Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 04/05/2026, n. 8062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8062 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08062/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01336/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1336 del 2025, proposto da
R.I.D.A. Ambiente S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Harald Massimo Bonura, Francesco Fonderico, Giuliano Fonderico, Gianlorenzo Ioannides, con domicilio eletto presso lo studio Giuliano Fonderico in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 173;
contro
Regione Lazio, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Teresa Chieppa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
C.S.A. Centro Servizi Ambientali S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Torriero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della determinazione della Regione Lazio 12 giugno 2024, n. G07768, recante “C.S.A. s.r.l. - Impianto polifunzionale per il trattamento e lo stoccaggio di rifiuti pericolosi e non, localizzato nel Comune di TE (LT) in località Viaro - Autorizzazione Integrata Ambientale riesaminata e rinnovata con modifiche con Determinazione n. G11211 del 16/08/2023 e successiva Determinazione n. G05854 del 20/05/2024 - Presa d'atto ai sensi del punto 10 lettera a) della D.D. n. G11211/2023 e s.m.i. della realizzazione della linea di stabilizzazione biologica tramite biocelle e implementazione del sistema di abbattimento delle emissioni in atmosfera tramite scrubber e biofiltro”, pubblicata sul BURL 27.06.2024, n. 52, suppl. n. 1;
di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e/o conseguenziale ancorché ignoto, ivi incluso, ove occorra, il verbale di sopralluogo, richiamato dalla suddetta determinazione, a quanto consta dall’atto trasmesso con nota prot. reg. n. 760185 del 11.06.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lazio e di C.S.A. Centro Servizi Ambientali S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 la dott.ssa NI RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e DI
Premesso che
- C.S.A. Centro Servizi Ambientali S.r.l. gestisce un impianto attivo nel settore del trattamento dei rifiuti ubicato nel Comune di TE, ossia all’interno della Provincia di Latina;
- L’impianto di CSA era precedentemente incluso nell’ATO “Frosinone”, in forza di apposita previsione contenuta nel Piano di gestione regionale dei rifiuti di cui alla D.C.R. n. 14 del 18.01.2012. Nel 2020, il nuovo Piano regionale di gestione dei rifiuti ha adottato una perimetrazione degli ATO coincidente con il territorio delle province, per cui il Comune di TE (nel cui territorio, come detto, ha sede l’impianto di CSA) è stato incluso nell’ATO “Latina”.
- la R.I.D.A. Ambiente a S.r.l. è titolare dell’omonimo impianto, sito in Aprilia, regolarmente autorizzato, dal 2009, al trattamento meccanico (TM) e, dal 2011, anche al trattamento biologico-meccanico (TBM) dei rifiuti urbani indifferenziati (codice EER 20.03.01) che le vengono conferiti dai comuni convenzionati;
- la controversia riguarda la legittimità della determinazione della Regione Lazio del 12 giugno 2024, n. G07768, recante “C.S.A. s.r.l. - Impianto polifunzionale per il trattamento e lo stoccaggio di rifiuti pericolosi e non, localizzato nel Comune di TE (LT) in località Viaro - Autorizzazione Integrata Ambientale riesaminata e rinnovata con modifiche con Determinazione n. G11211 del 16/08/2023 e successiva Determinazione n. G05854 del 20/05/2024 - Presa d'atto ai sensi del punto 10 lettera a) della D.D. n. G11211/2023 e s.m.i. della realizzazione della linea di stabilizzazione biologica tramite biocelle e implementazione del sistema di abbattimento delle emissioni in atmosfera tramite scrubber e biofiltro”, pubblicata sul BURL 27.06.2024, n. 52, suppl. n. 1;
Tanto premesso
Il Collegio all’udienza pubblica del 25 marzo 2026 ha sollevato d'ufficio la questione di incompetenza territoriale del TAR Lazio sede di Roma in favore della sede di Latina ed ha invitato le parti ad esporre le proprie ragioni;
Considerato che
L'impianto di CSA, così come quello di RIDA è posto a servizio dell'ATO di Latina e, pertanto, la determinazione impugnata con il ricorso principale, non può che produrre effetti esclusivamente all'interno di quel territorio;
Facendo applicazione della disposizione di cui all’art. 15 c.p.a., pertanto, deve essere individuato il TAR per il Lazio, Sede di Latina, quale competente territorialmente;
Rileva il Collegio che in questo caso l'incompetenza territoriale deve essere rilevata con sentenza e non con ordinanza, posto che, ai sensi della vigente formulazione dell'art. 15, comma 4, del c.p.a., in seguito all'art. 1, lett. b), d.lgs. 14 settembre 2012, n. 160, la pronuncia di incompetenza assume la forma di ordinanza quando viene resa in sede di decisione sulla domanda cautelare, ex comma 2 del medesimo articolo, o nella camera di consiglio fissata per la pronuncia immediata sulla questione di competenza, ai sensi del comma 3, deducendo da ciò che, negli altri casi, ovverosia quando deve essere dichiarata, come nell'ipotesi di specie, all'esito del giudizio di merito in udienza pubblica, la pronuncia di incompetenza territoriale deve essere adottata con sentenza (cfr. in tal senso TAR Campania, Napoli, Sezione VII, 11 gennaio 2022, n.193; id., 4 ottobre 2021, n. 6186; TAR Molise Sez. I, 10 novembre 2020, n. 310; TAR Trentino Alto Adige –Sezione autonoma di Bolzano, 4 marzo 2020, n. 63; TAR Veneto, Sezione I, 18 giugno 2019, n. 726; TAR Lazio, Roma, Sezione I-bis, 15 aprile 2019, n. 4867; TAR Campania, Napoli, Sezione V, 4 luglio 2018, n. 4441).
Conseguentemente deve essere declinata la competenza di questo Tribunale ai fini della decisione sul ricorso, indicandosi quale giudice inderogabilmente competente il TAR per il Lazio, sede di Latina, dinanzi al quale, in analogia a quanto previsto dall'art. 15, comma 4, del c.p.a. (cfr. TAR Campania, Napoli, Sez. I, 22 marzo 2018, n. 1859; id. Sez. VIII, 27 dicembre 2017, n.6073), la parte ricorrente potrà riassumere la causa nel termine perentorio di giorni trenta dalla comunicazione della presente sentenza.
Le spese di lite possono compensarsi tra le parti tenuto conto dell’esito in via processuale del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la propria incompetenza territoriale in ordine al detto ricorso, indicando come territorialmente competente il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Latina, dinanzi al quale il processo potrà essere riassunto, secondo le prescrizioni di cui all'art. 15, comma 4, c.p.a.
Spese del giudizio compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI IA, Presidente
NI RA, Primo Referendario, Estensore
Francesco Baiocco, Referendario
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| NI RA | RI IA |
IL SEGRETARIO