Sentenza 19 ottobre 2023
Rigetto
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 24/02/2026, n. 1476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1476 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01476/2026REG.PROV.COLL.
N. 09997/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9997 del 2023, proposto da AN RR e IN ND, rappresentati e difesi dall'avvocato Federica Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via degli Avignonesi n. 5;
contro
Comune di Napoli in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola e Giacomo Pizza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione IV) n. 5695 del 19 ottobre 2023
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 3 dicembre 2025 il consigliere EL IC;
udito per il Comune per l’avv. Giacomo Pizza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito:
- dalla determinazione dirigenziale del Comune di Napoli n. 1167 del 24 ottobre 2005 di demolizione delle opere abusive;
- dalla disposizione dirigenziale del Comune di Napoli n. 484/A del 13 ottobre 2015;
- dall'ordinanza di acquisizione del Comune di Napoli n. 333/A del 5 dicembre 2019;
- da tutti gli atti presupposti, conseguenti o comunque connessi del procedimento.
2. Tali provvedimenti sono stati impugnati dai destinatari dinanzi al T.a.r. per la Campania sulla base dei seguenti motivi:
a) violazione di legge - violazione degli artt. 2 e 3 della l. n. 241/1990 - eccesso di potere - eccesso di potere per difetto d’istruttoria – illogicità;
b) violazione di legge – violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990 – eccesso di potere per difetto di motivazione e dell’interesse pubblico alla demolizione;
c) violazione di legge – violazione dell’art. 7 della l. n. 241/1990, violazione del giusto procedimento;
d) violazione dell’art. 31 comma 4- bis del T.U. n. 380/2001, eccesso di potere per difetto di motivazione;
e) violazione di legge - violazione dell’art. 31 del T.U. n. 380/2001 – violazione del giusto procedimento - eccesso di potere per difetto di istruttoria - illogicità.
3. Con la sentenza n. 5695 del 19 ottobre 2023 il T.a.r. per la Campania ha respinto il ricorso, condannando i ricorrenti alla rifusione delle spese di lite in favore del Comune di Napoli.
4. Gli originari ricorrenti hanno chiesto al Consiglio di Stato di riformare la suddetta pronuncia, affidando il loro appello ad un unico motivo, cosi rubricato: error in iudicando – erroneità dei presupposti – difetto di motivazione.
5. Si è costituito in giudizio il comune di Napoli, deducendo l’infondatezza dell’appello e domandandone il rigetto.
6. Con memoria depositata il 3 novembre 2025 l’Amministrazione comunale ha ulteriormente sviluppato le sue difese, insistendo nelle conclusioni già formulate.
7. All’udienza straordinaria del 3 dicembre 2025 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
8. Con la sentenza appellata il T.a.r. per la Campania ha respinto il ricorso, ritenendo che l’ordinanza di demolizione, ritualmente notificata ai destinatari, in quanto atto del tutto vincolato dinanzi all’accertamento dell’abusività delle opere realizzate, non necessitasse di previa comunicazione di avvio del procedimento, né di una motivazione ulteriore rispetto all’indicazione dei manufatti realizzati senza titolo e delle norme urbanistiche ed edilizie violate. Ha, inoltre, rigettato anche le doglianze svolte dai ricorrenti con riguardo al successivo provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio del Comune, anch’esso direttamente conseguente all’accertamento dell’abusività delle opere edificate e dell’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione.
9. Gli odierni appellanti hanno lamentato l’erroneità della suddetta decisione, nella quale il T.a.r. avrebbe, in primo luogo, omesso di considerare, in relazione alle censure di difetto di motivazione, il fatto che “l’immobile (fosse stato) costruito in un territorio completamente urbanizzato” e che, anche da tale punto di vista, l’ordine di demolizione fosse carente della “comparazione degli interessi, doverosa nella fattispecie in esame”.
10. Secondo gli originari ricorrenti, infatti, il lungo tempo trascorso dalla realizzazione delle opere senza titolo avrebbe reso indispensabile l’individuazione da parte del Comune di Napoli di un pubblico interesse attuale alla loro rimozione, “ulteriore rispetto al mero ripristino della legalità violata”, come ritenuto, del resto, da una parte sia pure minoritaria della giurisprudenza amministrativa, particolarmente attenta alla tutela dell’eventuale affidamento ingenerato nel privato dall’inerzia dell’Amministrazione.
11. Anche l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento avrebbe, a dire degli appellanti, irrimediabilmente inficiato i provvedimenti adottati dal Comune, avendo impedito agli interessati di rappresentare, in una situazione fattuale così complessa ed articolata, elementi rilevanti che avrebbero potuto orientare in loro favore l’azione degli Uffici.
