Articolo 2 della Legge 29 marzo 1993, n. 86
Articolo 1Articolo 3
Versione
4 aprile 1993
Art. 2. 1. Alla concessione del contributo di cui all'articolo 1 provvede il Ministro degli affari esteri previa presentazione del conto consuntivo dell'Ente, approvato in conformita' delle nuove direttive statutarie, accompagnato da una relazione illustrativa dell'attivita' svolta nell'anno precedente.
2. Il Ministro degli affari esteri trasmette annualmente al Parlamento il conto consuntivo e la relazione illustrativa dell'attivita' dell'Ente.
Entrata in vigore il 4 aprile 1993