CGT1
Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Rimini, sez. II, sentenza 12/02/2026, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Rimini |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 37/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RIMINI Sezione 2, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE CONO MARIA, Presidente ERCOLANI DAVIDE, Relatore MARRA PAOLO, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 322/2017 depositato il 07/11/2017
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. Leg.rapp.te Nominativo_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Rimini - Via Rosaspina 7 47923 Rimini RN
elettivamente domiciliato presso dipartimento4@pec.comune.rimini.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 289/2001 IMPOSTA REGIONALE BENI DEMANIO MARITTIMO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 289/2001 IMPOSTA REGIONALE BENI DEMANIO MARITTIMO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 289/2001 IMPOSTA REGIONALE BENI DEMANIO MARITTIMO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come da verbale d'udienza.
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con gli avvisi in epigrafe il Comune di Rimini ha accerta per l'annualità 2014, 2015, 2016 l'omesso e/o parziale versamento dell'imposta regionale sulle concessioni dei beni del demanio marittimo dello stato per un importo complessivo di €. 47.742,47 con riferimento alla concessione n. 289/2001 di cui è titolare la società ricorrente e recupera l'imposta dovuta oltre a sanzioni ed interessi.
Nell'opporsi al già menzionato provvedimento la società ricorrente deduceva di essere titolare della concessione demaniale n. 289, stipulata il 30.12.2001, con decorrenza 30.04.1999 e durata 50 anni. L'atto di concessione prevedeva espressamente il canone con un adeguamento secondo indici ISTAT per le annualità successive. Detto canone è stato determinato in sede di stipula sulla base del Piano Economico Finanziario (PEF) presentato dalla concessionaria.
Con nota del 29.01.2008, il Comune ha rideterminato il canone per l'anno 2007, ai sensi dell'art. 1 comma 252 L. n. 296/2006, quantificandolo in €. 245.092,40, con un incremento di circa 300% rispetto al canone regolamentare.
Successive comunicazioni e note (tra cui 11.02.2008, 14.03.2008, 28.09.2010, 29.12.2010, 10.01.2012, 18.12.2012) hanno rideterminato i canoni per gli anni 2008–2016 con analoghi aumenti in applicazione degli stessi criteri
Ricorrente_1 argomentava, da un lato, di aver sempre versato l'imposta regionale calcolata sul canone originario, rifiutandosi di versare la quota calcolata sulla rideterminazione comunale ritenuta illegittima e, dall'altro lato, di aver proposto ricorso al TAR Regione Emilia-Romagna (RG 361/08) e promosso alcuni giudizi civili relativi a solleciti e cartelle, precisando che il Tribunale civile di Rimini ha disposto ordinanza di sospensione dell'efficacia esecutiva di una cartella con ordinanza del 10.02.2016.
Evidenziava che, in data 19.11.2015, è stata notificata alla società la cartella esattoriale (Equitalia) per canoni 2010–2012 e, successivamente, gli sono state notificate ingiunzioni relative alle annualità 2014–2016 oggetto del presente ricorso.
Precisava che l'avviso di accertamento impugnato contiene la pretesa di ottenere la differenza dell'imposta regionale calcolata sul canone rideterminato per gli anni 2014–2016, nonché sanzioni e interessi, sulla base della rideterminazione comunale operata ex art. 1 co. 252 L. n. 296/2006.
2. La società ricorrente propone ricorso per i seguenti motivi:
Primo motivo: Illegittimità derivata per falsa applicazione dell'art. 1 comma 252 L. n. 296/2006 e violazione del principio di irretroattività, in quanto il canone sarebbe un elemento costitutivo dell'atto di concessione (Codice della Navigazione art. 39; D.P.R. 328/1952 artt. 16 e 19) e la sua determinazione risulterebbe vincolata al PEF e ai criteri regolamentari vigenti al momento della stipula. In tal modo, l'applicazione della disciplina introdotta dalla L. n. 296/2006 non potrebbe incidere retroattivamente sulle concessioni stipulate anteriormente al 1.1.2007, poiché ciò comporterebbe modifica del contenuto essenziale del contratto senza novazione o consenso delle parti. Di conseguenza, la rideterminazione comunale che modifica il canone originario integrerebbe una falsa applicazione della norma e determinerebbe l'illegittimità derivata dell'avviso di accertamento tributario fondato su tale rideterminazione. Secondo la ricorrente, il canone, essendo parte integrante del sinallagma contrattuale, non sarebbe
2 suscettibile di revisione unilaterale senza che sussista una norma chiara e di immediata applicazione retroattiva o senza che sia esperita la procedura di novazione/negoziazione prevista per i rapporti contrattuali con la P.A. L'interpretazione estensiva della norma da parte dell'Amministrazione contrasterebbe con il principio di certezza dei rapporti giuridici e con il divieto di retroattività delle norme che incidono su situazioni giuridiche consolidate.
Secondo motivo: Eccesso di potere per carenza istruttoria e motivazione, violazione delle regole procedimentali anche alla luce del D.P.R. 328/1952 (criteri di determinazione del canone); D.P.R. 509/1997 (art. 6: contenuti del progetto e PEF). In particolare, la rideterminazione sarebbe viziata da eccesso di potere perché priva di adeguata istruttoria, motivazione e valutazione degli elementi previsti (profitti potenziali, PEF, impatto economico), nonché per essere stata adottata senza un confronto preventivo con il concessionario. Di conseguenza l'atto amministrativo che ridetermina il canone risulterebbe affetto da nullità o annullabilità per carenza di istruttoria e motivazione, con conseguente illegittimità della pretesa tributaria ad esso collegata. Si duole la ricorrente della circostanza che l'Amministrazione avrebbe l'onere di motivare la misura del canone in modo congruo e di documentare la metodologia di calcolo non considerando sufficiente la mera produzione di schede di calcolo che non avrebbero la capacità di sostituire la valutazione del PEF e la verifica dei profitti potenziali. Inoltre, l'Ente territoriale non avrebbe preso in considerazione gli investimenti effettuati dal concessionario e l'equilibrio economico-finanziario del progetto.
