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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 19/12/2025, n. 2196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2196 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 779/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Bologna nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rosario Lionello Rossino Presidente dott.ssa Annarita Donofrio Consigliere dott.ssa Anna Orlandi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in grado di appello iscritto al n. R.G. 779/2025 promosso da:
(C.F. ) nato a KI (Ucraina) in [...] Parte_1 C.F._1
02.06.1977 e residente a [...], rappresentato e difeso dagli Avv.ti Paolo
HE e IL IN del foro di Bologna, con domicilio eletto presso e nello studio di quest'ultima sito in Bologna alla via Marconi n. 32;
APPELLANTE nei confronti di
(C.F. ) nata in [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Camilla Di Leo del foro di Bologna, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in OL (BO) al Corso Mazzini n.
359;
APPELLATA
Procuratore Generale
INTERVENUTO
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza definitiva n. 704/2025 dell'11.03.2025, pubblicata in data
21.03.2025, del Tribunale di Bologna, avente ad oggetto modifica delle condizioni di divorzio;
1 CONCLUSIONI: All'udienza del 18 dicembre 2025, presente solo l'appellante , Parte_1 il medesimo si riportava ai propri atti, insistendo per l'accoglimento delle domande ivi formulate e concludeva come da note scritte del 10.12.2025: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza reietta, riformare la sentenza n. 704/2025 emessa dall'Ill.mo Tribunale di Bologna in data
21.03.2025, notificata in data 6.04.2025, nel giudizio RG 8789/2023 tra l'appellante sig.
[...]
e la sig.ra , relativamente al CAPO 1 di sentenza, Parte_1 Parte_2 laddove, dopo aver dato atto che la figlia è diventata maggiorenne ed economicamente Per_1 autosufficiente, e aver revocato l'obbligo del padre di contribuire al suo mantenimento, fa decorrere la revoca “dalla pubblicazione del presente provvedimento” e non dalla data della domanda introduttiva del giudizio di primo grado. Per l'effetto, si chiede che parte appellata venga condannata alla restituzione delle somme nelle more versate dal sig. alla sig.ra in Parte_1 Parte_2 ossequio alla sentenza Trib. Bologna n. 704/2025 di cui al presente giudizio di impugnazione. Con rifusione delle spese del presente grado di giudizio”. Per l'appellata si considerano Parte_2 come precisate le conclusioni di cui alle note scritte dello 08.12.2025: “IN VIA PRELIMINARE - dichiarare l'inammissibilità dell'appello per mancanza di interesse concreto, essendo l'appellante integralmente adempiente alle obbligazioni oggetto di impugnazione e avendo spontaneamente accettato la decorrenza stabilita dal Tribunale;
NEL MERITO - rigettare integralmente l'appello, confermando la piena correttezza della sentenza n. 704/2025 del Tribunale di Bologna del 21.3.2025 nella parte impugnata;
- confermare che la revoca dell'obbligo di mantenimento per la figlia decorre Per_1 correttamente dalla pubblicazione della sentenza, in quanto l'autosufficienza economica si è consolidata gradualmente e progressivamente;
- dare atto dell'irripetibilità assoluta delle somme versate dall'appellante, avendo le stesse assolto alla loro funzione alimentare;
IN OGNI CASO - condannare
l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, oltre a quelle del primo grado, in applicazione del principio della soccombenza e per il carattere dilatorio dell'impugnazione, o in ogni caso per la acclarata infondatezza dell'appello”.
LA CORTE udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con sentenza n. 704/2025 del 21.03.2025, il Tribunale di Bologna, pronunciandosi nella causa introdotta con ricorso dal Sig. nei confronti della Sig.ra per la modifica Parte_1 Parte_2 delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza del 2022 del Tribunale ucraino di Horodotskyi, ha disposto la revoca, a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza, dell'obbligo di mantenimento a carico del
2 ricorrente nei confronti della figlia maggiorenne e divenuta economicamente autosufficiente. Per_1
Per_ Quanto, invece, all'altra figlia della coppia (nata nel 2010), il Tribunale ha posto a carico del padre l'obbligo di versare alla madre, a titolo di contributo al mantenimento della minore, una somma pari a € 350,00 mensili (da rivalutare annualmente secondo l'indice Istat) oltre al 60% delle spese straordinarie da sostenersi per la minore e da determinare secondo il Protocollo del Tribunale di Bologna.
