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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 09/10/2025, n. 886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 886 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3259/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei Giudici
dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott.ssa Silvia Migliori, Giudice dott.ssa Carmen Giraldi, Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3259/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VINCI LUCIANO Parte_1 C.F._1 NATALE, elettivamente domiciliato in Via Medaglia d'Oro Sinisi, 43 75025 Policoro presso il difensore avv. VINCI LUCIANO NATALE
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PETRELLA Parte_2 C.F._2 MAURO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. PETRELLA MAURO
ATTORE/I
P.M. INTERVENUTO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 06.03.2025 (nata a [...] – Moldova, il Parte_1 02.03.1984) e (nato ad [...], BA, il 14.08.1973) si rivolgevano al Tribunale Parte_2 per chiedere la regolamentazione dei rapporti parentali e patrimoniali nell'interesse della figlia minore.
Si premette che le parti hanno intrattenuto una relazione sentimentale nel corso della quale è nata una figlia, (nata a [...], il [...]), riconosciuta da entrambi i genitori (doc. del Persona_1
14.07.2025).
Con la fine della relazione sentimentale, le parti si sono rivolte al Tribunale per chiedere congiuntamente – nell'interesse della minore – che vengano accolte le condizioni concordate di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, come da ricorso.
pagina 1 di 4 Il Giudice, ritendendo la superfluità della celebrazione dell'udienza in presenza, fissava la trattazione cartolare del procedimento, disponendo il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127ter cpc.
Nonostante la ritualità del deposito delle note, tuttavia, il Giudice riteneva di dover chiedere, ai ricorrenti, il deposito di documentazione integrativa comprovante l'avvenuto riconoscimento della minore da parte del padre.
Alla luce del deposito della citata documentazione, il Giudice tratteneva la causa in decisione, rimettendola al Collegio per la decisione.
Questo l'accordo delle parti.
- con riguardo alla figlia minore , l'affidamento ad entrambi i genitori, secondo le Per_1 disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocazione e residenza anagrafica della figlia
presso l'abitazione della madre;
Per_1 Parte_1
- diritto di visita del padre nella giornata del sabato pomeriggio per due ore e la domenica mattina per tre ore sempre alla presenza della mamma.
Dal compimento del terzo anno di età della bimba il padre potrà tenere con sé la bimba a fine settimana alterni con pernottamento presso la casa paterna nei weekend di sua spettanza;
successivamente al compimento del sesto anno di vita, con riferimento alle vacanze estive, natalizie e pasquali, la minore trascorrerà ad anni alterni, con ciascun genitore, il Natale o il Capodanno e la Pasqua nonché, ancora, una settimana con il padre.
- da gennaio dell'anno 2025, disporsi un contributo al mantenimento da porsi a carico del Sig.
a favore della figlia per un importo di € 400,00 mensili da versarsi alla Sig.ra Parte_2
entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al versamento del 50% delle spese straordinarie Parte_1 sostenute, da individuarsi secondo il protocollo in uso presso l'intestato Tribunale;
l'assegno unico sarà ripartito tra i genitori nella misura della metà e la spesa per la retta dell'asilo sarà suddivisa a metà; limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente mentre le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
***
Ad avviso del Collegio il contenuto dell'accordo deve essere fatto proprio nella presente sentenza.
Ritiene il Collegio di poter far proprie le conclusioni congiunte valutando il superiore interesse della figlia minore, alla bi-genitorialità ed al suo mantenimento, in considerazione della capacità di Per_1 reddito dei genitori.
Tale valutazione attiene, in primo luogo, ai profili inerenti all'affido della minore (con cui si realizza il primo passo dell'esercizio della responsabilità genitoriale), quindi alla sua collocazione ed ai conseguenti tempi di visita e frequentazione con ciascun genitore nel corso dell'anno: anche in tal caso, il Collegio condivide le conclusioni delle parti nell'interesse della figlia, avendo le parti optato per il regime di affido condiviso e di collocazione prevalente di presso la madre. Per_1
In merito alla frequentazione della minore con il genitore non collocatario (padre), inoltre, le parti hanno opportunamente previsto – tenendo conto dell'età della minore, che non ha ancora compiuto i 3 anni – un calendario di visite progressivo e graduale, che verrà implementato dall'inserimento del pernottamento presso l'abitazione paterna.
