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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 10/02/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 10796/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
SEZIONE SESTA CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, Dott. Gianfranco Di Rago, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n. 10796/2022 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente a Parte_1 C.F._1
Milano, Via Boscovich 55, subentrato all'istituto , Controparte_1 rappresentato e difeso, per mandato in atti, dall'Avv. Fabio Marenghi (C.F.
, presso il cui studio sito in Genova, Via Domenico Fiasella 10/8, lo C.F._2 stesso è elettivamente domiciliato,
- Attore -
CONTRO
P.I. , con sede legale in Rapallo Via Sant'Anna PA P.IVA_1
56-58 in persona del legale rappresentante pro tempore IG. c.f. Controparte_3
nato a [...] il [...] e residente in [...]7, C.F._3 rappresentato e difeso, disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Antonio Segalerba (C.F.
) e dall'Avv. Sabrina Carniglia (C.F. ), C.F._4 C.F._5 elettivamente domiciliata in Chiavari 16043 (GE), Corso Dante 67/2, come da procura in atti,
- Convenuta -
Conclusioni dei procuratori delle parti
Precisazione delle conclusioni per l'attore.
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis: A) In via principale 1) accertare e dichiarare ai sensi e per gli effetti dell'art. 1671 c.c. l'avvenuto rituale recesso alla data del 13/05/2022 - corrispondente alla data di invio e/o di ricezione della relativa comunicazione effettuata tramite pec dalla Curatrice Avv. Valentina Roberto - dal contratto per cui è causa (stipulato tra il signor CP_1
e la ed avente ad oggetto l'attività di progettazione e creazione di alcuni
[...] PA elementi di arredamento per l'abitazione del committente, la loro personalizzazione in base ai vani della predetta abitazione, la fornitura e la posa in opera degli stessi), per le motivazioni meglio esposte nelle premesse del presente atto da intendersi per qui integralmente richiamate e trascritte. 2) Accertato e dichiarato quanto sopra, ed accertato che a tale data nessuna delle componenti di arredamento commissionate dal signor era stata ancora realizzata né tanto meno fornita, voglia dichiarare Controparte_1 tenuta, e conseguentemente condannare, la in persona del suo legale PA rappresentante pro tempore, a corrispondere al signor (subentrato nella posizione dell' Parte_1 [...]
) la somma di € 6.000,00 (ovvero quella differente somma, anche maggiore e/o Controparte_1 minore, che potrà emergere in corso di causa, anche previa detrazione dell'importo corrispondente agli eventuali costi documentali sostenuti dalla Società resistente/convenuta e/o in ogni caso previa determinazione anche per il tramite di Ctu e/o in via di equità), oltre interessi legali ex art. 1284 c.c. e rivalutazione, a titolo di rimborso dell'importo corrisposto in data 24/09/2021 dal signor quale acconto sul corrispettivo Controparte_1 contrattuale, per le motivazioni meglio esposte nelle premesse del presente atto da intendersi per qui integralmente richiamate e trascritte. B) In via subordinata 1) nella denegata e non creduta ipotesi che l'adito Tribunale non ritenesse di accogliere - per qualsiasi motivo - le domande di cui sopra, accertato e dichiarato l'inadempimento tenuto dalla alle PA obbligazioni sottese al contratto stipulato tra la stessa e il signor ai sensi e per gli effetti dell'art. Controparte_1
1453 c.c. voglia dichiarare la risoluzione del contratto per cui è causa, per esclusivo fatto e/o colpa della Società resistente/convenuta, con conseguente sua condanna a rimborsare alla parte ricorrente la somma corrisposta in data 24/09/2021 a titolo di acconto contrattuale.
