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Sentenza 13 novembre 2024
Sentenza 13 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/11/2024, n. 41795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41795 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da ZI ME, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/06/2023 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, Avv. Vincenzo Papeo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 41795 Anno 2024 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 24/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari, giudicando in sede di rinvio, a seguito di gravame interposto dall'imputato ME ZI avverso la sentenza emessa in data 6 marzo 2019 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trani, in parziale riforma della decisione ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del predetto in ordine al reato di cui al capo a)(artt. 56, 624, 625 nn. 2,5 e 7 cod. pen.) per difetto di querela, rideterminando la pena inflitta in relazione alla ritenuta responsabilità in ordine ai reati di cui ai capi b)(artt. 61 n. 2, 2 e 4 , comma 2, lett. a) I. n. 895/67), c (art. 648 cod. pen.) e d(art. 707 cod. pen.). 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che con atto del difensore deduce i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo vizio cumulativo della motivazione e violazione dell'obbligo di uniformarsi alla sentenza rescindente in relazione alla affermazione di responsabilità con riferimento alla ritenuta presenza del ricorrente nella Fiat Panda guidata dal OT sin dal momento in cui la stessa è uscita dalla masseria Di SS. In realtà, i dati processuali nuovi (distanza tra la masseria e il luogo in cui la Fiat Panda fu fermata e velocità desunta dal limite vigente) non risolvono tutti i dubbi delineati dalla sentenza rescindente: la distanza temporale di 25/30 minuti e quella geografica (13 km) non consentono alcuna affermazione idonea ad escludere ipotesi alternative, così sostanziandosi il ragionevole dubbio e realizzandosi i vizi della motivazione denunziati. 2.2. Con il secondo motivo vizio cumulativo della motivazione e violazione dell'obbligo di uniformarsi alla sentenza rescindente in ordine alla affermazione di responsabilità con riferimento alla ritenuta non plausibilità della spiegazione alternativa fornita dall'imputato circa la sua presenza all'interno della Fiat Panda condotta dal OT. Innanzitutto, la Corte territoriale ha omesso di valutare i riscontri alla versione dell'imputato consistente nella sua regolare assunzione nell'azienda paterna dal 16/3/2018, che possedeva numerosi capi ovinicaprini, situata a circa 3,800 m dal bivio di San Magno;
ancora, la denuncia di smarrimento di 96 ovini in data 19/3/2019. Quanto poi agli argomenti utilizzati dalla Corte di appello che renderebbero inverosimile la tesi difensiva: 2 - L'affermazione secondo la quale è inverosimile la mungitura delle pecore alle 3,00 della notte non tiene conto dei preparativi necessari a tale operazione;
- L'inverosimiglianza della notizia data dalla madre del mancato rientro degli animali diverse ore dopo e della ricerca fatta in piena notte, non tiene conto dell'assenza di notizie circa il momento in cui la donna si era accorta del fatto e del luogo circoscritto in cui la ricerca era fatta;
- L'irrilevanza del mancato esito positivo della ricerca;
- La tardività della versione resa, non tiene conto delle esigenze difensive e della preoccupazione di poter indirettamente incolpare il cognato OT. Infine, nulla è detto sul diverso atteggiamento dei due coimputati al momento dell'accesso presso le rispettive abitazioni delle forze dell'ordine e sulla mancata comparazione tra gli abiti indossati dallo ZI e quelli ripresi dall'impianto di videosorveglianza dell'istituto bancario. Sotto altro profilo, si denunzia la violazione dell'art. 627, comma3, cod. proc. pen. in relazione alla già ritenuta implicita plausibilità dell'alibi difensivo da parte della stessa sentenza rescindente, che altrimenti non avrebbe necessitato le successive verifiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La vicenda processuale ha ad oggetto la responsabilità