Articolo 37 della Legge 3 giugno 1970, n. 380
Articolo 36Articolo 38
Versione
7 luglio 1970
Art. 37.
In aggiunta al personale che il Ministro per la pubblica istruzione puo' assegnare a ciascun osservatorio astronomico e astrofisico, all'Osservatorio vesuviano ed al Giardino coloniale di Palermo, ai sensi dell' articolo 41 della legge 3 novembre 1961, n. 1255 , potra' essere assegnato agli enti predetti il personale, in servizio presso gli stessi, che risultera' vincitore dei concorsi riservati di cui agli articoli 15 e 16 della presente legge.
Entrata in vigore il 7 luglio 1970
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente