TRIB
Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 19/05/2025, n. 1665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1665 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, in persona del
Giudice dott.ssa Alessandra Tedesco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5652 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2023, vertente
TRA
, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Francesco Parte_1
Cinotti, presso il cui studio elettivamente domicilia in San Prisco alla via Trento n. 21;
APPELLANTE
E
Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
, e CP_4 Controparte_5 Controparte_6 [...]
rappresentati e difesi, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Luigi CP_7
Ventriglia, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Santa Maria Capua Vetere alla via P. Togliatti n. 17;
APPELLATI
NONCHE'
, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Francesco CP_8
Russo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Curti alla via B. Rosato n. 52;
APPELLATA
NONCHE'
1
Controparte_9
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate in atti.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto appello avverso Parte_1
la sentenza n. 510 del 2023 emessa dal Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere, con la quale è stata rigettata la domanda proposta nei confronti di CP_10
, , Controparte_3 Controparte_1 CP_11 Controparte_2
e di restituzione delle spese CP_12 Controparte_13 Controparte_4
sostenute per la manutenzione di beni comuni.
In particolare, l'appellante ha premesso di essere proprietaria di un immobile sito in San
Tammaro alla via Vicolo Capitelli n. 16, facente parte di un ampio caseggiato nel quale insistono anche le proprietà di , , CP_10 Controparte_3 Controparte_1
, , CP_11 Controparte_2 CP_12 Controparte_13 [...]
, , , e CP_4 Persona_1 Persona_2 Persona_3 Persona_4 Per_5
.
[...]
Ha, poi, dedotto che in occasione di lavori alla sua proprietà, ha provveduto anche alla manutenzione straordinaria, urgente ed indifferibile, della tettoia e di quella parte di parete ove è ubicato il pozzo comune, per una spesa complessiva di € 6.188,93, IVA compresa, di cui € 4.090,73 per la quota a lei spettante, pari a 8/14, ed € 2.098,20 per l'ulteriore quota pari a 6/14, spettante agli altri comproprietari, per una quota, quindi, di
€ 161,40 ciascuno.
Ha, infine, dedotto che solo , , Persona_1 Persona_2 Persona_3 Per_4
e hanno provveduto a corrispondere la loro quota.
[...] Persona_5
2 L'appellante ha, quindi, dedotto di aver adito il Giudice di Pace di Santa Maria Capua
Vetere per ottenere da , , CP_10 Controparte_3 Controparte_1
, e CP_11 Controparte_2 CP_12 Controparte_13
la quota loro spettante, pari ad € 161,40 ciascuno, e che la Controparte_4 domanda è stata rigettata per mancanza di prova sull'urgenza dei lavori eseguiti.
L'appellante ha lamentato l'erroneità della motivazione della sentenza impugnata, in quanto dalla consulenza tecnica espletata in altro giudizio tra le stesse parti, conclusosi con una pronuncia in rito, e prodotta nel giudizio di primo grado, è stata accertata l'indifferibilità ed urgenza dei lavori eseguiti alla tettoia e alla parete del pozzo comune, con conseguente diritto dell'appellante alla restituzione della spesa sostenuta per la quota spettante agli altri comproprietari.
L'appellante ha, quindi, chiesto la riforma integrale della sentenza impugnata, con accoglimento della domanda proposta.
Si sono costituiti gli appellati , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, ,
[...] Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
e chiedendo il rigetto dell'appello. in quanto infondato in fatto ed Controparte_7
in diritto.
Sul punto occorre rilevare che erroneamente nel provvedimento del 18.12.2023 è stata dichiarata la contumacia di , e Controparte_5 Controparte_6
e, pertanto, la loro dichiarazione di contumacia va revocata. Controparte_7
Si è costituita l'appellata quale erede di , CP_8 Controparte_13
preliminarmente eccependo la violazione dei termini per la costituzione del convenuto, la carenza di legittimazione passiva del de cuius , in quanto Controparte_13
l'immobile era di proprietà della moglie , e l'erronea riassunzione del Controparte_14
giudizio di primo grado nei confronti della stessa, quale erede di , Controparte_13 in quanto la notifica della riassunzione è avvenuta ai sensi dell'art. 303, comma 2, c.p.c. nell'ultimo domicilio del defunto, nonostante fosse trascorso più di un anno dal suo decesso.
