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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 11/09/2025, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
- SEZIONE CIVILE-
Il Tribunale di Gela, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario dott. Giuseppe
Vacirca, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.ro 1620/2020 in materia di solo danni a cose
T R A
nato a [...] il [...], C.F. residente a Parte_1 C.F._1
Niscemi, Via Lucio Seneca n. 32, rappresentato e difeso dall' Avv. CINQUERRUI LUIGI MARIA parte attrice
CONTRO ato A Gela il 28/07/1964 Cod. Fisc. residente Controparte_1 C.F._2 in Gela Via Borromini 63
Parte convenuta - contumace
E nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro tempore C.F.: Controparte_2
, rappresentata e difesa dall'avv. ALESSI CARLO P.IVA_1 parte convenuta
Concisa esposizione del fatto e dei motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 P_
al fine di sentirlo dichiarare responsabile del sinistro stradale verificatosi in territorio di
[...]
Gela in data 06.01.2020 verso le ore 22:00 con conseguente condanna, in solido alla compagnia di CP_ assicurazioni , al risarcimento di tutti i danni derivanti dall'incidente.
Narra parte attrice che nelle suddette circostanze di tempo percorreva la S.S. 117 con direzione di marcia verso Catania e giunto in prossimità del Km. 86 entrava in collisione con l'autocarro
IVECO, targato MI30487Y, di proprietà e condotto dal che, procedendo sulla Controparte_1 corsia opposta effettuava una manovra di svolta a sinistra colpendo l'autovettura dell'attore che, in conseguenza dell'urto, andava a collidere col guard-rail posto sul proprio margine destro. L'attore documenta che la propria autovettura ha riportato danni materiali quantificati in complessivi €. 28.497,55 che vennero richiesti con apposita denuncia di sinistro avanzata alla compagnia odierna convenuta. A seguito del diniego di risarcimento viene documentato l'invito alla negoziazione assistita rivolto alle odierne parti convenute a cui queste ultime non hanno inteso aderire.
In seno al conclusum dell'atto introduttivo del giudizio, previo addebito di responsabilità esclusiva in capo al viene avanzata richiesta risarcitoria di €. 28.497,55 oltre la rifusione degli P_ onorari corrisposti al proprio CT per la perizia stragiudiziale, salvo diversa accertanda quantificazione a seguito dell'istruttoria.
Sebbene ritualmente citato non si è costituito il convenuto di cui è stata dichiarata la P_ contumacia.
Si è costituita la contestando la dinamica dell'incidente così come Controparte_2 rappresentata dall'attore.
Ed invero la convenuta PA ha rifiutato la domanda risarcitoria stragiudiziale atteso che dalla relazione tecnica redatta dal proprio fiduciario erano emersi profili di incompatibilità tra i danni ai mezzi e la dinamica narrata dall'attore oltre che contraddizioni nelle dichiarazioni rese dal sulla effettiva dinamica della collisione. P_
In via gradata viene comunque chiesto il riconoscimento del concorso di colpa a seguito dell'istruttoria del procedimento.
A seguito della concessione dei termini ex art. 183 6 comma la causa è stata istruita con l'interrogatorio formale del e la prova dichiarativa ritenuta rilevante ai fini P_ dell'accertamento dell'an debeatur.
Espletata l'istruttoria orale è stata disposta Consulenza tecnica per l'accertamento dei danni al mezzo dell'attore e il nesso causale tra i danni e la dinamica narrata.
Espelatat l'istruttoria la causa è stata chiamata per la precisazione delle conclusioni ad apposita udienza e assegnata in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. Le parti hanno prodotto le rispettive comparse conclusionali e le memorie di replica.
*** *** ***
Sull'an dell'evento e della sua imputazione
La fattispecie oggetto di giudizio verte sulla responsabilità extracontrattuale derivante da fatto illecito.
Si ritiene che con l'istruttoria espletata, con la prova dichiarativa, con la resa CTU sul mezzo e la produzione documentale allegata agli atti di causa l'attore abbia assolto ex art. 2697 c.c. all'onere di fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa. Tale regola fa sì che l'attore che invochi la sussistenza di un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, debba fornire la prova degli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità descritta dall'art. 2043 c.c., e cioè: a) della sussistenza del fatto commissivo od omissivo che si assume illecito;
b) del dolo o della colpa, quali coefficienti soggettivi che devono caratterizzare il fatto;
c) della sussistenza di un "danno ingiusto", e cioè di una lesione non giustificata di un proprio interesse meritevole di tutela (c.d. danno evento), con la puntualizzazione che se la lesione riguarda un diritto della persona costituzionalmente garantito, ovvero negli altri casi espressamente previsti dalla legge interna o comunitaria (art. 2059 c.c.) è ammesso il risarcimento del danno non patrimoniale;
d) del nesso di causalità tra fatto doloso o colposo e danno evento;
e) della sussistenza di un pregiudizio che consegua direttamente e immediatamente alla lesione (c.d. danno conseguenza: art. 1223 c.c.).
