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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 26/11/2025, n. 956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 956 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Alessandro Petronzi Presidente rel. est.
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
Dott. Alessandro D'Aniello G.O.P.
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 12 aprile 2025, da
1) Parte_1
Nato a Bisceglie (BA) l'8/5/1962
Cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
con l'Avv. Michele Spagnuolo
e
2) Controparte_1
Nata a Siviglia (Spagna) il 14/10/1967
Cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2
1 residente in [...]
con l'Avv. Nicola Manfredi
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile,
in Como, in data 23 maggio 1992,
(anno 1992, atto n. 37, parte I, serie A);
con i seguenti figli maggiorenni NON economicamente indipendenti:
- nato il [...] a [...] Persona_1
e i seguenti figli maggiorenni ed economicamente autonomi:
- nata il [...] a [...] Tes_1 Parte_1
FATTO
I coniugi, nelle more del giudizio di separazione, hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione nei seguenti termini:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,
1) Autorizzati i coniugi a vivere separatamente, dichiarare la separazione personale dei Sig.ri Pt_1 [...]
e coniugati in data 23 maggio 1992 con atto iscritto presso i Pt_1 Controparte_1 registri dello Stato Civile del Comune di Como al n. 37, Anno 1992, Parte I;
2) Assegnare la casa coniugale in Como (CO), Via Rienza n. 1/b, al Sig. genitore Parte_1 collocatario del figlio maggiorenne e non autosufficiente;
Per_1
3) Stabilire che sia il Sig. a provvedere al mantenimento ordinario del figlio maggiorenne e non Parte_1 autosufficiente Per_1
4) Disporre che la Sig.ra provveda al pagamento del 50% delle spese Controparte_1 straordinarie sostenute nell'interesse del figlio maggiorenne e non autosufficiente , come da Per_1 protocollo del Tribunale di Como;
5) Porre a carico del Sig. il versamento a saldo e stralcio della somma di euro 12.000,00 in Parte_1 favore della Sig.ra previo rilascio di quest'ultima dell'immobile adibito a casa Controparte_1 coniugale entro e non oltre il Giorno 15 gennaio 2026;
2 6) Le parti, al fine di definire ogni reciproca pretesa nell'ambito del presente procedimento, ivi compreso il giudizio di divorzio, convengono che la parte ricorrente rinunci alla domanda di addebito e la parte resistente rinunci alle ulteriori domande relative all'assegno di mantenimento e all'assegno divorzile;
avendo quindi definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale.
7) Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza,
limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Como, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
8) Dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. n. 898/1970;
9) Una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i sigg. e Parte_1 Controparte_1 in data 23 maggio 1992 con atto iscritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Como al n. 37,
Anno 1992, Parte I.
10) Spese interamente compensate tra le parti.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi
3 [...]
[...
Parte_2
che hanno contratto matrimonio in Como, in data 23 maggio 1992,
con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Como
(anno 1992, atto n. 37, parte I, serie A);
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse,
come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Como perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
7) PROVVEDE con separata ordinanza a rimettere la causa sul ruolo del giudice relatore per la trattazione della domanda di divorzio.
Così deciso in Como, il 26.11.2025.
Il Presidente rel. est.
Dott. Alessandro Petronzi
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Alessandro Petronzi Presidente rel. est.
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
Dott. Alessandro D'Aniello G.O.P.
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 12 aprile 2025, da
1) Parte_1
Nato a Bisceglie (BA) l'8/5/1962
Cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
con l'Avv. Michele Spagnuolo
e
2) Controparte_1
Nata a Siviglia (Spagna) il 14/10/1967
Cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2
1 residente in [...]
con l'Avv. Nicola Manfredi
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile,
in Como, in data 23 maggio 1992,
(anno 1992, atto n. 37, parte I, serie A);
con i seguenti figli maggiorenni NON economicamente indipendenti:
- nato il [...] a [...] Persona_1
e i seguenti figli maggiorenni ed economicamente autonomi:
- nata il [...] a [...] Tes_1 Parte_1
FATTO
I coniugi, nelle more del giudizio di separazione, hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione nei seguenti termini:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,
1) Autorizzati i coniugi a vivere separatamente, dichiarare la separazione personale dei Sig.ri Pt_1 [...]
e coniugati in data 23 maggio 1992 con atto iscritto presso i Pt_1 Controparte_1 registri dello Stato Civile del Comune di Como al n. 37, Anno 1992, Parte I;
2) Assegnare la casa coniugale in Como (CO), Via Rienza n. 1/b, al Sig. genitore Parte_1 collocatario del figlio maggiorenne e non autosufficiente;
Per_1
3) Stabilire che sia il Sig. a provvedere al mantenimento ordinario del figlio maggiorenne e non Parte_1 autosufficiente Per_1
4) Disporre che la Sig.ra provveda al pagamento del 50% delle spese Controparte_1 straordinarie sostenute nell'interesse del figlio maggiorenne e non autosufficiente , come da Per_1 protocollo del Tribunale di Como;
5) Porre a carico del Sig. il versamento a saldo e stralcio della somma di euro 12.000,00 in Parte_1 favore della Sig.ra previo rilascio di quest'ultima dell'immobile adibito a casa Controparte_1 coniugale entro e non oltre il Giorno 15 gennaio 2026;
2 6) Le parti, al fine di definire ogni reciproca pretesa nell'ambito del presente procedimento, ivi compreso il giudizio di divorzio, convengono che la parte ricorrente rinunci alla domanda di addebito e la parte resistente rinunci alle ulteriori domande relative all'assegno di mantenimento e all'assegno divorzile;
avendo quindi definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale.
7) Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza,
limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Como, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
8) Dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. n. 898/1970;
9) Una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i sigg. e Parte_1 Controparte_1 in data 23 maggio 1992 con atto iscritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Como al n. 37,
Anno 1992, Parte I.
10) Spese interamente compensate tra le parti.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi
3 [...]
[...
Parte_2
che hanno contratto matrimonio in Como, in data 23 maggio 1992,
con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Como
(anno 1992, atto n. 37, parte I, serie A);
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse,
come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Como perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
7) PROVVEDE con separata ordinanza a rimettere la causa sul ruolo del giudice relatore per la trattazione della domanda di divorzio.
Così deciso in Como, il 26.11.2025.
Il Presidente rel. est.
Dott. Alessandro Petronzi
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