2) Alla luce di quanto sopra voglia dichiarare tenuta, e conseguentemente condannare, la PA
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al signo
[...] Parte_1
(subentrato nella posizione dell' ) la somma di € 6.000,00 (ovvero quella Controparte_1 differente somma, anche maggiore e/o minore, che potrà emergere in corso di causa, anche per il tramite di Ctu e/o in via di equità), oltre interessi legali ex art. 1284 c.c. e rivalutazione, a titolo di rimborso dell'importo corrisposto dal signor in data 24/09/2021 a titolo di acconto sul corrispettivo contrattuale in Controparte_1 oggetto, per tutte le motivazioni meglio specificate nelle premesse del presente atto da intendersi qui per integralmente richiamate e trascritte. C) In via di ulteriore subordine 1) nel denegato e non creduto caso in cui l'adito Giudice non ritenesse di accogliere le domande di cui sopra, in ogni caso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2041 c.c. voglia dichiarare tenuta, e conseguentemente condannare, la
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al signor PA
(subentrato nella posizione dell' ) la somma di € 6.000,00 Parte_1 Controparte_1
(e/o quella differente somma, anche maggiore e/o minore, che potrà emergere in corso di causa, anche per il tramite di Ctu e/o in via di equità), oltre gli interessi legali ex art. 1284 c.c. e la rivalutazione, a titolo di arricchimento senza causa in relazione all'incasso della somma versata in data 24/09/2021 dal signor
per le motivazioni meglio evidenziate nelle premesse del presente atto (da intendersi qui Controparte_1 iamate e trascritte). Con vittoria delle spese legali del presente procedimento da distrarsi e liquidarsi direttamente in favore del difensore antistatario Avv. Fabio Marenghi”.
Precisazione delle conclusioni per la convenuta. “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis: IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO In ogni caso, respingere tutte le richieste avanzate da parte ricorrente, poiché, illegittime, infondate e non provate in fatto e in diritto per le ragioni su esposte. Con vittoria di spese, compensi ed accessori come per legge. In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate”.
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
L'odierno attore, subentrato in corso di causa all'istituto , Controparte_1 esponeva che nel settembre 2021 il IG. si era rivolto alla società convenuta, Controparte_1 incaricandola di eseguire l'attività di progettazione e creazione di alcuni elementi di arredamento per la propria abitazione, oltre che la fornitura, l'installazione e la messa in opera degli stessi.
Quindi, con bonifico bancario eseguito in data 24/09/2021, il IG. aveva provveduto a CP_1 corrispondere alla medesima la somma di € 6.000,00 a titolo di acconto. Tuttavia in data
08/10/2021 il IG. decedeva. La società convenuta non eseguiva la prestazione assunta CP_1 in favore del committente. Con provvedimento emesso in data 30/11/2021 dal Tribunale di
Milano (procedimento R.G. 15790/20219), veniva dichiarata giacente l'eredità relitta dal IG.
e veniva nominato il relativo Curatore, nella persona dell'Avv. Valentina Roberto. CP_1
Quest'ultima formulava comunicazione di recesso dal contratto a suo tempo stipulato dal IG. con l'odierna convenuta e chiedeva la restituzione dell'acconto versato. A fronte del CP_1 mancato ricevimento di una risposta, previo avvio della procedura di negoziazione assistita,
l'istituto Eredità giacente di , ottenuta l'autorizzazione giudiziale, promuoveva Controparte_1 quindi il presente giudizio con ricorso ex art. 702-bis c.p.c.. Si costituiva in giudizio la contestando integralmente la domanda avversaria. Si procedeva PA al mutamento del rito e venivano concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
Veniva assunto l'interrogatorio formale del presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante della società convenuta e, all'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni, con conseguente assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
L'odierno attore, come detto subentrato nei diritti e nelle posizioni giuridiche del defunto IG.
ha chiesto in via principale l'accertamento e la dichiarazione dell'avvenuto scioglimento CP_1 del contratto a suo tempo stipulato tra quest'ultimo e la società convenuta in forza del recesso operato dal curatore dell'eredità giacente con comunicazione inviata via pec in data
13/05/2022, con conseguente restituzione dell'importo versato in acconto. La domanda è fondata.
In primo luogo è corretta la qualificazione di appalto operata da parte attrice in relazione al contratto per cui è causa. Quest'ultima, come detto, ha allegato che oggetto del contratto era l'attività di progettazione e creazione di alcuni elementi di arredamento per l'abitazione del de cuius, oltre alla fornitura, all'installazione e alla messa in opera degli stessi. La circostanza che questo sia generalmente l'oggetto dei contratti proposti dalla società convenuta è stata confermata in sede di interrogatorio formale. Agli atti vi è poi un modello contrattuale standard in uso alla società convenuta nel quale sono descritte le lavorazioni richieste dal committente.
