio 2.890,50 5 n. 29920100028484527 17/01/2011 figlia 386,32 6 n. 29920090027246533 22/01/2010 moglie 783,22 7 n. 29920070018891531
(002) 04/09/2007 figlio 5.022,20 TOT. 14.930,96 alle cartelle nn. 29920100028484527 anno d’imposta 2006 di €. 386,32, 29920090027246533 anno d’imposta 2006 di €. 783,22 e 29920070027050863 - Id. Partita 07006A002167000 anno d’imposta 2004 di €. 326,03, rientrando le partite nella fattispecie prevista dall’art. 4 del D.L. 119 del 23/10/2018 “Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010”; parimenti non si procede relativamente alla cartella n. 29920070018891531 anno d’imposta 1999 di €. 5.022,20 per la quale il contribuente era chiamato in causa nella qualità di coobbligato e per la quale, a seguito della sentenza della C.T.R., l’ufficio ha disposto un provvedimento di “annullamento anagrafica”, rimanendo dunque vigente la stessa cartella a carico dell’intestatario principale”] (cfr. doc. 1) “AGEDPTP_84103_2024_1967_All1” della citazione, pag. 6).
Ciononostante, il P.M. ha incluso anche queste tre cartelle di pagamento nella quantificazione del danno azionato ritenendo che anche tali quote di danno avessero i caratteri di certezza, concretezza e attualità. A fronte di tale prospettazione attorea la difesa della dell’Agente della riscossione ha argomentato, con riferimento alle cartelle di cui ai nn. 5 e 6 della riportata tabella, che la richiamata normativa del 2018 di stralcio dei debiti tributari portati da cartelle esattoriali è entrata in vigore e ha prodotto i suoi effetti di annullamento ex lege prima del passaggio in giudicato della sentenza tributaria di secondo grado n. 3016/12/2018 del 16.07.2018 e, con riferimento alla cartella di cui al n. 7 relativa alla riscossione di IVA e IRAP del 2009 oltre interessi e sanzioni, che essa è riferita ad una obbligazione tributaria intestata in via principale alla società IT NO e RE AO S.n.c.” e in via sussidiaria ai due coobbligati, sigg. AB NO e RE AO, per cui il provvedimento di sgravio adottato da Ae a seguito della decisione del giudice tributario di secondo grado ha fatto [venire meno … il carico intestato al sig. RE AO … lasciando impregiudicate le ulteriori iscrizioni a ruolo a carico del debitore principale, IT NO e RE AO S.n.c.” e del primo coobbligato, la sig.ra AB NO] (cfr. memoria di costituzione, pag. 10 all. 14, pag. 2).
Il Collegio ritiene che dalla quantificazione del danno erariale vadano escluse tali cartelle di pagamento, come segnalato da Ae e come prospettato dalla difesa di ER.
Infatti, l’art. 4 rubricato “Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010” del D.L. 119 del 23/10/2018 convertito con mod. dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136 ha stabilito che “I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all’articolo 3, sono automaticamente annullati. L’annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili”. Risulta evidente che le cartelle di pagamento n.
29920100028484527 (pari a euro 386,32) e n. 29920090027246533 (pari a euro 783,22) di cui ai nn. 5 e 6 della suddetta tab. 1 rientrano pienamente nella richiamata disciplina normativa per cui, prima della perdita definitiva del credito tributario determinatasi con il passaggio in giudicato della sentenza tributaria di secondo grado n.
3016/12/2018 del 16.07.2018 (maturato in data 18 febbraio 2019), è intervenuta una causa di annullamento ex lege di tali cartelle entro il 31.12.2018 per cui i relativi crediti tributari non costituiscono danno erariale.
Inoltre, anche la partita di credito tributario portata dalla cartella di pagamento n. 29920070018891531 (002) pari ad un importo di euro 5.022,20 non può costituire danno erariale considerato che essa, in quanto riferita ad una obbligazione tributaria gravante in via principale su una società di persone (AB NO e RE AO S.n.c.) e in via sussidiaria sui soci AB NO e RE AO ai sensi dell’art. 2291 c.c., non è stata annullata in via definitiva ma è stata annullata solo la coobbligazione intestata al sig. RE AO. Ne consegue che la relativa obbligazione tributaria ha continuato a sussistere per la suddetta Società e per l’altro socio , per cui anche tale posta non costituisce danno erariale non avendo fornito il P.M. alcuna prova che il venire meno dell’obbligazione tributaria in capo al sig. RE AO per i fatti di causa non ha permesso all’Agente di riscossione di recuperare il relativo credito tributario in essa portato.
