Art. 3.
Gli atti e contratti di appalto, scritti o verbali, relativi alle gerenze provvisorie dei magazzini di vendita e delle rivendite dei generi di monopolio, che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino non in regola agli effetti dell'imposta di registro, sono ammessi, entro quattro mesi dalla data stessa, alla registrazione con l'applicazione della imposta fissa di lire 500 e senza aggravio di sopratassa.
Gli atti e contratti di appalto, scritti o verbali, relativi alle gerenze provvisorie dei magazzini di vendita e delle rivendite dei generi di monopolio, che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino non in regola agli effetti dell'imposta di registro, sono ammessi, entro quattro mesi dalla data stessa, alla registrazione con l'applicazione della imposta fissa di lire 500 e senza aggravio di sopratassa.