In ultimo, dato atto della soccombenza reciproca, il Tribunale ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite. Per quanto qui interessa ai fini della risoluzione della presente causa, si evidenzia come il giudice di prime cure, prendendo posizione sulla questione dell'autosufficienza economica della figlia maggiorenne
, nata il [...], abbia ritenuto che la stessa, avendo ormai da tempo portato a termine il proprio Per_1 percorso formativo (qualifica professionale di segretaria amministrativa, acquisita al terzo anno di scuola superiore), abbia dimostrato una ampia capacità di reperire impieghi nel settore del commercio e nel settore amministrativo e “di essersi pertanto inserita pienamente, da circa tre anni, nel mondo del lavoro”. Da ciò è derivato, sempre secondo il Tribunale, il venire meno dell'obbligo di mantenimento a carico del padre, a partire dalla data di pubblicazione del provvedimento in questa sede impugnato.
2.- Con appello depositato in data 05.05.2025, il Sig. ha impugnato la sentenza del Parte_1
Tribunale di Bologna limitatamente alla statuizione che fa decorrere la revoca del contributo al mantenimento della figlia dalla data di pubblicazione della sentenza, invece che dalla data della domanda di primo Per_1 grado proposta dal padre (30.06.2023). In particolare, l'appellante ritiene che, facendo decorrere la revoca dalla data di pubblicazione del provvedimento, si realizzi il risultato ingiusto di far ricadere sulla parte i tempi del giudizio e, per questa ragione, il Tribunale di Bologna abbia errato nella sua valutazione. Come conseguenza della riforma della sentenza sul punto, il chiede a questa Corte di condannare la Parte_1 controparte al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio.
In sede di memoria di replica ex 473-bis.32 comma 3 c.p.c., depositata in data 25.11.2025, l'appellante ha integrato le sue conclusioni, chiedendo alla Corte, in conseguenza dell'accertamento già richiesto, di condannare altresì l'appellata alla restituzione delle somme medio tempore indebitamente percepite a tale titolo.
3. Con comparsa di risposta depositata in data 02.11.2025 si è costituita la Sig.ra , la Parte_2 quale chiede il rigetto dell'avverso gravame e la conferma di tutte le statuizioni della sentenza di primo grado.
In via preliminare la parte appellata eccepisce l'inammissibilità dell'appello per mancanza di interesse concreto, in considerazione del fatto che l'appellante, adempiendo integralmente alle obbligazioni oggetto di impugnazione, avrebbe implicitamente rinunciato a contestare la decorrenza della revoca stabilita dal
Tribunale.
Quanto invece al profilo di merito oggetto di impugnazione, la difesa di parte appellata rileva la correttezza della decisione di far decorrere la revoca dal giorno della pubblicazione della sentenza, frutto di un
3 contemperamento di interessi operato dal giudice, data la natura graduale, non consolidata e tantomeno definitiva dell'autosufficienza economica della ragazza. A questo proposito, la deduce come Parte_2
l'appellante non abbia tenuto conto del fatto che, al momento del deposito del ricorso (giugno 2023), Per_1 si trovasse ancora in una fase di transizione professionale.
In ultimo, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di controparte, l'odierna appellata insiste affinché la Corte dichiari le somme comunque irripetibili in quanto è presumibile che le stesse siano state, in virtù della modestia del loro importo, “consumate per fini di sostentamento personale”.