3 Nel merito, l'appellata ha chiesto il rigetto dell'appello, in quanto CP_8
infondato in fatto ed in diritto.
Non si è costituito l'appellato sebbene ritualmente citato, e, pertanto, Controparte_9
ne va confermata la contumacia già dichiarata con provvedimento dell'8.5.2024.
All'udienza del 12.2.2025, sulle conclusioni rassegnate, la causa è stata riservata in decisione, con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Va premesso che gli originari convenuti nel giudizio di primo grado erano CP_10
, , ,
[...] Controparte_3 Controparte_1 CP_11 Controparte_2
e . CP_12 Controparte_13 Controparte_4
è deceduta e le sono succeduti , CP_10 Controparte_5 [...]
e contumaci nel giudizio di primo grado e Controparte_6 Controparte_7
costituitisi nel presente grado di giudizio.
è deceduta e le è succeduto contumace nel giudizio CP_12 Controparte_9
di primo grado e rimasto contumace anche nel presente giudizio.
è deceduto e gli è succeduto contumace nel Controparte_13 CP_8
giudizio di primo grado e costituitasi nel presente grado di giudizio.
costituita nel giudizio di primo grado con l'avv. Luigi Ventriglia non è CP_11
stata citata nel presente grado di giudizio, ciò che non incide sulla ammissibilità dell'impugnazione in quanto le posizioni dei convenuti sono tra loro scindibili, tenuto conto che ognuno di essi è stato citato per la restituzione della propria quota di contribuzione alla spesa sostenuta dall'attrice per la manutenzione di beni comuni.
Ancora in via preliminare, con riguardo alle eccezioni formulate dalla appellata CP_8
va osservato quanto segue.
[...]
Relativamente alla violazione dei termini per la difesa del convenuto, l'appellata lamenta che è stato assegnato nell'atto di citazione un termine per la costituzione di venti giorni e non di settanta giorni, come previsto dall'art. 163 così come modificato dalla riforma Cartabia.
4 Sul punto, occorre rilevare che, sebbene la lettera dell'articolo 342 c.p.c. richiami l'art. 163 c.p.c., il quale a sua volta prevede che l'atto di citazione deve contenere l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell'udienza, si tratta di un mero difetto di coordinamento normativo.
Invero, nella relazione illustrativa al dlgs 149/2022 si legge che nell'art. 342 c.p.c. si è inserita la specifica indicazione del termine a comparire, in luogo del vigente richiamo all'articolo 163 bis, in quanto si è dovuto tenere conto del fatto che nell'ambito del giudizio di primo grado tale termine è destinato ad essere aumentato per lasciare spazio alle memorie integrative da depositare anteriormente alla prima udienza.
Pertanto, se nel giudizio di appello il termine a comparire è di minimo novanta giorni liberi, sarebbe gravemente lesivo del diritto di difesa invitare l'appellato a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell'udienza, lasciando all'appellato stesso soli venti giorni per preparare la sua comparsa di risposta.
Inoltre, l'art. 343, comma 1, c.p.c. prevede, come riformato, che “l'appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, depositata almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione o dell'udienza fissata a norma dell'articolo 349 bis, secondo comma”.
Relativamente al difetto di legittimazione passiva di e alla Controparte_13 mancanza di regolare notifica nei confronti dell'erede nel giudizio di CP_8
primo grado della riassunzione a seguito del decesso di , va Controparte_13
rilevato che su tali aspetti, superati positivamente dalla sentenza impugnata che ha deciso nel merito la causa, non è stato proposto apposito appello incidentale.