Quanto all'interrogatorio formale del convenuto deve dirsi che quest'ultimo non si è P_ presentato per rendere l'incombente. Per cui tale comportamento verrà valutato unitamente agli altri riscontri probatori acquisiti agli atti;
Deve comunque rilevarsi che quand'anche il convenuto si fosse presentato a rendere l'interrogatorio le sue dichiarazioni sarebbero state rimesse al libero apprezzamento di questo decidente.
Ed invero, il valore della confessione giudiziale resa da un litisconsorte anche a mezzo di interrogatorio formale, come si verifica nella specie fra proprietario del veicolo che si dichiara in giudizio danneggiante e la propria assicurazione per la responsabilità civile, trova il limite previsto dall'art. 2733, comma 3, del codice civile il quale dispone che “In caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal giudice”.
Il dato normativo trova peraltro conferma anche nell'attività esegetica della Suprema Corte che, in fattispecie analoga, afferma che, se a seguito di un incidente stradale, il responsabile del sinistro ammette la propria colpa, la sua confessione non ha valore di piena prova, ma è soggetta al libero apprezzamento del giudice.1
L'an dell'evento e la sua dinamica risultano comunque provati dalle dichiarazioni rese dai testimoni di parte attrice, estranei a ogni tipo di parentela con le parti e/o interesse concreto ai fatti di giudizio.
Dal dato letterale delle dichiarazioni e dal contegno processuale tenuto dai testimoni nel corso dell'escussione deve ritenersi che non sussistono elementi che possano inficiare l'attendibilità di quanto dichiarato.
Quanto dichiarato dalla testimone è in sintonia e non evidenzia contraddizioni con Testimone_1 le dichiarazioni rese dal proprio coniuge . Entrambi i testimoni, escussi all'udienza Testimone_2 del 12.10.2021, hanno confermato le circostanze su cui erano chiamati a rispondere;
nello specifico hanno riferito di aver assistito all'incidente per essersi trovati a bordo della propria autovettura che seguiva la Mercedes dell'attore a circa 30 metri di distanza;
hanno confermato che il veicolo VE effettuò una manovra di svolta a sinistra per immettersi in una stradella laterale e che la parte anteriore di detto automezzo, impegnando la linea di mezzeria con la parte anteriore( la cabina di guida) ha colliso con la parte latero posteriore della Mercedes;
hanno riconosciuto la
Mercedes e i danni alla fincata sinistra dalle foto che sono state loro esibite;
hanno specificato che la Mercedes andò a impattare con il proprio lato destro contro il guard-rail dopo la collisione con l'automezzo del convenuto.
La dinamica degli urti ha trovato inoltre ulteriore conferma nell'accertamento peritale commissionato al CTU dott. , il quale nelle conclusioni del proprio elaborato afferma Persona_1 testualmente che “la compatibilità ed il nesso di causalità dei danni riportati dalla vettura Mercedes
C 220 D targata FP769DX con il sinistro del 6 gennaio 2020” e che “La quantificazione dei danni del veicolo attoreo ammonta a: euro 23.503,00”
Alla luce di quanto sopra e stante la mancanza di qualsiasi elemento che possa consentire a questo decidente di addebitare una percentuale di responsabilità dell'evento in capo all'attore deve dichiararsi che il sinistro è esclusivamente addebitabile alla responsabilità del convenuto P_
. Non appare infatti superfluo rilevare che la manovra effettuata dall'autocarro VE sia
[...] stata azzardata e in violazione alla segnaletica orizzontale posta sul luogo dell'impatto. Lo stesso
CTU rileva infatti che la linea di mezzeria sul tratto di curva in cui si è verificato l'impatto era continua;
cosa, questa, che avrebbe dovuto indurre il a non effettuare la manovra di P_ svolta a sinistra atteso che la segnaletica de qua impone il divieto di impegnare la carreggiata opposta stante il pericolo di incidenti (come in effetti si è verificato).
Sempre sul concorso di colpa vale la pena di ricordare brevemente che esso può essere presunto o effettivo: nel primo caso si tratta del concorso di colpa stabilito dalla norma citata del
Codice Civile, che – se le risultanze probatorie non consentono di accertare in quale misura la condotta dei vari conducenti ha contribuito a causare l'incidente - attribuisce la responsabilità in parti uguali tra tutti i soggetti coinvolti nell'incidente (concorso “paritario”); nel secondo caso, la quota di responsabilità può essere diversa per ogni soggetto coinvolto, e viene effettivamente dimostrata in base agli elementi di prova disponibili.