4.- All'udienza del 18 dicembre 2025, la parte appellante si è riportata ai propri atti ed istanze, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
5.- Ciò premesso in ordine allo svolgimento del processo e sempre in via preliminare, va rigettata in quanto priva di fondamento l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla e fondata sulla Parte_2 spontanea esecuzione da parte dell'appellante della sentenza di primo grado. Sul punto, infatti, un consolidato orientamento giurisprudenziale esclude che la spontanea esecuzione della pronuncia di primo grado, da parte del soccombente, possa comportare acquiescenza alla sentenza, trattandosi di un comportamento posto in essere in osservanza di un ordine di giustizia ed ispirato, potenzialmente, anche ad altre finalità. Si tratta, pertanto, di un comportamento per sua natura equivoco e inidoneo ad escludere la volontà di impugnare (in questo senso, Cass. civ. n. 23507/2025, Cass. civ. n. 26305/2023; Cass. civ. n. 34539/2021). Passando ora al merito, si osserva che la questione controversa tra le parti verte sulla decorrenza della revoca del contributo al mantenimento della figlia dovuto dall'appellante sul presupposto della non autosufficienza Per_1 economica della medesima. In particolare, il Giudice di primo grado, pur avendo accertato il venir meno dei presupposti legittimanti il contributo a carico del padre, ha fissato nella data del provvedimento di primo grado, anziché nella data della domanda giudiziale (come richiesto dal ricorrente), la decorrenza degli effetti di tale pronuncia.
Questa Corte rileva che, dall'esame del provvedimento impugnato, emerge l'assenza di motivazione circa tale statuizione. Si aggiunga che, al contrario, nel prendere in considerazione la posizione della seconda figlia, Per_
, il giudice di prime cure ha disposto l'aumento del contributo paterno a partire dalla data della domanda.
Nel ricostruire il percorso di studi e quello lavorativo di , il Tribunale ha posto in luce Persona_3 come la stessa sia stata “assunta quasi subito con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con uno stipendio netto mensile di almeno 1.550 euro […] dopo un brevissimo periodo di sospensione volontaria dell'attività lavorativa, ella ha dimostrato di essere in grado di reperire immediatamente un altro impiego come addetta alle vendite”. Inoltre, dalla busta paga versata in atti dal ricorrente nel giudizio di Parte_1 primo grado, emerge che la data di assunzione di a tempo indeterminato è da collocare nel giorno Per_1
01.03.2023, inoltre, come risulta dalla CU 2024 relativa all'anno 2023 prodotta dalla madre, la figlia Per_1 lavorava per la medesima società dal 7 giugno 2022.
4 Questa Corte reputa corretta la valutazione del Giudice di primo grado circa il venir meno della condizione di non autosufficienza, in quanto le circostanze di fatto allegate e documentate dalle parti hanno fornito piena prova dello stabile inserimento nel mondo del lavoro da circa tre anni e, di conseguenza, dell'insussistenza sopravvenuta dell'obbligo contributivo. Al contrario, non risulta chiara la ragione per cui, dopo aver dato conto della dimostrata capacità lavorativa e dell'inserimento stabile nel circuito del lavoro, il Tribunale non abbia tratto le dovute conseguenze con riferimento al profilo temporale della statuizione. Infatti, il giudice di prime cure, dopo aver correttamente rilevato come abbia dimostrato di aver portato “da tempo” a termine Per_1 il proprio percorso formativo e di essersi inserita pienamente nel mondo del lavoro “da circa tre anni”, ha revocato l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento solo dalla data di pubblicazione della sentenza.
Tale decisione appare a questa Corte non condivisibile e meritevole dunque di riforma. Infatti, deve rilevarsi come già alla data della domanda (30 giugno 2023) risultava provata l'insussistenza del presupposto
(necessario e non sufficiente) di non indipendenza economica, al quale l'art. 337 septies c.c. subordina l'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne. Prive di pregio devono ritenersi le considerazioni della difesa di parte appellata circa la natura graduale e non definitiva dell'autosufficienza economica, che avrebbe portato il Tribunale a far decorrere il contributo da un momento successivo. Si rammenta, a questo proposito, il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo la quale “la possibile cessazione del rapporto lavorativo per la scadenza del termine e il mancato rinnovo del contratto non ha, a ben vedere, un significato diverso dalla perdita dell'occupazione generata da un contratto indeterminato o dal negativo andamento di un'attività intrapresa dal figlio stesso in proprio: evenienze, queste, che la giurisprudenza di questa Corte reputa escludano la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento. Infatti, l'inizio dell'esperienza lavorativa dimostra il raggiungimento di una adeguata capacità, tale, da sola, di determinare l'irreversibile cessazione dell'obbligo in questione” (Cass. civ. Sez. I, ord. n. 40282/2021; Cass. civ. n. 8892/2024).