In sede di interrogatorio formale è stato confermato che la mano che ha riempito detto modulo
è quella di una dipendente della società convenuta.
Invero quest'ultima ha contestato che tra le parti sia stato stipulato un contratto, allegando che la proposta raccolta nella suddetta modulistica non sarebbe stata accettata e che il bonifico di €
6.000,00 documentato in atti sarebbe stato riferito all'acquisto di altri mobili, senza tuttavia indicare di quali mobili si sarebbe trattato e senza allegare copia del relativo contratto e/o della documentazione relativa alla consegna dei medesimi. Appare inoltre poco credibile che la società convenuta, dopo avere ospitato nei propri uffici il de cuius e raccolto il suo ordine nella predetta modulistica, non si sarebbe decisa ad accettare la proposta in essa contenuta. Al contrario, è ragionevole presumere che detta società abbia tacitamente accettato detta proposta e richiesto al de cuius di effettuare un versamento in acconto sul prezzo totale, ivi indicato in €
17.000,00. Il bonifico documentato in atti è stato a sua volta effettuato sempre nel mese di settembre 2022, quindi è parimenti ragionevole presumere che esso costituisca proprio l'acconto versato dal de cuius in relazione al predetto contratto. In ogni caso sarebbe spettato a parte convenuta, trattandosi di eccezione alla domanda attorea, provare che detto pagamento fosse in realtà relativo a una diversa fornitura.
Parte attrice ha documentato di avere inviato via pec alla convenuta una dichiarazione di recesso dal predetto contratto. L'art. 1671 c.c., come è noto, facoltizza espressamente il committente a recedere in qualsiasi momento dal contratto di appalto, prevedendo soltanto che,
a tutela degli interessi dell'appaltatore, quest'ultimo sia tenuto indenne delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno. Da questo punto di vista è però pacifico in atti che la convenuta non abbia mai iniziato l'esecuzione del contratto (anzi, come detto, la stessa ritiene che nella specie non sia mai sorto un contratto). Per questo motivo, a fronte della restituzione all'odierno attore dell'acconto a suo tempo versato dal de cuius, nulla è dovuto all'appaltatore. Il risultato comunque non cambierebbe se si aderisse alla tesi sostenuta dalla convenuta e si ritenesse che tra le parti non sia stato stipulato alcun contratto. In questo caso, infatti, la convenuta, come osservato, non avrebbe affatto provato di avere titolo per trattenere la predetta somma e la stessa andrebbe quindi restituita, siccome indebita (e si evidenzia a questo proposito come parte attrice abbia svolto in via subordinata anche la domanda di arricchimento senza causa).
All'accoglimento della domanda segue la condanna della società convenuta al pagamento delle spese di lite del presente procedimento, liquidate sulla base dei criteri indicati nel D.M.
55/2014, tenuto conto dell'effettiva attività svolta e del valore della causa:
a) fase di studio della controversia, valore minimo, € 460,00;
b) fase introduttiva del giudizio, valore minimo, € 389,00;
c) fase istruttoria, valore minimo, € 840,00;
d) fase decisionale, valore minimo, € 851,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita:
- accerta e dichiara, per le ragioni indicate in motivazione, che le parti hanno stipulato un contratto di appalto e che lo stesso si è sciolto per recesso del committente, con conseguente diritto di quest'ultimo alla restituzione dell'acconto versato;
- per l'effetto, condanna in persona del legale PA
rappresentante pro tempore, a versare a la somma di € 6.000,00, oltre Parte_1 agli interessi legali, dal dovuto al saldo;
- condanna in persona del legale rappresentante pro PA tempore, al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano, come da motivazione, nell'importo di € 145,50 per spese anticipate e di € 2.540,00 per competenze, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Fabio Marenghi, dichiaratosi antistatario.
Sentenza immediatamente esecutiva.