Ne deriva che l'accertata esistenza di alcuni elementi concreti di colpa a carico di uno dei conducenti dei mezzi scontratisi non impedisce il ricorso al criterio sussidiario della responsabilità presunta di pari grado di cui all'art. 2054 c.c. quando l'impossibilità di accertamento delle circostanze di maggior rilievo influenti sulla dinamica del sinistro non consenta di stabilire la misura dell'incidenza causale riferibile alla condotta, pur sicuramente colposa, di uno o di entrambi i suoi protagonisti nella determinazione dell'evento.
Nel caso di specie le violazioni al codice della strada sopra menzionate messe in atto dal convenuto devono considerarsi determinanti nella causazione del sinistro;
Di converso la prova P_ liberatoria in capo all'attore, al fine di evitare l'addebito del concorso colposo, ben si può trarre dalle dichiarazioni testimoniali rese dal , il quale testualmente afferma che “ la Testimone_2
Mercedes ha cercato di spostarsi verso destra per evitare l'impatto…”.
Appare indubbio a questo decidente che l'attore ha quindi attuato una manovra tesa il più possibile ad evitare il danno che si è in ogni caso concretizzato. Altrettanto indubbio appare, in applicazione del principio dell'id quod plerumque accidit, che, se tale manovra di repentina sterzata fosse stata attuata ad elevata velocità avrebbe di sicuro provocato la perdita di controllo del veicolo mercedes con conseguenze ancor più gravi non solo per l'autovettura ma anche per i suoi occupanti.
In definitiva quello della presunzione di pari responsabilità è un criterio sussidiario che trova applicazione a fronte dell'impossibilità di ricostruire in maniera certa la dinamica del sinistro non applicabile al caso di specie per le motivazioni esposte.
Sul quantum risarcitorio
Come già sopra anticipato il danno patrimoniale subìto dall'attore è stato quantificato dall'ausiliario del giudice in complessivi €. 23.503,00 somma che va liquidata sulla scorta delle superiori motivazioni oltre interessi e rivalutazione come per legge2.
Quanto al chiesto danno da fermo tecnico dicasi che secondo un orientamento, in realtà minoritario e datato, il risarcimento di tale danno da fermo del veicolo sia nella sostanza automatico3.
Il recente orientamento della Cassazione è quello per il quale il danno da fermo tecnico del veicolo deve essere oggetto di una prova specifica al fine di procedere a una corretta quantificazione4. 2 La Corte di Cassazione ha costantemente affermato, come fa anche nella sentenza n. 10376 del 17 aprile 2024, che, ai fini dell'integrale risarcimento del danno conseguente a fatto illecito, sono dovuti sia la rivalutazione della somma liquidata ai valori attuali, al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, che deve essere appunto adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale, sia gli interessi compensativi sulla predetta somma, rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito. Anco più di recente (Cass. 19 settembre 2022, n. 27389) viene confermato il più recente orientamento per il quale è necessaria la prova e la quantificazione del danno da fermo tecnico del veicolo. Indica, infatti, che “ovviamente il danno consistente nella necessità di noleggiare un veicolo sostitutivo va provato, non è, come si suol dire, in re ipsa”.
Applicando i superiori principi ermeneutici al caso di specie deve rilevarsi che l'attore non ha fornito prova alcuna circa il noleggio di altro veicolo nel tempo occorso per la riparazione di quello di sua proprietà.