Le considerazioni espresse dalla Cassazione circa la non reviviscenza dell'obbligo di mantenimento in occasione del termine finale di un contratto a tempo determinato devono ritenersi, a maggior ragione, operanti nel contesto fattuale della presente controversia, caratterizzato dalla sottoscrizione iniziale di un contratto a tempo indeterminato, da cui la figlia maggiorenne ha liberamente receduto per legittime (ma ai fini di causa irrilevanti) valutazioni concernenti la sfera organizzativa personale.
Non vi è, dunque, alcuna ragione per ritenere dovuto il contributo nel periodo che intercorre tra il giorno della domanda (30 giugno 2023) e la data di pubblicazione della sentenza (21.03.2025) e, di conseguenza, la domanda dell'appellante in punto alla decorrenza della revoca merita accoglimento.
Per quanto concerne la domanda di condanna alla restituzione della somma indebitamente versata alla madre per il mantenimento della figlia in tale periodo, la parte appellata ha opposto l'irripetibilità delle somme per la loro presumibile destinazione al sostentamento personale della figlia . Si deve rilevare che la Per_1
5 questione della ripetibilità delle somme versate a titolo di mantenimento, sia nei confronti del coniuge separato, sia nei confronti dei figli è stata oggetto di un'ampia giurisprudenza della Suprema Corte negli ultimi anni
(vedasi Cass. S.U. n. 32914/2022). Limitandosi ai soli profili rilevanti ai fini della presente controversia, questa
Corte ritiene applicabili i principi esposti nell'ordinanza n. 10974 del 2023, nella quale la Cassazione precisa che “in ogni ipotesi di riduzione del contributo al mantenimento del figlio a carico del genitore, sulla base di una diversa valutazione, per il passato (e non quindi alla luce di fatti sopravvenuti, i cui effetti operano, di regola, dal momento in cui essi si verificano e viene avanzata domanda), dei fatti già posti a base dei provvedimenti provvisori adottati, è esclusa la ripetibilità della prestazione economica eseguita;
il diritto di ritenere quanto è stato pagato non opera nell'ipotesi in cui sia accertata la non sussistenza, quanto al figlio maggiorenne, ab origine dei presupposti per il versamento (vale a dire la non autosufficienza economica, in rapporto all'età ed al percorso formativo e/o professionale sul mercato del lavoro avviato, Cass. 38366/21) e sia disposta la riduzione o la revoca del contributo…”.
Orbene, l'ultima ipotesi presa in considerazione dalla citata ordinanza è quella in cui è sussumibile il caso di specie, in quanto il giudice di primo grado, pur stabilendo data di decorrenza che non si condivide, ha in buona sostanza accertato l'insussistenza ab origine dei presupposti per il versamento del contributo. In tali casi, dunque, secondo l'insegnamento giurisprudenziale appena richiamato, è da escludere che operi il diritto di ritenere la somma indebitamente versata e, di conseguenza, la domanda di condanna alla restituzione avanzata dall'odierno appellante è da ritenersi fondata e va accolta. Pertanto, l'odierna appellata deve essere dichiarata tenuta e condannata alla restituzione delle somme eventualmente ricevute a titolo di contributo al mantenimento ordinario e spese straordinarie della figlia , a decorrere dal 30 giugno 2023, data di Per_1 deposito del ricorso di primo grado, sino alla data di pubblicazione della sentenza del Tribunale di Bologna.
L'esito complessivo della lite che ha visto entrambe le parti parzialmente soccombenti giustifica la compensazione per l'intero delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 704/2025 del Tribunale di Bologna, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, ferme le statuizioni della sentenza impugnata non oggetto di modifica, così provvede:
I.- ACCOGLIE l'appello proposto da e, per l'effetto, in riforma della Parte_1 sentenza n. 704/2025 del Tribunale di Bologna, ACCERTA che la revoca dell'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia da parte del padre decorre dalla data della Per_1 Parte_1 domanda giudiziale di primo grado ovvero dal 30.06.2023;
II.- DICHIARA TENUTA e CONDANNA l'appellata alla restituzione Parte_2 all'appellante delle somme eventualmente percepite a tale titolo dal Parte_1
30.06.2023;
III.- COMPENSA integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
6 Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Bologna il 18.12.2025.