Terzo motivo: Violazione del principio del legittimo affidamento e del sinallagma contrattuale, perché la ricorrente avrebbe fatto affidamento sulla stabilità del canone determinato in sede di concessione e sul PEF che ha giustificato la durata e l'equilibrio dell'operazione, con la conseguenza che la rideterminazione retroattiva lederebbe il legittimo affidamento e comprometterebbe l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento, integrando anche un abuso di potere e una lesione del principio di sicurezza giuridica, idonea a rendere illegittima la pretesa tributaria. Sottolinea come il legittimo affidamento sia particolarmente pregnante nei rapporti concessori di lunga durata, dove la determinazione del corrispettivo è elemento essenziale per l'ammortamento degli investimenti;
la sua compressione senza adeguata compensazione o procedura negoziale si porrebbe in netto contrasto con i principi generali dell'ordinamento.
La ricorrente concludeva chiedendo di accertare e dichiarare l'illegittimità degli atti impugnati per gli anni 2014–2016 e, per l'effetto, ne domandava l'annullamento. In subordine, chiedeva la sospensione del giudizio con rimessione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 comma 252 L.296/06 innanzi alla Corte costituzionale, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
3. Nella costituzione in giudizio il Comune di Rimini premetteva che l'art. 105 del D.lgs. 112/98 ha provveduto a delegare le funzioni amministrative sui beni del demanio marittimo dallo Stato alle Regioni che a loro volta hanno proceduto a subdelegare l'esercizio delle funzioni ai Comuni (L.R. 9/2002), trattenendo lo Stato in capo a sé ogni competenza sulla determinazione delle tariffe e l'incameramento dei canoni demaniali marittimi. Richiamava la L. 296/2006 che ha introdotto per le c.d. pertinenze un canone commisurato ai valori di mercato e la definizione che l'art. 29 Cod. Nav. dà delle pertinenze demaniali marittime considerando che il fabbricato in concessione alla società ricorrente adibito a ristorante rientra in tale categoria. Dal momento che la legge regionale prevede che i Comuni procedano anche alla riscossione dell'imposta regionale sui beni del demanio marittimo determinata nella misura del 5% dell'importo del canone demaniale ne conseguirebbe la legittimità del provvedimento comunale impugnato che
3 si presenterebbe subordinata alla legittimità del canone richiesto per il quale sarebbe pendente un contenzioso sia innanzi al TAR che innanzi al giudizio ordinario.
Rammentava, poi, che, in materia di concessioni demaniali, la modifica unilaterale dei canoni risulterebbe del tutto normale in quanto il legislatore avrebbe la possibilità di intervenire in ogni momento, come di regola è avvenuto, a rideterminare gli importi. A supporto della propria interpretazione richiamava anche alcune circolari ministeriali e dell'Agenzia del Demanio che confermerebbero l'interpretazione estensiva della legge 296/2006 e l'applicazione alle concessioni in corso, fornendo criteri di classificazione delle superfici e delle opere ai fini della quantificazione.
Il Comune concludeva chiedendo il rigetto del ricorso perché inammissibile e infondato con conseguente conferma degli atti oggi impugnati e con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
4. In data 27.03.2018 il Collegio, dopo aver dato atto dell'esistenza dei presupposti di cui all'art. 295 c.p.c. ha disposto con Ordinanza la sospensione del procedimento. Il provvedimento veniva ribadito con Ordinanza del 27.10.2022 e del 07.12.2023.
Nella memoria del 14.10.2022 il ricorrente si riportava ai precedenti motivi di ricorso evidenziando l'esistenza di Contenziosi paralleli, ovvero i ricorsi pendenti davanti al TAR e al Tribunale civile di Rimini (NRG 4995/2017 e NRG 5925/2015) nonché alcune istanze cautelari. Richiamava l'ordinanza di sospensione del Tribunale civile del 10.02.2016 su altra cartella e l'entrata in vigore del D.L. 104/2020, art. 100 (conv. L. 126/2020) che disciplina il ricalcolo dei canoni dal 1.1.2007 al 31.12.2019 e che impone criteri di calcolo riferiti alle caratteristiche iniziali del rapporto concessorio. Sottolineava che, proprio sulla base di tale disposizione legislativa, l'Ente Territoriale avrebbe comunicato, con pec del 27.06.2022, diretta all'Agenzia del Demanio e per conoscenza a Ricorrente_1, il ricalcolo e conguaglio per il periodo dal 2007 al 2019, quantificando il totale ancora dovuto rispetto a quanto versato in €. 650.794,98, specificando, con riferimento ai canoni relativi agli anni in oggetto di contestazione in forza della riforma introdotta dall'art. 100 D.L. n. 104/2020 l'ammontare dei canoni dovuti per il 2014 rideterminato da € 343.188,19 a € 133.261,73; 2015 da € 334.657,90 a € 132.419,14; 2016 da
€ 340.099,97 a € 130.300,43.
A seguito delle modifiche introdotte dall'art. 100 D.L. 104/2020, pertanto, la base imponibile originaria dell'ingiunzione non sarebbe più applicabile, con conseguente illegittimità della rideterminazione ex L. 296/2006. Allo stesso tempo la ricorrente ha ritenuto, comunque infondate, le argomentazioni del Comune che ha ritenuto nella propria memoria di costituzione applicabile L. 296/2006 alle concessioni in corso, sulla base della formulazione normativa e delle circolari ministeriali/Agenzia del Demanio (21.02.2007), stante anche la Natura pubblicistica del canone che consentirebbe al legislatore di rideterminare i canoni anche per rapporti in corso relativi a tutte le categorie di concessionari, senza che possa ritenersi leso il principio del legittimo affidamento.
Nella memoria del 07.12.2023, la società ricorrente ha ribadito la sopravvenuta insussistenza del presupposto impositivo a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 100 del D.L. 104/2020 che, come specificato dalla sentenza del Tribunale civile di Rimini n. 773/2023, ha mutato i criteri di quantificazione dei canoni. In tal modo, i canoni originari che hanno dato luogo agli avvisi di accertamento non esisterebbero più nella misura originaria, di conseguenza, sarebbe venuto meno il presupposto dell'ingiunzione tributaria, anche in considerazione del fatto che, per effetto del D.L. 104/2020, il nuovo criterio imporrebbe di riferirsi alle caratteristiche delle aree all'avvio
4 del rapporto concessorio e non alle opere realizzate dal concessionario, con conseguente riduzione dei canoni per gli anni contestati.
Infine, con memoria del 10.11.2025, la ricorrente, oltre a ribadire che i canoni demaniali relativi alle annualità 2014-2015 e 2016 erano stati oggetto di giudizio di opposizione dinanzi al Trib. di Rimini definito con la sentenza di accoglimento n. 773/2023 dell'11.8.2023, precisava che la sentenza in oggetto era stata appellata dal Comune di Rimini con fissazione dell'udienza di trattazione per la data del 10.3.2026. Anche in questo caso la ricorrente concludeva in modo analogo ai precedenti atti.