Ciò premesso, nel merito l'appello è fondato e va, pertanto, accolto per le ragioni che seguono.
L'appellante ha chiesto condannarsi gli appellati alla restituzione delle spese sostenute per lavori di manutenzione di parti comuni, quali il tetto e la parate del pozzo, asserendo che le opere di manutenzione eseguite a tali beni comuni, oltre ad essere state preventivamente concordate con gli altri comproprietari, erano urgenti.
5 Ebbene, risulta documentato oltre che non contestato che l'appellante ha eseguito lavori di manutenzione alle dette parti comuni e che la somma sostenuta per le stesse è pari a complessivi € 6.188,93, IVA compresa.
Inoltre, non è contestata la ripartizione di tale spesa come effettuata dall'appellante.
Ciò che risulta sostanzialmente contestato dagli appellati è che tali lavori sono stati preventivamente concordati nonché l'urgenza degli stessi.
La disposizione applicabile al caso di specie, come correttamente rilevato anche dal giudice di pace, è l'art. 1134 c.c., il quale stabilisce che il condomino che ha assunto la gestione delle parti comuni senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità va considerata urgente la spesa che deve essere eseguita senza ritardo (Cass. 9743/10; Cass. 18759/16).
Nel caso di specie, risulta dimostrata l'urgenza della spesa sostenuta dall'appellante per la manutenzione del tetto e della parete del pozzo comune, a differenza di quanto accertato nella sentenza impugnata.
Invero, nella consulenza espletata in un diverso giudizio tra le odierne parti, definito con una pronuncia in rito, e prodotta nel presente giudizio il CTU nominato ha accertato, in primo luogo, che gli interventi realizzati dall'attrice erano indispensabili.
In particolare, il CTU ha accertato che sulla parete nord, sovrastante il locale pozzo/lavatoio, era evidente la presenza di una pericolosa fessura passante attraverso la muratura che percorreva l'intera parete sull'arco di ingresso ai locali e fino alla copertura, con pericolo per la pubblica incolumità dei passanti e dei fruitori del pozzo e del lavatoio, concludendo per la bontà dei lavori eseguiti dall'odierna appellante al fine di eliminare il pericolo.
Quanto nello specifico all'urgenza dei lavori, ritenuta non sussistente dal giudice di pace, il CTU nella risposta alle osservazioni del CTP di parte convenuta ha precisato che il fatto che una lesione persiste da anni non assicura il mantenimento delle condizioni di sicurezza, in quanto, in qualsiasi momento, sotto sollecitazioni ad esempio
6 di un sisma o per qualsiasi altra modifica delle condizioni precarie di stabilità, la muratura può collassare, concludendo che era necessario ed urgente intervenire.
In conclusione, a prescindere dalla circostanza che i lavori effettuati dall'appellante erano o meno stati concordati con gli altri condomini e dalla circostanza che l'esecuzione di tali lavori è stata effettuata in concomitanza a lavori alla proprietà esclusiva dell'appellante, comunque è emersa la loro urgenza, ciò che fonda il diritto dell'appellante alla restituzione, per le rispettive quote, della spesa sostenuta nei confronti degli altri condomini.
Tra l'altro la spesa sostenuta dall'odierna appellante risulta anche congrua, in considerazione della quantificazione, anche superiore, operata dal consulente tecnico.
Infine, non assume rilevanza ai fini dell'accoglimento della domanda proposta la circostanza che i lavori sono stati eseguiti senza il preventivo parere del Genio Civile e senza l'autorizzazione sismica, in quanto, come accertato dal CTU, si tratta di irregolarità sanabili.
Pertanto, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata CP_1
va condannato al pagamento in favore dell'appellante della somma di €
[...]