Genova, li 8 Febbraio 2025 Il Giudice
Dott. Gianfranco Di Rago
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
SEZIONE SESTA CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, Dott. Gianfranco Di Rago, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n. 10796/2022 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente a Parte_1 C.F._1
Milano, Via Boscovich 55, subentrato all'istituto , Controparte_1 rappresentato e difeso, per mandato in atti, dall'Avv. Fabio Marenghi (C.F.
, presso il cui studio sito in Genova, Via Domenico Fiasella 10/8, lo C.F._2 stesso è elettivamente domiciliato,
- Attore -
CONTRO
P.I. , con sede legale in Rapallo Via Sant'Anna PA P.IVA_1
56-58 in persona del legale rappresentante pro tempore IG. c.f. Controparte_3
nato a [...] il [...] e residente in [...]7, C.F._3 rappresentato e difeso, disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Antonio Segalerba (C.F.
) e dall'Avv. Sabrina Carniglia (C.F. ), C.F._4 C.F._5 elettivamente domiciliata in Chiavari 16043 (GE), Corso Dante 67/2, come da procura in atti,
- Convenuta -
Conclusioni dei procuratori delle parti
Precisazione delle conclusioni per l'attore.
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis: A) In via principale 1) accertare e dichiarare ai sensi e per gli effetti dell'art. 1671 c.c. l'avvenuto rituale recesso alla data del 13/05/2022 - corrispondente alla data di invio e/o di ricezione della relativa comunicazione effettuata tramite pec dalla Curatrice Avv. Valentina Roberto - dal contratto per cui è causa (stipulato tra il signor CP_1
e la ed avente ad oggetto l'attività di progettazione e creazione di alcuni
[...] PA elementi di arredamento per l'abitazione del committente, la loro personalizzazione in base ai vani della predetta abitazione, la fornitura e la posa in opera degli stessi), per le motivazioni meglio esposte nelle premesse del presente atto da intendersi per qui integralmente richiamate e trascritte. 2) Accertato e dichiarato quanto sopra, ed accertato che a tale data nessuna delle componenti di arredamento commissionate dal signor era stata ancora realizzata né tanto meno fornita, voglia dichiarare Controparte_1 tenuta, e conseguentemente condannare, la in persona del suo legale PA rappresentante pro tempore, a corrispondere al signor (subentrato nella posizione dell' Parte_1 [...]
) la somma di € 6.000,00 (ovvero quella differente somma, anche maggiore e/o Controparte_1 minore, che potrà emergere in corso di causa, anche previa detrazione dell'importo corrispondente agli eventuali costi documentali sostenuti dalla Società resistente/convenuta e/o in ogni caso previa determinazione anche per il tramite di Ctu e/o in via di equità), oltre interessi legali ex art. 1284 c.c. e rivalutazione, a titolo di rimborso dell'importo corrisposto in data 24/09/2021 dal signor quale acconto sul corrispettivo Controparte_1 contrattuale, per le motivazioni meglio esposte nelle premesse del presente atto da intendersi per qui integralmente richiamate e trascritte. B) In via subordinata 1) nella denegata e non creduta ipotesi che l'adito Tribunale non ritenesse di accogliere - per qualsiasi motivo - le domande di cui sopra, accertato e dichiarato l'inadempimento tenuto dalla alle PA obbligazioni sottese al contratto stipulato tra la stessa e il signor ai sensi e per gli effetti dell'art. Controparte_1
1453 c.c. voglia dichiarare la risoluzione del contratto per cui è causa, per esclusivo fatto e/o colpa della Società resistente/convenuta, con conseguente sua condanna a rimborsare alla parte ricorrente la somma corrisposta in data 24/09/2021 a titolo di acconto contrattuale.