del ricorrente in relazione alla sua partecipazione ad un tentativo di furto commesso ai danni di un bancomat mediante esplosivo nella notte del 27.3.2018, realizzato con una vettura BMW rubata. La vettura raggiungeva la masseria del coimputato IC SS, ove veniva abbandonata, dalla quale, dopo qualche minuto, era vista uscire una Fiat Panda che - a seguito di un controllo delle forze dell'ordine di li a poco - risultava guidata da Francesco CO ed occupata dal ricorrente. A seguito della perquisizione nelle abitazioni del CO e dello ZI erano rinvenuti abiti sporchi di terra, mentre nella autovettura rubata attrezzatura normalmente utilizzata per analoghi reati (picconi in ferro, palanchini, piedi di porco, bombole di acetilene e bombolette spray per oscurare telecamere). La difesa del ricorrente - con dichiarazione spontanea dell'imputato resa all'udienza di appello del 16.10.2020 - aveva opposto la sua presenza occasionale nella Fiat Panda, a seguito della sua richiesta fatta quella notte al CO, suo cognato, di avere un passaggio dopo essere stato nella masseria di suo padre, dove solitamente alle 3,00 di notte si presentava per la mungitura, informato dalla madre della 3 mancanza di alcuni capi di bestiame, si era messo alla ricerca di questi, smarritisi la sera precedente allorquando vi era stato il rientro dal pascolo. La sentenza rescindente aveva censurato la motivazione resa dalla precedente sentenza di appello in relazione alla ricostruzione spazio-temporale dei movimenti della Fiat Panda dal momento in cui era vista uscire dalla masseria a quello in cui era stata fermata dai carabinieri, priva di riferimenti certi. Rilevava la Corte che la più precisa ricostruzione di tale fase della vicenda era necessaria per escludere il rilievo formulato dalla difesa in appello relativo alla sussistenza di un'apprezzabile discrasia temporale tra l'uscita della Fiat Panda dalla masseria e il controllo dell'imputato. 3. La sentenza impugnata, nel richiamare i dati incontestati dell'accertamento - in particolare la coincidenza della BMW ripresa sul luogo del tentato furto con quella rinvenuta nella masseria del SS e la presenza, a bordo della Fiat Panda uscita dalla masseria di alcuni degli autori del tentato furto - ha escluso distonie rispetto alla presenza dello ZI all'interno della Panda sin dal momento in cui la stessa è uscita dalla masseria del SS. In particolare, considerando le nuove acquisizioni provenienti dai CC che avevano avvistato le due auto presso la masseria e da quelli che avevano fermato la Fiat Panda, hanno individuato il lasso temporale tra l'uscita della predetta autovettura (ore 4.05) e il controllo (ore 4.30) compatibile con la distanza di 13 km esistente tra la masseria del SS e il bivio San Magno ove era avvenuto il controllo e la velocità di percorrenza - valutata in 30 Km/ora e congrua al tipo di strada ed al limite ivi fissato in 50 km/h. La Corte territoriale passa poi ad esaminare altri elementi considerati integrare indizi gravi, precisi e concordanti: - L'avvistamento da parte dei CC di due luci in movimento all'interno della masseria, spente in concomitanza dell'accensione delle luci della Panda, segno della presenza di almeno due persone a bordo di detta auto - come appunto verificato al momento del successivo controllo;
- La verificazione del controllo poco dopo i fatti, che rendeva poco verosimile che lo ZI si fosse trovato per caso nell'auto del CO - e del resto se lo ZI fosse salito a bordo di detta auto dopo aver lasciato la masseria, si sarebbero dovute trovare tre persone a bordo;