All'udienza del 10.11.2025 dopo la discussione delle parti, il ricorso veniva trattenuto in decisione,
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Si osserva, che non vi sono più ragioni per disporre il rinvio del processo anche alla luce della sentenza n. 773/2023 del Tribunale civile di Rimini, decisione che si condivide in toto.
La Corte ritiene che vada esaminata la questione relativa alla illegittimità della rideterminazione del canone ex L. 296/2006, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 100 D.L. 104/2020, con conseguente impossibilità di applicare tale valore per il calcolo dell'imposta regionale. Ciò in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. che consente al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio. Si impone così un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, ed è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014; Cass. n. 12002 del 28/05/2014).
Questione al centro della presente controversia è la debenza dell'imposta regionale per le concessioni demaniali marittime per l'anno 2014, 2015, 2016 pretesa dal Comune di Rimini che la ritiene dovuta e versata solo in parte e che, all'opposto, la società ricorrente considera illegittimamente per le motivazioni esposti nella superiore parte della presente motivazione.
Al fine di stabilire competenze e modalità procedurali inerenti alla determinazione dell'imposta regionale sulle concessioni dei beni demaniali e del patrimonio indisponibile dello Stato occorre, innanzitutto, richiamare il quadro normativo di riferimento che delinea compiti ed attribuzioni di funzioni di Stato, Regioni e Comuni in relazione alla formazione, quantificazione e riscossione del tributo e che può essere così delineato: istituzione dell'imposta sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio delle Regioni, che ne determinano l'ammontare in misura non superiore al triplo del canone di concessione, ponendola a carico del concessionario da versarsi contestualmente e con le medesime modalità del canone di concessione, per conto delle Regioni, agli uffici competenti alla riscossione del canone stesso (art. 2 della L. n. 281/1970); ammontare dell'imposta pari al 5% del canone per i beni del demanio marittimo (art. 9 L.R. Emilia-Romagna n. 1/1971); competenza per territorio ai Comuni, con modalità dagli stessi stabilite, in materia di riscossione, di controllo ed accertamento del tributo nonché di rappresentanza in giudizio (art. 9, comma 2, L.R. Emilia-Romagna n. 9/2002); assoggettamento delle concessioni al
5 pagamento del canone nella misura stabilita dalla normativa statale vigente nonché al pagamento dell'imposta regionale sulle concessioni dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato prevista dalla L. n. 281/1970 nella misura stabilita dalla L.R. 27 dicembre 1971, n. 1 e successive modificazioni (art. 9 comma 1 L.R. Emilia-Romagna n. 9/2002); attribuzione della riscossione ai comuni costieri con le seguenti modalità: a) il 30% con destinazione sui capitoli di bilancio della Regione;
b) il restante 5% con destinazione sui capitoli di bilancio dei comuni costieri per l'esercizio delle funzioni previste dalla legge (art. 9, comma 4 bis, L.R. Emilia- Romagna n. 9/2002).
Alla luce di queste disposizioni è evidente che non occorre né la presentazione di alcuna dichiarazione da parte del concessionario né alcuna attività di controllo sulla liquidazione del tributo da parte del Comune che deve, invece, verificare unicamente l'effettuazione del versamento e la corrispondenza dell'entità della somma versata al quantum stabilito dalla legge in relazione all'atto di concessione.
Ed ancora la normativa regionale prevede tempi e modalità di corresponsione dell'imposta (da versarsi contestualmente al canone di concessione (art. 10 della L.R. n. 1/1971) ed il conferimento delle funzioni della sua esazione ai Comuni cui viene affidata la riscossione del tributo (art. 10 della medesima legge ed art. 9 della L.R. n. 9/2002), anche nella forma coattiva (art. 6 della L.R. n. 1/1971).
Il processo di delega delle funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni e da queste ai Comuni non ha, tuttavia, minimamente investito la determinazione delle tariffe e dei canoni demaniali marittimi, disciplinata rigidamente da norme statali, l'ultima delle quali, la L. n. 296/2006, ha provveduto alla loro rideterminazione con riferimento alle concessioni demaniali con attività turistico-ricreative, già in essere o rinnovate, comprensive di pertinenze demaniali, vale a dire qualora vi sia la presenza di infrastrutture statali al momento dell'inizio del rapporto concessorio.
Rientra pienamente in tale fattispecie il fabbricato in concessione alla società ricorrente, in quanto il manufatto della superficie complessiva di mq. 722,54 è stato acquisito già da tempo al Demanio Pubblico dello Stato, ai sensi dell'art. 49 Cod. Nav. Per cui il Comune di Rimini, dovendo liquidare l'imposta regionale commisurandola sul canone demaniale, così come rideterminato dalla legge teste' citata, non ha fatto altro ricalcolare il canone attenendosi alle nuove disposizioni normative.
Ciò posto, deve, tuttavia, rilevarsi come nel corso del presente contenzioso è stato adottato il D.L. n. 104/2020, poi convertito con L. n. 126/2020, che con l'art. 100 è intervenuto a regolamentare la materia inerente ai canoni delle concessioni demaniali marittime. Più precisamente il comma 3 del citato art. 100 dispone, per quanto qui di interesse: "
3. Alle concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto si applicano, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2007, le misure dei canoni di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dal comma 2 del presente articolo, con riferimento alle caratteristiche dei beni oggetto di concessione, quali erano all'avvio del rapporto concessorio, nonché delle modifiche successivamente intervenute a cura e spese dell'amministrazione concedente. ... Gli enti gestori provvedono al ricalcolo delle somme dovute dai concessionari con applicazione dei citati criteri dal 1° gennaio 2007 fino al 31 dicembre 2019, effettuando i relativi conguagli, con applicazione delle modalità di compensazione di cui al secondo periodo.".
6 Con pec in data 16.8.2021, prodotta dal Comune di Rimini, indirizzata per conoscenza anche all'Agenzia del Demanio, il Comune di Rimini, oltre a comunicare il rigetto della istanza di definizione agevolata del contenzioso, in forza del citato art. 100, comma 3 D.L. n. 104/2020, ha Ricorrente_1comunicato a di avere avviato il procedimento relativo al ricalcolo del canone secondo i nuovi criteri previsti dal legislatore, criteri secondo i quali, fra l'altro, è già stato determinato il canone 2021.