Quanto, infine al riconoscimento dei compensi professionali corrisposti al proprio CTP per la redazione dell'elaborato tecnico deve ribadirsi il principio conclamato dalla Cassazione secondo cui le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, rientrano, invero, tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1°, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue, ferma restando, naturalmente, la necessità che di tali spese la parte vittoriosa dimostri l'esborso effettivamente sopportato, dovendosi, per contro, escludere che l'assunzione dell'obbligazione sia sufficiente a dimostrare il pagamento.5
Nel caso di specie l'attore ha documentato l'esborso effettuato sebbene esso appaia eccessivo rispetto alle attività prestate. Si deve quindi riconoscere, a titolo di rifusione, la diversa somma di
€. 800,00 oltre accessori come per legge, con condanna delle parti convenute in solido al suddetto pagamento. 4 Cass. 28 febbraio 2020, n. 5447, ad esempio, ha indicato che “non v'è alcuna ragione per discostarsi dal principio, già affermato da questa S.C., secondo cui "il danno da "fermo tecnico" di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo" (Cass. 20620/2015 a tenore della quale è erronea “l'affermazione secondo cui la sosta forzosa del veicolo comporta necessariamente un danno, pari alla spesa sostenuta dal proprietario per la c.d. "tassa di circolazione". La tassa di circolazione, già prevista dal D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39, è stata trasformata in tassa sulla proprietà dal D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, art. 5, comma 29, (convertito nella L. 28 febbraio 1983, n. 53). La norma appena ricordata stabilisce che la tassa è dovuta per il solo fatto dell'iscrizione del veicolo nel pubblico registro automobilistico, ed a prescindere dalla sua circolazione”; in egual modo è erronea
“l'affermazione secondo cui la sosta forzosa del veicolo comporta necessariamente un danno, pari al premio assicurativo "inutilmente pagato" […]. In primo luogo, è erronea perché il rischio che il veicolo possa causare danni a terzi non viene meno durante il periodo della riparazione (ad es., nel caso di incendio o di danni causati a terzi durante il collaudo), e dunque il premio non è "inutilmente pagato". In secondo luogo, è erronea perché durante il periodo della riparazione il proprietario potrebbe chiedere all'assicuratore la sospensione dell'efficacia della polizza, sicché, ove non si avvalga di questa semplice precauzione, il pagamento del premio non potrebbe costituire un danno risarcibile, perché dovuto a negligenza del danneggiato (art. 1227 c.c.)”. In egual modo e misura vanno poste a carico dei convenuti in solido le spese e i compensi di CTU ai sensi dell'art. 17 DM 182/2002 con obbligo di rifusione di quanto eventualmente dall'attore anticipato e sono liquidate come da separato decreto.
A norma dell'art. 91 cpc, le spese di lite seguono la soccombenza sicché vanno poste a carico dei convenuti in solido e a favore dell'attore e si liquidano in dispositivo applicando i parametri del DM
55/2014, tenuto conto del valore effettivo della controversia, dell'attività processuale concretamente svolta e della natura e importanza delle questioni trattate.
P Q M
Il tribunale di Gela, quale giudice unico, nella persona del giudice onorario dott. Giuseppe Vacirca, così decide: accoglie la domanda di parte attrice accertando e dichiarando che il sinistro verificatosi in data
06.01.2020 ore 22:00 circa sulla S.S. 117 è addebitabile in via esclusiva al convenuto P_
.
[...]
Condanna in solido alla , in persona del l.r.p.t., a Controparte_1 Controparte_2 corrispondere all'attore, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, la somma di €. 23.503,00 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali come per legge
Condanna in solido alla , in persona del l.r.p.t., a Controparte_1 Controparte_2 corrispondere all'attore, a titolo di rifusione delle spese e compensi di CTP, la complessiva somma di €. 800,00 oltre accessori se dovuti.
Condanna in solido alla , in persona del l.r.p.t., a Controparte_1 Controparte_2 corrispondere all'attore, a titolo di compensi per la CTU del presente giudizio, la somma di
€.800,00 oltre accessori se dovuti come da separato decreto.
Condanna in solido alla , in persona del l.r.p.t., a Controparte_1 Controparte_2 corrispondere all'attore, a titolo di rifusione delle spese e compensi professionali del presente giudizio, la somma di €. 5.500,00 oltre spese generali 15%, CAP e IVA come per legge oltre spese vive per C.U. e notifica atti documentati.
Così deciso in Gela 11.9.2025
Il Giudice onorario
Giuseppe Vacirca
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Ex multis Cass, Sentenza n. 12257 del 25/05/2007 ; N. 13019 dei 2006; N. 9520 dei 2007; N. 10304 del 2007. 3 Cass. 26 giugno 2015, n. 13215 indica, infatti, che “danno da "fermo tecnico", patito dal proprietario di un autoveicolo a causa della impossibilità di utilizzarlo durante il tempo necessario alla sua riparazione, può essere liquidato anche in assenza d'una prova specifica, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall'uso effettivo a cui esso era destinato. L'autoveicolo, infatti, anche durante la sosta forzata è una fonte di spesa per il proprietario (tenuto a sostenere gli oneri per la tassa di circolazione e il premio di assicurazione), ed è altresì soggetto a un naturale deprezzamento di valore (tra le varie, cfr. Cass. n. 22687/13; 23916/06; 12908/04” 5 Cassazione civile, ordinanza n. 1135/23, depositata il 16 gennaio 2023; in senso conforme vedasi Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza n. 30289/19; Cass. Sez. 2, 03/01/2013, n. 84; Cass. Sez. 3, 20/02/2015, n. 3380; Cassazione civile sentenza n. 10173 del 18.05.2015.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
- SEZIONE CIVILE-
Il Tribunale di Gela, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario dott. Giuseppe
Vacirca, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.ro 1620/2020 in materia di solo danni a cose
T R A
nato a [...] il [...], C.F. residente a Parte_1 C.F._1
Niscemi, Via Lucio Seneca n. 32, rappresentato e difeso dall' Avv. CINQUERRUI LUIGI MARIA parte attrice
CONTRO ato A Gela il 28/07/1964 Cod. Fisc. residente Controparte_1 C.F._2 in Gela Via Borromini 63
Parte convenuta - contumace
E nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro tempore C.F.: Controparte_2
, rappresentata e difesa dall'avv. ALESSI CARLO P.IVA_1 parte convenuta
Concisa esposizione del fatto e dei motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 P_
al fine di sentirlo dichiarare responsabile del sinistro stradale verificatosi in territorio di
[...]