161,40, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, va Controparte_2 condannato al pagamento in favore dell'appellante della somma di € 161,40, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, va condannato al Controparte_3 pagamento in favore dell'appellante della somma di € 161,40, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, va condannato al pagamento in favore Controparte_4
dell'appellante della somma di € 161,40, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo,
, e quali Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
eredi di vanno condannati, in solido tra loro, al pagamento in favore CP_10
dell'appellante della somma di € 161,40, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo,
quale erede di , va condannata al pagamento in CP_8 Controparte_13 favore dell'appellante della somma di € 161,40, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, e quale erede di va condannato al Controparte_9 CP_12 pagamento in favore dell'appellante della somma di € 161,40, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
7 Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e vengono, pertanto, poste a carico degli appellati, in solido tra loro. Esse vengono liquidate come da dispositivo che segue, in applicazione dei parametri dettati dal D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, sotto la cui vigenza si è esaurita l'attività processuale e difensiva espletata. In particolare, i compensi si ispirano ai valori medi dello scaglione di riferimento, concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate e all'attività processuale e difensiva espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Santa Maria
Capua Vetere n. 510 del 2023, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna al pagamento in favore dell'appellante della somma di € Controparte_1
161,40, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, condanna CP_2
al pagamento in favore dell'appellante della somma di € 161,40, oltre
[...]
interessi legali dalla domanda al soddisfo, condanna al Controparte_3 pagamento in favore dell'appellante della somma di € 161,40, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, condanna al pagamento Controparte_4
in favore dell'appellante della somma di € 161,40, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, condanna , Controparte_5 CP_6
e quali eredi di in solido tra
[...] Controparte_7 CP_10 loro, al pagamento in favore dell'appellante della somma di € 161,40, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, condanna quale erede CP_8 di , al pagamento in favore dell'appellante della somma di € Controparte_13
161,40, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, condanna CP_9
quale erede di al pagamento in favore dell'appellante
[...] CP_12 della somma di € 161,40, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
b) condanna gli appellati, in solido tra loro, alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio in favore dell'appellante che liquida in complessivi € 2.200,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Francesco Cinotti dichiaratosene anticipatario.
8 Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 19.5.2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Tedesco
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, in persona del
Giudice dott.ssa Alessandra Tedesco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5652 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2023, vertente
TRA
, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Francesco Parte_1
Cinotti, presso il cui studio elettivamente domicilia in San Prisco alla via Trento n. 21;
APPELLANTE
E
Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
, e CP_4 Controparte_5 Controparte_6 [...]
rappresentati e difesi, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Luigi CP_7
Ventriglia, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Santa Maria Capua Vetere alla via P. Togliatti n. 17;
APPELLATI
NONCHE'
, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Francesco CP_8
Russo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Curti alla via B. Rosato n. 52;
APPELLATA
NONCHE'
1
Controparte_9
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate in atti.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto appello avverso Parte_1
la sentenza n. 510 del 2023 emessa dal Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere, con la quale è stata rigettata la domanda proposta nei confronti di CP_10
, , Controparte_3 Controparte_1 CP_11 Controparte_2
e di restituzione delle spese CP_12 Controparte_13 Controparte_4
sostenute per la manutenzione di beni comuni.
In particolare, l'appellante ha premesso di essere proprietaria di un immobile sito in San
Tammaro alla via Vicolo Capitelli n. 16, facente parte di un ampio caseggiato nel quale insistono anche le proprietà di , , CP_10 Controparte_3 Controparte_1
, , CP_11 Controparte_2 CP_12 Controparte_13 [...]
, , , e CP_4 Persona_1 Persona_2 Persona_3 Persona_4 Per_5
.
[...]
Ha, poi, dedotto che in occasione di lavori alla sua proprietà, ha provveduto anche alla manutenzione straordinaria, urgente ed indifferibile, della tettoia e di quella parte di parete ove è ubicato il pozzo comune, per una spesa complessiva di € 6.188,93, IVA compresa, di cui € 4.090,73 per la quota a lei spettante, pari a 8/14, ed € 2.098,20 per l'ulteriore quota pari a 6/14, spettante agli altri comproprietari, per una quota, quindi, di
€ 161,40 ciascuno.