Con pec del 27.6.2022, prodotta dal Comune di Rimini, quest'ultimo ha trasmesso all'Agenzia Ricorrente_1del Demanio e per conoscenza a , la nota avente ad oggetto: "Rideterminazione canoni demaniali marittimi" comunicando che: "L'ufficio scrivente provvedeva alla rideterminazione del canone dall'anno 2007 sino al 2019, quantificando il totale ancora dovuto rispetto a quanto versato pari ad Euro 650.794,98; così come si evince dal prospetto allegato: la Ricorrente_1 S.p.a. risulta dunque ancora debitrice della somma sopra indicata."
Deve evidenziarsi, come già argomentato dal Giudice civile con la Sentenza n. 733/2023 e come evidenziato dalla società ricorrente nelle memorie, che con tale rideterminazione sono stati modificati, fra gli altri, anche i canoni relativi agli anni 2014, 2015 e 2016, anche quelli, cioè, oggetto degli atti oggi impugnati. Piu precisamente si evidenzia qui di seguito la differente misura dei canoni, con riferimento agli atti di accertamento oggi impugnati e quelli rideterminati in forza della riforma introdotta dall'art. 100 D.L. n. 104/2020: anno 2014, richiesto € 245.094,66 rideterminato €.160.506,57 anno 2015, richiesto € 242.888,80 rideterminato € 132.419,14 anno 2014, richiesto € 239.002,58 rideterminato € 130.300,43. Tale consistente modificazione deriva dal diverso presupposto di calcolo posto a base dalla vigente normativa (art. 100 D.L. n. 104/2020 conv.).
La rideterminazione del canone concessorio che ha dato vita all'odierno contenzioso deriva dalla applicazione, a decorrere dall'anno 2007, della previsione contenuta ai commi 251 e 252 della L. n. 296/2006 che recitano, comma 251: "Il comma 1 dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è sostituito dal seguente: "1. I canoni annui per concessioni rilasciate o aree, pertinenze demaniali rinnovate con finalità turistico-ricreative di marittime e specchi acquei per i quali si applicano le disposizioni relative alle utilizzazioni del demanio marittimo sono determinati nel rispetto dei seguenti criteri:...."; e il comma 252: "Il comma 3 dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è sostituito dal seguente:
3. Le misure dei canoni di cui al comma 1, lettera b), si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 2007, anche alle concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto". La nuova disciplina dei canoni demaniali ai sensi dell'art. 03, comma 1, lett. b) del D.L. n. 400/1993, così come convertito con L. n. 494/1993 e modificato con l'art. 1, comma 252, della L. 296/2006, prevedeva che, a decorrere dal 1° gennaio 2007, la misura del canone annuo sia per gli stabilimenti balneari che per i porti turistici fosse determinata come segue: "1.1) area scoperta: euro 1,86 al metro quadrato per la categoria A;
euro 0,93 al metro quadrato per la categoria B;
1.2) area occupata con impianti di facile rimozione: euro 3,10 al metro quadrato per la categoria A;
euro 1,55 al metro quadrato per la categoria B;
1.3) area occupata con impianti di difficile rimozione: euro 4,13; 1.4) euro 0,72 per ogni metro quadrato di mare territoriale per specchi acquei o delimitati da opere che riguardano i porti così come definite dall'art. 5 del testo unico di cui al R.D. 2 aprile 1885, N. 3095, e comunque entro 100 metri dalla costa;
1.5) euro 0,52 per gli specchi acquei compresi tra 100 e 300 metri dalla costa;
1.6) euro 0,41 per gli specchi acquei oltre 300 metri dalla costa;
1.7) euro 0,21 degli specchi acquei acquistati per il posizionamento di campi di boa per l'ancoraggio delle navi al di fuori degli specchi acquei cui al n. 1.3)". Rilevava dunque, la natura delle aree: aree scoperte, aree
7 occupate da opere di facile rimozione, aree occupate da opere di difficile rimozione e specchi acquei, natura e caratteristiche che l'Amministrazione avrebbe dovuto rilevare dal momento relativo canone.
Il recentissimo intervento normativo di cui all'art. 100, comma 3 D.L. n. 104/2020, frutto anche della n. 29/2017 della Corte costituzionale, che ha fornito pronuncia un'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme sopra richiamate, ha modificato i criteri di determinazione dei canoni dal 2007 in poi, così statuendo: "
3. Alle concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto si applicano, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2007, le misure dei canoni di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 03 del decreto- legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dal comma 2 del presente articolo, con riferimento alle caratteristiche dei beni oggetto di concessione, quali erano all'avvio del rapporto concessorio, nonché delle modifiche successivamente intervenute a cura e spese dell'amministrazione concedente.".
Si osserva, al riguardo che, è radicalmente diverso il presupposto di calcolo per la determinazione dei canoni dovuti, dal momento che l'Amministrazione non può più prendere a riferimento la natura delle aree sulla base di quanto è stato realizzato nel corso della concessione da parte del concessionario, dovendo avere a riferimento solo ed esclusivamente le caratteristiche delle aree come erano al momento di avvio del rapporto concessorio. In sostanza, mentre con il precedente, oneroso e penalizzate criterio, le opere realizzate dal concessionario (di facile o difficile rimozione) determinavano la valorizzazione ai fini del canone, oggi tali opere non sono più rilevanti, dal momento che l'amministrazione deve applicare il canone sulla base delle originarie caratteristiche delle aree date in concessione. Ora, è evidente che la cartella esattoriale oggetto del presente giudizio non ha più ragion d'essere, essendo venuti meno i presupposti della sua emanazione. Non sussiste più, infatti, una posizione debitoria della società Ricorrente_1 in relazione a canoni calcolati sulla base di norme non più applicabili.
Ne consegue che l'originario preteso credito dello Stato è venuto meno, perché sono stati modificati ex lege i criteri della sua quantificazione. Gli avvisi di accertamento emessi dall'Ente territoriale e quelle somme allora iscritte a ruolo non sono più dovute per cui gli avvisi di accertamento non hanno più il presupposto di legge per la loro esistenza, con conseguente venir meno del fondamento del tributo così come accertato e quantificato dalla parte resistente.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto con assorbimento di ogni altra questione pregiudiziale e di merito. Le spese di giudizio devono essere compensate stante la particolarità ed evoluzione della normativa applicabile al caso concreto.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del ricorso, annulla l'avviso di accertamento impugnato relativo alle annualità 2014, 2015 e 2016; dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Rimini lì 10/11/2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Davide ERCOLANI) (Dott.ssa Maria DE CONO)
8
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RIMINI Sezione 2, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE CONO MARIA, Presidente ERCOLANI DAVIDE, Relatore MARRA PAOLO, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 322/2017 depositato il 07/11/2017
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. Leg.rapp.te Nominativo_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Rimini - Via Rosaspina 7 47923 Rimini RN
elettivamente domiciliato presso dipartimento4@pec.comune.rimini.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 289/2001 IMPOSTA REGIONALE BENI DEMANIO MARITTIMO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 289/2001 IMPOSTA REGIONALE BENI DEMANIO MARITTIMO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 289/2001 IMPOSTA REGIONALE BENI DEMANIO MARITTIMO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come da verbale d'udienza.