Gela in data 06.01.2020 verso le ore 22:00 con conseguente condanna, in solido alla compagnia di CP_ assicurazioni , al risarcimento di tutti i danni derivanti dall'incidente.
Narra parte attrice che nelle suddette circostanze di tempo percorreva la S.S. 117 con direzione di marcia verso Catania e giunto in prossimità del Km. 86 entrava in collisione con l'autocarro
IVECO, targato MI30487Y, di proprietà e condotto dal che, procedendo sulla Controparte_1 corsia opposta effettuava una manovra di svolta a sinistra colpendo l'autovettura dell'attore che, in conseguenza dell'urto, andava a collidere col guard-rail posto sul proprio margine destro. L'attore documenta che la propria autovettura ha riportato danni materiali quantificati in complessivi €. 28.497,55 che vennero richiesti con apposita denuncia di sinistro avanzata alla compagnia odierna convenuta. A seguito del diniego di risarcimento viene documentato l'invito alla negoziazione assistita rivolto alle odierne parti convenute a cui queste ultime non hanno inteso aderire.
In seno al conclusum dell'atto introduttivo del giudizio, previo addebito di responsabilità esclusiva in capo al viene avanzata richiesta risarcitoria di €. 28.497,55 oltre la rifusione degli P_ onorari corrisposti al proprio CT per la perizia stragiudiziale, salvo diversa accertanda quantificazione a seguito dell'istruttoria.
Sebbene ritualmente citato non si è costituito il convenuto di cui è stata dichiarata la P_ contumacia.
Si è costituita la contestando la dinamica dell'incidente così come Controparte_2 rappresentata dall'attore.
Ed invero la convenuta PA ha rifiutato la domanda risarcitoria stragiudiziale atteso che dalla relazione tecnica redatta dal proprio fiduciario erano emersi profili di incompatibilità tra i danni ai mezzi e la dinamica narrata dall'attore oltre che contraddizioni nelle dichiarazioni rese dal sulla effettiva dinamica della collisione. P_
In via gradata viene comunque chiesto il riconoscimento del concorso di colpa a seguito dell'istruttoria del procedimento.
A seguito della concessione dei termini ex art. 183 6 comma la causa è stata istruita con l'interrogatorio formale del e la prova dichiarativa ritenuta rilevante ai fini P_ dell'accertamento dell'an debeatur.
Espletata l'istruttoria orale è stata disposta Consulenza tecnica per l'accertamento dei danni al mezzo dell'attore e il nesso causale tra i danni e la dinamica narrata.
Espelatat l'istruttoria la causa è stata chiamata per la precisazione delle conclusioni ad apposita udienza e assegnata in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. Le parti hanno prodotto le rispettive comparse conclusionali e le memorie di replica.
*** *** ***
Sull'an dell'evento e della sua imputazione
La fattispecie oggetto di giudizio verte sulla responsabilità extracontrattuale derivante da fatto illecito.
Si ritiene che con l'istruttoria espletata, con la prova dichiarativa, con la resa CTU sul mezzo e la produzione documentale allegata agli atti di causa l'attore abbia assolto ex art. 2697 c.c. all'onere di fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa. Tale regola fa sì che l'attore che invochi la sussistenza di un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, debba fornire la prova degli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità descritta dall'art. 2043 c.c., e cioè: a) della sussistenza del fatto commissivo od omissivo che si assume illecito;
b) del dolo o della colpa, quali coefficienti soggettivi che devono caratterizzare il fatto;
c) della sussistenza di un "danno ingiusto", e cioè di una lesione non giustificata di un proprio interesse meritevole di tutela (c.d. danno evento), con la puntualizzazione che se la lesione riguarda un diritto della persona costituzionalmente garantito, ovvero negli altri casi espressamente previsti dalla legge interna o comunitaria (art. 2059 c.c.) è ammesso il risarcimento del danno non patrimoniale;
d) del nesso di causalità tra fatto doloso o colposo e danno evento;
e) della sussistenza di un pregiudizio che consegua direttamente e immediatamente alla lesione (c.d. danno conseguenza: art. 1223 c.c.).