- Il rinvenimento presso l'abitazione dello ZI di abiti neri (così come quelli indossati dai rapinatori), sporchi di terra, segno del passaggio nella masseria del SS. Successivamente la Corte esamina la spiegazione alternativa fornita dallo ZI, ritenendola implausibile per una serie di ragioni (v. pg. 14 della sentenza). 4 4. Ritiene questa Corte che le esposte ragioni della sentenza impugnata si sottraggono alle censure del ricorrente. 5. E' manifestamente infondata la dedotta violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. - essendosi la Corte precisamente attenuta all'obbligo di motivazione prescritto dalla sentenza rescindente in assenza di giudicato interno. Costituisce, invero, jus receptum che il giudice di rinvio, in caso di annullamento per vizio di motivazione, è investito di pieni poteri di cognizione e, salvi i limiti derivanti da un eventuale giudicato interno, può rivisitare il fatto con pieno apprezzamento e autonomia di giudizio, sicché non è vincolato all'esame dei soli punti indicati nella sentenza di annullamento, ma può accedere alla piena rivalutazione del compendio probatorio, in esito alla quale è legittimato ad addivenire a soluzioni diverse da quelle del precedente giudice di merito. (Sez. 1, Sentenza n. 5517 del 30/11/2023, dep. 2024, Rv. 285801 - 02); ancora, nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento per vizio di motivazione, non viola l'obbligo di uniformarsi al principio di diritto il giudice che, adeguatamente motivando rispetto ai singoli punti specificati nella sentenza rescindente e con il limite dell'avvenuta formazione progressiva del giudicato in relazione ai diversi capi della decisione, pervenga nuovamente all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato sulla base di argomenti differenti da quelli censurati dalla Corte di cassazione, potendo egli non solo procedere all'esame completo del materiale probatorio ma anche compiere eventuali nuovi atti istruttori necessari per la decisione (Sez. 2, n. 37407 del 06/11/2020, Rv. 280660 - 01). Cosicché del tutto legittimamente la Corte di merito ha riconsiderato, nell'ambito del ragionamento probatorio, il complesso degli elementi acquisiti, incluse le dichiarazioni dell'imputato circa il suo alibi, che alcuna intangibilità ha acquisito a seguito della sentenza rescindente. 6. Quanto alle valutazioni di merito, le censure sono proposte per inaccessibili ragioni di fatto, involgendo una rivalutazione del dato probatorio, sia in relazione alla presenza del ricorrente nella Panda sin dalla sua uscita dalla masseria, sia in relazione alla spiegazione alternativa data dall'imputato in ordine alla sua presenza nella vettura al momento del controllo. Non illogicamente, invero, la Corte, in base al limitato lasso temporale del percorso della Panda, ha escluso l'esistenza di una distonia temporale nell'assunto secondo il quale lo ZI è salito a bordo della Panda sin dalla sua uscita dalla masseria e ha incensurabilmente strutturato il ragionamento indiziario a carico del ricorrente valorizzando non illogicamente una serie di elementi convergenti, a fronte del quale il ricorso esprime censure generiche - quella secondo la quale il solo accertamento dei tempi di percorrenza non è sufficiente a far concludere per 5 la responsabilità - e in fatto - con riguardo alla valutazione dell'alibi, segnatamente con riguardo alla valenza probatoria della assunzione nell'azienda paterna e la denuncia di smarrimento di ovini dell'anno successivo. Invero, le censure al ragionamento che ha giustificato il fallimento dell'autoreferenziale alibi dell'imputato si svolgono secondo una inattingibile rivalutazione in fatto rispetto alle non illogiche ragioni che, secondo la sentenza impugnata, facevano escludere che lo ZI si trovasse a notte fonda - e non all'alba - in loco per la mungitura dei capi e che, in tale circostanza, avuta notizia dalla madre del mancato rientro di capi di bestiame, si era spinto alla loro ricerca - considerato il lasso di tempo trascorso dalla asserita percezione dello smarrimento e la incomprensibile determinazione di immediata ricerca nel buio completo, senza alcun riscontro. Né illogica è la concorrente convergente valutazione - da ultimo effettuata - della distanza temporale della ostensione dell'alibi, fatta oltre due anni e sei mesi dopo l'episodio e nonostante la sottoposizione dello ZI a misura cautelare, alla quale la difesa oppone solo una alternativa ipotetica ed astratta spiegazione in fatto. Infine, incensurabile si palesa la valutazione delle emergenze a seguito delle perquisizioni circa il rinvenimento nell'abitazione dello ZI dell'abbigliamento nero e sporco di terra, verosimilmente indossato dall'imputato mentre camminava all'interno della masseria. 7. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/09/2024.
udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, Avv. Vincenzo Papeo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 41795 Anno 2024 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 24/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari, giudicando in sede di rinvio, a seguito di gravame interposto dall'imputato ME ZI avverso la sentenza emessa in data 6 marzo 2019 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trani, in parziale riforma della decisione ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del predetto in ordine al reato di cui al capo a)(artt. 56, 624, 625 nn. 2,5 e 7 cod. pen.) per difetto di querela, rideterminando la pena inflitta in relazione alla ritenuta responsabilità in ordine ai reati di cui ai capi b)(artt. 61 n. 2, 2 e 4 , comma 2, lett. a) I. n. 895/67), c (art. 648 cod. pen.) e d(art. 707 cod. pen.). 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che con atto del difensore deduce i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo vizio cumulativo della motivazione e violazione dell'obbligo di uniformarsi alla sentenza rescindente in relazione alla affermazione di responsabilità con riferimento alla ritenuta presenza del ricorrente nella Fiat Panda guidata dal OT sin dal momento in cui la stessa è uscita dalla masseria Di SS. In realtà, i dati processuali nuovi (distanza tra la masseria e il luogo in cui la Fiat Panda fu fermata e velocità desunta dal limite vigente) non risolvono tutti i dubbi delineati dalla sentenza rescindente: la distanza temporale di 25/30 minuti e quella geografica (13 km) non consentono alcuna affermazione idonea ad escludere ipotesi alternative, così sostanziandosi il ragionevole dubbio e realizzandosi i vizi della motivazione denunziati. 2.2. Con il secondo motivo vizio cumulativo della motivazione e violazione dell'obbligo di uniformarsi alla sentenza rescindente in ordine alla affermazione di responsabilità con riferimento alla ritenuta non plausibilità della spiegazione alternativa fornita dall'imputato circa la sua presenza all'interno della Fiat Panda condotta dal OT. Innanzitutto, la Corte territoriale ha omesso di valutare i riscontri alla versione dell'imputato consistente nella sua regolare assunzione nell'azienda paterna dal 16/3/2018, che possedeva numerosi capi ovinicaprini, situata a circa 3,800 m dal bivio di San Magno;
ancora, la denuncia di smarrimento di 96 ovini in data 19/3/2019. Quanto poi agli argomenti utilizzati dalla Corte di appello che renderebbero inverosimile la tesi difensiva: 2 - L'affermazione secondo la quale è inverosimile la mungitura delle pecore alle 3,00 della notte non tiene conto dei preparativi necessari a tale operazione;
- L'inverosimiglianza della notizia data dalla madre del mancato rientro degli animali diverse ore dopo e della ricerca fatta in piena notte, non tiene conto dell'assenza di notizie circa il momento in cui la donna si era accorta del fatto e del luogo circoscritto in cui la ricerca era fatta;
- L'irrilevanza del mancato esito positivo della ricerca;
- La tardività della versione resa, non tiene conto delle esigenze difensive e della preoccupazione di poter indirettamente incolpare il cognato OT. Infine, nulla è detto sul diverso atteggiamento dei due coimputati al momento dell'accesso presso le rispettive abitazioni delle forze dell'ordine e sulla mancata comparazione tra gli abiti indossati dallo ZI e quelli ripresi dall'impianto di videosorveglianza dell'istituto bancario. Sotto altro profilo, si denunzia la violazione dell'art. 627, comma3, cod. proc. pen. in relazione alla già ritenuta implicita plausibilità dell'alibi difensivo da parte della stessa sentenza rescindente, che altrimenti non avrebbe necessitato le successive verifiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La vicenda processuale ha ad oggetto la responsabilità del ricorrente in relazione alla sua partecipazione ad un tentativo di furto commesso ai danni di un bancomat mediante esplosivo nella notte del 27.3.2018, realizzato con una vettura BMW rubata. La vettura raggiungeva la masseria del coimputato IC SS, ove veniva abbandonata, dalla quale, dopo qualche minuto, era vista uscire una Fiat Panda che - a seguito di un controllo delle forze dell'ordine di li a poco - risultava guidata da Francesco CO ed occupata dal ricorrente. A seguito della perquisizione nelle abitazioni del CO e dello ZI erano rinvenuti abiti sporchi di terra, mentre nella autovettura rubata attrezzatura normalmente utilizzata per analoghi reati (picconi in ferro, palanchini, piedi di porco, bombole di acetilene e bombolette spray per oscurare telecamere). La difesa del ricorrente - con dichiarazione spontanea dell'imputato resa all'udienza di appello del 16.10.2020 - aveva opposto la sua presenza occasionale nella Fiat Panda, a seguito della sua richiesta fatta quella notte al CO, suo cognato, di avere un passaggio dopo essere stato nella masseria di suo padre, dove solitamente alle 3,00 di notte si presentava per la mungitura, informato dalla madre della 3 mancanza di alcuni capi di bestiame, si era messo alla ricerca di questi, smarritisi la sera precedente allorquando vi era stato il rientro dal pascolo. La sentenza rescindente aveva censurato la motivazione resa dalla precedente sentenza di appello in relazione alla ricostruzione spazio-temporale dei movimenti della Fiat Panda dal momento in cui era vista uscire dalla masseria a quello in cui era stata fermata dai carabinieri, priva di riferimenti certi. Rilevava la Corte che la più precisa ricostruzione di tale fase della vicenda era necessaria per escludere il rilievo formulato dalla difesa in appello relativo alla sussistenza di un'apprezzabile discrasia temporale tra l'uscita della Fiat Panda dalla masseria e il controllo dell'imputato. 3. La sentenza impugnata, nel richiamare i dati incontestati dell'accertamento - in particolare la coincidenza della BMW ripresa sul luogo del tentato furto con quella rinvenuta nella masseria del SS e la presenza, a bordo della Fiat Panda uscita dalla masseria di alcuni degli autori del tentato furto - ha escluso distonie rispetto alla presenza dello ZI all'interno della Panda sin dal momento in cui la stessa è uscita dalla masseria del SS. In particolare, considerando le nuove acquisizioni provenienti dai CC che avevano avvistato le due auto presso la masseria e da quelli che avevano fermato la Fiat Panda, hanno individuato il lasso temporale tra l'uscita della predetta autovettura (ore 4.05) e il controllo (ore 4.30) compatibile con la distanza di 13 km esistente tra la masseria del SS e il bivio San Magno ove era avvenuto il controllo e la velocità di percorrenza - valutata in 30 Km/ora e congrua al tipo di strada ed al limite ivi fissato in 50 km/h. La Corte territoriale passa poi ad esaminare altri elementi considerati integrare indizi gravi, precisi e concordanti: - L'avvistamento da parte dei CC di due luci in movimento all'interno della masseria, spente in concomitanza dell'accensione delle luci della Panda, segno della presenza di almeno due persone a bordo di detta auto - come appunto verificato al momento del successivo controllo;
- La verificazione del controllo poco dopo i fatti, che rendeva poco verosimile che lo ZI si fosse trovato per caso nell'auto del CO - e del resto se lo ZI fosse salito a bordo di detta auto dopo aver lasciato la masseria, si sarebbero dovute trovare tre persone a bordo;
- Il rinvenimento presso l'abitazione dello ZI di abiti neri (così come quelli indossati dai rapinatori), sporchi di terra, segno del passaggio nella masseria del SS. Successivamente la Corte esamina la spiegazione alternativa fornita dallo ZI, ritenendola implausibile per una serie di ragioni (v. pg. 14 della sentenza). 4 4. Ritiene questa Corte che le esposte ragioni della sentenza impugnata si sottraggono alle censure del ricorrente. 