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con gli avvisi in epigrafe il Comune di Rimini ha accerta per l'annualità 2014, 2015, 2016 l'omesso e/o parziale versamento dell'imposta regionale sulle concessioni dei beni del demanio marittimo dello stato per un importo complessivo di €. 47.742,47 con riferimento alla concessione n. 289/2001 di cui è titolare la società ricorrente e recupera l'imposta dovuta oltre a sanzioni ed interessi.
Nell'opporsi al già menzionato provvedimento la società ricorrente deduceva di essere titolare della concessione demaniale n. 289, stipulata il 30.12.2001, con decorrenza 30.04.1999 e durata 50 anni. L'atto di concessione prevedeva espressamente il canone con un adeguamento secondo indici ISTAT per le annualità successive. Detto canone è stato determinato in sede di stipula sulla base del Piano Economico Finanziario (PEF) presentato dalla concessionaria.
Con nota del 29.01.2008, il Comune ha rideterminato il canone per l'anno 2007, ai sensi dell'art. 1 comma 252 L. n. 296/2006, quantificandolo in €. 245.092,40, con un incremento di circa 300% rispetto al canone regolamentare.
Successive comunicazioni e note (tra cui 11.02.2008, 14.03.2008, 28.09.2010, 29.12.2010, 10.01.2012, 18.12.2012) hanno rideterminato i canoni per gli anni 2008–2016 con analoghi aumenti in applicazione degli stessi criteri
Ricorrente_1 argomentava, da un lato, di aver sempre versato l'imposta regionale calcolata sul canone originario, rifiutandosi di versare la quota calcolata sulla rideterminazione comunale ritenuta illegittima e, dall'altro lato, di aver proposto ricorso al TAR Regione Emilia-Romagna (RG 361/08) e promosso alcuni giudizi civili relativi a solleciti e cartelle, precisando che il Tribunale civile di Rimini ha disposto ordinanza di sospensione dell'efficacia esecutiva di una cartella con ordinanza del 10.02.2016.
Evidenziava che, in data 19.11.2015, è stata notificata alla società la cartella esattoriale (Equitalia) per canoni 2010–2012 e, successivamente, gli sono state notificate ingiunzioni relative alle annualità 2014–2016 oggetto del presente ricorso.
Precisava che l'avviso di accertamento impugnato contiene la pretesa di ottenere la differenza dell'imposta regionale calcolata sul canone rideterminato per gli anni 2014–2016, nonché sanzioni e interessi, sulla base della rideterminazione comunale operata ex art. 1 co. 252 L. n. 296/2006.
2. La società ricorrente propone ricorso per i seguenti motivi:
Primo motivo: Illegittimità derivata per falsa applicazione dell'art. 1 comma 252 L. n. 296/2006 e violazione del principio di irretroattività, in quanto il canone sarebbe un elemento costitutivo dell'atto di concessione (Codice della Navigazione art. 39; D.P.R. 328/1952 artt. 16 e 19) e la sua determinazione risulterebbe vincolata al PEF e ai criteri regolamentari vigenti al momento della stipula. In tal modo, l'applicazione della disciplina introdotta dalla L. n. 296/2006 non potrebbe incidere retroattivamente sulle concessioni stipulate anteriormente al 1.1.2007, poiché ciò comporterebbe modifica del contenuto essenziale del contratto senza novazione o consenso delle parti. Di conseguenza, la rideterminazione comunale che modifica il canone originario integrerebbe una falsa applicazione della norma e determinerebbe l'illegittimità derivata dell'avviso di accertamento tributario fondato su tale rideterminazione. Secondo la ricorrente, il canone, essendo parte integrante del sinallagma contrattuale, non sarebbe
2 suscettibile di revisione unilaterale senza che sussista una norma chiara e di immediata applicazione retroattiva o senza che sia esperita la procedura di novazione/negoziazione prevista per i rapporti contrattuali con la P.A. L'interpretazione estensiva della norma da parte dell'Amministrazione contrasterebbe con il principio di certezza dei rapporti giuridici e con il divieto di retroattività delle norme che incidono su situazioni giuridiche consolidate.
Secondo motivo: Eccesso di potere per carenza istruttoria e motivazione, violazione delle regole procedimentali anche alla luce del D.P.R. 328/1952 (criteri di determinazione del canone); D.P.R. 509/1997 (art. 6: contenuti del progetto e PEF). In particolare, la rideterminazione sarebbe viziata da eccesso di potere perché priva di adeguata istruttoria, motivazione e valutazione degli elementi previsti (profitti potenziali, PEF, impatto economico), nonché per essere stata adottata senza un confronto preventivo con il concessionario. Di conseguenza l'atto amministrativo che ridetermina il canone risulterebbe affetto da nullità o annullabilità per carenza di istruttoria e motivazione, con conseguente illegittimità della pretesa tributaria ad esso collegata. Si duole la ricorrente della circostanza che l'Amministrazione avrebbe l'onere di motivare la misura del canone in modo congruo e di documentare la metodologia di calcolo non considerando sufficiente la mera produzione di schede di calcolo che non avrebbero la capacità di sostituire la valutazione del PEF e la verifica dei profitti potenziali. Inoltre, l'Ente territoriale non avrebbe preso in considerazione gli investimenti effettuati dal concessionario e l'equilibrio economico-finanziario del progetto.
Terzo motivo: Violazione del principio del legittimo affidamento e del sinallagma contrattuale, perché la ricorrente avrebbe fatto affidamento sulla stabilità del canone determinato in sede di concessione e sul PEF che ha giustificato la durata e l'equilibrio dell'operazione, con la conseguenza che la rideterminazione retroattiva lederebbe il legittimo affidamento e comprometterebbe l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento, integrando anche un abuso di potere e una lesione del principio di sicurezza giuridica, idonea a rendere illegittima la pretesa tributaria. Sottolinea come il legittimo affidamento sia particolarmente pregnante nei rapporti concessori di lunga durata, dove la determinazione del corrispettivo è elemento essenziale per l'ammortamento degli investimenti;
la sua compressione senza adeguata compensazione o procedura negoziale si porrebbe in netto contrasto con i principi generali dell'ordinamento.