Alla luce delle riferite considerazioni, il danno erariale deve essere circoscritto dall’importo azionato di euro 14.930,96 all’importo residuato per la non considerazione delle suddette tre cartelle di pagamento pari a euro 8.739,22.
Infine, riguardo a quanto prospettato dalla difesa dell ’Ente convenuto riguardante l’applicazione delle successive norme di stralcio dei debiti affidati all’agente della riscossione, sopravvenute al passaggio in giudicato della sentenza tributaria di secondo grado n. 3016/12/2018 del 16.07.2018 (art. 4, commi da 4 a 9 del D.L. n. 41/2021 e art. 1 commi 227 e 228 della L. 197/2022), applicabili all restanti cartelle di pagamento con conseguente neutralizzazione del danno erariale residuo sopra determinato, il Collegio ritiene che tale prospettazione del resistente non sia fondata. Infatti, come affermato in modo condivisibile dal P.M. e in continuità con il precedente orientamento di questa Sezione in diversa composizione (cfr. C. conti, Sez. giur. Reg.
IAna, sent. n. 14/2024) tali invocati interventi legislativi intervenuti dopo la perdita definitiva del relativo credito tributario derivante dal passaggio in giudicato della relativa sentenza tributaria di secondo grado non dispiegano alcun effetto sull’attualità del danno oggetto dell’azione di responsabilità amministrativa introduttiva dell’odierno giudizio non avendo alcuna valenza satisfattiva della pretesa erariale azionata e non interrompendo il nesso causale con la condotta dell’Agente della riscossione. Tali interventi legislativi sono intervenuti a notevole distanza di tempo rispetto ai fatti di causa cosa che porta a ritenere molto probabile che, in assenza della prospettata condotta illecita dell’Agente della riscossione che secondo il P.M. ha portato all’annullamento giudiziale delle relative partite , i relativi crediti sarebbero stati recuperati vista la presenza di beni immobili nel patrimonio del sig. RE AO per come emerge dalla comunicazione preventiva di ipoteca del 26.06.2014 presente in atti.
3. Qualificata la domanda del P.M. e perimetrato il danno erariale azionabile nel caso di specie, il Collegio, ai fini della decisione della causa, ritiene opportuno fare applicazione del criterio della ragione più liquida che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 della Cost., secondo cui al Giudice, nel decidere la causa, è consentito di sostituire il profilo dell’evidenza a quello dell’ordine logico-giuridico delle questioni da trattare ex art. 100, co. 2 c.g.c. e art. 276 c.p.c. e, pertanto, decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione anche se logicamente subordinata senza che sia necessario esaminare previamente le altre questioni (cfr., ex multis: C.
conti, Sez. III App., sent. n. 620/2016; Cass. civ., Sez. V, sent. n.
11458/2018 e Cass., SS.UU., n. 9936/2014).
Ciò posto, secondo il Collegio la prospettazione accusatoria della Procura regionale non può trovare accoglimento per l ’assorbente ragione della mancanza dell’elemento soggettivo della colpa grave nella condotta del convenuto per come contestata dal P.M.
3.1. In via preliminare di merito appare opportuno richiamare la disciplina normativa di riferimento sui fatti di causa.
In primo luogo, viene in riferimento l’art. 26 del dPR 602/1973 rubricato “Notificazione della cartella di pagamento” nel testo vigente da settembre 2007 a ottobre 2009 quando sono state notificate le cartelle di pagamento di cui ai nn. 1, 2, 3 e 4 della suddetta tabella 1 relative al danno azionabile.
L’art. 26 del dPR 602/1973 nel testo vigente all’epoca vigente prevede al comma 1 che “La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda” mentre al comma 2 stabilisce che
“Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell’originale da parte del consegnatario”, al comma 4 dispone che “L’esattore deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l’obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell’amministrazione” e, infine, al comma 5 prevede un rinvio alle disposizioni dell’art. 60 del dPR 600/1973 “Per quanto non è regolato dal presente articolo”.
