Art. 40. (Personale comandato)
Il personale degli enti di cui all'articolo 36 puo' essere comandato, nell'interesse e nell'ambito dei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza, a prestare servizio presso amministrazioni pubbliche, universita' italiane o straniere, centri, istituti o laboratori nazionali, internazionali o stranieri od altri organismi di ricerca, previo consenso o su richiesta di dette amministrazioni.
Nel caso che il comando sia disposto su richiesta dell'amministrazione di destinazione il trattamento economico dovra' essere interamente a carico dell'ente medesimo.
Il personale degli enti di cui all'articolo 36 puo' essere comandato, nell'interesse e nell'ambito dei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza, a prestare servizio presso amministrazioni pubbliche, universita' italiane o straniere, centri, istituti o laboratori nazionali, internazionali o stranieri od altri organismi di ricerca, previo consenso o su richiesta di dette amministrazioni.
Nel caso che il comando sia disposto su richiesta dell'amministrazione di destinazione il trattamento economico dovra' essere interamente a carico dell'ente medesimo.