Quindi, passando alle questioni di natura economica (dovere di mantenimento dei genitori dei figli minorenni o maggiorenni non ancora indipendenti economicamente per cause non dovute alla loro pagina 2 di 4 volontà o a loro scelte), sono state ponderate le condizioni economiche e le capacità reddituali dei genitori (documentate). L'entità dell'assegno di mantenimento – euro 400 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie - tiene doverosamente conto dell'età della minore e dei tempi di permanenza con ciascun genitore e, in particolare, della capacità di reddito del genitore contribuente, sig. . Parte_2
Infine, vista la natura ed i termini della presente decisione, sussistono giustificati motivi perché le spese siano interamente compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: dà atto e dispone l'affidamento della figlia minore ad entrambi i genitori, secondo le Per_1 disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocazione e residenza anagrafica presso la madre, sig.ra
Parte_1
Le decisioni di maggiore interesse per la figlia saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore;
ciascun genitore prenderà le decisioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia presso di sé. dà atto e dispone che, salvo diverso accordo con la madre, il padre possa vedere e tenere con sé la figlia nella giornata di sabato pomeriggio (per due ore) e di domenica mattina (per tre ore) alla presenza della madre, sig.ra Pt_1 dà atto e dispone che dal compimento del terzo anno di età della bimba, il padre potrà tenere con sé la bimba a fine settimana alterni con pernottamento presso la casa paterna nei weekend di sua spettanza.
Successivamente al compimento del sesto anno di vita, con riferimento alle vacanze estive, natalizie e pasquali, la minore trascorrerà ad anni alterni, con ciascun genitore, il Natale o il Capodanno e la Pasqua nonché, ancora, una settimana con il padre. dà atto e dispone che, con decorrenza da gennaio dell'anno 2025, il padre, sig. , corrisponda Parte_2
a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore la somma di € 400 (quattrocento/00) mensili da versarsi alla sig.ra entro il giorno 10 di ogni mese;
Parte_1 dà atto e dispone che entrambi i genitori sono tenuti al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno, spese da individuarsi secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna:
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
pagina 3 di 4 b) campi scuola estivi, babysitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Modalità di rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. dà atto che l'assegno unico sarà ripartito tra i genitori nella misura della metà e la spesa per la retta dell'asilo sarà suddivisa a metà.
Spese del procedimento interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 01.10.2025.
Il Presidente estensore Dott. Bruno Perla
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei Giudici
dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott.ssa Silvia Migliori, Giudice dott.ssa Carmen Giraldi, Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3259/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VINCI LUCIANO Parte_1 C.F._1 NATALE, elettivamente domiciliato in Via Medaglia d'Oro Sinisi, 43 75025 Policoro presso il difensore avv. VINCI LUCIANO NATALE
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PETRELLA Parte_2 C.F._2 MAURO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. PETRELLA MAURO
ATTORE/I
P.M. INTERVENUTO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 06.03.2025 (nata a [...] – Moldova, il Parte_1 02.03.1984) e (nato ad [...], BA, il 14.08.1973) si rivolgevano al Tribunale Parte_2 per chiedere la regolamentazione dei rapporti parentali e patrimoniali nell'interesse della figlia minore.
Si premette che le parti hanno intrattenuto una relazione sentimentale nel corso della quale è nata una figlia, (nata a [...], il [...]), riconosciuta da entrambi i genitori (doc. del Persona_1
14.07.2025).
Con la fine della relazione sentimentale, le parti si sono rivolte al Tribunale per chiedere congiuntamente – nell'interesse della minore – che vengano accolte le condizioni concordate di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, come da ricorso.
pagina 1 di 4 Il Giudice, ritendendo la superfluità della celebrazione dell'udienza in presenza, fissava la trattazione cartolare del procedimento, disponendo il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127ter cpc.
Nonostante la ritualità del deposito delle note, tuttavia, il Giudice riteneva di dover chiedere, ai ricorrenti, il deposito di documentazione integrativa comprovante l'avvenuto riconoscimento della minore da parte del padre.
Alla luce del deposito della citata documentazione, il Giudice tratteneva la causa in decisione, rimettendola al Collegio per la decisione.
Questo l'accordo delle parti.
- con riguardo alla figlia minore , l'affidamento ad entrambi i genitori, secondo le Per_1 disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocazione e residenza anagrafica della figlia
presso l'abitazione della madre;
Per_1 Parte_1
- diritto di visita del padre nella giornata del sabato pomeriggio per due ore e la domenica mattina per tre ore sempre alla presenza della mamma.