2) Alla luce di quanto sopra voglia dichiarare tenuta, e conseguentemente condannare, la PA
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al signo
[...] Parte_1
(subentrato nella posizione dell' ) la somma di € 6.000,00 (ovvero quella Controparte_1 differente somma, anche maggiore e/o minore, che potrà emergere in corso di causa, anche per il tramite di Ctu e/o in via di equità), oltre interessi legali ex art. 1284 c.c. e rivalutazione, a titolo di rimborso dell'importo corrisposto dal signor in data 24/09/2021 a titolo di acconto sul corrispettivo contrattuale in Controparte_1 oggetto, per tutte le motivazioni meglio specificate nelle premesse del presente atto da intendersi qui per integralmente richiamate e trascritte. C) In via di ulteriore subordine 1) nel denegato e non creduto caso in cui l'adito Giudice non ritenesse di accogliere le domande di cui sopra, in ogni caso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2041 c.c. voglia dichiarare tenuta, e conseguentemente condannare, la
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al signor PA
(subentrato nella posizione dell' ) la somma di € 6.000,00 Parte_1 Controparte_1
(e/o quella differente somma, anche maggiore e/o minore, che potrà emergere in corso di causa, anche per il tramite di Ctu e/o in via di equità), oltre gli interessi legali ex art. 1284 c.c. e la rivalutazione, a titolo di arricchimento senza causa in relazione all'incasso della somma versata in data 24/09/2021 dal signor
per le motivazioni meglio evidenziate nelle premesse del presente atto (da intendersi qui Controparte_1 iamate e trascritte). Con vittoria delle spese legali del presente procedimento da distrarsi e liquidarsi direttamente in favore del difensore antistatario Avv. Fabio Marenghi”.
Precisazione delle conclusioni per la convenuta. “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis: IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO In ogni caso, respingere tutte le richieste avanzate da parte ricorrente, poiché, illegittime, infondate e non provate in fatto e in diritto per le ragioni su esposte. Con vittoria di spese, compensi ed accessori come per legge. In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate”.
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
L'odierno attore, subentrato in corso di causa all'istituto , Controparte_1 esponeva che nel settembre 2021 il IG. si era rivolto alla società convenuta, Controparte_1 incaricandola di eseguire l'attività di progettazione e creazione di alcuni elementi di arredamento per la propria abitazione, oltre che la fornitura, l'installazione e la messa in opera degli stessi.
Quindi, con bonifico bancario eseguito in data 24/09/2021, il IG. aveva provveduto a CP_1 corrispondere alla medesima la somma di € 6.000,00 a titolo di acconto. Tuttavia in data
08/10/2021 il IG. decedeva. La società convenuta non eseguiva la prestazione assunta CP_1 in favore del committente. Con provvedimento emesso in data 30/11/2021 dal Tribunale di
Milano (procedimento R.G. 15790/20219), veniva dichiarata giacente l'eredità relitta dal IG.
e veniva nominato il relativo Curatore, nella persona dell'Avv. Valentina Roberto. CP_1
Quest'ultima formulava comunicazione di recesso dal contratto a suo tempo stipulato dal IG. con l'odierna convenuta e chiedeva la restituzione dell'acconto versato. A fronte del CP_1 mancato ricevimento di una risposta, previo avvio della procedura di negoziazione assistita,
l'istituto Eredità giacente di , ottenuta l'autorizzazione giudiziale, promuoveva Controparte_1 quindi il presente giudizio con ricorso ex art. 702-bis c.p.c.. Si costituiva in giudizio la contestando integralmente la domanda avversaria. Si procedeva PA al mutamento del rito e venivano concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
Veniva assunto l'interrogatorio formale del presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante della società convenuta e, all'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni, con conseguente assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
L'odierno attore, come detto subentrato nei diritti e nelle posizioni giuridiche del defunto IG.
ha chiesto in via principale l'accertamento e la dichiarazione dell'avvenuto scioglimento CP_1 del contratto a suo tempo stipulato tra quest'ultimo e la società convenuta in forza del recesso operato dal curatore dell'eredità giacente con comunicazione inviata via pec in data
13/05/2022, con conseguente restituzione dell'importo versato in acconto. La domanda è fondata.
In primo luogo è corretta la qualificazione di appalto operata da parte attrice in relazione al contratto per cui è causa. Quest'ultima, come detto, ha allegato che oggetto del contratto era l'attività di progettazione e creazione di alcuni elementi di arredamento per l'abitazione del de cuius, oltre alla fornitura, all'installazione e alla messa in opera degli stessi. La circostanza che questo sia generalmente l'oggetto dei contratti proposti dalla società convenuta è stata confermata in sede di interrogatorio formale. Agli atti vi è poi un modello contrattuale standard in uso alla società convenuta nel quale sono descritte le lavorazioni richieste dal committente.