La ricorrente concludeva chiedendo di accertare e dichiarare l'illegittimità degli atti impugnati per gli anni 2014–2016 e, per l'effetto, ne domandava l'annullamento. In subordine, chiedeva la sospensione del giudizio con rimessione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 comma 252 L.296/06 innanzi alla Corte costituzionale, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
3. Nella costituzione in giudizio il Comune di Rimini premetteva che l'art. 105 del D.lgs. 112/98 ha provveduto a delegare le funzioni amministrative sui beni del demanio marittimo dallo Stato alle Regioni che a loro volta hanno proceduto a subdelegare l'esercizio delle funzioni ai Comuni (L.R. 9/2002), trattenendo lo Stato in capo a sé ogni competenza sulla determinazione delle tariffe e l'incameramento dei canoni demaniali marittimi. Richiamava la L. 296/2006 che ha introdotto per le c.d. pertinenze un canone commisurato ai valori di mercato e la definizione che l'art. 29 Cod. Nav. dà delle pertinenze demaniali marittime considerando che il fabbricato in concessione alla società ricorrente adibito a ristorante rientra in tale categoria. Dal momento che la legge regionale prevede che i Comuni procedano anche alla riscossione dell'imposta regionale sui beni del demanio marittimo determinata nella misura del 5% dell'importo del canone demaniale ne conseguirebbe la legittimità del provvedimento comunale impugnato che
3 si presenterebbe subordinata alla legittimità del canone richiesto per il quale sarebbe pendente un contenzioso sia innanzi al TAR che innanzi al giudizio ordinario.
Rammentava, poi, che, in materia di concessioni demaniali, la modifica unilaterale dei canoni risulterebbe del tutto normale in quanto il legislatore avrebbe la possibilità di intervenire in ogni momento, come di regola è avvenuto, a rideterminare gli importi. A supporto della propria interpretazione richiamava anche alcune circolari ministeriali e dell'Agenzia del Demanio che confermerebbero l'interpretazione estensiva della legge 296/2006 e l'applicazione alle concessioni in corso, fornendo criteri di classificazione delle superfici e delle opere ai fini della quantificazione.
Il Comune concludeva chiedendo il rigetto del ricorso perché inammissibile e infondato con conseguente conferma degli atti oggi impugnati e con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
4. In data 27.03.2018 il Collegio, dopo aver dato atto dell'esistenza dei presupposti di cui all'art. 295 c.p.c. ha disposto con Ordinanza la sospensione del procedimento. Il provvedimento veniva ribadito con Ordinanza del 27.10.2022 e del 07.12.2023.
Nella memoria del 14.10.2022 il ricorrente si riportava ai precedenti motivi di ricorso evidenziando l'esistenza di Contenziosi paralleli, ovvero i ricorsi pendenti davanti al TAR e al Tribunale civile di Rimini (NRG 4995/2017 e NRG 5925/2015) nonché alcune istanze cautelari. Richiamava l'ordinanza di sospensione del Tribunale civile del 10.02.2016 su altra cartella e l'entrata in vigore del D.L. 104/2020, art. 100 (conv. L. 126/2020) che disciplina il ricalcolo dei canoni dal 1.1.2007 al 31.12.2019 e che impone criteri di calcolo riferiti alle caratteristiche iniziali del rapporto concessorio. Sottolineava che, proprio sulla base di tale disposizione legislativa, l'Ente Territoriale avrebbe comunicato, con pec del 27.06.2022, diretta all'Agenzia del Demanio e per conoscenza a Ricorrente_1, il ricalcolo e conguaglio per il periodo dal 2007 al 2019, quantificando il totale ancora dovuto rispetto a quanto versato in €. 650.794,98, specificando, con riferimento ai canoni relativi agli anni in oggetto di contestazione in forza della riforma introdotta dall'art. 100 D.L. n. 104/2020 l'ammontare dei canoni dovuti per il 2014 rideterminato da € 343.188,19 a € 133.261,73; 2015 da € 334.657,90 a € 132.419,14; 2016 da
€ 340.099,97 a € 130.300,43.
A seguito delle modifiche introdotte dall'art. 100 D.L. 104/2020, pertanto, la base imponibile originaria dell'ingiunzione non sarebbe più applicabile, con conseguente illegittimità della rideterminazione ex L. 296/2006. Allo stesso tempo la ricorrente ha ritenuto, comunque infondate, le argomentazioni del Comune che ha ritenuto nella propria memoria di costituzione applicabile L. 296/2006 alle concessioni in corso, sulla base della formulazione normativa e delle circolari ministeriali/Agenzia del Demanio (21.02.2007), stante anche la Natura pubblicistica del canone che consentirebbe al legislatore di rideterminare i canoni anche per rapporti in corso relativi a tutte le categorie di concessionari, senza che possa ritenersi leso il principio del legittimo affidamento.
Nella memoria del 07.12.2023, la società ricorrente ha ribadito la sopravvenuta insussistenza del presupposto impositivo a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 100 del D.L. 104/2020 che, come specificato dalla sentenza del Tribunale civile di Rimini n. 773/2023, ha mutato i criteri di quantificazione dei canoni. In tal modo, i canoni originari che hanno dato luogo agli avvisi di accertamento non esisterebbero più nella misura originaria, di conseguenza, sarebbe venuto meno il presupposto dell'ingiunzione tributaria, anche in considerazione del fatto che, per effetto del D.L. 104/2020, il nuovo criterio imporrebbe di riferirsi alle caratteristiche delle aree all'avvio
4 del rapporto concessorio e non alle opere realizzate dal concessionario, con conseguente riduzione dei canoni per gli anni contestati.
Infine, con memoria del 10.11.2025, la ricorrente, oltre a ribadire che i canoni demaniali relativi alle annualità 2014-2015 e 2016 erano stati oggetto di giudizio di opposizione dinanzi al Trib. di Rimini definito con la sentenza di accoglimento n. 773/2023 dell'11.8.2023, precisava che la sentenza in oggetto era stata appellata dal Comune di Rimini con fissazione dell'udienza di trattazione per la data del 10.3.2026. Anche in questo caso la ricorrente concludeva in modo analogo ai precedenti atti.