Il Presidente
(Dott. Rosario Lionello Rossino)
Il Consigliere est. (Dott.ssa Anna Orlandi)
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Bologna nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rosario Lionello Rossino Presidente dott.ssa Annarita Donofrio Consigliere dott.ssa Anna Orlandi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in grado di appello iscritto al n. R.G. 779/2025 promosso da:
(C.F. ) nato a KI (Ucraina) in [...] Parte_1 C.F._1
02.06.1977 e residente a [...], rappresentato e difeso dagli Avv.ti Paolo
HE e IL IN del foro di Bologna, con domicilio eletto presso e nello studio di quest'ultima sito in Bologna alla via Marconi n. 32;
APPELLANTE nei confronti di
(C.F. ) nata in [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Camilla Di Leo del foro di Bologna, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in OL (BO) al Corso Mazzini n.
359;
APPELLATA
Procuratore Generale
INTERVENUTO
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza definitiva n. 704/2025 dell'11.03.2025, pubblicata in data
21.03.2025, del Tribunale di Bologna, avente ad oggetto modifica delle condizioni di divorzio;
1 CONCLUSIONI: All'udienza del 18 dicembre 2025, presente solo l'appellante , Parte_1 il medesimo si riportava ai propri atti, insistendo per l'accoglimento delle domande ivi formulate e concludeva come da note scritte del 10.12.2025: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza reietta, riformare la sentenza n. 704/2025 emessa dall'Ill.mo Tribunale di Bologna in data
21.03.2025, notificata in data 6.04.2025, nel giudizio RG 8789/2023 tra l'appellante sig.
[...]
e la sig.ra , relativamente al CAPO 1 di sentenza, Parte_1 Parte_2 laddove, dopo aver dato atto che la figlia è diventata maggiorenne ed economicamente Per_1 autosufficiente, e aver revocato l'obbligo del padre di contribuire al suo mantenimento, fa decorrere la revoca “dalla pubblicazione del presente provvedimento” e non dalla data della domanda introduttiva del giudizio di primo grado. Per l'effetto, si chiede che parte appellata venga condannata alla restituzione delle somme nelle more versate dal sig. alla sig.ra in Parte_1 Parte_2 ossequio alla sentenza Trib. Bologna n. 704/2025 di cui al presente giudizio di impugnazione. Con rifusione delle spese del presente grado di giudizio”. Per l'appellata si considerano Parte_2 come precisate le conclusioni di cui alle note scritte dello 08.12.2025: “IN VIA PRELIMINARE - dichiarare l'inammissibilità dell'appello per mancanza di interesse concreto, essendo l'appellante integralmente adempiente alle obbligazioni oggetto di impugnazione e avendo spontaneamente accettato la decorrenza stabilita dal Tribunale;
NEL MERITO - rigettare integralmente l'appello, confermando la piena correttezza della sentenza n. 704/2025 del Tribunale di Bologna del 21.3.2025 nella parte impugnata;
- confermare che la revoca dell'obbligo di mantenimento per la figlia decorre Per_1 correttamente dalla pubblicazione della sentenza, in quanto l'autosufficienza economica si è consolidata gradualmente e progressivamente;
- dare atto dell'irripetibilità assoluta delle somme versate dall'appellante, avendo le stesse assolto alla loro funzione alimentare;
IN OGNI CASO - condannare
l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, oltre a quelle del primo grado, in applicazione del principio della soccombenza e per il carattere dilatorio dell'impugnazione, o in ogni caso per la acclarata infondatezza dell'appello”.
LA CORTE udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con sentenza n. 704/2025 del 21.03.2025, il Tribunale di Bologna, pronunciandosi nella causa introdotta con ricorso dal Sig. nei confronti della Sig.ra per la modifica Parte_1 Parte_2 delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza del 2022 del Tribunale ucraino di Horodotskyi, ha disposto la revoca, a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza, dell'obbligo di mantenimento a carico del
2 ricorrente nei confronti della figlia maggiorenne e divenuta economicamente autosufficiente. Per_1
Per_ Quanto, invece, all'altra figlia della coppia (nata nel 2010), il Tribunale ha posto a carico del padre l'obbligo di versare alla madre, a titolo di contributo al mantenimento della minore, una somma pari a € 350,00 mensili (da rivalutare annualmente secondo l'indice Istat) oltre al 60% delle spese straordinarie da sostenersi per la minore e da determinare secondo il Protocollo del Tribunale di Bologna.