L’art. 60 rubricato “Notificazioni” del dPR 600/1973 nel testo vigente all’epoca dei fatti, per quanto qui di interesse, al comma 1 stabilisce che
“La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguiti del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche”. Fra quest’ultime nell’odierno giudizio viene in rilievo quella di cui alla lett. b-bis dello stesso comma introdotta dall’art. 37, co. 27, lett. a) del D.L. 4 luglio 2006 n. 223 convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 secondo cui “se il consegnatario non è il destinatario dell’atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell’atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell’avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata”.
Come evidenziato correttamente dalla difesa dell’agente della riscossione la notifica delle cartelle di pagamento in esame, con riferimento alle modalità previste dal richiamato art. 26, co. 1 del dPR 602/1973, non è avvenuta “mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento” ma mediante “altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge”. In particolare, per quest’ultimi bisogna fare riferimento all’art. 45 rubricato “Messi notificatori” del D.lgs. 112/1999 nel testo all’epoca vigente che al comma 1 stabilisce che “Il concessionario, per la notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi contenenti l'intimazione ad adempiere, può nominare uno o più messi notificatori” mentre al comma 2 dispone che “Il messo notificatore esercita le sue funzioni nei comuni compresi nell'ambito del concessionario che lo ha nominato e non può farsi rappresentare né sostituire”.
A tal proposito con circolare del 22.05.2000 n. 105 dell’allora Ministero delle finanze è stata fornita l’indicazione che [la regolarità della notifica non sia, dunque, influenzata dalle modalità del rapporto di lavoro
(autonomo o subordinato del messo), né dalla necessità che l’altra parte di tale rapporto sia il concessionario. Questi, quindi, potrà effettuare scelte imprenditoriali alternative al rapporto diretto di lavoro con il messo, “esternalizzando” l’attività di notifica, a condizione, però, di individuare preventivamente, in ottemperanza a quanto previsto dal citato comma 2 dell'art. 45 con apposito atto di nomina, il soggetto incaricato (enfasi aggiunta). Si ritiene, pertanto, sia consentito all’agente della riscossione, ai fini della notifica di cartelle ed avvisi di pagamento, di avvalersi, ad esempio, dell’opera di cooperative o agenzie di recapito, purché ciò consenta al concessionario, come sopra evidenziato, di nominare i soggetti preposti alla predetta attività, e la possibilità per lo stesso, di effettuare i controlli che ritenga opportuni in relazione ai compiti affidati”.
Dall’attività notificatoria documentata in atti con riferimento alle cartelle di cui ai nn. 1, 2, 3 e 4 della riportata tabella 1 risulta quanto segue.
La cartella di pagamento n. 29920090006816857000 è stata notificata il 19.10.2009, a mezzo del messo notificatore sig. ST RA (codice identificativo TP 246) nel domicilio fiscale del contribuente, sig.
RE AO, con consegna a mani del figlio, sig. RE VI, che ha sottoscritto la ricevuta di notifica nella quale è specificato che
“della consegna ho informato il destinatario con raccomandata” n.
R99303003907-0 spedita in data 3010.2009 da Olimpo Services Srl
(Consorzio stabile Olimpo) per conto di Serit IA PA, agente della riscossione all’epoca dei fatti cui è succeduta ON IA PA
(cfr. doc. 7 della memoria del convenuto).
La cartella di pagamento n. 29920080031554672000 è stata notificata l’8.4.2009, a mezzo del messo notificatore sig. OL IE (codice identificativo TP 179) nel domicilio fiscale del contribuente, sig.
RE AO, con consegna a mani della moglie, sig.ra AB NO, che ha sottoscritto la ricevuta di notifica nella quale è specificato che “della consegna ho informato il destinatario con raccomandata” (cfr. doc. 6 della memoria del convenuto).
La cartella di pagamento n. 29920080023029105000 è stata notificata l’8.4.2009, a mezzo del messo notificatore sig. OL IE (codice identificativo TP 179) nel domicilio fiscale del contribuente, sig.
RE AO, con consegna a mani della moglie, sig.ra AB NO, che ha sottoscritto la ricevuta di notifica nella quale è specificato che “della consegna ho informato il destinatario con raccomandata” (cfr. doc. 5 della memoria del convenuto).