Dal compimento del terzo anno di età della bimba il padre potrà tenere con sé la bimba a fine settimana alterni con pernottamento presso la casa paterna nei weekend di sua spettanza;
successivamente al compimento del sesto anno di vita, con riferimento alle vacanze estive, natalizie e pasquali, la minore trascorrerà ad anni alterni, con ciascun genitore, il Natale o il Capodanno e la Pasqua nonché, ancora, una settimana con il padre.
- da gennaio dell'anno 2025, disporsi un contributo al mantenimento da porsi a carico del Sig.
a favore della figlia per un importo di € 400,00 mensili da versarsi alla Sig.ra Parte_2
entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al versamento del 50% delle spese straordinarie Parte_1 sostenute, da individuarsi secondo il protocollo in uso presso l'intestato Tribunale;
l'assegno unico sarà ripartito tra i genitori nella misura della metà e la spesa per la retta dell'asilo sarà suddivisa a metà; limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente mentre le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
***
Ad avviso del Collegio il contenuto dell'accordo deve essere fatto proprio nella presente sentenza.
Ritiene il Collegio di poter far proprie le conclusioni congiunte valutando il superiore interesse della figlia minore, alla bi-genitorialità ed al suo mantenimento, in considerazione della capacità di Per_1 reddito dei genitori.
Tale valutazione attiene, in primo luogo, ai profili inerenti all'affido della minore (con cui si realizza il primo passo dell'esercizio della responsabilità genitoriale), quindi alla sua collocazione ed ai conseguenti tempi di visita e frequentazione con ciascun genitore nel corso dell'anno: anche in tal caso, il Collegio condivide le conclusioni delle parti nell'interesse della figlia, avendo le parti optato per il regime di affido condiviso e di collocazione prevalente di presso la madre. Per_1
In merito alla frequentazione della minore con il genitore non collocatario (padre), inoltre, le parti hanno opportunamente previsto – tenendo conto dell'età della minore, che non ha ancora compiuto i 3 anni – un calendario di visite progressivo e graduale, che verrà implementato dall'inserimento del pernottamento presso l'abitazione paterna.
Quindi, passando alle questioni di natura economica (dovere di mantenimento dei genitori dei figli minorenni o maggiorenni non ancora indipendenti economicamente per cause non dovute alla loro pagina 2 di 4 volontà o a loro scelte), sono state ponderate le condizioni economiche e le capacità reddituali dei genitori (documentate). L'entità dell'assegno di mantenimento – euro 400 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie - tiene doverosamente conto dell'età della minore e dei tempi di permanenza con ciascun genitore e, in particolare, della capacità di reddito del genitore contribuente, sig. . Parte_2
Infine, vista la natura ed i termini della presente decisione, sussistono giustificati motivi perché le spese siano interamente compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: dà atto e dispone l'affidamento della figlia minore ad entrambi i genitori, secondo le Per_1 disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocazione e residenza anagrafica presso la madre, sig.ra
Parte_1
Le decisioni di maggiore interesse per la figlia saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore;
ciascun genitore prenderà le decisioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia presso di sé. dà atto e dispone che, salvo diverso accordo con la madre, il padre possa vedere e tenere con sé la figlia nella giornata di sabato pomeriggio (per due ore) e di domenica mattina (per tre ore) alla presenza della madre, sig.ra Pt_1 dà atto e dispone che dal compimento del terzo anno di età della bimba, il padre potrà tenere con sé la bimba a fine settimana alterni con pernottamento presso la casa paterna nei weekend di sua spettanza.
Successivamente al compimento del sesto anno di vita, con riferimento alle vacanze estive, natalizie e pasquali, la minore trascorrerà ad anni alterni, con ciascun genitore, il Natale o il Capodanno e la Pasqua nonché, ancora, una settimana con il padre. dà atto e dispone che, con decorrenza da gennaio dell'anno 2025, il padre, sig. , corrisponda Parte_2
a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore la somma di € 400 (quattrocento/00) mensili da versarsi alla sig.ra entro il giorno 10 di ogni mese;
Parte_1 dà atto e dispone che entrambi i genitori sono tenuti al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno, spese da individuarsi secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna:
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
pagina 3 di 4 b) campi scuola estivi, babysitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Modalità di rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. dà atto che l'assegno unico sarà ripartito tra i genitori nella misura della metà e la spesa per la retta dell'asilo sarà suddivisa a metà.
Spese del procedimento interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 01.10.2025.
Il Presidente estensore Dott. Bruno Perla
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