In sede di interrogatorio formale è stato confermato che la mano che ha riempito detto modulo
è quella di una dipendente della società convenuta.
Invero quest'ultima ha contestato che tra le parti sia stato stipulato un contratto, allegando che la proposta raccolta nella suddetta modulistica non sarebbe stata accettata e che il bonifico di €
6.000,00 documentato in atti sarebbe stato riferito all'acquisto di altri mobili, senza tuttavia indicare di quali mobili si sarebbe trattato e senza allegare copia del relativo contratto e/o della documentazione relativa alla consegna dei medesimi. Appare inoltre poco credibile che la società convenuta, dopo avere ospitato nei propri uffici il de cuius e raccolto il suo ordine nella predetta modulistica, non si sarebbe decisa ad accettare la proposta in essa contenuta. Al contrario, è ragionevole presumere che detta società abbia tacitamente accettato detta proposta e richiesto al de cuius di effettuare un versamento in acconto sul prezzo totale, ivi indicato in €
17.000,00. Il bonifico documentato in atti è stato a sua volta effettuato sempre nel mese di settembre 2022, quindi è parimenti ragionevole presumere che esso costituisca proprio l'acconto versato dal de cuius in relazione al predetto contratto. In ogni caso sarebbe spettato a parte convenuta, trattandosi di eccezione alla domanda attorea, provare che detto pagamento fosse in realtà relativo a una diversa fornitura.
Parte attrice ha documentato di avere inviato via pec alla convenuta una dichiarazione di recesso dal predetto contratto. L'art. 1671 c.c., come è noto, facoltizza espressamente il committente a recedere in qualsiasi momento dal contratto di appalto, prevedendo soltanto che,
a tutela degli interessi dell'appaltatore, quest'ultimo sia tenuto indenne delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno. Da questo punto di vista è però pacifico in atti che la convenuta non abbia mai iniziato l'esecuzione del contratto (anzi, come detto, la stessa ritiene che nella specie non sia mai sorto un contratto). Per questo motivo, a fronte della restituzione all'odierno attore dell'acconto a suo tempo versato dal de cuius, nulla è dovuto all'appaltatore. Il risultato comunque non cambierebbe se si aderisse alla tesi sostenuta dalla convenuta e si ritenesse che tra le parti non sia stato stipulato alcun contratto. In questo caso, infatti, la convenuta, come osservato, non avrebbe affatto provato di avere titolo per trattenere la predetta somma e la stessa andrebbe quindi restituita, siccome indebita (e si evidenzia a questo proposito come parte attrice abbia svolto in via subordinata anche la domanda di arricchimento senza causa).
All'accoglimento della domanda segue la condanna della società convenuta al pagamento delle spese di lite del presente procedimento, liquidate sulla base dei criteri indicati nel D.M.
55/2014, tenuto conto dell'effettiva attività svolta e del valore della causa:
a) fase di studio della controversia, valore minimo, € 460,00;
b) fase introduttiva del giudizio, valore minimo, € 389,00;
c) fase istruttoria, valore minimo, € 840,00;
d) fase decisionale, valore minimo, € 851,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita:
- accerta e dichiara, per le ragioni indicate in motivazione, che le parti hanno stipulato un contratto di appalto e che lo stesso si è sciolto per recesso del committente, con conseguente diritto di quest'ultimo alla restituzione dell'acconto versato;
- per l'effetto, condanna in persona del legale PA
rappresentante pro tempore, a versare a la somma di € 6.000,00, oltre Parte_1 agli interessi legali, dal dovuto al saldo;
- condanna in persona del legale rappresentante pro PA tempore, al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano, come da motivazione, nell'importo di € 145,50 per spese anticipate e di € 2.540,00 per competenze, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Fabio Marenghi, dichiaratosi antistatario.
Sentenza immediatamente esecutiva.
Genova, li 8 Febbraio 2025 Il Giudice
Dott. Gianfranco Di Rago