La cartella di pagamento n. 29920070018891329000 è stata notificata il 4.9.2007, a mezzo del messo notificatore sig. VU BO (codice identificativo TP 158) nel domicilio fiscale del contribuente, sig.
RE AO, con consegna a mani del figlio, sig. RE VI, che ha sottoscritto la ricevuta di notifica nella quale è specificato che l’atto. Nella relata di notifica è specificato che “della consegna ho informato il destinatario con raccomandata” (cfr. doc. 3 della memoria del convenuto).
La difesa dell’Ente convenuto ha fornito prova che i suddetti messi notificatori, sigg. ST RA, OL IE e VU BO erano destinatari di regolare atto di nomina a messo notificatore ai sensi del combinato disposto degli artt. 26, co. 1 del dPR 602/1973 e 45 del D.lgs. 112/1999 posto in essere da Serit IA PA, all’epoca agente della riscossione per la IA, rispettivamente nella data del 17.09.2009 per il messo ST) e nella data del 29.01.2007 per i messi OL e VU (cfr. doc. 17 della memoria di costituzione, pagg. 2, 3 e 6).
3.2. Il Collegio, come detto, per la decisione della causa ritiene di esaminare direttamente la questione dirimente della sussistenza nella condotta illecita contestata dal P.M. dell’elemento psicologico della colpa grave.
Secondo la costante giurisprudenza contabile la colpa grave, che all’epoca dei fatti costituiva la soglia minima di imputabilità della responsabilità amministrativa, da accertarsi ex ante, in concreto e in termini normativi e non psicologici, consiste nell’errore professionale inescusabile derivante da una violazione di legge, da intendersi in senso ampio, ovvero fondata su imperizia, negligenza e imprudenza.
L’accertamento della sussistenza della colpa grave presuppone l’esistenza di una regola normativa di condotta dell’agere pubblico e la verifica della sua conoscenza o conoscibilità da parte dell’agente pubblico così come delle condizioni di operatività nelle quali quest’ultimo ha operato (cfr. C. conti, ex multis: Sez. giur. EmiliaRomagna, sent. n. 207/2021 e Sez. giur. Umbria, sent. n. 67/2019).
A tal proposito la consolidata giurisprudenza contabile ha individuato alcuni profili contenutistici e tipologici della sussistenza della colpa grave nella “grave e marchiana leggerezza e superficialità”, nella
“macroscopica violazione delle norme”, nella “sprezzante trascuratezza dei propri doveri”, nell’“assoluta inosservanza delle più elementari regole di buon senso e prudenza, nella “patènte disaffezione per le vicende della cosa pubblica”) (cfr. C. conti, Sez. II App., sent. n. 234/2025 e giurisprudenza ivi richiamata).
Di contro, la non chiarezza delle norme da applicare, la sussistenza di un contrasto interpretativo su tali norme o l’applicazione di un orientamento giurisprudenziale sussistente al momento dei fatti e poi superato dalla giurisprudenza successiva sono stati ritenuti elementi concreti per escludere la colpa grave dell’agente convenuto in quanto in questi casi non può ravvisarsi quella palese violazione delle norme di diritto che conformano l’attività da porre in essere (cfr., C. conti, ex multis: Sez. II App., sent. 57/2022; Sez. giur. Lombardia, sent. 2/2024;
Sez. giur. TAA, sent. n. 62/2020). Si tratta, peraltro, di diritto vivente che il legislatore ha positivizzato nella disciplina settoriale di cui all’art.
2, co. 3, secondo periodo del D.lgs. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici” secondo cui “Non costituisce colpa grave la violazione o l’omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti” con una formulazione che è stata poi accolta anche nel testo in discussione sulla riforma della responsabilità amministrativa.
Nel caso di specie, come detto, la notificazione delle cartelle di pagamento in esame è avvenuta a mezzo di messo notificatore ai sensi degli artt. 26, co. 1 del dPR 602/1973 e 45 del D.lgs. 112/1999, il quale, non avendo rinvenuto il debitore contribuente RE AO nel suo domicilio fiscale, ha notificato la cartella alle persone di famiglia
(moglie o figli) provvedendo poi all’invio della semplice raccomandata informativa senza avviso di ricevimento tramite un operatore postale privato ai sensi l’art. 60, co. 1, lett. b-bis del dPR n. 600/1973 introdotto dall’art. 37, co. 27, lett. a) del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, conv. con mod.
dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 secondo cui “Se il consegnatario non è il destinatario dell’atto o dell'avviso … il messo dà notizia dell’avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata
(enfasi aggiunta)”.