Quanto all'interrogatorio formale del convenuto deve dirsi che quest'ultimo non si è P_ presentato per rendere l'incombente. Per cui tale comportamento verrà valutato unitamente agli altri riscontri probatori acquisiti agli atti;
Deve comunque rilevarsi che quand'anche il convenuto si fosse presentato a rendere l'interrogatorio le sue dichiarazioni sarebbero state rimesse al libero apprezzamento di questo decidente.
Ed invero, il valore della confessione giudiziale resa da un litisconsorte anche a mezzo di interrogatorio formale, come si verifica nella specie fra proprietario del veicolo che si dichiara in giudizio danneggiante e la propria assicurazione per la responsabilità civile, trova il limite previsto dall'art. 2733, comma 3, del codice civile il quale dispone che “In caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal giudice”.
Il dato normativo trova peraltro conferma anche nell'attività esegetica della Suprema Corte che, in fattispecie analoga, afferma che, se a seguito di un incidente stradale, il responsabile del sinistro ammette la propria colpa, la sua confessione non ha valore di piena prova, ma è soggetta al libero apprezzamento del giudice.1
L'an dell'evento e la sua dinamica risultano comunque provati dalle dichiarazioni rese dai testimoni di parte attrice, estranei a ogni tipo di parentela con le parti e/o interesse concreto ai fatti di giudizio.
Dal dato letterale delle dichiarazioni e dal contegno processuale tenuto dai testimoni nel corso dell'escussione deve ritenersi che non sussistono elementi che possano inficiare l'attendibilità di quanto dichiarato.
Quanto dichiarato dalla testimone è in sintonia e non evidenzia contraddizioni con Testimone_1 le dichiarazioni rese dal proprio coniuge . Entrambi i testimoni, escussi all'udienza Testimone_2 del 12.10.2021, hanno confermato le circostanze su cui erano chiamati a rispondere;
nello specifico hanno riferito di aver assistito all'incidente per essersi trovati a bordo della propria autovettura che seguiva la Mercedes dell'attore a circa 30 metri di distanza;
hanno confermato che il veicolo VE effettuò una manovra di svolta a sinistra per immettersi in una stradella laterale e che la parte anteriore di detto automezzo, impegnando la linea di mezzeria con la parte anteriore( la cabina di guida) ha colliso con la parte latero posteriore della Mercedes;
hanno riconosciuto la
Mercedes e i danni alla fincata sinistra dalle foto che sono state loro esibite;
hanno specificato che la Mercedes andò a impattare con il proprio lato destro contro il guard-rail dopo la collisione con l'automezzo del convenuto.
La dinamica degli urti ha trovato inoltre ulteriore conferma nell'accertamento peritale commissionato al CTU dott. , il quale nelle conclusioni del proprio elaborato afferma Persona_1 testualmente che “la compatibilità ed il nesso di causalità dei danni riportati dalla vettura Mercedes
C 220 D targata FP769DX con il sinistro del 6 gennaio 2020” e che “La quantificazione dei danni del veicolo attoreo ammonta a: euro 23.503,00”
Alla luce di quanto sopra e stante la mancanza di qualsiasi elemento che possa consentire a questo decidente di addebitare una percentuale di responsabilità dell'evento in capo all'attore deve dichiararsi che il sinistro è esclusivamente addebitabile alla responsabilità del convenuto P_
. Non appare infatti superfluo rilevare che la manovra effettuata dall'autocarro VE sia
[...] stata azzardata e in violazione alla segnaletica orizzontale posta sul luogo dell'impatto. Lo stesso
CTU rileva infatti che la linea di mezzeria sul tratto di curva in cui si è verificato l'impatto era continua;
cosa, questa, che avrebbe dovuto indurre il a non effettuare la manovra di P_ svolta a sinistra atteso che la segnaletica de qua impone il divieto di impegnare la carreggiata opposta stante il pericolo di incidenti (come in effetti si è verificato).
Sempre sul concorso di colpa vale la pena di ricordare brevemente che esso può essere presunto o effettivo: nel primo caso si tratta del concorso di colpa stabilito dalla norma citata del
Codice Civile, che – se le risultanze probatorie non consentono di accertare in quale misura la condotta dei vari conducenti ha contribuito a causare l'incidente - attribuisce la responsabilità in parti uguali tra tutti i soggetti coinvolti nell'incidente (concorso “paritario”); nel secondo caso, la quota di responsabilità può essere diversa per ogni soggetto coinvolto, e viene effettivamente dimostrata in base agli elementi di prova disponibili.