Ha, infine, dedotto che solo , , Persona_1 Persona_2 Persona_3 Per_4
e hanno provveduto a corrispondere la loro quota.
[...] Persona_5
2 L'appellante ha, quindi, dedotto di aver adito il Giudice di Pace di Santa Maria Capua
Vetere per ottenere da , , CP_10 Controparte_3 Controparte_1
, e CP_11 Controparte_2 CP_12 Controparte_13
la quota loro spettante, pari ad € 161,40 ciascuno, e che la Controparte_4 domanda è stata rigettata per mancanza di prova sull'urgenza dei lavori eseguiti.
L'appellante ha lamentato l'erroneità della motivazione della sentenza impugnata, in quanto dalla consulenza tecnica espletata in altro giudizio tra le stesse parti, conclusosi con una pronuncia in rito, e prodotta nel giudizio di primo grado, è stata accertata l'indifferibilità ed urgenza dei lavori eseguiti alla tettoia e alla parete del pozzo comune, con conseguente diritto dell'appellante alla restituzione della spesa sostenuta per la quota spettante agli altri comproprietari.
L'appellante ha, quindi, chiesto la riforma integrale della sentenza impugnata, con accoglimento della domanda proposta.
Si sono costituiti gli appellati , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, ,
[...] Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
e chiedendo il rigetto dell'appello. in quanto infondato in fatto ed Controparte_7
in diritto.
Sul punto occorre rilevare che erroneamente nel provvedimento del 18.12.2023 è stata dichiarata la contumacia di , e Controparte_5 Controparte_6
e, pertanto, la loro dichiarazione di contumacia va revocata. Controparte_7
Si è costituita l'appellata quale erede di , CP_8 Controparte_13
preliminarmente eccependo la violazione dei termini per la costituzione del convenuto, la carenza di legittimazione passiva del de cuius , in quanto Controparte_13
l'immobile era di proprietà della moglie , e l'erronea riassunzione del Controparte_14
giudizio di primo grado nei confronti della stessa, quale erede di , Controparte_13 in quanto la notifica della riassunzione è avvenuta ai sensi dell'art. 303, comma 2, c.p.c. nell'ultimo domicilio del defunto, nonostante fosse trascorso più di un anno dal suo decesso.
3 Nel merito, l'appellata ha chiesto il rigetto dell'appello, in quanto CP_8
infondato in fatto ed in diritto.
Non si è costituito l'appellato sebbene ritualmente citato, e, pertanto, Controparte_9
ne va confermata la contumacia già dichiarata con provvedimento dell'8.5.2024.
All'udienza del 12.2.2025, sulle conclusioni rassegnate, la causa è stata riservata in decisione, con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Va premesso che gli originari convenuti nel giudizio di primo grado erano CP_10
, , ,
[...] Controparte_3 Controparte_1 CP_11 Controparte_2
e . CP_12 Controparte_13 Controparte_4
è deceduta e le sono succeduti , CP_10 Controparte_5 [...]
e contumaci nel giudizio di primo grado e Controparte_6 Controparte_7
costituitisi nel presente grado di giudizio.
è deceduta e le è succeduto contumace nel giudizio CP_12 Controparte_9
di primo grado e rimasto contumace anche nel presente giudizio.
è deceduto e gli è succeduto contumace nel Controparte_13 CP_8
giudizio di primo grado e costituitasi nel presente grado di giudizio.
costituita nel giudizio di primo grado con l'avv. Luigi Ventriglia non è CP_11
stata citata nel presente grado di giudizio, ciò che non incide sulla ammissibilità dell'impugnazione in quanto le posizioni dei convenuti sono tra loro scindibili, tenuto conto che ognuno di essi è stato citato per la restituzione della propria quota di contribuzione alla spesa sostenuta dall'attrice per la manutenzione di beni comuni.