La prospettazione attorea del P.M. è quella che l’Agente della riscossione per le cartelle di pagamento in esame ha inviato la suddetta raccomandata informativa avvalendosi di un operatore postale privato anziché di Poste Italiane con condotta illecita gravemente colposa in quanto posta in palese violazione della disciplina dell’art. 4, co. 5 del D.lgs. 261/1999 nel testo precedente alla novella introdotta dall’art. 1, co. 4 dal D.lgs. 58/2011 vigente all’epoca dei fatti secondo cui erano compresi nella riserva al fornitore del servizio universale “gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie; per procedure amministrative si intendono le procedure riguardanti l'attività della pubblica amministrazione e le gare ad evidenza pubblica che riservava”.
Sul punto occorre evidenziare che, prima della novella del luglio del 2006 di cui all’art. 60, co. 1, lett. b-bis del dPR n. 600/1973, nei casi in cui il contribuente non era trovato presso il suo domicilio fiscale in assenza di disciplina specifica e in forza del rinvio di cui al comma 1, primo periodo dell’art. 60 del dPR n. 600/1973, all notificazione delle cartelle di pagamento si applicava tout court l’art. 139 c.p.c. nel testo all’epoca vigente che al comma 2 dispone “Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l’ufficiale giudiziario consegna copia dell’atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all ’ufficio o all’azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace”, al comma 3 prevede che “In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l'azienda, e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla” mentre al successivo comma 4 si aggiunge “Il portiere o il vicino deve sottoscrivere una ricevuta, e l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto, a mezzo di lettera raccomandata (enfasi aggiunta)”.
Come visto l’art. 139 c.p.c. prevede l’invio della raccomandata informativa senza avviso di ricevimento solo nel caso di consegna dell’atto da notificare al portiere e al vicino e non anche nel caso di consegna a persone di famiglia.
In tali casi la giurisprudenza di legittimità precedente e coeva ai fatti di causa, come correttamente prospettato dalla difesa del convenuto, riteneva che il mancato invio della raccomandata informativa fosse una mera irregolarità non comportante la nullità/inesistenza della notifica (cfr. Cass. civ. Sez. II, sent. 7816/2006), affermando che
“Questa attività, peraltro, non realizza un ulteriore elemento costitutivo della procedura notificatoria, posto che la notificazione mediante consegna dell’atto al portiere si perfeziona con tale consegna ed alla data di essa e non con il successivo invio della raccomandata di cui all'art. 139 c.p.c. (“ex multis”, Cass. 26 gennaio 1988, n. 665 e 20 settembre 1997, n. 9329)” (Cass. civ, Sez. L, sent. 7349/2003).
A tal proposito la Corte suprema in un caso di notifica di cartella di pagamento avvenuta prima dell’aprile del 2011 ad opera di una agenzia di recapito privata incaricata da Poste italiane per conto di Equitalia della notifica a mezzo raccomandata avvenuta con consegna del plico al portiere senza l’invio della raccomandata informativa ha affermato che “con riferimento alla notificazione della cartella mediante consegna al portiere, l’invio della lettera raccomandata di cui al comma quarto dell’art. 139 c.p.c., non attiene alla perfezione dell’operazione di notificazione, sicché la sua omissione si risolve in una mera irregolarità di carattere estrinseco non integrante alcuna delle ipotesi di nullità previste dall'articolo 160 cod. proc. civ. (V. pure Cass. Sentenze n. 15315 del 05/07/2006, n. 16164 del 2003” (cfr. Cass.
civ., Sez. V, ord. 16949/2014).
Solo a partire dal 2017 nella giurisprudenza di legittimità si è consolidato l’orientamento di diverso avviso che afferma che
“l’omissione dell’avviso è ormai, nella giurisprudenza più recente di questa Corte, chiaramente qualificata - non più, come nei primi decenni dall’entrata in vigore del codice, come mera irregolarità (per tutte: Cass. 04/04/2006, n. 7816; Cass. 04/02/1980, n. 755; in precedenza, nello stesso senso: Cass. 4111/79, 397/74, 353/71, 198/68, 1204/67), bensì - come causa di nullità della notificazione per vizio dell’attività dell’ufficiale giudiziario notificante, fatti salvi gli effetti della consegna dell’atto dal notificante all’ufficiale stesso (Cass.
