Art. 37.
In aggiunta al personale che il Ministro per la pubblica istruzione puo' assegnare a ciascun osservatorio astronomico e astrofisico, all'Osservatorio vesuviano ed al Giardino coloniale di Palermo, ai sensi dell' articolo 41 della legge 3 novembre 1961, n. 1255 , potra' essere assegnato agli enti predetti il personale, in servizio presso gli stessi, che risultera' vincitore dei concorsi riservati di cui agli articoli 15 e 16 della presente legge.
In aggiunta al personale che il Ministro per la pubblica istruzione puo' assegnare a ciascun osservatorio astronomico e astrofisico, all'Osservatorio vesuviano ed al Giardino coloniale di Palermo, ai sensi dell' articolo 41 della legge 3 novembre 1961, n. 1255 , potra' essere assegnato agli enti predetti il personale, in servizio presso gli stessi, che risultera' vincitore dei concorsi riservati di cui agli articoli 15 e 16 della presente legge.