12. Tali censure non sono fondate e devono essere respinte per le ragioni di seguito illustrate.
13. Dinanzi all’accertamento dell’avvenuta esecuzione senza alcun titolo edilizio di opere consistenti nello “sbancamento di mq 70 per la realizzazione di un vano interrato con annessa rampa carrabile”, e nella costruzione “di un capannone di mq 60 x 3,20 m di altezza e di una tettoia di mq 70”, l’adozione di un ordine di demolizione dei manufatti abusivi rappresentava un provvedimento del tutto obbligato per il Comune di Napoli.
14. Sotto tale profilo non può che concordarsi pienamente con gli approdi della sentenza di primo grado, nonché con l’indirizzo ormai costante della giurisprudenza amministrativa, ritenendo che l'esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi costituisca manifestazione di attività amministrativa doverosa, che non necessita del previo invio della comunicazione di avvio del procedimento, non essendovi spazio per momenti partecipativi del destinatario dell'atto. Come più volte ribadito anche da questo Consiglio di Stato, “i provvedimenti repressivi degli abusi edilizi, infatti, non devono essere preceduti da tale comunicazione, perché trattasi di provvedimenti tipizzati e vincolati, che presuppongono un mero accertamento tecnico sulla consistenza delle opere realizzate e sul carattere abusivo delle medesime” (cfr. ex multis , Cons. Stato, Sez. VI 12 maggio 2023 n. 4794; Sez. VII, 29 marzo 2023 n. 3279).
15. Nel caso in questione, poi, può osservarsi come nemmeno la parte appellante abbia indicato con precisione le supposte specifiche ragioni per le quali l'argomentazione della sentenza al riguardo sarebbe risultata errata, essendosi limitata ad evidenziare genericamente il carattere urbanizzato dell’area in cui le opere abusive sono state realizzate, senza illustrare le particolari e concrete circostanze che avrebbero potuto condurre alla necessità della preventiva interlocuzione tra l’Amministrazione e il privato anche in materia di emissione di un ordine di demolizione.
16. Parimenti infondate sono le doglianze riproposte dagli appellanti in relazione al preteso difetto di motivazione del provvedimento in ordine all'interesse pubblico alla demolizione ed alla mancata comparazione dei diversi interessi coinvolti. Sul punto non può che ribadirsi, in verità, che l’ingiunzione di demolizione di una costruzione abusiva, “al pari di tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, è atto vincolato che non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né, ancora, alcuna motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione, non potendo neppure ammettersi l'esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può giammai legittimare (Cons. Stato, Sez. VI, 21 ottobre 2013, n. 5088; Cons. Stato, Sez. VI, 4 ottobre 2013, n. 4907), e non potendo l'interessato dolersi del fatto che l'Amministrazione non abbia emanato in data antecedente i dovuti atti repressivi (Cons. Stato, VI, 31 maggio 2013, n. 3010; Cons. Stato, VI, 11 maggio 2011, n. 2781). In particolare, nel caso di abusi edilizi, vi è un soggetto che pone in essere un comportamento contrastante con le prescrizioni dell'ordinamento, confidando nell'omissione dei controlli o comunque nella persistente inerzia dell'Amministrazione nell'esercizio del potere di vigilanza” e “in questi casi il fattore tempo non agisce…in sinergia con l'apparente legittimità dell'azione amministrativa favorevole, a tutela di un'aspettativa conforme alle statuizioni amministrative pregresse (Cons. Stato, Sez. VI, 21 ottobre 2013, n. 5088; Cons. Stato, Sez. VI, 4 ottobre 2013, n. 4907; Cons. Stato, IV, 4 maggio 2012, n. 2592)” (Cons. Stato, Sez. VII n. 3279/2023 cit.).
17. Al riguardo può aggiungersi come di affidamento meritevole di tutela si possa parlare solo ove il privato, il quale abbia correttamente ed in senso compiuto reso nota la propria posizione all'Amministrazione, venga indotto da un provvedimento della stessa Amministrazione a ritenere legittimo il suo operato e non già in un caso, come quello di specie, in cui l’illecito sia stato compiuto all’insaputa degli Uffici. Tale orientamento è peraltro stato ribadito anche dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, secondo la quale il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo, giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell'abuso. Il principio in questione non ammette, infatti, deroghe neppure nell'ipotesi in cui l'ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di lungo tempo dalla realizzazione delle opere senza titolo o il titolare attuale non sia responsabile dell'abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell'onere di ripristino (Cons. Stato, Ad. Plen., 17 ottobre 2017 n. 9).
18. Alla luce delle considerazioni che precedono, l’appello deve essere, come anticipato, integralmente respinto.
19. Le spese del grado di appello seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna gli appellanti alla rifusione, in favore del Comune di Napoli delle spese del presente grado di appello, liquidate in complessivo € 4.000,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco PA, Presidente
Carmelina Addesso, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
EL IC, Consigliere, Estensore
Francesca Picardi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL IC | Marco PA |
IL SEGRETARIO