CASS
Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/06/2025, n. 20984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20984 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: ZA GE nata il [...] a [...] avverso l’ordinanza in data 14/11/2024 del TRIBUNALE DI NAPOLI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Pro- curatore generale ALESSANDRO CIMMINO, che ha concluso per il rigetto del ri- corso. RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di GE AR impugna l’ordinanza in data 14/11/2024 del Tribunale di Napoli, che ha rigettato l’appello presentato avverso l’ordinanza in data 16/09/2024 del G.i.p. del Tribunale di Napoli, che aveva riget- tato l’istanza di restituzione dell’autovettura LAND ROVER, sottoposta a sequestro preventivo in quanto ritenuta nella disponibilità del marito LI SC, inda- gato per i reati di cui agli artt. 416-bis cod. pen. e 648-ter cod. pen. Deduce, con formale motivo unico, violazione di legge, inosservanza di norma processuale e vizio di motivazione in relazione all’art. 321 cod. proc. pen. Penale Sent. Sez. 2 Num. 20984 Anno 2025 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 20/05/2025 2 e agli artt. 240, 240-bis, 648-bis e 648-quater cod. pen. in relazione alla sussi- stenza del fumus commissi delicti. La ricorrente denuncia l’inadeguatezza della motivazione in relazione al fu- mus commissi delicti, mancando la verifica «di un concreto quadro indiziario», non potendo il giudice limitarsi all’esame della correttezza della qualificazione giuridica. Osserva che mancano elementi concreti dai quali desumere che la somma versata sul conto corrente di AR VI fosse, anche in parte, riconducibile a LI, mancando ogni elemento utile a provare la simulazione dell’atto nego- ziale. Denuncia l’omessa motivazione circa la possibilità di configurare il reato di cui all’art. 648-bis cod. pen., mancando anche la prova del reato presupposto. Aggiunge che la motivazione risulta apodittica nella parte in cui esclude che la AR non avrebbe potuto acquistare l’autovettura, pur in presenza di una somma sufficiente a pagare il prezzo, così come sarebbe residuata in esito al se- questro di 140.000,00 euro disposto nei confronti di LI SC. Lamenta, altresì, la mancanza di motivazione in ordine al rapporto di perti- nenzialità tra il reato e la LAND ROVER in sequestro e la omessa valutazione delle s.i.t. rese dal venditore dell’autovettura. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, perché proposto in difetto di procura speciale. In via preliminare, deve rilevarsi che il ricorso è stato proposto dall'Avvo- cato Domenico Dello Jacono, nell’interesse di GE AR, terza interes- sata e non indagata nel procedimento a carico del marito SC LI, nell'am- bito del quale è stata disposta la misura cautelare reale del sequestro preventivo oggetto dell’odierna impugnazione. Per quel che risulta dalla lettura del ricorso, sia nell’epigrafe, sia nell’indice degli allegati, non si fa menzione di un eventuale mandato a ricorrere conferito dall’interessata all’Avvocato ricorrente;
né allo stesso ricorso risulta allegata la procura alle liti prevista dall'art. 83 cod. proc. civ., né detta procura è stata rinve- nuta agli atti del procedimento di legittimità. Attesa la natura processuale della questione, infatti, il Collegio ha ritenuto di dover consultare il contenuto del fascicolo, rinvenendo al suo interno un atto di procura in favore dell'Avvocato Giuseppe Annunziata, ossia in favore di altro di- fensore e con la quale (per di più) veniva conferito il mandato al compimento di molteplici attività processuali, tra le quali non era espressamente contemplata quella di proporre ricorso per cassazione avverso la decisione presa dal tribunale del riesame sull’appello proposto avverso il rigetto dell’istanza di dissequestro avanzata dalla già menzionata AR. 3 2. Da quanto rilevato discende l'inammissibilità del ricorso, in quanto sot- toscritto dal difensore del terzo interessato al sequestro non munito di procura speciale, così come previsto dall'art. 100 cod. proc. pen. La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che, nel procedimento relativo alla restituzione dei beni sequestrati, il difensore del terzo interessato, ove non sia munito di procura speciale, non è legittimato a proporre ricorso avverso il provve- dimento adottato dal tribunale in sede di giudizio cautelare reale (cfr., Sez. 2, n. 310 del 07/12/2017, dep. 2018, GT Auto s.r.l., Rv. 271722-01; Sez. 3, n. 29858 del 01/12/2017, dep. 2018, Fazzari, Rv. 273505-01). E ciò sulla base dell'affermazione, condivisa dal Collegio, che per i soggetti portatori di un interesse meramente civilistico, vale la regola prevista dall'art. 100 cod. proc. pen., secondo cui «stanno in giudizio con il ministero di un difensore munito di procura speciale» analogamente a quanto previsto per il processo civile dall'art. 83 cod. proc. civ. Il ricorso è, dunque, inammissibile perché proposto in difetto di procura speciale. 3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- mende. Così deciso il 20/05/2025