5. E' manifestamente infondata la dedotta violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. - essendosi la Corte precisamente attenuta all'obbligo di motivazione prescritto dalla sentenza rescindente in assenza di giudicato interno. Costituisce, invero, jus receptum che il giudice di rinvio, in caso di annullamento per vizio di motivazione, è investito di pieni poteri di cognizione e, salvi i limiti derivanti da un eventuale giudicato interno, può rivisitare il fatto con pieno apprezzamento e autonomia di giudizio, sicché non è vincolato all'esame dei soli punti indicati nella sentenza di annullamento, ma può accedere alla piena rivalutazione del compendio probatorio, in esito alla quale è legittimato ad addivenire a soluzioni diverse da quelle del precedente giudice di merito. (Sez. 1, Sentenza n. 5517 del 30/11/2023, dep. 2024, Rv. 285801 - 02); ancora, nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento per vizio di motivazione, non viola l'obbligo di uniformarsi al principio di diritto il giudice che, adeguatamente motivando rispetto ai singoli punti specificati nella sentenza rescindente e con il limite dell'avvenuta formazione progressiva del giudicato in relazione ai diversi capi della decisione, pervenga nuovamente all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato sulla base di argomenti differenti da quelli censurati dalla Corte di cassazione, potendo egli non solo procedere all'esame completo del materiale probatorio ma anche compiere eventuali nuovi atti istruttori necessari per la decisione (Sez. 2, n. 37407 del 06/11/2020, Rv. 280660 - 01). Cosicché del tutto legittimamente la Corte di merito ha riconsiderato, nell'ambito del ragionamento probatorio, il complesso degli elementi acquisiti, incluse le dichiarazioni dell'imputato circa il suo alibi, che alcuna intangibilità ha acquisito a seguito della sentenza rescindente. 6. Quanto alle valutazioni di merito, le censure sono proposte per inaccessibili ragioni di fatto, involgendo una rivalutazione del dato probatorio, sia in relazione alla presenza del ricorrente nella Panda sin dalla sua uscita dalla masseria, sia in relazione alla spiegazione alternativa data dall'imputato in ordine alla sua presenza nella vettura al momento del controllo. Non illogicamente, invero, la Corte, in base al limitato lasso temporale del percorso della Panda, ha escluso l'esistenza di una distonia temporale nell'assunto secondo il quale lo ZI è salito a bordo della Panda sin dalla sua uscita dalla masseria e ha incensurabilmente strutturato il ragionamento indiziario a carico del ricorrente valorizzando non illogicamente una serie di elementi convergenti, a fronte del quale il ricorso esprime censure generiche - quella secondo la quale il solo accertamento dei tempi di percorrenza non è sufficiente a far concludere per 5 la responsabilità - e in fatto - con riguardo alla valutazione dell'alibi, segnatamente con riguardo alla valenza probatoria della assunzione nell'azienda paterna e la denuncia di smarrimento di ovini dell'anno successivo. Invero, le censure al ragionamento che ha giustificato il fallimento dell'autoreferenziale alibi dell'imputato si svolgono secondo una inattingibile rivalutazione in fatto rispetto alle non illogiche ragioni che, secondo la sentenza impugnata, facevano escludere che lo ZI si trovasse a notte fonda - e non all'alba - in loco per la mungitura dei capi e che, in tale circostanza, avuta notizia dalla madre del mancato rientro di capi di bestiame, si era spinto alla loro ricerca - considerato il lasso di tempo trascorso dalla asserita percezione dello smarrimento e la incomprensibile determinazione di immediata ricerca nel buio completo, senza alcun riscontro. Né illogica è la concorrente convergente valutazione - da ultimo effettuata - della distanza temporale della ostensione dell'alibi, fatta oltre due anni e sei mesi dopo l'episodio e nonostante la sottoposizione dello ZI a misura cautelare, alla quale la difesa oppone solo una alternativa ipotetica ed astratta spiegazione in fatto. Infine, incensurabile si palesa la valutazione delle emergenze a seguito delle perquisizioni circa il rinvenimento nell'abitazione dello ZI dell'abbigliamento nero e sporco di terra, verosimilmente indossato dall'imputato mentre camminava all'interno della masseria. 7. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/09/2024.