Ancora in via preliminare, con riguardo alle eccezioni formulate dalla appellata CP_8
va osservato quanto segue.
[...]
Relativamente alla violazione dei termini per la difesa del convenuto, l'appellata lamenta che è stato assegnato nell'atto di citazione un termine per la costituzione di venti giorni e non di settanta giorni, come previsto dall'art. 163 così come modificato dalla riforma Cartabia.
4 Sul punto, occorre rilevare che, sebbene la lettera dell'articolo 342 c.p.c. richiami l'art. 163 c.p.c., il quale a sua volta prevede che l'atto di citazione deve contenere l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell'udienza, si tratta di un mero difetto di coordinamento normativo.
Invero, nella relazione illustrativa al dlgs 149/2022 si legge che nell'art. 342 c.p.c. si è inserita la specifica indicazione del termine a comparire, in luogo del vigente richiamo all'articolo 163 bis, in quanto si è dovuto tenere conto del fatto che nell'ambito del giudizio di primo grado tale termine è destinato ad essere aumentato per lasciare spazio alle memorie integrative da depositare anteriormente alla prima udienza.
Pertanto, se nel giudizio di appello il termine a comparire è di minimo novanta giorni liberi, sarebbe gravemente lesivo del diritto di difesa invitare l'appellato a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell'udienza, lasciando all'appellato stesso soli venti giorni per preparare la sua comparsa di risposta.
Inoltre, l'art. 343, comma 1, c.p.c. prevede, come riformato, che “l'appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, depositata almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione o dell'udienza fissata a norma dell'articolo 349 bis, secondo comma”.
Relativamente al difetto di legittimazione passiva di e alla Controparte_13 mancanza di regolare notifica nei confronti dell'erede nel giudizio di CP_8
primo grado della riassunzione a seguito del decesso di , va Controparte_13
rilevato che su tali aspetti, superati positivamente dalla sentenza impugnata che ha deciso nel merito la causa, non è stato proposto apposito appello incidentale.
Ciò premesso, nel merito l'appello è fondato e va, pertanto, accolto per le ragioni che seguono.
L'appellante ha chiesto condannarsi gli appellati alla restituzione delle spese sostenute per lavori di manutenzione di parti comuni, quali il tetto e la parate del pozzo, asserendo che le opere di manutenzione eseguite a tali beni comuni, oltre ad essere state preventivamente concordate con gli altri comproprietari, erano urgenti.
5 Ebbene, risulta documentato oltre che non contestato che l'appellante ha eseguito lavori di manutenzione alle dette parti comuni e che la somma sostenuta per le stesse è pari a complessivi € 6.188,93, IVA compresa.
Inoltre, non è contestata la ripartizione di tale spesa come effettuata dall'appellante.
Ciò che risulta sostanzialmente contestato dagli appellati è che tali lavori sono stati preventivamente concordati nonché l'urgenza degli stessi.
La disposizione applicabile al caso di specie, come correttamente rilevato anche dal giudice di pace, è l'art. 1134 c.c., il quale stabilisce che il condomino che ha assunto la gestione delle parti comuni senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità va considerata urgente la spesa che deve essere eseguita senza ritardo (Cass. 9743/10; Cass. 18759/16).
Nel caso di specie, risulta dimostrata l'urgenza della spesa sostenuta dall'appellante per la manutenzione del tetto e della parete del pozzo comune, a differenza di quanto accertato nella sentenza impugnata.
Invero, nella consulenza espletata in un diverso giudizio tra le odierne parti, definito con una pronuncia in rito, e prodotta nel presente giudizio il CTU nominato ha accertato, in primo luogo, che gli interventi realizzati dall'attrice erano indispensabili.
In particolare, il CTU ha accertato che sulla parete nord, sovrastante il locale pozzo/lavatoio, era evidente la presenza di una pericolosa fessura passante attraverso la muratura che percorreva l'intera parete sull'arco di ingresso ai locali e fino alla copertura, con pericolo per la pubblica incolumità dei passanti e dei fruitori del pozzo e del lavatoio, concludendo per la bontà dei lavori eseguiti dall'odierna appellante al fine di eliminare il pericolo.