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Pro- curatore generale ALESSANDRO CIMMINO, che ha concluso per il rigetto del ri- corso. RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di GE AR impugna l’ordinanza in data 14/11/2024 del Tribunale di Napoli, che ha rigettato l’appello presentato avverso l’ordinanza in data 16/09/2024 del G.i.p. del Tribunale di Napoli, che aveva riget- tato l’istanza di restituzione dell’autovettura LAND ROVER, sottoposta a sequestro preventivo in quanto ritenuta nella disponibilità del marito LI SC, inda- gato per i reati di cui agli artt. 416-bis cod. pen. e 648-ter cod. pen. Deduce, con formale motivo unico, violazione di legge, inosservanza di norma processuale e vizio di motivazione in relazione all’art. 321 cod. proc. pen. Penale Sent. Sez. 2 Num. 20984 Anno 2025 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 20/05/2025 2 e agli artt. 240, 240-bis, 648-bis e 648-quater cod. pen. in relazione alla sussi- stenza del fumus commissi delicti. La ricorrente denuncia l’inadeguatezza della motivazione in relazione al fu- mus commissi delicti, mancando la verifica «di un concreto quadro indiziario», non potendo il giudice limitarsi all’esame della correttezza della qualificazione giuridica. Osserva che mancano elementi concreti dai quali desumere che la somma versata sul conto corrente di AR VI fosse, anche in parte, riconducibile a LI, mancando ogni elemento utile a provare la simulazione dell’atto nego- ziale. Denuncia l’omessa motivazione circa la possibilità di configurare il reato di cui all’art. 648-bis cod. pen., mancando anche la prova del reato presupposto. Aggiunge che la motivazione risulta apodittica nella parte in cui esclude che la AR non avrebbe potuto acquistare l’autovettura, pur in presenza di una somma sufficiente a pagare il prezzo, così come sarebbe residuata in esito al se- questro di 140.000,00 euro disposto nei confronti di LI SC. Lamenta, altresì, la mancanza di motivazione in ordine al rapporto di perti- nenzialità tra il reato e la LAND ROVER in sequestro e la omessa valutazione delle s.i.t. rese dal venditore dell’autovettura. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, perché proposto in difetto di procura speciale. In via preliminare, deve rilevarsi che il ricorso è stato proposto dall'Avvo- cato Domenico Dello Jacono, nell’interesse di GE AR, terza interes- sata e non indagata nel procedimento a carico del marito SC LI, nell'am- bito del quale è stata disposta la misura cautelare reale del sequestro preventivo oggetto dell’odierna impugnazione. Per quel che risulta dalla lettura del ricorso, sia nell’epigrafe, sia nell’indice degli allegati, non si fa menzione di un eventuale mandato a ricorrere conferito dall’interessata all’Avvocato ricorrente;
né allo stesso ricorso risulta allegata la procura alle liti prevista dall'art. 83 cod. proc. civ., né detta procura è stata rinve- nuta agli atti del procedimento di legittimità. Attesa la natura processuale della questione, infatti, il Collegio ha ritenuto di dover consultare il contenuto del fascicolo, rinvenendo al suo interno un atto di procura in favore dell'Avvocato Giuseppe Annunziata, ossia in favore di altro di- fensore e con la quale (per di più) veniva conferito il mandato al compimento di molteplici attività processuali, tra le quali non era espressamente contemplata quella di proporre ricorso per cassazione avverso la decisione presa dal tribunale del riesame sull’appello proposto avverso il rigetto dell’istanza di dissequestro avanzata dalla già menzionata AR. 3 2. Da quanto rilevato discende l'inammissibilità del ricorso, in quanto sot- toscritto dal difensore del terzo interessato al sequestro non munito di procura speciale, così come previsto dall'art. 100 cod. proc. pen. La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che, nel procedimento relativo alla restituzione dei beni sequestrati, il difensore del terzo interessato, ove non sia munito di procura speciale, non è legittimato a proporre ricorso avverso il provve- dimento adottato dal tribunale in sede di giudizio cautelare reale (cfr., Sez. 2, n. 310 del 07/12/2017, dep. 2018, GT Auto s.r.l., Rv. 271722-01; Sez. 3, n. 29858 del 01/12/2017, dep. 2018, Fazzari, Rv. 273505-01). E ciò sulla base dell'affermazione, condivisa dal Collegio, che per i soggetti portatori di un interesse meramente civilistico, vale la regola prevista dall'art. 100 cod. proc. pen., secondo cui «stanno in giudizio con il ministero di un difensore munito di procura speciale» analogamente a quanto previsto per il processo civile dall'art. 83 cod. proc. civ. Il ricorso è, dunque, inammissibile perché proposto in difetto di procura speciale. 3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- mende. Così deciso il 20/05/2025