In ultimo, dato atto della soccombenza reciproca, il Tribunale ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite. Per quanto qui interessa ai fini della risoluzione della presente causa, si evidenzia come il giudice di prime cure, prendendo posizione sulla questione dell'autosufficienza economica della figlia maggiorenne
, nata il [...], abbia ritenuto che la stessa, avendo ormai da tempo portato a termine il proprio Per_1 percorso formativo (qualifica professionale di segretaria amministrativa, acquisita al terzo anno di scuola superiore), abbia dimostrato una ampia capacità di reperire impieghi nel settore del commercio e nel settore amministrativo e “di essersi pertanto inserita pienamente, da circa tre anni, nel mondo del lavoro”. Da ciò è derivato, sempre secondo il Tribunale, il venire meno dell'obbligo di mantenimento a carico del padre, a partire dalla data di pubblicazione del provvedimento in questa sede impugnato.
2.- Con appello depositato in data 05.05.2025, il Sig. ha impugnato la sentenza del Parte_1
Tribunale di Bologna limitatamente alla statuizione che fa decorrere la revoca del contributo al mantenimento della figlia dalla data di pubblicazione della sentenza, invece che dalla data della domanda di primo Per_1 grado proposta dal padre (30.06.2023). In particolare, l'appellante ritiene che, facendo decorrere la revoca dalla data di pubblicazione del provvedimento, si realizzi il risultato ingiusto di far ricadere sulla parte i tempi del giudizio e, per questa ragione, il Tribunale di Bologna abbia errato nella sua valutazione. Come conseguenza della riforma della sentenza sul punto, il chiede a questa Corte di condannare la Parte_1 controparte al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio.
In sede di memoria di replica ex 473-bis.32 comma 3 c.p.c., depositata in data 25.11.2025, l'appellante ha integrato le sue conclusioni, chiedendo alla Corte, in conseguenza dell'accertamento già richiesto, di condannare altresì l'appellata alla restituzione delle somme medio tempore indebitamente percepite a tale titolo.
3. Con comparsa di risposta depositata in data 02.11.2025 si è costituita la Sig.ra , la Parte_2 quale chiede il rigetto dell'avverso gravame e la conferma di tutte le statuizioni della sentenza di primo grado.
In via preliminare la parte appellata eccepisce l'inammissibilità dell'appello per mancanza di interesse concreto, in considerazione del fatto che l'appellante, adempiendo integralmente alle obbligazioni oggetto di impugnazione, avrebbe implicitamente rinunciato a contestare la decorrenza della revoca stabilita dal
Tribunale.
Quanto invece al profilo di merito oggetto di impugnazione, la difesa di parte appellata rileva la correttezza della decisione di far decorrere la revoca dal giorno della pubblicazione della sentenza, frutto di un
3 contemperamento di interessi operato dal giudice, data la natura graduale, non consolidata e tantomeno definitiva dell'autosufficienza economica della ragazza. A questo proposito, la deduce come Parte_2
l'appellante non abbia tenuto conto del fatto che, al momento del deposito del ricorso (giugno 2023), Per_1 si trovasse ancora in una fase di transizione professionale.
In ultimo, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di controparte, l'odierna appellata insiste affinché la Corte dichiari le somme comunque irripetibili in quanto è presumibile che le stesse siano state, in virtù della modestia del loro importo, “consumate per fini di sostentamento personale”.
4.- All'udienza del 18 dicembre 2025, la parte appellante si è riportata ai propri atti ed istanze, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
5.- Ciò premesso in ordine allo svolgimento del processo e sempre in via preliminare, va rigettata in quanto priva di fondamento l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla e fondata sulla Parte_2 spontanea esecuzione da parte dell'appellante della sentenza di primo grado. Sul punto, infatti, un consolidato orientamento giurisprudenziale esclude che la spontanea esecuzione della pronuncia di primo grado, da parte del soccombente, possa comportare acquiescenza alla sentenza, trattandosi di un comportamento posto in essere in osservanza di un ordine di giustizia ed ispirato, potenzialmente, anche ad altre finalità. Si tratta, pertanto, di un comportamento per sua natura equivoco e inidoneo ad escludere la volontà di impugnare (in questo senso, Cass. civ. n. 23507/2025, Cass. civ. n. 26305/2023; Cass. civ. n. 34539/2021). Passando ora al merito, si osserva che la questione controversa tra le parti verte sulla decorrenza della revoca del contributo al mantenimento della figlia dovuto dall'appellante sul presupposto della non autosufficienza Per_1 economica della medesima. In particolare, il Giudice di primo grado, pur avendo accertato il venir meno dei presupposti legittimanti il contributo a carico del padre, ha fissato nella data del provvedimento di primo grado, anziché nella data della domanda giudiziale (come richiesto dal ricorrente), la decorrenza degli effetti di tale pronuncia.
