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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 78/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
TI TO SC, Presidente
LE OL, RE
GRECO RICCARDO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1909/2023 depositato il 26/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Andria - Piazza Umberto I 76123 Andria BT
Difeso da
Difensore_2 Resp. Avvocatura Civica - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 114/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 5 e pubblicata il 23/01/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 201624203 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 201624203 TASI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 201606475 TASI 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Andria in data 22.01.2022 notificava a Ricorrente_1 avviso di accertamento relativo ad un omesso versamento dell' IMU per l'anno d'imposta 2016, per un importo, comprensivo di sanzioni ed interessi, pari ad euro 2.688,00 ed altro avviso di accertamento relativo ad un omesso versamento della TASI per l'anno d'imposta 2016, per un importo comprensivo di sanzioni ed interessi pari ad euro 630,00 prendendo a base il valore dell'area fabbricabile iscritta nel Catasto Terreni al Numero_1 di ha 1.01.85 quale valore da tassare pari a € 237.412,35 per il periodo dal 01.01.2016 fino al 31.12.2016. La Contribuente si opponeva ai suddetti accertamenti eccependone l'illegittimità. Si costituiva in giudizio il Comune di Andria chiedendo il rigetto de ricorsi.
Con sentenza n° 114/2023 del 20/10/2022 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bari, rigettava i ricorsi compensando le spese.
L'appellante ha proposto appello avverso la suddetta sentenza lamentandone l'erroneità.
Costituendosi in giudizio il Comune di Andria ha chiesto il rigetto dell'appello deducendone l'infondatezza.
All'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo lamenta l'appellante che il primo giudice erroneamente aveva ritenuto che il terreno, per il solo fatto di essere incluso nel Piano Regolatore Generale, è da considerarsi edificabile, senza considerarne l'effettivo utilizzo agricolo come dimostrato nel ricorso introduttivo. Argomentava l'appellante che il terreno di cui è causa ricade in zona D/1- comparto 15 zona industriale sul quale non era mai stato redatto nessun Piano Urbanistico Esecutivo e pertanto l'utilizzo di detto fondo permaneva agricolo sicché pur essendo in presenza di un terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria, doveva considerarsi a tutti gli effetti agricolo così come aveva deciso la CTP di Bari con sentenza n. 71/2022, emessa tra le stesse parti relativamente ad un avviso di accertamento riguardando un altro anno di imposta.
La doglianza è infondata.
Correttamente il primo giudice ha ritenuto irrilevante ai fini della qualificazione agricola del fondo di cui è causa la circostanza che la sua utilizzazione agricola fosse esercitata, in forza di un contratto di comodato, dal figlio dell'appellante il quale l'avrebbe a sua volta conferito per la conduzione la gestione ad una cooperativa agricola atteso che in base al DL N. 4 DEL 24/01/2015 per ottenere l'esenzione IMU occorrono tre requisiti, uno dei quali è la diretta coltivazione del fondo da parte del proprietario coltivatore diretto. Nel caso di specie il fondo non è coltivato dalla proprietaria del fondo la quale peraltro non è coltivatore diretto né piccolo imprenditore agricolo. Fondato appare invece il secondo motivo di appello con cui la Ricorrente_1 i lamenta ha omesso di pronunciarsi sulla eccezione di nullità dell'atto impugnato per errata applicazione dell'art.5, co.5, d.lgs 30.12.1992 n. 504.”.nonchè dello stesso Regolamento Comunale, a tenore del quale: ”
Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilita' alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terrenonecessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche”.
In merito ritiene la Corte, che il valore preso a base dal Comune per la determinazione dell'imposta sia sproporzionato in relazione ai criteri previsti dall'art. 5, co. 5, D. Lgs. 504/1992, alla luce delle puntuali considerazioni svolte nella perizia stragiudiziale giurata depositata dalla Contribuente, contrastata in maniera del tutto generica dal Comune, dalla quale risulta che, alla data del 01/01/2016, il valore reale in comune commercio del terreno era di € 115.000,00 per mq.
Ne consegue che in parziale accoglimento dei ricorsi proposti dalla Ricorrente_1 gli importi di cui agli atti d'accertamento impugnati devono essere rideterminati prendendo in considerazione quale valore venale del terreno in oggetto è di € 115.000,00 per mq .
Si stima equo disporre l'integrale compensazione delle spese del giudizio in considerazione dell'accoglimento soltanto parziale dell'appello.
P.Q.M.
La Corte, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione;
spese del grado compensate.