All'udienza del 10.11.2025 dopo la discussione delle parti, il ricorso veniva trattenuto in decisione,
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Si osserva, che non vi sono più ragioni per disporre il rinvio del processo anche alla luce della sentenza n. 773/2023 del Tribunale civile di Rimini, decisione che si condivide in toto.
La Corte ritiene che vada esaminata la questione relativa alla illegittimità della rideterminazione del canone ex L. 296/2006, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 100 D.L. 104/2020, con conseguente impossibilità di applicare tale valore per il calcolo dell'imposta regionale. Ciò in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. che consente al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio. Si impone così un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, ed è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014; Cass. n. 12002 del 28/05/2014).
Questione al centro della presente controversia è la debenza dell'imposta regionale per le concessioni demaniali marittime per l'anno 2014, 2015, 2016 pretesa dal Comune di Rimini che la ritiene dovuta e versata solo in parte e che, all'opposto, la società ricorrente considera illegittimamente per le motivazioni esposti nella superiore parte della presente motivazione.
Al fine di stabilire competenze e modalità procedurali inerenti alla determinazione dell'imposta regionale sulle concessioni dei beni demaniali e del patrimonio indisponibile dello Stato occorre, innanzitutto, richiamare il quadro normativo di riferimento che delinea compiti ed attribuzioni di funzioni di Stato, Regioni e Comuni in relazione alla formazione, quantificazione e riscossione del tributo e che può essere così delineato: istituzione dell'imposta sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio delle Regioni, che ne determinano l'ammontare in misura non superiore al triplo del canone di concessione, ponendola a carico del concessionario da versarsi contestualmente e con le medesime modalità del canone di concessione, per conto delle Regioni, agli uffici competenti alla riscossione del canone stesso (art. 2 della L. n. 281/1970); ammontare dell'imposta pari al 5% del canone per i beni del demanio marittimo (art. 9 L.R. Emilia-Romagna n. 1/1971); competenza per territorio ai Comuni, con modalità dagli stessi stabilite, in materia di riscossione, di controllo ed accertamento del tributo nonché di rappresentanza in giudizio (art. 9, comma 2, L.R. Emilia-Romagna n. 9/2002); assoggettamento delle concessioni al
5 pagamento del canone nella misura stabilita dalla normativa statale vigente nonché al pagamento dell'imposta regionale sulle concessioni dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato prevista dalla L. n. 281/1970 nella misura stabilita dalla L.R. 27 dicembre 1971, n. 1 e successive modificazioni (art. 9 comma 1 L.R. Emilia-Romagna n. 9/2002); attribuzione della riscossione ai comuni costieri con le seguenti modalità: a) il 30% con destinazione sui capitoli di bilancio della Regione;
b) il restante 5% con destinazione sui capitoli di bilancio dei comuni costieri per l'esercizio delle funzioni previste dalla legge (art. 9, comma 4 bis, L.R. Emilia- Romagna n. 9/2002).
Alla luce di queste disposizioni è evidente che non occorre né la presentazione di alcuna dichiarazione da parte del concessionario né alcuna attività di controllo sulla liquidazione del tributo da parte del Comune che deve, invece, verificare unicamente l'effettuazione del versamento e la corrispondenza dell'entità della somma versata al quantum stabilito dalla legge in relazione all'atto di concessione.
Ed ancora la normativa regionale prevede tempi e modalità di corresponsione dell'imposta (da versarsi contestualmente al canone di concessione (art. 10 della L.R. n. 1/1971) ed il conferimento delle funzioni della sua esazione ai Comuni cui viene affidata la riscossione del tributo (art. 10 della medesima legge ed art. 9 della L.R. n. 9/2002), anche nella forma coattiva (art. 6 della L.R. n. 1/1971).
Il processo di delega delle funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni e da queste ai Comuni non ha, tuttavia, minimamente investito la determinazione delle tariffe e dei canoni demaniali marittimi, disciplinata rigidamente da norme statali, l'ultima delle quali, la L. n. 296/2006, ha provveduto alla loro rideterminazione con riferimento alle concessioni demaniali con attività turistico-ricreative, già in essere o rinnovate, comprensive di pertinenze demaniali, vale a dire qualora vi sia la presenza di infrastrutture statali al momento dell'inizio del rapporto concessorio.
Rientra pienamente in tale fattispecie il fabbricato in concessione alla società ricorrente, in quanto il manufatto della superficie complessiva di mq. 722,54 è stato acquisito già da tempo al Demanio Pubblico dello Stato, ai sensi dell'art. 49 Cod. Nav. Per cui il Comune di Rimini, dovendo liquidare l'imposta regionale commisurandola sul canone demaniale, così come rideterminato dalla legge teste' citata, non ha fatto altro ricalcolare il canone attenendosi alle nuove disposizioni normative.
Ciò posto, deve, tuttavia, rilevarsi come nel corso del presente contenzioso è stato adottato il D.L. n. 104/2020, poi convertito con L. n. 126/2020, che con l'art. 100 è intervenuto a regolamentare la materia inerente ai canoni delle concessioni demaniali marittime. Più precisamente il comma 3 del citato art. 100 dispone, per quanto qui di interesse: "
3. Alle concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto si applicano, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2007, le misure dei canoni di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dal comma 2 del presente articolo, con riferimento alle caratteristiche dei beni oggetto di concessione, quali erano all'avvio del rapporto concessorio, nonché delle modifiche successivamente intervenute a cura e spese dell'amministrazione concedente. ... Gli enti gestori provvedono al ricalcolo delle somme dovute dai concessionari con applicazione dei citati criteri dal 1° gennaio 2007 fino al 31 dicembre 2019, effettuando i relativi conguagli, con applicazione delle modalità di compensazione di cui al secondo periodo.".
6 Con pec in data 16.8.2021, prodotta dal Comune di Rimini, indirizzata per conoscenza anche all'Agenzia del Demanio, il Comune di Rimini, oltre a comunicare il rigetto della istanza di definizione agevolata del contenzioso, in forza del citato art. 100, comma 3 D.L. n. 104/2020, ha Ricorrente_1comunicato a di avere avviato il procedimento relativo al ricalcolo del canone secondo i nuovi criteri previsti dal legislatore, criteri secondo i quali, fra l'altro, è già stato determinato il canone 2021.
