Versione
2 febbraio 1994
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1 gennaio 2014
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Art. 16-bis. (((Supplenza)
1. Nel caso di sospensione di un consigliere intervenuta ai sensi dell'articolo 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'articolo 1, comma 1, della legge 18 gennaio 1992, n. 16, e successive modificazioni, il consiglio nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione da parte del commissario del Governo, e comunque non oltre trenta giorni dalla predetta notificazione, pro- cede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione ai sensi dell'articolo 16))
1. Nel caso di sospensione di un consigliere intervenuta ai sensi dell'articolo 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'articolo 1, comma 1, della legge 18 gennaio 1992, n. 16, e successive modificazioni, il consiglio nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione da parte del commissario del Governo, e comunque non oltre trenta giorni dalla predetta notificazione, pro- cede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione ai sensi dell'articolo 16))
Giurisprudenza • 3
- 1. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Piemonte, sentenza 19/04/2016, n. 85Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA SENT. N. 85/16 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PIEMONTE Il Giudice Unico delle Pensioni Consigliere Luigi GILI nella pubblica udienza del 6 aprile 2016 ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio pensionistico iscritto al n. 19775/C del registro di segreteria, sul ricorso proposto dal signor M.G. nato a (omissis) Torino il (omissis) cod. fisc. (omissis), rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. Giorgio STRAMBI (cod. fisc. STRGRG66T3OL219G) e dall'Avv. Sara FRANCHINO del Foro di Torino (cod. fisc. [...]) nonché presso lo studio del primo …Leggi di più...
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