30/06/2008, n. 17915; Cass. 30/03/2009, n. 7667), secondo un principio esteso pure alla notifica a mezzo posta (Cass., ord. 25/01/2010, n. 1366;
Cass. 21/08/2013, n. 19366)” (Cass. civ., Sez. Unite, Ord. n.
18992/2017).
Sulla stessa linea la giurisprudenza di legittimità coeva in materia di notifica della cartella di pagamento con riferimento alla specifica disciplina settoriale tributaria ha affermato che “Il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60 per le notifiche degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente fa espresso rinvio alle norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ma ha previsto specifiche modifiche, nel caso la notifica venga eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall ’ufficio delle imposte prevedendo che … nel caso il consegnatario non sia il destinatario dell'atto o dell’avviso, prevedendo alla lett. b) bis, che il messo consegni o depositi la copia dell'atto da notificare in busta sigillata, su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo deve dare notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata. Il tenore letterale della disposizione configura la raccomandata informativa come un adempimento essenziale del procedimento di notifica” (Cass.
civ., Sez. V, Sent., n. 2868/2017).
Risulta evidente che all’epoca della notifica delle cartelle di pagamento in esame (settembre 2007-ottobre 2009) sussisteva una prevalente giurisprudenza di legittimità maturata sull’art. 139 co. 4 del c.p.c. che considerava l’invio della raccomandata informativa un adempimento non essenziale, per cui il mancato invio o un vizio dell’invio di tale raccomandata informativa integrava una mera irregolarità non comportante la nullità/inesistenza della notifica. Solo dopo i fatti di causa, anche a seguito della giurisprudenza in materia della Corte costituzionale, si è sviluppata una giurisprudenza di legittimità che ha ritenuto l’invio della raccomandata informativa semplice un adempimento essenziale sia nei casi di cui all’art. 139 co. 4 del c.p.c. che nei casi di notifica degli atti tributari a mezzo di messo notificatore.
Il Collegio, sulla base di tali coordinate interpretative e della ricostruzione dei fatti di causa, ritiene che in capo all ’Agente della riscossione operante all’epoca dei fatti non sia sussistente l’elemento soggettivo della colpa grave stante la riferita giurisprudenza di legittimità la quale, anche se sviluppata con riferimento all’art. 139 co.
4 c.p.c., era plausibile che, in assenza di specifico orientamento, potesse trovare applicazione anche con riferimento all’art. 60, co. 1 lettera b-bis del dPR 600/1973. Ne consegue che l’invio della raccomandata informativa semplice tramite un operatore postale privato nella notifica della cartella di pagamento a mezzo di messo notificatore nel caso in cui la consegna avveniva nei confronti di persone di famiglia del contribuente, stante la riferita giurisprudenza di legittimità che qualificava tale adempimento come non essenziale e non implicante la nullità/inesistenza della notifica, non può ritenersi imputabile all’Ente convenuto per colpa grave.
3.3. Il difetto dell’elemento soggettivo della colpa grave in capo alla convenuta ER quale successore universale di ON IA PA esonera il Collegio dalla verifica della sussistenza degli altri elementi costitutivi della responsabilità amministrativa per danno erariale, per cui la citazione del P.M. va rigettata.
Restano assorbite ogni altra eccezione e questione.
4. Le spese processuali del presente giudizio seguono la soccombenza ai sensi dell’art. 31, co. 2 del c.g.c. e si liquidano in favore di ER e a carico di Agenzia delle entrate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione IAna, definitivamente pronunciando
- rigetta la domanda proposta dalla Procura regionale;
- liquida le spese processuali in favore di Agenzia delle entrateON e a carico di Agenzia delle entrate nell’importo complessivo di euro 1.423,70 (millequattrocentoventitré/70) ivi comprese le spese generali, oltre IVA e CPA se dovuti.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025.
Il Magistrato estensore Il Presidente
PA AP TO ZZ
F.to digitalmente F.to digitalmente Depositata in Segreteria nei modi di legge Palermo,
21 gennaio 2026 Il Direttore della Segreteria Dott.ssa Caterina Giambanco F.to digitalmente