Questa Corte rileva che, dall'esame del provvedimento impugnato, emerge l'assenza di motivazione circa tale statuizione. Si aggiunga che, al contrario, nel prendere in considerazione la posizione della seconda figlia, Per_
, il giudice di prime cure ha disposto l'aumento del contributo paterno a partire dalla data della domanda.
Nel ricostruire il percorso di studi e quello lavorativo di , il Tribunale ha posto in luce Persona_3 come la stessa sia stata “assunta quasi subito con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con uno stipendio netto mensile di almeno 1.550 euro […] dopo un brevissimo periodo di sospensione volontaria dell'attività lavorativa, ella ha dimostrato di essere in grado di reperire immediatamente un altro impiego come addetta alle vendite”. Inoltre, dalla busta paga versata in atti dal ricorrente nel giudizio di Parte_1 primo grado, emerge che la data di assunzione di a tempo indeterminato è da collocare nel giorno Per_1
01.03.2023, inoltre, come risulta dalla CU 2024 relativa all'anno 2023 prodotta dalla madre, la figlia Per_1 lavorava per la medesima società dal 7 giugno 2022.
4 Questa Corte reputa corretta la valutazione del Giudice di primo grado circa il venir meno della condizione di non autosufficienza, in quanto le circostanze di fatto allegate e documentate dalle parti hanno fornito piena prova dello stabile inserimento nel mondo del lavoro da circa tre anni e, di conseguenza, dell'insussistenza sopravvenuta dell'obbligo contributivo. Al contrario, non risulta chiara la ragione per cui, dopo aver dato conto della dimostrata capacità lavorativa e dell'inserimento stabile nel circuito del lavoro, il Tribunale non abbia tratto le dovute conseguenze con riferimento al profilo temporale della statuizione. Infatti, il giudice di prime cure, dopo aver correttamente rilevato come abbia dimostrato di aver portato “da tempo” a termine Per_1 il proprio percorso formativo e di essersi inserita pienamente nel mondo del lavoro “da circa tre anni”, ha revocato l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento solo dalla data di pubblicazione della sentenza.
Tale decisione appare a questa Corte non condivisibile e meritevole dunque di riforma. Infatti, deve rilevarsi come già alla data della domanda (30 giugno 2023) risultava provata l'insussistenza del presupposto
(necessario e non sufficiente) di non indipendenza economica, al quale l'art. 337 septies c.c. subordina l'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne. Prive di pregio devono ritenersi le considerazioni della difesa di parte appellata circa la natura graduale e non definitiva dell'autosufficienza economica, che avrebbe portato il Tribunale a far decorrere il contributo da un momento successivo. Si rammenta, a questo proposito, il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo la quale “la possibile cessazione del rapporto lavorativo per la scadenza del termine e il mancato rinnovo del contratto non ha, a ben vedere, un significato diverso dalla perdita dell'occupazione generata da un contratto indeterminato o dal negativo andamento di un'attività intrapresa dal figlio stesso in proprio: evenienze, queste, che la giurisprudenza di questa Corte reputa escludano la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento. Infatti, l'inizio dell'esperienza lavorativa dimostra il raggiungimento di una adeguata capacità, tale, da sola, di determinare l'irreversibile cessazione dell'obbligo in questione” (Cass. civ. Sez. I, ord. n. 40282/2021; Cass. civ. n. 8892/2024).