Quanto nello specifico all'urgenza dei lavori, ritenuta non sussistente dal giudice di pace, il CTU nella risposta alle osservazioni del CTP di parte convenuta ha precisato che il fatto che una lesione persiste da anni non assicura il mantenimento delle condizioni di sicurezza, in quanto, in qualsiasi momento, sotto sollecitazioni ad esempio
6 di un sisma o per qualsiasi altra modifica delle condizioni precarie di stabilità, la muratura può collassare, concludendo che era necessario ed urgente intervenire.
In conclusione, a prescindere dalla circostanza che i lavori effettuati dall'appellante erano o meno stati concordati con gli altri condomini e dalla circostanza che l'esecuzione di tali lavori è stata effettuata in concomitanza a lavori alla proprietà esclusiva dell'appellante, comunque è emersa la loro urgenza, ciò che fonda il diritto dell'appellante alla restituzione, per le rispettive quote, della spesa sostenuta nei confronti degli altri condomini.
Tra l'altro la spesa sostenuta dall'odierna appellante risulta anche congrua, in considerazione della quantificazione, anche superiore, operata dal consulente tecnico.
Infine, non assume rilevanza ai fini dell'accoglimento della domanda proposta la circostanza che i lavori sono stati eseguiti senza il preventivo parere del Genio Civile e senza l'autorizzazione sismica, in quanto, come accertato dal CTU, si tratta di irregolarità sanabili.
Pertanto, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata CP_1
va condannato al pagamento in favore dell'appellante della somma di €
[...]
161,40, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, va Controparte_2 condannato al pagamento in favore dell'appellante della somma di € 161,40, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, va condannato al Controparte_3 pagamento in favore dell'appellante della somma di € 161,40, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, va condannato al pagamento in favore Controparte_4
dell'appellante della somma di € 161,40, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo,
, e quali Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
eredi di vanno condannati, in solido tra loro, al pagamento in favore CP_10
dell'appellante della somma di € 161,40, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo,
quale erede di , va condannata al pagamento in CP_8 Controparte_13 favore dell'appellante della somma di € 161,40, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, e quale erede di va condannato al Controparte_9 CP_12 pagamento in favore dell'appellante della somma di € 161,40, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
7 Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e vengono, pertanto, poste a carico degli appellati, in solido tra loro. Esse vengono liquidate come da dispositivo che segue, in applicazione dei parametri dettati dal D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, sotto la cui vigenza si è esaurita l'attività processuale e difensiva espletata. In particolare, i compensi si ispirano ai valori medi dello scaglione di riferimento, concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate e all'attività processuale e difensiva espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Santa Maria
Capua Vetere n. 510 del 2023, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna al pagamento in favore dell'appellante della somma di € Controparte_1
161,40, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, condanna CP_2
al pagamento in favore dell'appellante della somma di € 161,40, oltre
[...]
interessi legali dalla domanda al soddisfo, condanna al Controparte_3 pagamento in favore dell'appellante della somma di € 161,40, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, condanna al pagamento Controparte_4
in favore dell'appellante della somma di € 161,40, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, condanna , Controparte_5 CP_6
e quali eredi di in solido tra
[...] Controparte_7 CP_10 loro, al pagamento in favore dell'appellante della somma di € 161,40, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, condanna quale erede CP_8 di , al pagamento in favore dell'appellante della somma di € Controparte_13
161,40, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, condanna CP_9
quale erede di al pagamento in favore dell'appellante
[...] CP_12 della somma di € 161,40, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
b) condanna gli appellati, in solido tra loro, alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio in favore dell'appellante che liquida in complessivi € 2.200,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Francesco Cinotti dichiaratosene anticipatario.
8 Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 19.5.2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Tedesco
9