Con pec del 27.6.2022, prodotta dal Comune di Rimini, quest'ultimo ha trasmesso all'Agenzia Ricorrente_1del Demanio e per conoscenza a , la nota avente ad oggetto: "Rideterminazione canoni demaniali marittimi" comunicando che: "L'ufficio scrivente provvedeva alla rideterminazione del canone dall'anno 2007 sino al 2019, quantificando il totale ancora dovuto rispetto a quanto versato pari ad Euro 650.794,98; così come si evince dal prospetto allegato: la Ricorrente_1 S.p.a. risulta dunque ancora debitrice della somma sopra indicata."
Deve evidenziarsi, come già argomentato dal Giudice civile con la Sentenza n. 733/2023 e come evidenziato dalla società ricorrente nelle memorie, che con tale rideterminazione sono stati modificati, fra gli altri, anche i canoni relativi agli anni 2014, 2015 e 2016, anche quelli, cioè, oggetto degli atti oggi impugnati. Piu precisamente si evidenzia qui di seguito la differente misura dei canoni, con riferimento agli atti di accertamento oggi impugnati e quelli rideterminati in forza della riforma introdotta dall'art. 100 D.L. n. 104/2020: anno 2014, richiesto € 245.094,66 rideterminato €.160.506,57 anno 2015, richiesto € 242.888,80 rideterminato € 132.419,14 anno 2014, richiesto € 239.002,58 rideterminato € 130.300,43. Tale consistente modificazione deriva dal diverso presupposto di calcolo posto a base dalla vigente normativa (art. 100 D.L. n. 104/2020 conv.).
La rideterminazione del canone concessorio che ha dato vita all'odierno contenzioso deriva dalla applicazione, a decorrere dall'anno 2007, della previsione contenuta ai commi 251 e 252 della L. n. 296/2006 che recitano, comma 251: "Il comma 1 dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è sostituito dal seguente: "1. I canoni annui per concessioni rilasciate o aree, pertinenze demaniali rinnovate con finalità turistico-ricreative di marittime e specchi acquei per i quali si applicano le disposizioni relative alle utilizzazioni del demanio marittimo sono determinati nel rispetto dei seguenti criteri:...."; e il comma 252: "Il comma 3 dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è sostituito dal seguente:
3. Le misure dei canoni di cui al comma 1, lettera b), si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 2007, anche alle concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto". La nuova disciplina dei canoni demaniali ai sensi dell'art. 03, comma 1, lett. b) del D.L. n. 400/1993, così come convertito con L. n. 494/1993 e modificato con l'art. 1, comma 252, della L. 296/2006, prevedeva che, a decorrere dal 1° gennaio 2007, la misura del canone annuo sia per gli stabilimenti balneari che per i porti turistici fosse determinata come segue: "1.1) area scoperta: euro 1,86 al metro quadrato per la categoria A;
euro 0,93 al metro quadrato per la categoria B;
1.2) area occupata con impianti di facile rimozione: euro 3,10 al metro quadrato per la categoria A;
euro 1,55 al metro quadrato per la categoria B;
1.3) area occupata con impianti di difficile rimozione: euro 4,13; 1.4) euro 0,72 per ogni metro quadrato di mare territoriale per specchi acquei o delimitati da opere che riguardano i porti così come definite dall'art. 5 del testo unico di cui al R.D. 2 aprile 1885, N. 3095, e comunque entro 100 metri dalla costa;
1.5) euro 0,52 per gli specchi acquei compresi tra 100 e 300 metri dalla costa;
1.6) euro 0,41 per gli specchi acquei oltre 300 metri dalla costa;
1.7) euro 0,21 degli specchi acquei acquistati per il posizionamento di campi di boa per l'ancoraggio delle navi al di fuori degli specchi acquei cui al n. 1.3)". Rilevava dunque, la natura delle aree: aree scoperte, aree
7 occupate da opere di facile rimozione, aree occupate da opere di difficile rimozione e specchi acquei, natura e caratteristiche che l'Amministrazione avrebbe dovuto rilevare dal momento relativo canone.
Il recentissimo intervento normativo di cui all'art. 100, comma 3 D.L. n. 104/2020, frutto anche della n. 29/2017 della Corte costituzionale, che ha fornito pronuncia un'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme sopra richiamate, ha modificato i criteri di determinazione dei canoni dal 2007 in poi, così statuendo: "
3. Alle concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto si applicano, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2007, le misure dei canoni di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 03 del decreto- legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dal comma 2 del presente articolo, con riferimento alle caratteristiche dei beni oggetto di concessione, quali erano all'avvio del rapporto concessorio, nonché delle modifiche successivamente intervenute a cura e spese dell'amministrazione concedente.".
Si osserva, al riguardo che, è radicalmente diverso il presupposto di calcolo per la determinazione dei canoni dovuti, dal momento che l'Amministrazione non può più prendere a riferimento la natura delle aree sulla base di quanto è stato realizzato nel corso della concessione da parte del concessionario, dovendo avere a riferimento solo ed esclusivamente le caratteristiche delle aree come erano al momento di avvio del rapporto concessorio. In sostanza, mentre con il precedente, oneroso e penalizzate criterio, le opere realizzate dal concessionario (di facile o difficile rimozione) determinavano la valorizzazione ai fini del canone, oggi tali opere non sono più rilevanti, dal momento che l'amministrazione deve applicare il canone sulla base delle originarie caratteristiche delle aree date in concessione. Ora, è evidente che la cartella esattoriale oggetto del presente giudizio non ha più ragion d'essere, essendo venuti meno i presupposti della sua emanazione. Non sussiste più, infatti, una posizione debitoria della società Ricorrente_1 in relazione a canoni calcolati sulla base di norme non più applicabili.
Ne consegue che l'originario preteso credito dello Stato è venuto meno, perché sono stati modificati ex lege i criteri della sua quantificazione. Gli avvisi di accertamento emessi dall'Ente territoriale e quelle somme allora iscritte a ruolo non sono più dovute per cui gli avvisi di accertamento non hanno più il presupposto di legge per la loro esistenza, con conseguente venir meno del fondamento del tributo così come accertato e quantificato dalla parte resistente.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto con assorbimento di ogni altra questione pregiudiziale e di merito. Le spese di giudizio devono essere compensate stante la particolarità ed evoluzione della normativa applicabile al caso concreto.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del ricorso, annulla l'avviso di accertamento impugnato relativo alle annualità 2014, 2015 e 2016; dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Rimini lì 10/11/2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Davide ERCOLANI) (Dott.ssa Maria DE CONO)
8