Le considerazioni espresse dalla Cassazione circa la non reviviscenza dell'obbligo di mantenimento in occasione del termine finale di un contratto a tempo determinato devono ritenersi, a maggior ragione, operanti nel contesto fattuale della presente controversia, caratterizzato dalla sottoscrizione iniziale di un contratto a tempo indeterminato, da cui la figlia maggiorenne ha liberamente receduto per legittime (ma ai fini di causa irrilevanti) valutazioni concernenti la sfera organizzativa personale.
Non vi è, dunque, alcuna ragione per ritenere dovuto il contributo nel periodo che intercorre tra il giorno della domanda (30 giugno 2023) e la data di pubblicazione della sentenza (21.03.2025) e, di conseguenza, la domanda dell'appellante in punto alla decorrenza della revoca merita accoglimento.
Per quanto concerne la domanda di condanna alla restituzione della somma indebitamente versata alla madre per il mantenimento della figlia in tale periodo, la parte appellata ha opposto l'irripetibilità delle somme per la loro presumibile destinazione al sostentamento personale della figlia . Si deve rilevare che la Per_1
5 questione della ripetibilità delle somme versate a titolo di mantenimento, sia nei confronti del coniuge separato, sia nei confronti dei figli è stata oggetto di un'ampia giurisprudenza della Suprema Corte negli ultimi anni
(vedasi Cass. S.U. n. 32914/2022). Limitandosi ai soli profili rilevanti ai fini della presente controversia, questa
Corte ritiene applicabili i principi esposti nell'ordinanza n. 10974 del 2023, nella quale la Cassazione precisa che “in ogni ipotesi di riduzione del contributo al mantenimento del figlio a carico del genitore, sulla base di una diversa valutazione, per il passato (e non quindi alla luce di fatti sopravvenuti, i cui effetti operano, di regola, dal momento in cui essi si verificano e viene avanzata domanda), dei fatti già posti a base dei provvedimenti provvisori adottati, è esclusa la ripetibilità della prestazione economica eseguita;
il diritto di ritenere quanto è stato pagato non opera nell'ipotesi in cui sia accertata la non sussistenza, quanto al figlio maggiorenne, ab origine dei presupposti per il versamento (vale a dire la non autosufficienza economica, in rapporto all'età ed al percorso formativo e/o professionale sul mercato del lavoro avviato, Cass. 38366/21) e sia disposta la riduzione o la revoca del contributo…”.
Orbene, l'ultima ipotesi presa in considerazione dalla citata ordinanza è quella in cui è sussumibile il caso di specie, in quanto il giudice di primo grado, pur stabilendo data di decorrenza che non si condivide, ha in buona sostanza accertato l'insussistenza ab origine dei presupposti per il versamento del contributo. In tali casi, dunque, secondo l'insegnamento giurisprudenziale appena richiamato, è da escludere che operi il diritto di ritenere la somma indebitamente versata e, di conseguenza, la domanda di condanna alla restituzione avanzata dall'odierno appellante è da ritenersi fondata e va accolta. Pertanto, l'odierna appellata deve essere dichiarata tenuta e condannata alla restituzione delle somme eventualmente ricevute a titolo di contributo al mantenimento ordinario e spese straordinarie della figlia , a decorrere dal 30 giugno 2023, data di Per_1 deposito del ricorso di primo grado, sino alla data di pubblicazione della sentenza del Tribunale di Bologna.
L'esito complessivo della lite che ha visto entrambe le parti parzialmente soccombenti giustifica la compensazione per l'intero delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 704/2025 del Tribunale di Bologna, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, ferme le statuizioni della sentenza impugnata non oggetto di modifica, così provvede:
I.- ACCOGLIE l'appello proposto da e, per l'effetto, in riforma della Parte_1 sentenza n. 704/2025 del Tribunale di Bologna, ACCERTA che la revoca dell'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia da parte del padre decorre dalla data della Per_1 Parte_1 domanda giudiziale di primo grado ovvero dal 30.06.2023;
II.- DICHIARA TENUTA e CONDANNA l'appellata alla restituzione Parte_2 all'appellante delle somme eventualmente percepite a tale titolo dal Parte_1
30.06.2023;
III.- COMPENSA integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
6 Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Bologna il 18.12.2025.
Il Presidente
(Dott. Rosario Lionello Rossino)
Il Consigliere est. (Dott.ssa Anna Orlandi)
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