Ne deriva che l'accertata esistenza di alcuni elementi concreti di colpa a carico di uno dei conducenti dei mezzi scontratisi non impedisce il ricorso al criterio sussidiario della responsabilità presunta di pari grado di cui all'art. 2054 c.c. quando l'impossibilità di accertamento delle circostanze di maggior rilievo influenti sulla dinamica del sinistro non consenta di stabilire la misura dell'incidenza causale riferibile alla condotta, pur sicuramente colposa, di uno o di entrambi i suoi protagonisti nella determinazione dell'evento.
Nel caso di specie le violazioni al codice della strada sopra menzionate messe in atto dal convenuto devono considerarsi determinanti nella causazione del sinistro;
Di converso la prova P_ liberatoria in capo all'attore, al fine di evitare l'addebito del concorso colposo, ben si può trarre dalle dichiarazioni testimoniali rese dal , il quale testualmente afferma che “ la Testimone_2
Mercedes ha cercato di spostarsi verso destra per evitare l'impatto…”.
Appare indubbio a questo decidente che l'attore ha quindi attuato una manovra tesa il più possibile ad evitare il danno che si è in ogni caso concretizzato. Altrettanto indubbio appare, in applicazione del principio dell'id quod plerumque accidit, che, se tale manovra di repentina sterzata fosse stata attuata ad elevata velocità avrebbe di sicuro provocato la perdita di controllo del veicolo mercedes con conseguenze ancor più gravi non solo per l'autovettura ma anche per i suoi occupanti.
In definitiva quello della presunzione di pari responsabilità è un criterio sussidiario che trova applicazione a fronte dell'impossibilità di ricostruire in maniera certa la dinamica del sinistro non applicabile al caso di specie per le motivazioni esposte.
Sul quantum risarcitorio
Come già sopra anticipato il danno patrimoniale subìto dall'attore è stato quantificato dall'ausiliario del giudice in complessivi €. 23.503,00 somma che va liquidata sulla scorta delle superiori motivazioni oltre interessi e rivalutazione come per legge2.
Quanto al chiesto danno da fermo tecnico dicasi che secondo un orientamento, in realtà minoritario e datato, il risarcimento di tale danno da fermo del veicolo sia nella sostanza automatico3.
Il recente orientamento della Cassazione è quello per il quale il danno da fermo tecnico del veicolo deve essere oggetto di una prova specifica al fine di procedere a una corretta quantificazione4. 2 La Corte di Cassazione ha costantemente affermato, come fa anche nella sentenza n. 10376 del 17 aprile 2024, che, ai fini dell'integrale risarcimento del danno conseguente a fatto illecito, sono dovuti sia la rivalutazione della somma liquidata ai valori attuali, al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, che deve essere appunto adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale, sia gli interessi compensativi sulla predetta somma, rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito. Anco più di recente (Cass. 19 settembre 2022, n. 27389) viene confermato il più recente orientamento per il quale è necessaria la prova e la quantificazione del danno da fermo tecnico del veicolo. Indica, infatti, che “ovviamente il danno consistente nella necessità di noleggiare un veicolo sostitutivo va provato, non è, come si suol dire, in re ipsa”.
Applicando i superiori principi ermeneutici al caso di specie deve rilevarsi che l'attore non ha fornito prova alcuna circa il noleggio di altro veicolo nel tempo occorso per la riparazione di quello di sua proprietà.