Barri 15.12.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
TI TO SC, Presidente
LE OL, RE
GRECO RICCARDO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1909/2023 depositato il 26/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Andria - Piazza Umberto I 76123 Andria BT
Difeso da
Difensore_2 Resp. Avvocatura Civica - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 114/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 5 e pubblicata il 23/01/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 201624203 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 201624203 TASI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 201606475 TASI 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Andria in data 22.01.2022 notificava a Ricorrente_1 avviso di accertamento relativo ad un omesso versamento dell' IMU per l'anno d'imposta 2016, per un importo, comprensivo di sanzioni ed interessi, pari ad euro 2.688,00 ed altro avviso di accertamento relativo ad un omesso versamento della TASI per l'anno d'imposta 2016, per un importo comprensivo di sanzioni ed interessi pari ad euro 630,00 prendendo a base il valore dell'area fabbricabile iscritta nel Catasto Terreni al Numero_1 di ha 1.01.85 quale valore da tassare pari a € 237.412,35 per il periodo dal 01.01.2016 fino al 31.12.2016. La Contribuente si opponeva ai suddetti accertamenti eccependone l'illegittimità. Si costituiva in giudizio il Comune di Andria chiedendo il rigetto de ricorsi.
Con sentenza n° 114/2023 del 20/10/2022 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bari, rigettava i ricorsi compensando le spese.
L'appellante ha proposto appello avverso la suddetta sentenza lamentandone l'erroneità.
Costituendosi in giudizio il Comune di Andria ha chiesto il rigetto dell'appello deducendone l'infondatezza.
All'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo lamenta l'appellante che il primo giudice erroneamente aveva ritenuto che il terreno, per il solo fatto di essere incluso nel Piano Regolatore Generale, è da considerarsi edificabile, senza considerarne l'effettivo utilizzo agricolo come dimostrato nel ricorso introduttivo. Argomentava l'appellante che il terreno di cui è causa ricade in zona D/1- comparto 15 zona industriale sul quale non era mai stato redatto nessun Piano Urbanistico Esecutivo e pertanto l'utilizzo di detto fondo permaneva agricolo sicché pur essendo in presenza di un terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria, doveva considerarsi a tutti gli effetti agricolo così come aveva deciso la CTP di Bari con sentenza n. 71/2022, emessa tra le stesse parti relativamente ad un avviso di accertamento riguardando un altro anno di imposta.
La doglianza è infondata.
Correttamente il primo giudice ha ritenuto irrilevante ai fini della qualificazione agricola del fondo di cui è causa la circostanza che la sua utilizzazione agricola fosse esercitata, in forza di un contratto di comodato, dal figlio dell'appellante il quale l'avrebbe a sua volta conferito per la conduzione la gestione ad una cooperativa agricola atteso che in base al DL N. 4 DEL 24/01/2015 per ottenere l'esenzione IMU occorrono tre requisiti, uno dei quali è la diretta coltivazione del fondo da parte del proprietario coltivatore diretto. Nel caso di specie il fondo non è coltivato dalla proprietaria del fondo la quale peraltro non è coltivatore diretto né piccolo imprenditore agricolo. Fondato appare invece il secondo motivo di appello con cui la Ricorrente_1 i lamenta ha omesso di pronunciarsi sulla eccezione di nullità dell'atto impugnato per errata applicazione dell'art.5, co.5, d.lgs 30.12.1992 n. 504.”.nonchè dello stesso Regolamento Comunale, a tenore del quale: ”
Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilita' alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terrenonecessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche”.
In merito ritiene la Corte, che il valore preso a base dal Comune per la determinazione dell'imposta sia sproporzionato in relazione ai criteri previsti dall'art. 5, co. 5, D. Lgs. 504/1992, alla luce delle puntuali considerazioni svolte nella perizia stragiudiziale giurata depositata dalla Contribuente, contrastata in maniera del tutto generica dal Comune, dalla quale risulta che, alla data del 01/01/2016, il valore reale in comune commercio del terreno era di € 115.000,00 per mq.
Ne consegue che in parziale accoglimento dei ricorsi proposti dalla Ricorrente_1 gli importi di cui agli atti d'accertamento impugnati devono essere rideterminati prendendo in considerazione quale valore venale del terreno in oggetto è di € 115.000,00 per mq .
Si stima equo disporre l'integrale compensazione delle spese del giudizio in considerazione dell'accoglimento soltanto parziale dell'appello.
P.Q.M.
La Corte, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione;
spese del grado compensate.
Barri 15.12.2025
Il Giudice est. Il Presidente