Quanto, infine al riconoscimento dei compensi professionali corrisposti al proprio CTP per la redazione dell'elaborato tecnico deve ribadirsi il principio conclamato dalla Cassazione secondo cui le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, rientrano, invero, tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1°, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue, ferma restando, naturalmente, la necessità che di tali spese la parte vittoriosa dimostri l'esborso effettivamente sopportato, dovendosi, per contro, escludere che l'assunzione dell'obbligazione sia sufficiente a dimostrare il pagamento.5
Nel caso di specie l'attore ha documentato l'esborso effettuato sebbene esso appaia eccessivo rispetto alle attività prestate. Si deve quindi riconoscere, a titolo di rifusione, la diversa somma di
€. 800,00 oltre accessori come per legge, con condanna delle parti convenute in solido al suddetto pagamento. 4 Cass. 28 febbraio 2020, n. 5447, ad esempio, ha indicato che “non v'è alcuna ragione per discostarsi dal principio, già affermato da questa S.C., secondo cui "il danno da "fermo tecnico" di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo" (Cass. 20620/2015 a tenore della quale è erronea “l'affermazione secondo cui la sosta forzosa del veicolo comporta necessariamente un danno, pari alla spesa sostenuta dal proprietario per la c.d. "tassa di circolazione". La tassa di circolazione, già prevista dal D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39, è stata trasformata in tassa sulla proprietà dal D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, art. 5, comma 29, (convertito nella L. 28 febbraio 1983, n. 53). La norma appena ricordata stabilisce che la tassa è dovuta per il solo fatto dell'iscrizione del veicolo nel pubblico registro automobilistico, ed a prescindere dalla sua circolazione”; in egual modo è erronea
“l'affermazione secondo cui la sosta forzosa del veicolo comporta necessariamente un danno, pari al premio assicurativo "inutilmente pagato" […]. In primo luogo, è erronea perché il rischio che il veicolo possa causare danni a terzi non viene meno durante il periodo della riparazione (ad es., nel caso di incendio o di danni causati a terzi durante il collaudo), e dunque il premio non è "inutilmente pagato". In secondo luogo, è erronea perché durante il periodo della riparazione il proprietario potrebbe chiedere all'assicuratore la sospensione dell'efficacia della polizza, sicché, ove non si avvalga di questa semplice precauzione, il pagamento del premio non potrebbe costituire un danno risarcibile, perché dovuto a negligenza del danneggiato (art. 1227 c.c.)”. In egual modo e misura vanno poste a carico dei convenuti in solido le spese e i compensi di CTU ai sensi dell'art. 17 DM 182/2002 con obbligo di rifusione di quanto eventualmente dall'attore anticipato e sono liquidate come da separato decreto.
A norma dell'art. 91 cpc, le spese di lite seguono la soccombenza sicché vanno poste a carico dei convenuti in solido e a favore dell'attore e si liquidano in dispositivo applicando i parametri del DM
55/2014, tenuto conto del valore effettivo della controversia, dell'attività processuale concretamente svolta e della natura e importanza delle questioni trattate.
P Q M
Il tribunale di Gela, quale giudice unico, nella persona del giudice onorario dott. Giuseppe Vacirca, così decide: accoglie la domanda di parte attrice accertando e dichiarando che il sinistro verificatosi in data
06.01.2020 ore 22:00 circa sulla S.S. 117 è addebitabile in via esclusiva al convenuto P_
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[...]
Condanna in solido alla , in persona del l.r.p.t., a Controparte_1 Controparte_2 corrispondere all'attore, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, la somma di €. 23.503,00 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali come per legge
Condanna in solido alla , in persona del l.r.p.t., a Controparte_1 Controparte_2 corrispondere all'attore, a titolo di rifusione delle spese e compensi di CTP, la complessiva somma di €. 800,00 oltre accessori se dovuti.
Condanna in solido alla , in persona del l.r.p.t., a Controparte_1 Controparte_2 corrispondere all'attore, a titolo di compensi per la CTU del presente giudizio, la somma di
€.800,00 oltre accessori se dovuti come da separato decreto.
Condanna in solido alla , in persona del l.r.p.t., a Controparte_1 Controparte_2 corrispondere all'attore, a titolo di rifusione delle spese e compensi professionali del presente giudizio, la somma di €. 5.500,00 oltre spese generali 15%, CAP e IVA come per legge oltre spese vive per C.U. e notifica atti documentati.
Così deciso in Gela 11.9.2025
Il Giudice onorario
Giuseppe Vacirca
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Ex multis Cass, Sentenza n. 12257 del 25/05/2007 ; N. 13019 dei 2006; N. 9520 dei 2007; N. 10304 del 2007. 3 Cass. 26 giugno 2015, n. 13215 indica, infatti, che “danno da "fermo tecnico", patito dal proprietario di un autoveicolo a causa della impossibilità di utilizzarlo durante il tempo necessario alla sua riparazione, può essere liquidato anche in assenza d'una prova specifica, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall'uso effettivo a cui esso era destinato. L'autoveicolo, infatti, anche durante la sosta forzata è una fonte di spesa per il proprietario (tenuto a sostenere gli oneri per la tassa di circolazione e il premio di assicurazione), ed è altresì soggetto a un naturale deprezzamento di valore (tra le varie, cfr. Cass. n. 22687/13; 23916/06; 12908/04” 5 Cassazione civile, ordinanza n. 1135/23, depositata il 16 gennaio 2023; in senso conforme vedasi Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza n. 30289/19; Cass. Sez. 2, 03/01/2013, n. 84; Cass. Sez. 3, 20/02/2015, n. 3380; Cassazione civile sentenza n. 10173 del 18.05.2015.